Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 10/04/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 51/2026/M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE -R In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al nr. 46403 del registro di Segreteria.
TRA
1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;
9. OMISSIS;
10. OMISSIS;
11. OMISSIS;
12. OMISSIS;
13. OMISSIS;
14. OMISSIS;
15. OMISSIS;
16. OMISSIS;
17. OMISSIS;
18. OMISSIS;
19. OMISSIS;
20. OMISSIS;
21. OMISSIS;
22. OMISSIS;
23. OMISSIS;
24. OMISSIS, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce su documento informatico separato - ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. - dall’Avv. Renzo Filoia (C.F. [...]) e dall’Avv. Francesca Torre (C.F. [...]), entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18,
RICORRENTI
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS – CF 80078750587) – corrente in Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso, C.F. [...]e Oreste Manzi C.F.: [...], con il quale è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313
RESISTENTE
Letto l’art. 5 c.g.c. in tema di sinteticità degli atti Premesso che:
in data 7.10.2024 i ricorrenti presentavano ricorso volto all’accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione percepita, per il biennio 2023/2024, in applicazione degli indici di perequazione determinati ai sensi della L.n. 388/2000 (c.d. meccanismo dei tre scaglioni), in base all’aliquota prevista per l’ammontare dello stesso;
che il Giudice designato fissava l’udienza di prima comparizione delle parti per il 18/02/2025 ore 12:00, con onere per la parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza entro i termini di legge;
considerato:
· che nelle more della trattazione della causa, è venuto meno l’interesse dei ricorrenti alla domanda spiegata con il ricorso introduttivo, stante la recente pronuncia n. 19/2025 adottata dalla Corte Costituzionale avente ad oggetto il vaglio di legittimità dell’attuale sistema di perequazione delle pensioni;
· che in data 20 marzo 2026 è stata depositata la rinuncia agli atti da parte dei ricorrenti, accettata dall’INPS nella pubblica udienza del 31 marzo 2026, tenutasi con l’assistenza della dott.ssa Antonietta Monaco, alla quale è comparsa l’Avv. Barbara Preti per l’INPS, in virtù di delega scritta agli atti dell’Avv. Nasso, nessuno è comparso per i ricorrenti;
· che in merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del dlgs 546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l’art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l’art. 13 del dl 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2:
Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”;
sussistono gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della assoluta novità della questione possono essere interamente compensate.
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da:
1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;
9. OMISSIS;
10. OMISSIS;
11. OMISSIS;
12. OMISSIS;
13. OMISSIS;
14. OMISSIS;
15. OMISSIS;
16. OMISSIS;
17. OMISSIS;
18. OMISSIS;
19. OMISSIS;
20. OMISSIS;
21. OMISSIS;
22. OMISSIS;
23. OMISSIS;
24. OMISSIS, nei confronti di INPS, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa per intero le spese di giudizio.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti coinvolti nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti Così deciso in Bologna, in camera di consiglio il 31marzo 2026
IL GIUDICE UNICO
(Dott. Marco Catalano)
Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti coinvolti nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 10 aprile 2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente