CASS
Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/05/2024, n. 21605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21605 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA RT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc:uratore generale US AS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Lorenzo Valgimigli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21605 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 26 maggio 2023 la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione annullava, con rinvio, l'ordinanza del Tribunale di Ferrara che, quale giudice dell'appello cautelare, aveva confermato la decisione di diniego di revoca del sequestro preventivo, adottata dal locale G.u.p nei confronti di RT LA, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 1.1. Il sequestro ha ad oggetto una somma ingente di denaro, investita in titoli finanziari, e determinati assegni circolari, di rilevante numero e importo, intestati all'imputato. A lui si contesta, tra l'altro, nella qualità di amministratore della società fallita NI SE, di avere erogato, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, la somma di sei milioni di euro alla società controllante SI RE AT, della quale pure l'imputato era legale rappresentante, in restituzione di un pregresso finanziamento;
restituzione vietata, tuttavia, dalla disciplina della postergazione legale di cui all'ad.. 2467 cod. civ., in presenza di un eccessivo squilibrio, al tempo di erogazione del finanziamento, dell'indebitamento della società rispetto al suo patrimonio netto. 1.2. Nel procedimento, sfociato nella pronuncia di annullamento della Quinta sezione, la difesa aveva chiesto di rivalutare i presupposti del sequestro alla luce dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) disposta in una parallela causa civile vedente tra l'imputato e la curatela fallimentare, la quale avrebbe escluso la situazione di eccessivo squilibrio. Secondo la sentenza rescindente, la consulenza tecnica costituiva un elemento nuovo, incidente sulla preliminare qualificazione del versamento iniziale da parte di SI RE AT (per undici milioni e quattrocentomila euro) come finanziamento rientrante nella disciplina dell'ad. 2467 cod. civ., e il giudice dell'appello cautelare, nel negare a tale elemento rilevanza, aveva fornito una motivazione solo apparente (non avendo spiegato quale fossero l'oggetto dell'accertamento tecnico d'ufficio e le sua finalità; quale fosse il quesito posto;
quali gli elementi esaminati;
rispetto a quali atti di indagine le osservazioni della consulenza si configurassero come insufficienti ad orientare diversamente il giudizio sull'operatività dell'ad. 2467 cod. civ. rispetto alla specifica operazione cui si riferiva il decreto di sequestro). 2. Il Tribunale di Ferrara, quale giudice di rinvio, con l'ordinanza in epigrafe ha nuovamente confermato il diniego di revoca del sequestro. Il Tribunale riferisce che la c.t.u. (in seno a giudizio di responsabilità intentato dalla curatela contro gli organi di amministrazione e di controllo della 7 fallita) era stata disposta per accertare: a) se, alla chiusura dell'esercizio 2007, il capitale sociale fosse già eroso o comunque si fosse determinata la perdita della quantità operativa;
b) l'ammontare dell'eventuale danno conseguente alla mancata adozione di una gestione conservativa;
c) l'ammontare dei rimborsi non ottenuti dalla società fallita per finanziamenti da essa erogati in favore della società controllante. Il Tribunale riepiloga le risposte della c.t.u., come segue. Sul punto a), il consulente aveva concluso che, né alla data del 31 dicembre 2007, né in data successiva, il capitale sociale della fallita si era eroso e non si era determinata perdita di continuità operativa. Di conseguenza, il danno sub b) era insussistente Sul quesito sub c) la risposta sarebbe stata interlocutoria. Ciò posto, il Tribunale reputa che tali conclusioni - non integralmente recepite, peraltro, dal Tribunale delle imprese di Bologna, che, con sentenza parziale del 9 dicembre 2021, aveva accolto alcune delle contestazioni al riguardo mosse dal consulente di parte della curatela - non tocchino l'esistenza delle condizioni di applicazione dell'art. 2467 cod. civ., perché il consulente non aveva affrontato la questione della postergazione legale del credito della controllante, che esulava dal perimetro del quesito. Nemmeno implicitamente potrebbe farsi corrispondere, come vorrebbe la difesa, il giudizio di «mancata erosione del capitale sociale al 31/12/2007» a quello di «squilibrio finanziario», in assenza del quale la postergazione legale non opera. L'erosione del capitale si verificherebbe quando le perdite portano alla riduzione del valore del capitale sociale in misura superiore ad un terzo, a norma dell'art. 2446 cod. civ., mentre l'equilibrio finanziario è un indicatore del rapporto tra entrate e uscite, che fotografa la capacità di far fronte con entrate proprie agli obblighi di pagamento già assunti. Andava dunque confermata, ora per allora, la situazione di squilibrio finanziario della fallita, la quale, nel periodo in considerazione, aveva avuto ripetuta necessità di colmare la carenza di liquidità tramite il ricorso al finanziamento di terzi. La c.t.u. non induceva a diversa valutazione, e neppure il supplemento di c.t.u. depositato il 31 maggio 2022. Fermo il fatto che il patrimonio conoscitivo del c.t.u. era parziale, non avendo egli potuto visionare l'informativa di reato della Guardia di finanza, né la documentazione ad essa allegata. 3. RT LA ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125 e 627 cod. proc. pen., nonché l'assenza e apparenza di motivazione. 3 Il ricorrente richiama le risposte date dalla c.t.u. ai quesiti sub a) e b), sostenendo che, con esse, il tecnico avesse inteso escludere a tutto campo qualsivoglia «patologia gestoria» con riferimento alla situazione finanziaria del 2006, e quindi anche il preteso eccessivo squilibrio da sovraindebitamento, presupposto della regola della postergazione, che nemmeno la curatela, attrice nel giudizio civile, avrebbe mai invocato. Il ricorrente assume, poi, che la risposta al terzo quesito non sarebbe stata affatto interlocutoria. Per conteggiare l'ammontare dei rimborsi non ottenuti dalla società fallita, per finanziamenti da essa erogati in favore della società controllante, occorreva pregiudizialmente stabilire se il rimborso del finanziamento di 11,4 milioni di euro, dalla controllante alla controllata, avesse natura postergata ex lege, e fosse dunque inesigibile, o se quel finanziamento fosse rimborsabile. A giudizio del ricorrente, la c.t.u. avrebbe aderito alla prima tesi, come riconosciuto dalla curatela nelle osservazioni alla relazione. Il Tribunale delle imprese d'altra parte, nella sentenza parziale, sarebbe partito, esso stesso, dall'assunto della lecita compensabilità della somma in questione, avendo accertato solo in via residuale importi a credito della fallita verso la controllante per finanziamenti non restituiti, e avendo incaricato il consulente di approfondire l'indagine sui possibili vantaggi compensativi;
al punto che la curatela aveva ridotto l'importo della domanda giudiziale ad una misura addirittura inferiore al valore dei beni in sequestro. Il giudice di rinvio avrebbe infine equivocato sul tenore del supplemento di c.t.u., mentre ancora una volta criptico sarebbe il riferimento, operato dall'ordinanza impugnata, ad investigazioni penali di segno decisivo, che non sarebbero entrate nel patrimonio conoscitivo del tecnico nominato dal giudice civile. 4. In successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno del proposto ricorso, precisando che ía causa civile dinanzi al Tribunale delle imprese di Bologna si è nel frattempo estinta, a norma dell'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., essendosi la curatela valsa della facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale. Nella stessa memoria il ricorrente sollecita «l'ufficioso vaglio nomofilattico [...], con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto». La violazione della disciplina della postergazione darebbe luogo, infatti, a diversi schemi di rilevanza penale, a seconda che nella specie venga in rilievo un finanziamento "in conto capitale", o "in conto futuro aumento di capitale", rispetto ad un finanziamento che si configuri come un mutuo ordinario. La bancarotta fraudolenta distrattiva ricorrerebbe solo nelle prime due ipotesi;
in caso di credito derivante da 4 finanziamento ordinario, quale quello odierno, la restituzione anticipata darebbe luogo a bancarotta solo preferenziale, fattispecie alla luce della quale verrebbe meno il presupposto del disposto sequestro preventivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va anzitutto ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01). Ciò posto, il giudice di rinvio ha colmato il vuoto argomentativo evidenziato dalla sentenza rescindente e ha reso una motivazione non apparente, avendo convenientemente illustrato gli esiti della c.t.u. svoltasi in sede civile e avendo plausibilmente valutato come essa non apporti - al fine di escludere la postergazione rilevante ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. - elementi né decisivi, né del tutto convincenti, alla luce anche del fatto che la causa civile era, al tempo della pronuncia dell'ordinanza impugnata, ancora pendente. Tale giudizio non è, in questa sede, tenuto conto dei limiti cognitivi di cui al citato art. 325, ulteriormente sindacabile. Va aggiunto che non esiste evidentemente, fuori dei casi previsti dall'art. 3, comma 4, cod. proc. pen., qui non ricorrenti, alcun vincolo di conformazione all'accertamento civile di quello distintamente operato in sede penale, che già al tempo si giovava di più ampia piattaforma probatoria e che resta ora, dopo la rinuncia agli atti del giudizio civile ai sensi dell'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., a maggior ragione impregiudicato. 3. Quanto alla questione di qualificazione giuridica, sollevai:a nella memoria, essa non può essere risolta in questa sede. E' infatti decisiva la considerazione che, suo tramite, viene introdotto nel procedimento cautelare un tema fattuale (la natura dei finanziamento effettuata dalla società controllante a beneficio della fallita) non evidenziato nei suoi gradi di merito. Il giudizio attuale, peraltro, è un giudizio di rinvio, al cui esito è 5 preclusa la possibilità di dedurre una questione non anticipatamente sottoposta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte del provvedimento nuovamente impugnato (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207-01). E trattasi di tema fattuale niente affatto scontato. La sentenza di legittimità n. 50188 del 2017, che respingeva il ricorso per cassazione avverso la decisione di riesame dell'ordinanza genetica di sequestro, affermava non essere stato contrastato dalla difesa, almeno inizialmente, «il presupposto [...] della qualificazione del versamento, comunque, come in conto capitale [...] con l'identica conseguenza che tale contributo, ancora secondo la giurisprudenza civile, non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua! daimant». 4. Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc:uratore generale US AS, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Lorenzo Valgimigli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21605 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 20/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 26 maggio 2023 la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione annullava, con rinvio, l'ordinanza del Tribunale di Ferrara che, quale giudice dell'appello cautelare, aveva confermato la decisione di diniego di revoca del sequestro preventivo, adottata dal locale G.u.p nei confronti di RT LA, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 1.1. Il sequestro ha ad oggetto una somma ingente di denaro, investita in titoli finanziari, e determinati assegni circolari, di rilevante numero e importo, intestati all'imputato. A lui si contesta, tra l'altro, nella qualità di amministratore della società fallita NI SE, di avere erogato, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, la somma di sei milioni di euro alla società controllante SI RE AT, della quale pure l'imputato era legale rappresentante, in restituzione di un pregresso finanziamento;
restituzione vietata, tuttavia, dalla disciplina della postergazione legale di cui all'ad.. 2467 cod. civ., in presenza di un eccessivo squilibrio, al tempo di erogazione del finanziamento, dell'indebitamento della società rispetto al suo patrimonio netto. 1.2. Nel procedimento, sfociato nella pronuncia di annullamento della Quinta sezione, la difesa aveva chiesto di rivalutare i presupposti del sequestro alla luce dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio (c.t.u.) disposta in una parallela causa civile vedente tra l'imputato e la curatela fallimentare, la quale avrebbe escluso la situazione di eccessivo squilibrio. Secondo la sentenza rescindente, la consulenza tecnica costituiva un elemento nuovo, incidente sulla preliminare qualificazione del versamento iniziale da parte di SI RE AT (per undici milioni e quattrocentomila euro) come finanziamento rientrante nella disciplina dell'ad. 2467 cod. civ., e il giudice dell'appello cautelare, nel negare a tale elemento rilevanza, aveva fornito una motivazione solo apparente (non avendo spiegato quale fossero l'oggetto dell'accertamento tecnico d'ufficio e le sua finalità; quale fosse il quesito posto;
quali gli elementi esaminati;
rispetto a quali atti di indagine le osservazioni della consulenza si configurassero come insufficienti ad orientare diversamente il giudizio sull'operatività dell'ad. 2467 cod. civ. rispetto alla specifica operazione cui si riferiva il decreto di sequestro). 2. Il Tribunale di Ferrara, quale giudice di rinvio, con l'ordinanza in epigrafe ha nuovamente confermato il diniego di revoca del sequestro. Il Tribunale riferisce che la c.t.u. (in seno a giudizio di responsabilità intentato dalla curatela contro gli organi di amministrazione e di controllo della 7 fallita) era stata disposta per accertare: a) se, alla chiusura dell'esercizio 2007, il capitale sociale fosse già eroso o comunque si fosse determinata la perdita della quantità operativa;
b) l'ammontare dell'eventuale danno conseguente alla mancata adozione di una gestione conservativa;
c) l'ammontare dei rimborsi non ottenuti dalla società fallita per finanziamenti da essa erogati in favore della società controllante. Il Tribunale riepiloga le risposte della c.t.u., come segue. Sul punto a), il consulente aveva concluso che, né alla data del 31 dicembre 2007, né in data successiva, il capitale sociale della fallita si era eroso e non si era determinata perdita di continuità operativa. Di conseguenza, il danno sub b) era insussistente Sul quesito sub c) la risposta sarebbe stata interlocutoria. Ciò posto, il Tribunale reputa che tali conclusioni - non integralmente recepite, peraltro, dal Tribunale delle imprese di Bologna, che, con sentenza parziale del 9 dicembre 2021, aveva accolto alcune delle contestazioni al riguardo mosse dal consulente di parte della curatela - non tocchino l'esistenza delle condizioni di applicazione dell'art. 2467 cod. civ., perché il consulente non aveva affrontato la questione della postergazione legale del credito della controllante, che esulava dal perimetro del quesito. Nemmeno implicitamente potrebbe farsi corrispondere, come vorrebbe la difesa, il giudizio di «mancata erosione del capitale sociale al 31/12/2007» a quello di «squilibrio finanziario», in assenza del quale la postergazione legale non opera. L'erosione del capitale si verificherebbe quando le perdite portano alla riduzione del valore del capitale sociale in misura superiore ad un terzo, a norma dell'art. 2446 cod. civ., mentre l'equilibrio finanziario è un indicatore del rapporto tra entrate e uscite, che fotografa la capacità di far fronte con entrate proprie agli obblighi di pagamento già assunti. Andava dunque confermata, ora per allora, la situazione di squilibrio finanziario della fallita, la quale, nel periodo in considerazione, aveva avuto ripetuta necessità di colmare la carenza di liquidità tramite il ricorso al finanziamento di terzi. La c.t.u. non induceva a diversa valutazione, e neppure il supplemento di c.t.u. depositato il 31 maggio 2022. Fermo il fatto che il patrimonio conoscitivo del c.t.u. era parziale, non avendo egli potuto visionare l'informativa di reato della Guardia di finanza, né la documentazione ad essa allegata. 3. RT LA ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico articolato motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125 e 627 cod. proc. pen., nonché l'assenza e apparenza di motivazione. 3 Il ricorrente richiama le risposte date dalla c.t.u. ai quesiti sub a) e b), sostenendo che, con esse, il tecnico avesse inteso escludere a tutto campo qualsivoglia «patologia gestoria» con riferimento alla situazione finanziaria del 2006, e quindi anche il preteso eccessivo squilibrio da sovraindebitamento, presupposto della regola della postergazione, che nemmeno la curatela, attrice nel giudizio civile, avrebbe mai invocato. Il ricorrente assume, poi, che la risposta al terzo quesito non sarebbe stata affatto interlocutoria. Per conteggiare l'ammontare dei rimborsi non ottenuti dalla società fallita, per finanziamenti da essa erogati in favore della società controllante, occorreva pregiudizialmente stabilire se il rimborso del finanziamento di 11,4 milioni di euro, dalla controllante alla controllata, avesse natura postergata ex lege, e fosse dunque inesigibile, o se quel finanziamento fosse rimborsabile. A giudizio del ricorrente, la c.t.u. avrebbe aderito alla prima tesi, come riconosciuto dalla curatela nelle osservazioni alla relazione. Il Tribunale delle imprese d'altra parte, nella sentenza parziale, sarebbe partito, esso stesso, dall'assunto della lecita compensabilità della somma in questione, avendo accertato solo in via residuale importi a credito della fallita verso la controllante per finanziamenti non restituiti, e avendo incaricato il consulente di approfondire l'indagine sui possibili vantaggi compensativi;
al punto che la curatela aveva ridotto l'importo della domanda giudiziale ad una misura addirittura inferiore al valore dei beni in sequestro. Il giudice di rinvio avrebbe infine equivocato sul tenore del supplemento di c.t.u., mentre ancora una volta criptico sarebbe il riferimento, operato dall'ordinanza impugnata, ad investigazioni penali di segno decisivo, che non sarebbero entrate nel patrimonio conoscitivo del tecnico nominato dal giudice civile. 4. In successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno del proposto ricorso, precisando che ía causa civile dinanzi al Tribunale delle imprese di Bologna si è nel frattempo estinta, a norma dell'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., essendosi la curatela valsa della facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale. Nella stessa memoria il ricorrente sollecita «l'ufficioso vaglio nomofilattico [...], con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto». La violazione della disciplina della postergazione darebbe luogo, infatti, a diversi schemi di rilevanza penale, a seconda che nella specie venga in rilievo un finanziamento "in conto capitale", o "in conto futuro aumento di capitale", rispetto ad un finanziamento che si configuri come un mutuo ordinario. La bancarotta fraudolenta distrattiva ricorrerebbe solo nelle prime due ipotesi;
in caso di credito derivante da 4 finanziamento ordinario, quale quello odierno, la restituzione anticipata darebbe luogo a bancarotta solo preferenziale, fattispecie alla luce della quale verrebbe meno il presupposto del disposto sequestro preventivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Va anzitutto ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01). Ciò posto, il giudice di rinvio ha colmato il vuoto argomentativo evidenziato dalla sentenza rescindente e ha reso una motivazione non apparente, avendo convenientemente illustrato gli esiti della c.t.u. svoltasi in sede civile e avendo plausibilmente valutato come essa non apporti - al fine di escludere la postergazione rilevante ai sensi dell'art. 2467 cod. civ. - elementi né decisivi, né del tutto convincenti, alla luce anche del fatto che la causa civile era, al tempo della pronuncia dell'ordinanza impugnata, ancora pendente. Tale giudizio non è, in questa sede, tenuto conto dei limiti cognitivi di cui al citato art. 325, ulteriormente sindacabile. Va aggiunto che non esiste evidentemente, fuori dei casi previsti dall'art. 3, comma 4, cod. proc. pen., qui non ricorrenti, alcun vincolo di conformazione all'accertamento civile di quello distintamente operato in sede penale, che già al tempo si giovava di più ampia piattaforma probatoria e che resta ora, dopo la rinuncia agli atti del giudizio civile ai sensi dell'art. 75, comma 1, cod. proc. pen., a maggior ragione impregiudicato. 3. Quanto alla questione di qualificazione giuridica, sollevai:a nella memoria, essa non può essere risolta in questa sede. E' infatti decisiva la considerazione che, suo tramite, viene introdotto nel procedimento cautelare un tema fattuale (la natura dei finanziamento effettuata dalla società controllante a beneficio della fallita) non evidenziato nei suoi gradi di merito. Il giudizio attuale, peraltro, è un giudizio di rinvio, al cui esito è 5 preclusa la possibilità di dedurre una questione non anticipatamente sottoposta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte del provvedimento nuovamente impugnato (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207-01). E trattasi di tema fattuale niente affatto scontato. La sentenza di legittimità n. 50188 del 2017, che respingeva il ricorso per cassazione avverso la decisione di riesame dell'ordinanza genetica di sequestro, affermava non essere stato contrastato dalla difesa, almeno inizialmente, «il presupposto [...] della qualificazione del versamento, comunque, come in conto capitale [...] con l'identica conseguenza che tale contributo, ancora secondo la giurisprudenza civile, non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residua! daimant». 4. Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20/02/2024