TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa
TO OV, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 3004 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisione nell'udienza del
22.10.25, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. con sede legale Parte_1
in Montesarchio (BN) alla Via Costantino Grillo n. 2, rappresentata e difesa, giusta mandato redatto su specifico atto, dall'Avv. Antonio Panarese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento alla Piazza Guerrazzi n° 4
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Sergio Marchitto e Maria Verdisco ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Salvator Rosa n.4 presso e nello studio degli stessi
APPELLATA
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.10.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la Sentenza Parte_1
302/2024, emessa dal Giudice di Pace di Montesarchio, con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, veniva accolta l'opposizione proposta da CP_1
contro il decreto ingiuntivo, dell'importo di € 9.500,00,
[...]
emesso su istanza di , che la richiedeva Controparte_2
quale saldo della fattura n. 19/20 del 03.09.2020 per “Lavori manutenzione straordinaria per locale commerciale ubicato in
Benevento alla Via G.B. Piranesi n.9/11 riferimento CILA Prot.
52100 del 03.06.2020” di complessivi € 16.500,00.
Venivano compensate le spese.
A sostegno dell'appello l'appellante deduceva l'erroneità della decisione nella parte in cui era disposta la compensazione delle spese di lite, in assenza dei presupposti previsti.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di gravame.
All'udienza del 22.10.25 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che, dopo il deposito del ricorso e prima dell'emissione del decreto, interveniva pagamento della sorta capitale. Successivamente, dopo la notifica del ricorso e prima della proposizione dell'opposizione, interveniva rinuncia da parte dell'ingiungente al decreto ingiuntivo.
Ancora in un momento successivo, la proponeva CP_1
opposizione, chiedendo la revoca del decreto poiché il credito della era stato definitivamente saldato il Parte_1 pagina 2 di 5 10.10.2023, prima della sua notifica avvenuta in data
23.10.2023. L'opponente sosteneva, inoltre, che alla data del pagamento, la lite non fosse pendente e non potesse esser chiesto null'altro attesa la mancanza di messe in mora.
Non vi è dubbio che la ha versato la somma richiesta, CP_1
pari ad € 9.500,00, prima della notifica del decreto ingiuntivo;
tanto emerge dalla documentazione allegata (“Bonifico a favore di con causale “saldo lavori fatt. FPR Parte_1
19”, in data 10.10.2023).
Risulta dagli atti che la ingiungente, in data 23.10.2023, notificava ricorso e D.I. con specifica dicitura “La somma ingiunta dovrà intendersi detratto l'acconto di € 9.500,00 corrisposto dal debitore in data 11.10.2023, successivo al deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo avvenuto in data
09.09.2023” e successivamente dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo.
Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 9033/2010) "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente".
Nella specie, il giudice di Pace, attesa l'intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo, correttamente ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la rinuncia al decreto non necessitava dell'accettazione della non costituita (nel CP_1 pagina 3 di 5 procedimento monitorio si verifica solo dopo la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass.n.110/16).
Il Giudice di primo grado ha utilizzato in maniera non censurabile l'istituto della compensazione delle spese;
invero, è indubbio che il pagamento del debito sia anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo e che ne fosse a Controparte_2
conoscenza, procedendo comunque alla notifica del provvedimento monitorio.
L'opposizione appare astrattamente giustificata dal comportamento dell'ingiungente, che avrebbe potuto evitare il contenzioso, astenendosi dalla notifica.
Invero, la proposizione dell'opposizione è stata determinata dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo nonostante il pagamento, con conseguente interesse della parte opponente ad ottenere una pronuncia formale di cessazione della materia del contendere e revoca del decreto (nonostante la rinuncia).
Infondata appare l'argomentazione per la quale avrebbe dovuto essere dichiarata preliminarmente l'inammissibilità della spiegata opposizione per sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente, stante la pregressa rinuncia al decreto ingiuntivo dalla parte opposta creditrice.
L'astratto interesse all'opposizione poteva infatti, per le suesposte ragioni, ritenersi sussistente, benchè, vista la rinuncia, la controversia ben avrebbe potuto essere risolta stragiudizialmente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Deve precisarsi che, non avendo l'appellata proposto appello pagina 4 di 5 incidentale in ordine alla statuizione sulle spese di lite, vanno liquidate solo le spese del presente giudizio, atteso che, rigettato l'appello, e in assenza di appello incidentale, rimane ferma la decisione del giudice di primo grado
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 302/24, emessa dal Giudice di CP_1
Pace di Montesarchio, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 66,00 per la fase di studio;
€ 80 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti ex art. 13 D.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato Benevento 28.11.25
Il Giudice
Dott.ssa A. OV
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa
TO OV, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 3004 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: appello, passata in decisione nell'udienza del
22.10.25, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t. con sede legale Parte_1
in Montesarchio (BN) alla Via Costantino Grillo n. 2, rappresentata e difesa, giusta mandato redatto su specifico atto, dall'Avv. Antonio Panarese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento alla Piazza Guerrazzi n° 4
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Sergio Marchitto e Maria Verdisco ed elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Salvator Rosa n.4 presso e nello studio degli stessi
APPELLATA
pagina 1 di 5 Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.10.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la Sentenza Parte_1
302/2024, emessa dal Giudice di Pace di Montesarchio, con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere, veniva accolta l'opposizione proposta da CP_1
contro il decreto ingiuntivo, dell'importo di € 9.500,00,
[...]
emesso su istanza di , che la richiedeva Controparte_2
quale saldo della fattura n. 19/20 del 03.09.2020 per “Lavori manutenzione straordinaria per locale commerciale ubicato in
Benevento alla Via G.B. Piranesi n.9/11 riferimento CILA Prot.
52100 del 03.06.2020” di complessivi € 16.500,00.
Venivano compensate le spese.
A sostegno dell'appello l'appellante deduceva l'erroneità della decisione nella parte in cui era disposta la compensazione delle spese di lite, in assenza dei presupposti previsti.
Si costituiva l'appellata, contestando i motivi di gravame.
All'udienza del 22.10.25 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta dagli atti che, dopo il deposito del ricorso e prima dell'emissione del decreto, interveniva pagamento della sorta capitale. Successivamente, dopo la notifica del ricorso e prima della proposizione dell'opposizione, interveniva rinuncia da parte dell'ingiungente al decreto ingiuntivo.
Ancora in un momento successivo, la proponeva CP_1
opposizione, chiedendo la revoca del decreto poiché il credito della era stato definitivamente saldato il Parte_1 pagina 2 di 5 10.10.2023, prima della sua notifica avvenuta in data
23.10.2023. L'opponente sosteneva, inoltre, che alla data del pagamento, la lite non fosse pendente e non potesse esser chiesto null'altro attesa la mancanza di messe in mora.
Non vi è dubbio che la ha versato la somma richiesta, CP_1
pari ad € 9.500,00, prima della notifica del decreto ingiuntivo;
tanto emerge dalla documentazione allegata (“Bonifico a favore di con causale “saldo lavori fatt. FPR Parte_1
19”, in data 10.10.2023).
Risulta dagli atti che la ingiungente, in data 23.10.2023, notificava ricorso e D.I. con specifica dicitura “La somma ingiunta dovrà intendersi detratto l'acconto di € 9.500,00 corrisposto dal debitore in data 11.10.2023, successivo al deposito del ricorso per Decreto Ingiuntivo avvenuto in data
09.09.2023” e successivamente dichiarava di rinunciare al decreto ingiuntivo.
Secondo la Suprema Corte (Cass. n. 9033/2010) "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all'emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente".
Nella specie, il giudice di Pace, attesa l'intervenuta rinuncia al decreto ingiuntivo, correttamente ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la rinuncia al decreto non necessitava dell'accettazione della non costituita (nel CP_1 pagina 3 di 5 procedimento monitorio si verifica solo dopo la notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass.n.110/16).
Il Giudice di primo grado ha utilizzato in maniera non censurabile l'istituto della compensazione delle spese;
invero, è indubbio che il pagamento del debito sia anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo e che ne fosse a Controparte_2
conoscenza, procedendo comunque alla notifica del provvedimento monitorio.
L'opposizione appare astrattamente giustificata dal comportamento dell'ingiungente, che avrebbe potuto evitare il contenzioso, astenendosi dalla notifica.
Invero, la proposizione dell'opposizione è stata determinata dall'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo nonostante il pagamento, con conseguente interesse della parte opponente ad ottenere una pronuncia formale di cessazione della materia del contendere e revoca del decreto (nonostante la rinuncia).
Infondata appare l'argomentazione per la quale avrebbe dovuto essere dichiarata preliminarmente l'inammissibilità della spiegata opposizione per sopravvenuta carenza di interesse dell'opponente, stante la pregressa rinuncia al decreto ingiuntivo dalla parte opposta creditrice.
L'astratto interesse all'opposizione poteva infatti, per le suesposte ragioni, ritenersi sussistente, benchè, vista la rinuncia, la controversia ben avrebbe potuto essere risolta stragiudizialmente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Deve precisarsi che, non avendo l'appellata proposto appello pagina 4 di 5 incidentale in ordine alla statuizione sulle spese di lite, vanno liquidate solo le spese del presente giudizio, atteso che, rigettato l'appello, e in assenza di appello incidentale, rimane ferma la decisione del giudice di primo grado
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 302/24, emessa dal Giudice di CP_1
Pace di Montesarchio, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 66,00 per la fase di studio;
€ 80 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti ex art. 13 D.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato Benevento 28.11.25
Il Giudice
Dott.ssa A. OV
pagina 5 di 5