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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1339 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016 vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliato Parte_2 in Sant'Onofrio (TE), in via Mirabilii, presso e nello studio dell'Avv. Vilma
Giovannini, che lo rappresenta e difende giusta procura in allegato all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore Rag. con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via CP_2
Goldoni n. 2 elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), alla
Piazza Dante Alighieri n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Sabatino Di
Girolamo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024 celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio avanti al Tribunale di Teramo, il Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo il “ ”), in
[...] _1 persona del Curatore, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 127/2016, con il quale è stato ingiunto ad (d'ora in poi, per Parte_1 comodità, anche solo “ ) di pagare la somma di € 33.819,50, Parte_1 oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 18 gennaio 2016
e notificato in data 15 febbraio 2016, ha spiegato Parte_1 opposizione con atto di citazione, ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio il Fallimento ingiungente, ha chiesto all'intestato
Tribunale di: “1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarare
l'inadempimento posto in essere dalla e, conseguentemente, Controparte_1 condannare il in persona del curatore Rag. Controparte_3
al pagamento della somma di € 42.000,00 o in quella maggiore o Persona_1 minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; 3) Dichiarare la compensazione del credito vantato dalla curatela del pari ad € 33.819,50 con _1 _1 il credito vantato dalla di € 42.000,00 e conseguentemente condannare il Parte_3
Fallimento in persona del curatore Rag. Controparte_3 Persona_1 al pagamento del residuo nei confronti della corrispondente alla somma di Parte_1
€ 8.180,50 o comunque in quella maggiore che verrà documentata in corso di giudizio, nei termini e nelle forme di rito;
5) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare che il credito di euro 33.819,50 vantato dal nei Controparte_3 confronti della si è estinto per effetto di compensazione ex art. 56 legge Parte_1 fall. con contro credito della verso il e, per Parte_1 Controparte_3
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.126/2016 R.G. emesso dal Tribunale di
Teramo in data 18/01/2016; 6) condannare il fallimento della a Controparte_1 corrispondere a favore della la somma di € 8.180,50 quale maggior credito Parte_1 non suscettibile di compensazione oltre interessi legali dal 01.01.2013 al saldo.”, con vittoria di spese e competenze professionali.
Dopo diversi rinvii d'ufficio, all'udienza del 23 ottobre 2017, è stata dichiarata la contumacia del e, su richiesta di Controparte_4
2 parte opponente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 186, comma VI
c.p.c., con rinvio della causa all'udienza del 19 aprile 2018 per la decisione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 dicembre 2017, si è costituito in giudizio il , rassegnando le seguenti conclusioni: _1
“Voglia il Tribunale confermare, all'esito del presente giudizio, il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare inammissibili e /o improcedibili le domande avverse tutte, con condanna della opponente al pagamento delle competenze della fase di opposizione.”
Successivamente, all'udienza del 19 luglio 2018, su richiesta dei procuratori delle parti motivata in ragione del decesso del Curatore fallimentare, il precedente titolare del procedimento, a scioglimento della riserva assunta, ha dichiarato in data 19 aprile 2019 l'interruzione del giudizio, tempestivamente riassunto dall'odierna parte opposta;
si Parte_1
è quindi costituita con memoria di costituzione e risposta in riassunzione depositata in data 23 dicembre 2019, confermando le conclusioni originariamente rassegnate.
La causa è stata istruita documentalmente, oltre che mediante interrogatorio formale e prova per testi, e, dopo numerosi rinvii, all'udienza dell' 8 ottobre 2024 – l'unica celebrata, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., dallo scrivente magistrato divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024 – i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni tramite il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, la domanda di parte opponente deve essere accolta per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Al fine di poter apprezzare le motivazioni sottesa alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, giova ricostruire sinteticamente la vicenda oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto n. 127/2016 emesso in favore del , con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto _1 _1 all'odierna società opponente di pagare la somma di € 33.819,50, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
3 In particolare, l'opponente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto:
- l'inesistenza della prova scritta del credito azionato in via monitoria dal
, posto che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta di _1 fatture, la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria e non si estende anche al successivo (ed eventuale) procedimento di opposizione;
- che, in data 15 gennaio 2011, essa opponente e parte opposta hanno sottoscritto contratto di subappalto, in forza del quale essa opponente è stata incaricata di eseguire lavori edili aventi ad oggetto opere murarie varie, con corrispettivo pattuito nell'importo di € 42.000,00, e per il cui pagamento ha quindi emesso, in data 10 gennaio 2013, fattura (la n.
1/2013), rimasta insoluta;
- che sia il credito di € 42.000,00 vantato da essa opponente e portato dalla fattura n. 1/2013, sia quello azionato da controparte con il ricorso monitorio sono sorti prima della dichiarazione di fallimento della società opposta, avvenuta in data 13 dicembre 2013 e, per l'effetto, può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 56 L. Fall.;
- che, quindi, il credito ex adverso azionato in via monitoria è inesistente, stante l'intervenuta compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 l.
Fall., del medesimo “con i maggiori crediti da essa opponente vantati nei confronti della società fallita, ammontanti per capitale ed interessi a complessivi
€ 42.000,00” liquidi ed esigibili.
Pertanto, la società opponente ha rassegnato le conclusioni ut supra integralmente trascritte.
La AT per il Fallimento ha anzitutto eccepito la
“inammissibilità/improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte da controparte nel presente giudizio”, in quanto, “ogni domanda che tende a conseguire una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento e/o di condanna all'importo in tesi spettante all'opponente, in seguito al fallimento della opposta, può essere proposta unicamente nell'ambito della procedura concorsuale e nelle forme speciali dell'accertamento del passivo” ed ha affermato che, in sede ordinaria, è ammessa esclusivamente l'eccezione riconvenzionale, che è diretta solo a paralizzare la domanda avversaria ed ottenerne il rigetto;
pertanto, la parte opposta, in considerazione del fatto che le domande riconvenzionali avanzate
4 dalla società opponente determinerebbero l'attrazione della controversia inerente il suo controcredito nella competenza della sezione fallimentare, ha chiesto che venga dichiarata “l'inammissibilità/improcedibilità in questa sede ordinaria delle suddette riconvenzionali, proposte con chiarezza da controparte nelle conclusioni dell'atto di opposizione”, peraltro rilevabile d'ufficio; nel merito, invece, ha rilevato la pretestuosità dell'assunto avversario, in quanto i lavori sarebbero stati effettuati in base ad un contratto stipulato nel 2011 e fatturati ben due anni dopo, e cioè nel gennaio 2013, a ridosso del fallimento di _1
. e ha quindi concluso per la conferma integrale del decreto ingiuntivo
[...] opposto.
Premessi così i fatti controversi, occorre precisare che oggetto di accertamento è, preliminarmente, la sussistenza del credito per il quale l'odierna parte opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo e, in secondo luogo, la possibilità, in astratto, per la società opponente di sollevare nei confronti della AT l'eccezione di compensazione ex art. 56 L. Fall. e, in caso di vaglio positivo, la ricorrenza, in concreto, dei relativi presupposti, nonché la conseguente domanda, avanzata sempre in via riconvenzionale, dall'opponente volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma che residua dalla compensazione eventualmente operante.
Ciò chiarito, è doveroso anzitutto rammentare che, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis
Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
5 Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore
(che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, se da un lato risulta provata l'esistenza del credito di € 33.819,50 per il quale la AT ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, e ciò in forza non solo delle fatture depositate in fase monitoria (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio) ma anche alla luce della istruttoria complessivamente espletata nel corso del presente procedimento, dall'altro lato, la società opponente ha utilmente dedotto e dimostrato un fatto estintivo della pretesa avversaria, quale l'avvenuta compensazione, ai sensi dell'art. 56 L. Fall., del credito ex adverso azionato in via monitoria con un proprio (contro)credito, la cui esistenza è risultata provata sulla base delle evidenze documentali allegate all'atto di citazione in opposizione, in specie dal contratto di subappalto stipulato fra le odierne parti processuali e dalla fattura n. 1/2013 emessa dalla società opponente in data 10 gennaio 2013 per l'importo di € 42.000,00 quale compenso per l'attività lavorativa espletata proprio in esecuzione del richiamato contratto sottoscritto in data 15 gennaio 2011 (cfr., rispettivamente, documenti n. 2 e n. 3 del fascicolo di parte opponente).
Inoltre, l'effettiva esistenza e consistenza del credito vantato dall'odierna opponente risulta essere, oltre che documentalmente accertata, altresì confermata in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società fallita , il sig. il quale, escusso all'udienza del 6 _1 Persona_2
6 luglio 2021, ha reso dichiarazioni contra se, avendo infatti affermato - in risposta alla domanda se fosse a conoscenza dell'esistenza di pendenze debitorie tra le due società - “è vero, ammontava a 42 mila euro, mai saldati.” , oltretutto riconoscendo espressamente la fattura n. 1/2013, che gli è stata mostrata, emessa da in epoca antecedente alla intervenuta Parte_1 dichiarazione di fallimento.
Alle risultanze istruttorie così valorizzate, si aggiunga anche la mancata contestazione da parte dell'opposta della sussistenza del credito di € 42.000,00 vantato dall'opponente, giacché la AT, costituendosi in giudizio, si è limitata a contestare l'inammissibilità delle avversarie domande riconvenzionali, senza mai negare né la sottoscrizione del titolo negoziale in forza del quale troverebbe origine il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente (ossia il contratto di subappalto), né offrire prova della eventuale estinzione dello stesso.
Ritenuto così provato anche il controcredito vantato dalla società opponente nei confronti di controparte e procedendo pertanto alla disamina delle difese coltivate dalla AT opposta in ordine alla inammissibilità/improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente, prima fra tutte quelle di compensazione, si rende di primaria importanza premettere che, allorquando si intenda far valere una pretesa creditoria verso il fallito, occorre agire attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 93 ss. L. Fall., essendo preclusa l'azione nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione (quale è del resto quello di opposizione a decreto monitorio), ciò derivando dalla obbligatorietà per ogni creditore che intenda divenire concorrente di seguire le forme ed i modi previsti per l'accertamento del passivo dagli artt. 52, L. Fall. ritenute inderogabili siccome strutturalmente idonee ad assicurare il rispetto del par condicio creditorum.
Da tale principio, consegue che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore.
Ebbene, la predetta regola vale anche nel caso inverso in cui la medesima domanda venga avanzata, in via riconvenzionale, dalla parte convenuta nel
7 giudizio promosso ab initio dal curatore (come nel caso di specie) per la realizzazione di un credito vantato dal fallito (cfr. Cass. n. 23077/2004), con la precisazione secondo cui, in tale evenienza, il carattere esclusivo del rito speciale fallimentare implica, tuttavia, la inammissibilità o la improcedibilità limita alla sola domanda riconvenzionale proposta nei confronti della curatela.
Come infatti efficacemente chiarito dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 9787 del 25 marzo 2022, “Nel giudizio intrapreso o proseguito dal curatore del fallimento per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto
(n.d.r.: che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come sopra meglio argomentato, coincide con l'opponente, che infatti è parte attrice in senso solo formale) può dedurre fatti costituenti eccezioni estintive, modificative o impeditive del diritto di credito del fallito come anche eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio credito, (n.d.r.: ma solo) quando l'eccezione
è diretta a neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto (art. 56 l.f.), non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli art. 93 ss. l.f. L'eccezione in via riconvenzionale va esaminata dal giudice della lite, in quanto, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda.” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 25 marzo 2022, n. 9787; cfr. nello stesso senso anche Cass. 30298/2017).
Dalla ordinanza in commento, emerge quindi che, nei procedimenti intrapresi dal curatore fallimentare per il recupero di un credito del fallito, le domande riconvenzionali diventano a ben vedere improcedibili (in quanto non avanzate nella loro “sede naturale”), mentre “resistono” e sono ammissibili le sole eccezioni riconvenzionali, ossia quelle prospettazioni difensive che, pur ampliando il tema della controversia, sono finalizzate, a differenza delle domande riconvenzionali, esclusivamente a paralizzare la domanda avversaria, al fine di ottenerne il rigetto.
Ciò posto e venendo al caso di specie, sulla base del tenore delle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione, la società Parte_1 non si è limitata, a ben vedere, semplicemente ad eccepire l'esistenza – come sopra visto, dimostrata – del proprio controcredito per l'importo € 42.000,00 al fine di neutralizzare la pretesa azionata in via monitoria dalla AT, ma ha altresì chiesto espressamente, una volta accertata la compensazione ex art. art. 56 L.Fall., di condannare il in persona Controparte_3
8 del Curatore, al pagamento del residuo nei propri confronti, corrispondente alla somma di € 8.180,50 (pari cioè alla differenza fra € 42.000,00 ed € €
33.819,50) o comunque in quella maggiore che verrà documentata in corso di giudizio, nei termini e nelle forme di rito.
Senonché, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, mentre, in astratto, rimane pienamente procedibile l'eccezione
(riconvenzionale) di compensazione volta a neutralizzare la pretesa azionata dalla AT fallimentare, va invece dichiarata l'inammissibilità, nell'odierno giudizio di opposizione, della domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 8.180,50 quale residuo del credito vantato dall'opponente.
Chiarita così la procedibilità, in astratto, della sola eccezione
(riconvenzionale) di compensazione sollevata da e Parte_1 procedendo quindi alla verifica della ricorrenza, in concreto, delle condizioni affinché possa dirsi operante l'eccezione ex art. 56 L. Fall., il Tribunale osserva quanto segue.
Ricordato che, in termini generali, la compensazione è un modo di estinzione satisfattivo delle obbligazioni, alternativo rispetto all'adempimento, che postula l'esistenza di obbligazioni reciproche tra due soggetti, che sono obbligati l'uno verso l'altro (essendo cioè al tempo stesso l'uno creditore e debitore dell'altro essa) e consistente nella elisione delle reciproche posizioni debitorie - caratterizzate da omogeneità, esigibilità e liquidità - fino al limite della concorrenza, con sopravvivenza, per l'eccedenza, dell'eventuale credito residuo, risultato dimostrato, nel caso di specie, che le odierne parti processuali sono, entrambe, rispettive debitrici, e le mutualistiche posizioni creditorie trovano fondamento, da un lato, nella pretesa cristallizzata nel decreto ingiuntivo n. 127/2016 qui opposto, e, dall'altro lato, nel contratto di subappalto e nella fattura n. 1 del 10 gennaio 2013 emessa dall'opponente nei confronti di controparte (recte nei confronti della società in bonis all'epoca Controparte_1 dell'emissione della fattura) al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per l'attività lavorativa svolta in forza del richiamato titolo contrattuale tra le stesse esistente.
Ciò premesso, eccepisce la compensazione delle Parte_1 riferite poste creditorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 l. fall., che dispone,
9 al comma I, che “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito
i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento” e, al successivo comma, che “Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra
i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.”
Ebbene, nel caso per cui è processo, trova applicazione il comma I della disposizione normativa in commento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti.
Come infatti sopra illustrato: (a) sussiste, in primo luogo, un reciproco rapporto di debito/credito tra le parti in causa;
(b) la dichiarazione di fallimento
è stata pronunciata, con sentenza emesse in data 11 dicembre 2013 e depositata in data 16 dicembre 2013 (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso monitorio); (c) dalla documentazione versata in atti, si evince che il credito vantato da Parte_1
e per il quale è stata emessa in data 10 gennaio 2013 la fattura n. 1/2013
[...] non era scaduto all'epoca della dichiarazione di fallimento di Controparte_1 intervenuta mesi dopo (con la sentenza n. 85/2013 del Tribunale di Teramo), a nulla rilevando le affermazioni di parte opposta, la quale sostiene la natura pretestuosa dell'azione di controparte che, profittando di un momento di difficoltà economica della società della quale sostiene che Controparte_1 controparte ne fosse a conoscenza – senza peraltro specificarne in che termini
– la stessa avrebbe emesso la fattura diretta ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli per i lavori murari svolti in suo favore “al fine di eludere il pagamento alla fallita” (cfr. p. 3 costituzione).
Del resto, condizione necessaria e sufficiente affinché operi, ai sensi dell'art. 56 L. Fall., la compensazione tra i crediti ed i debiti di cui le parti sono reciprocamente titolari è la loro esistenza anteriormente della dichiarazione di fallimento, come confermato dalla Suprema Corte, secondo cui “l'unica condizione di efficacia per far luogo a detta compensazione è costituita dall'anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, essendo invero rilevante il fatto genetico delle obbligazioni, nel senso che è richiesto essere le due obbligazioni da compensare sorte in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento” (cfr. Cass. civ. ord. n. 7202/2021; Cass. civ. n.14620/2019; Cass. n. 14615/2016).
Ebbene si è detto che, nel caso di specie, la fattura emessa da Immobiliare
10 S.D.P. ed in forza della quale questa ha eccepito la compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria è stata emessa il 10 gennaio 2013, mentre la sentenza con la quale è stata dichiarato il fallimento di è stata _1 pronunciata in data 11 dicembre 2013 e depositata in data 16 dicembre 2013.
Pertanto, sussistono tutti i requisiti necessari e sufficienti al fine di riconoscere la compensazione tra il credito azionato in via monitoria dall'opposta ed il controcredito vantato dall'opponente, nel limite del valore del credito ingiunto con il decreto opposto, con il corollario per cui, sulla scorta di quanto sopra argomentato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, avendo l'odierna parte opposta chiesto ed ottenuto l'impugnato decreto monitorio in assenza di una effettiva e concreta pretesa creditoria nei confronti della società opponente, stante l'avvenuta compensazione delle reciproche posizioni debitorie/creditorie ai sensi dell'art. 56 L.F..
Tuttavia, le domande riconvenzionali proposte dall'opponente devono, invece, alla luce dell'orientamento ermeneutico sopra richiamato (cfr. Cass.
Sez. II, 25.3.2022 n. 9787), essere tutte dichiarate inammissibili.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il decreto monitorio deve essere revocato, essendo stato emesso sulla base di un credito estinto per intervenuta compensazione ex art. 56 L. Fall. eccepita dall'opponente, ma le restanti domande riconvenzionali, in considerazione della giurisprudenza di legittimità richiamata, devono essere dichiarate tutte inammissibili.
La revoca del decreto ingiuntivo da un lato e la reiezione, rectius la inammissibilità di tutte le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente dall'altro lato integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che si rivelano idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come interpretato alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile contraddistinta dal R.G. n. 1339/2016 fra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione spiegata da in ragione Parte_1 dell'accertata compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56. L. Fall.,
11 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 127/2016 emesso dal
Tribunale di Teramo ed oggetto del presente giudizio di opposizione;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente per la motivazione di cui in parte motiva;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il giorno 7 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1339 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2016 vertente tra
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , elettivamente domiciliato Parte_2 in Sant'Onofrio (TE), in via Mirabilii, presso e nello studio dell'Avv. Vilma
Giovannini, che lo rappresenta e difende giusta procura in allegato all'atto di citazione in opposizione.
- parte opponente -
e
(P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore Rag. con sede in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Via CP_2
Goldoni n. 2 elettivamente domiciliata in Roseto degli Abruzzi (TE), alla
Piazza Dante Alighieri n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Sabatino Di
Girolamo, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento di somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: i procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024 celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio avanti al Tribunale di Teramo, il Controparte_1
(d'ora in avanti, per comodità, anche solo il “ ”), in
[...] _1 persona del Curatore, ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 127/2016, con il quale è stato ingiunto ad (d'ora in poi, per Parte_1 comodità, anche solo “ ) di pagare la somma di € 33.819,50, Parte_1 oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, emesso in data 18 gennaio 2016
e notificato in data 15 febbraio 2016, ha spiegato Parte_1 opposizione con atto di citazione, ritualmente notificato, con il quale, convenendo in giudizio il Fallimento ingiungente, ha chiesto all'intestato
Tribunale di: “1) Annullare il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale dichiarare
l'inadempimento posto in essere dalla e, conseguentemente, Controparte_1 condannare il in persona del curatore Rag. Controparte_3
al pagamento della somma di € 42.000,00 o in quella maggiore o Persona_1 minore somma che risulterà all'esito dell'istruttoria; 3) Dichiarare la compensazione del credito vantato dalla curatela del pari ad € 33.819,50 con _1 _1 il credito vantato dalla di € 42.000,00 e conseguentemente condannare il Parte_3
Fallimento in persona del curatore Rag. Controparte_3 Persona_1 al pagamento del residuo nei confronti della corrispondente alla somma di Parte_1
€ 8.180,50 o comunque in quella maggiore che verrà documentata in corso di giudizio, nei termini e nelle forme di rito;
5) Voglia l'Ill.mo Giudice adito, accertare e dichiarare che il credito di euro 33.819,50 vantato dal nei Controparte_3 confronti della si è estinto per effetto di compensazione ex art. 56 legge Parte_1 fall. con contro credito della verso il e, per Parte_1 Controparte_3
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.126/2016 R.G. emesso dal Tribunale di
Teramo in data 18/01/2016; 6) condannare il fallimento della a Controparte_1 corrispondere a favore della la somma di € 8.180,50 quale maggior credito Parte_1 non suscettibile di compensazione oltre interessi legali dal 01.01.2013 al saldo.”, con vittoria di spese e competenze professionali.
Dopo diversi rinvii d'ufficio, all'udienza del 23 ottobre 2017, è stata dichiarata la contumacia del e, su richiesta di Controparte_4
2 parte opponente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 186, comma VI
c.p.c., con rinvio della causa all'udienza del 19 aprile 2018 per la decisione in ordine all'ammissione dei mezzi istruttori.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 dicembre 2017, si è costituito in giudizio il , rassegnando le seguenti conclusioni: _1
“Voglia il Tribunale confermare, all'esito del presente giudizio, il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare inammissibili e /o improcedibili le domande avverse tutte, con condanna della opponente al pagamento delle competenze della fase di opposizione.”
Successivamente, all'udienza del 19 luglio 2018, su richiesta dei procuratori delle parti motivata in ragione del decesso del Curatore fallimentare, il precedente titolare del procedimento, a scioglimento della riserva assunta, ha dichiarato in data 19 aprile 2019 l'interruzione del giudizio, tempestivamente riassunto dall'odierna parte opposta;
si Parte_1
è quindi costituita con memoria di costituzione e risposta in riassunzione depositata in data 23 dicembre 2019, confermando le conclusioni originariamente rassegnate.
La causa è stata istruita documentalmente, oltre che mediante interrogatorio formale e prova per testi, e, dopo numerosi rinvii, all'udienza dell' 8 ottobre 2024 – l'unica celebrata, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., dallo scrivente magistrato divenuto titolare del fascicolo solo in data 12 marzo 2024 – i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni tramite il deposito di note di trattazione scritta e la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla scorta delle risultanze processuali acquisite, la domanda di parte opponente deve essere accolta per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Al fine di poter apprezzare le motivazioni sottesa alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, giova ricostruire sinteticamente la vicenda oggetto della presente controversia, che trae origine dal decreto n. 127/2016 emesso in favore del , con il quale il Tribunale di Teramo ha ingiunto _1 _1 all'odierna società opponente di pagare la somma di € 33.819,50, oltre interessi, spese della procedura monitoria, esborsi ed accessori come per legge.
3 In particolare, l'opponente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto:
- l'inesistenza della prova scritta del credito azionato in via monitoria dal
, posto che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla scorta di _1 fatture, la cui efficacia probatoria è limitata alla sola fase monitoria e non si estende anche al successivo (ed eventuale) procedimento di opposizione;
- che, in data 15 gennaio 2011, essa opponente e parte opposta hanno sottoscritto contratto di subappalto, in forza del quale essa opponente è stata incaricata di eseguire lavori edili aventi ad oggetto opere murarie varie, con corrispettivo pattuito nell'importo di € 42.000,00, e per il cui pagamento ha quindi emesso, in data 10 gennaio 2013, fattura (la n.
1/2013), rimasta insoluta;
- che sia il credito di € 42.000,00 vantato da essa opponente e portato dalla fattura n. 1/2013, sia quello azionato da controparte con il ricorso monitorio sono sorti prima della dichiarazione di fallimento della società opposta, avvenuta in data 13 dicembre 2013 e, per l'effetto, può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 56 L. Fall.;
- che, quindi, il credito ex adverso azionato in via monitoria è inesistente, stante l'intervenuta compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 l.
Fall., del medesimo “con i maggiori crediti da essa opponente vantati nei confronti della società fallita, ammontanti per capitale ed interessi a complessivi
€ 42.000,00” liquidi ed esigibili.
Pertanto, la società opponente ha rassegnato le conclusioni ut supra integralmente trascritte.
La AT per il Fallimento ha anzitutto eccepito la
“inammissibilità/improcedibilità delle domande riconvenzionali proposte da controparte nel presente giudizio”, in quanto, “ogni domanda che tende a conseguire una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento e/o di condanna all'importo in tesi spettante all'opponente, in seguito al fallimento della opposta, può essere proposta unicamente nell'ambito della procedura concorsuale e nelle forme speciali dell'accertamento del passivo” ed ha affermato che, in sede ordinaria, è ammessa esclusivamente l'eccezione riconvenzionale, che è diretta solo a paralizzare la domanda avversaria ed ottenerne il rigetto;
pertanto, la parte opposta, in considerazione del fatto che le domande riconvenzionali avanzate
4 dalla società opponente determinerebbero l'attrazione della controversia inerente il suo controcredito nella competenza della sezione fallimentare, ha chiesto che venga dichiarata “l'inammissibilità/improcedibilità in questa sede ordinaria delle suddette riconvenzionali, proposte con chiarezza da controparte nelle conclusioni dell'atto di opposizione”, peraltro rilevabile d'ufficio; nel merito, invece, ha rilevato la pretestuosità dell'assunto avversario, in quanto i lavori sarebbero stati effettuati in base ad un contratto stipulato nel 2011 e fatturati ben due anni dopo, e cioè nel gennaio 2013, a ridosso del fallimento di _1
. e ha quindi concluso per la conferma integrale del decreto ingiuntivo
[...] opposto.
Premessi così i fatti controversi, occorre precisare che oggetto di accertamento è, preliminarmente, la sussistenza del credito per il quale l'odierna parte opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo e, in secondo luogo, la possibilità, in astratto, per la società opponente di sollevare nei confronti della AT l'eccezione di compensazione ex art. 56 L. Fall. e, in caso di vaglio positivo, la ricorrenza, in concreto, dei relativi presupposti, nonché la conseguente domanda, avanzata sempre in via riconvenzionale, dall'opponente volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma che residua dalla compensazione eventualmente operante.
Ciò chiarito, è doveroso anzitutto rammentare che, come è noto,
l'opposizione a decreto ingiuntivo origina un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è investito del potere/dovere di accertare la fondatezza della pretesa fatta valere con la richiesta di ingiunzione dalla parte opposta, la quale assume la posizione sostanziale di attore, mentre la parte opponente, che formalmente introduce il giudizio di cognizione ma che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis
Cass. Civ. n. 6091/2020); il giudizio di opposizione, infatti, altro non è che la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria, rappresentando una fase meramente eventuale, rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo.
5 Di conseguenza, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., è l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione
(essendo parte opposta), a dover fornire, in virtù della veste sostanziale che ricopre, la prova dei fatti costitutivi del credito asseritamente ventato, dovendo invece il debitore ingiunto (parte opponente) dimostrare, nella sua veste sostanziale di convenuto, i fatti su cui si fonda la sua eventuale eccezione di inefficacia, modificazione o estinzione del diritto di credito di controparte;
in altri termini, in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul creditore
(che riveste la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto con ricorso l'emissione del decreto ingiuntivo) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e sul debitore quello di dimostrare gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Chiarita così la distribuzione dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e venendo al caso per cui è processo, se da un lato risulta provata l'esistenza del credito di € 33.819,50 per il quale la AT ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto, e ciò in forza non solo delle fatture depositate in fase monitoria (cfr. doc. n. 6 del fascicolo monitorio) ma anche alla luce della istruttoria complessivamente espletata nel corso del presente procedimento, dall'altro lato, la società opponente ha utilmente dedotto e dimostrato un fatto estintivo della pretesa avversaria, quale l'avvenuta compensazione, ai sensi dell'art. 56 L. Fall., del credito ex adverso azionato in via monitoria con un proprio (contro)credito, la cui esistenza è risultata provata sulla base delle evidenze documentali allegate all'atto di citazione in opposizione, in specie dal contratto di subappalto stipulato fra le odierne parti processuali e dalla fattura n. 1/2013 emessa dalla società opponente in data 10 gennaio 2013 per l'importo di € 42.000,00 quale compenso per l'attività lavorativa espletata proprio in esecuzione del richiamato contratto sottoscritto in data 15 gennaio 2011 (cfr., rispettivamente, documenti n. 2 e n. 3 del fascicolo di parte opponente).
Inoltre, l'effettiva esistenza e consistenza del credito vantato dall'odierna opponente risulta essere, oltre che documentalmente accertata, altresì confermata in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società fallita , il sig. il quale, escusso all'udienza del 6 _1 Persona_2
6 luglio 2021, ha reso dichiarazioni contra se, avendo infatti affermato - in risposta alla domanda se fosse a conoscenza dell'esistenza di pendenze debitorie tra le due società - “è vero, ammontava a 42 mila euro, mai saldati.” , oltretutto riconoscendo espressamente la fattura n. 1/2013, che gli è stata mostrata, emessa da in epoca antecedente alla intervenuta Parte_1 dichiarazione di fallimento.
Alle risultanze istruttorie così valorizzate, si aggiunga anche la mancata contestazione da parte dell'opposta della sussistenza del credito di € 42.000,00 vantato dall'opponente, giacché la AT, costituendosi in giudizio, si è limitata a contestare l'inammissibilità delle avversarie domande riconvenzionali, senza mai negare né la sottoscrizione del titolo negoziale in forza del quale troverebbe origine il controcredito eccepito in compensazione dall'opponente (ossia il contratto di subappalto), né offrire prova della eventuale estinzione dello stesso.
Ritenuto così provato anche il controcredito vantato dalla società opponente nei confronti di controparte e procedendo pertanto alla disamina delle difese coltivate dalla AT opposta in ordine alla inammissibilità/improcedibilità delle domande riconvenzionali avanzate dall'opponente, prima fra tutte quelle di compensazione, si rende di primaria importanza premettere che, allorquando si intenda far valere una pretesa creditoria verso il fallito, occorre agire attraverso l'esclusivo procedimento stabilito dagli artt. 93 ss. L. Fall., essendo preclusa l'azione nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione (quale è del resto quello di opposizione a decreto monitorio), ciò derivando dalla obbligatorietà per ogni creditore che intenda divenire concorrente di seguire le forme ed i modi previsti per l'accertamento del passivo dagli artt. 52, L. Fall. ritenute inderogabili siccome strutturalmente idonee ad assicurare il rispetto del par condicio creditorum.
Da tale principio, consegue che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della cognizione ordinaria o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore.
Ebbene, la predetta regola vale anche nel caso inverso in cui la medesima domanda venga avanzata, in via riconvenzionale, dalla parte convenuta nel
7 giudizio promosso ab initio dal curatore (come nel caso di specie) per la realizzazione di un credito vantato dal fallito (cfr. Cass. n. 23077/2004), con la precisazione secondo cui, in tale evenienza, il carattere esclusivo del rito speciale fallimentare implica, tuttavia, la inammissibilità o la improcedibilità limita alla sola domanda riconvenzionale proposta nei confronti della curatela.
Come infatti efficacemente chiarito dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 9787 del 25 marzo 2022, “Nel giudizio intrapreso o proseguito dal curatore del fallimento per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto
(n.d.r.: che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come sopra meglio argomentato, coincide con l'opponente, che infatti è parte attrice in senso solo formale) può dedurre fatti costituenti eccezioni estintive, modificative o impeditive del diritto di credito del fallito come anche eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio credito, (n.d.r.: ma solo) quando l'eccezione
è diretta a neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto (art. 56 l.f.), non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli art. 93 ss. l.f. L'eccezione in via riconvenzionale va esaminata dal giudice della lite, in quanto, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda.” (cfr. Cass. civ., sez. II, ord., 25 marzo 2022, n. 9787; cfr. nello stesso senso anche Cass. 30298/2017).
Dalla ordinanza in commento, emerge quindi che, nei procedimenti intrapresi dal curatore fallimentare per il recupero di un credito del fallito, le domande riconvenzionali diventano a ben vedere improcedibili (in quanto non avanzate nella loro “sede naturale”), mentre “resistono” e sono ammissibili le sole eccezioni riconvenzionali, ossia quelle prospettazioni difensive che, pur ampliando il tema della controversia, sono finalizzate, a differenza delle domande riconvenzionali, esclusivamente a paralizzare la domanda avversaria, al fine di ottenerne il rigetto.
Ciò posto e venendo al caso di specie, sulla base del tenore delle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione, la società Parte_1 non si è limitata, a ben vedere, semplicemente ad eccepire l'esistenza – come sopra visto, dimostrata – del proprio controcredito per l'importo € 42.000,00 al fine di neutralizzare la pretesa azionata in via monitoria dalla AT, ma ha altresì chiesto espressamente, una volta accertata la compensazione ex art. art. 56 L.Fall., di condannare il in persona Controparte_3
8 del Curatore, al pagamento del residuo nei propri confronti, corrispondente alla somma di € 8.180,50 (pari cioè alla differenza fra € 42.000,00 ed € €
33.819,50) o comunque in quella maggiore che verrà documentata in corso di giudizio, nei termini e nelle forme di rito.
Senonché, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, mentre, in astratto, rimane pienamente procedibile l'eccezione
(riconvenzionale) di compensazione volta a neutralizzare la pretesa azionata dalla AT fallimentare, va invece dichiarata l'inammissibilità, nell'odierno giudizio di opposizione, della domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento della somma di € 8.180,50 quale residuo del credito vantato dall'opponente.
Chiarita così la procedibilità, in astratto, della sola eccezione
(riconvenzionale) di compensazione sollevata da e Parte_1 procedendo quindi alla verifica della ricorrenza, in concreto, delle condizioni affinché possa dirsi operante l'eccezione ex art. 56 L. Fall., il Tribunale osserva quanto segue.
Ricordato che, in termini generali, la compensazione è un modo di estinzione satisfattivo delle obbligazioni, alternativo rispetto all'adempimento, che postula l'esistenza di obbligazioni reciproche tra due soggetti, che sono obbligati l'uno verso l'altro (essendo cioè al tempo stesso l'uno creditore e debitore dell'altro essa) e consistente nella elisione delle reciproche posizioni debitorie - caratterizzate da omogeneità, esigibilità e liquidità - fino al limite della concorrenza, con sopravvivenza, per l'eccedenza, dell'eventuale credito residuo, risultato dimostrato, nel caso di specie, che le odierne parti processuali sono, entrambe, rispettive debitrici, e le mutualistiche posizioni creditorie trovano fondamento, da un lato, nella pretesa cristallizzata nel decreto ingiuntivo n. 127/2016 qui opposto, e, dall'altro lato, nel contratto di subappalto e nella fattura n. 1 del 10 gennaio 2013 emessa dall'opponente nei confronti di controparte (recte nei confronti della società in bonis all'epoca Controparte_1 dell'emissione della fattura) al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per l'attività lavorativa svolta in forza del richiamato titolo contrattuale tra le stesse esistente.
Ciò premesso, eccepisce la compensazione delle Parte_1 riferite poste creditorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 l. fall., che dispone,
9 al comma I, che “i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito
i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento” e, al successivo comma, che “Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra
i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.”
Ebbene, nel caso per cui è processo, trova applicazione il comma I della disposizione normativa in commento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti.
Come infatti sopra illustrato: (a) sussiste, in primo luogo, un reciproco rapporto di debito/credito tra le parti in causa;
(b) la dichiarazione di fallimento
è stata pronunciata, con sentenza emesse in data 11 dicembre 2013 e depositata in data 16 dicembre 2013 (cfr. doc. n. 5 allegato al ricorso monitorio); (c) dalla documentazione versata in atti, si evince che il credito vantato da Parte_1
e per il quale è stata emessa in data 10 gennaio 2013 la fattura n. 1/2013
[...] non era scaduto all'epoca della dichiarazione di fallimento di Controparte_1 intervenuta mesi dopo (con la sentenza n. 85/2013 del Tribunale di Teramo), a nulla rilevando le affermazioni di parte opposta, la quale sostiene la natura pretestuosa dell'azione di controparte che, profittando di un momento di difficoltà economica della società della quale sostiene che Controparte_1 controparte ne fosse a conoscenza – senza peraltro specificarne in che termini
– la stessa avrebbe emesso la fattura diretta ad ottenere il pagamento di quanto dovutogli per i lavori murari svolti in suo favore “al fine di eludere il pagamento alla fallita” (cfr. p. 3 costituzione).
Del resto, condizione necessaria e sufficiente affinché operi, ai sensi dell'art. 56 L. Fall., la compensazione tra i crediti ed i debiti di cui le parti sono reciprocamente titolari è la loro esistenza anteriormente della dichiarazione di fallimento, come confermato dalla Suprema Corte, secondo cui “l'unica condizione di efficacia per far luogo a detta compensazione è costituita dall'anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte, essendo invero rilevante il fatto genetico delle obbligazioni, nel senso che è richiesto essere le due obbligazioni da compensare sorte in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento” (cfr. Cass. civ. ord. n. 7202/2021; Cass. civ. n.14620/2019; Cass. n. 14615/2016).
Ebbene si è detto che, nel caso di specie, la fattura emessa da Immobiliare
10 S.D.P. ed in forza della quale questa ha eccepito la compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria è stata emessa il 10 gennaio 2013, mentre la sentenza con la quale è stata dichiarato il fallimento di è stata _1 pronunciata in data 11 dicembre 2013 e depositata in data 16 dicembre 2013.
Pertanto, sussistono tutti i requisiti necessari e sufficienti al fine di riconoscere la compensazione tra il credito azionato in via monitoria dall'opposta ed il controcredito vantato dall'opponente, nel limite del valore del credito ingiunto con il decreto opposto, con il corollario per cui, sulla scorta di quanto sopra argomentato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, avendo l'odierna parte opposta chiesto ed ottenuto l'impugnato decreto monitorio in assenza di una effettiva e concreta pretesa creditoria nei confronti della società opponente, stante l'avvenuta compensazione delle reciproche posizioni debitorie/creditorie ai sensi dell'art. 56 L.F..
Tuttavia, le domande riconvenzionali proposte dall'opponente devono, invece, alla luce dell'orientamento ermeneutico sopra richiamato (cfr. Cass.
Sez. II, 25.3.2022 n. 9787), essere tutte dichiarate inammissibili.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, il decreto monitorio deve essere revocato, essendo stato emesso sulla base di un credito estinto per intervenuta compensazione ex art. 56 L. Fall. eccepita dall'opponente, ma le restanti domande riconvenzionali, in considerazione della giurisprudenza di legittimità richiamata, devono essere dichiarate tutte inammissibili.
La revoca del decreto ingiuntivo da un lato e la reiezione, rectius la inammissibilità di tutte le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente dall'altro lato integrano quelle gravi ed eccezionali ragioni che si rivelano idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come interpretato alla luce della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla causa civile contraddistinta dal R.G. n. 1339/2016 fra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accoglie l'opposizione spiegata da in ragione Parte_1 dell'accertata compensazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56. L. Fall.,
11 e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 127/2016 emesso dal
Tribunale di Teramo ed oggetto del presente giudizio di opposizione;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali avanzate dall'opponente per la motivazione di cui in parte motiva;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il giorno 7 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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