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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente e Relatore BRAGHO GIANLUCA, Giudice CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 641/2025 depositato il 27/02/2025 proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria
Primo grado MILANO sez. 5 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03GH03765/2023 IRES- DOPPIA IMPOSIZIONE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2250/2025 depositato il 30/10/2025
1 Richieste delle parti: come da verbale In fatto e in diritto Ricorrente_1Con atto d'appello depositato in data 27-2-2025, srl ha impugnato la sentenza n.3392/2024 emessa, in data 2-7-2024, dalla CGT di primo grado di
Milano, con la quale era stato respinto il proprio ricorso per l'annullamento parziale
(limitatamente ad alcuni dei rilievi contestati) dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. Milano 2, con il quale erano stati ripresi a reddito maggiori ricavi ai fini IRES e IRAP.
L'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado per i motivi di seguito esposti in motivazione.
Si è costituita, con memoria di controdeduzioni, in data 23-4-2025, l'Agenzia delle
Entrate D.P. Milano 2, appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante depositava altresì memoria illustrativa in data 20-6-2025
Alla pubblica udienza del 27-10-2025, svoltasi in presenza del difensore di parte appellante e in collegamento da remoto dell'Ufficio, la Corte, dopo la discussione, nella quale le parti reiteravano le proprie istanze, ha riservato la decisione.
Ciò premesso La sentenza di primo grado ha respinto tutti i motivi di ricorso avverso i rilievi contestati dalla società, che li ha riproposti con l'atto d'appello sulla base dei motivi oltre esposti.
- In particolare, la sentenza di primo grado ha confermato il primo rilievo, avente ad oggetto maggiori ricavi accertati ai fini IRES, in quanto derivanti da fatture contabilizzate nell'anno 2016 e che pertanto non avrebbero dovuto essere considerate nell'anno 2017, sussistendo in proposito una palese discrepanza tra il bilancio prodotto all'Ufficio e quello depositato presso la camera di Commercio dalla società, che non aveva peraltro presentato la dichiarazione Iva né effettuato i relativi versamenti.
Sul piano probatorio, ad avviso dei primi giudici, la società non aveva superato le suddette obiezioni dell'Ufficio, essendosi limitata a produrre copia delle fatture e non dimostrando se i ricavi fossero stati tassati nell'anno 2016.
In merito a tale capo di sentenza, l'appellante ha in questo grado censurato il giudizio di carenza probatoria negando che la descrizione offerta fosse
2 disorganica e priva di ogni rilievo quanto all'avvenuta tassazione dei redditi nel
2016 che ne escluderebbe in tal caso la duplicazione nell'anno 2017.
Le fatture di cui al doc. 2, schematicamente ricapitolate a p. 4 dell'atto d'appello, con la relativa numerazione e la data di emissione nell'anno 2017, riguardano palesemente l'attività svolta nell'esercizio 2016, per la somma di Euro 20.718,00, quale esposta nel conto economico depositato presso la Camera di Commercio (v. doc.20).
Al riguardo, deve accogliersi la tesi di parte appellante nel rilevare come non esista alcuna condizione o discrepanza tra il bilancio ufficiale depositato presso la
Camera di Commercio e quello depositato presso l'Ufficio, che era una mera bozza e riguardava comunque una diversa aggregazione degli stessi dati, e ove, parimenti risulta evidenziata la somma di Euro 20.718,900 relativa alle suddette fatture.
Tale somma trova riscontro anche nello stato patrimoniale 2016, indicando inoltre l'ammontare dei ricavi del 2016.
Non sussiste dunque alcuna incertezza.
Essendo pertanto pienamente dimostrato che i redditi in questione relativi all'esercizio 2016 sono stati correttamente appostati nello stesso esercizio, come risulta dal bilancio e dai documenti contabili prodotti, deve ritenersi che gli stessi non potevano essere ripresi nuovamente a tassazione nell'anno successivo, come disposto invece dall'Ufficio nell'accertamento.
Il motivo d'appello va dunque accolto con il conseguente annullamento dell'accertamento impugnato con riguardo a tale voce e pertanto limitatamente alla somma di Euro 20.718,00.
- Il secondo motivo d'appello, relativo al mancato riconoscimento da parte della sentenza impugnata, delle spese bancarie per l'anno 2017 (fatta eccezione per il modesto importo di euro 68,00), va invece respinto, ritenendosi in tal caso insufficienti i dati documentati desunti dagli estratti conto bancari prodotti in primo grado (doc. 9) da cui, come già rilevato dai primi giudici, non si evincono con sufficiente certezza le spese detraibili per il maggiore ammontare indicato.
Va altresì accolta l'obiezione di parte appellata nel rilevare, a propria volta,
l'insufficienza delle annotazioni sul libro giornale (pur di ammontare più ampio di quello indicato nelle controdeduzioni) prodotte solo in secondo grado e non
3 riconciliate con la citata documentazione bancaria di cui al doc. 9, già ritenuta inidonea dai primi giudici.
- Quanto al disconoscimento delle prestazioni professionali a favore della società,
Nominativo_1di cui alle fatture emesse da , per l'ammontare di Euro 10.654,07, il cui importo è stato ripreso a tassazione, deve respingersi il terzo motivo con cui l'appellante ne sostiene l'effettivo svolgimento e la sufficienza e idoneità della documentazione prodotta a sostegno, a nulla rilevando la qualità soggettiva della professionista, socia della società nonché coniuge del legale rappresentante della stessa.
Sul punto, la sentenza di primo grado ha infatti correttamente respinto la tesi della
Nominativo_1ricorrente, non tanto per i legami soggettivi della quanto invece per l'assoluta genericità e indeterminatezza delle prestazioni, sommariamente descritte nelle suddette fatture, non in grado di dimostrarne né la congruità degli importi né la riconducibiltà ad attività effettivamente svolte, ovvero differenti e non sovrapponibili a quelle poste in detrazione, e riconosciute dall'Ufficio già in sede di accertamento, di cui alla fattura n.119/2017 di Euro 4.805,77, “in quanto regolare e descrittiva dell'attività svolta” come affermato anche dalla sentenza.
Lacune che non sono superate neppure dalla documentazione relativa all'acquisto di software gestionale per la redazione della contabilità, né dai documenti nn. 22
e 23, relativi alla redazione dei brogliacci IVA, nonché dalla mail attestante il passaggio di consegne dal precedente commercialista, né dalle distinte di spedizione di scritture contabili (doc. 13 e 13 bis I grado), elementi tutti anch'essi non decisivi quanto all'effettivo svolgimento delle attività presupposte, stante l'assenza di collegamento con la scarna dicitura, “consulenze e integrazione consulenze ”, priva di alcuna specificità, di cui alle suddette fatture.
Genericità che, come annotato dai primi giudici, ha altresì impedito la verifica di congruità dei compensi esposti con il tariffario dei consulenti del lavoro, al cui albo la Nominativo_1 é iscritta.
Anche tale censura deve quindi respingersi.
L'appello va dunque accolto solo parzialmente con riguardo al primo motivo e respinto nel resto, con la conseguente conferma di ogni altra statuizione della sentenza impugnata.
4 Dal parziale annullamento dell'avviso di accertamento (ovvero limitatamente alla ripresa dei ricavi di Euro 20.178,20) consegue la rideterminazione delle sanzioni ed interessi (per questi ultimi così integrato il dispositivo).
Le questioni interpretative affrontate giustificano la compensazione delle spese dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, annulla l'avviso di accertamento n.T9D03GH03765/2023 per l'anno 2017, limitatamente alla ripresa dei ricavi di
Euro 20.178,20, con ogni conseguente rideterminazione delle sanzioni ed interessi.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese dei due gradi compensate. Milano 27 ottobre 2025
Il Presidente est.
dr. ME Alparone
5
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALPARONE CARMELA, Presidente e Relatore BRAGHO GIANLUCA, Giudice CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 641/2025 depositato il 27/02/2025 proposto da Ricorrente_1 P.IVA_1 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3392/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria
Primo grado MILANO sez. 5 e pubblicata il 01/08/2024
Atti impositivi: AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03GH03765/2023 IRES- DOPPIA IMPOSIZIONE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2250/2025 depositato il 30/10/2025
1 Richieste delle parti: come da verbale In fatto e in diritto Ricorrente_1Con atto d'appello depositato in data 27-2-2025, srl ha impugnato la sentenza n.3392/2024 emessa, in data 2-7-2024, dalla CGT di primo grado di
Milano, con la quale era stato respinto il proprio ricorso per l'annullamento parziale
(limitatamente ad alcuni dei rilievi contestati) dell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. Milano 2, con il quale erano stati ripresi a reddito maggiori ricavi ai fini IRES e IRAP.
L'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado per i motivi di seguito esposti in motivazione.
Si è costituita, con memoria di controdeduzioni, in data 23-4-2025, l'Agenzia delle
Entrate D.P. Milano 2, appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
L'appellante depositava altresì memoria illustrativa in data 20-6-2025
Alla pubblica udienza del 27-10-2025, svoltasi in presenza del difensore di parte appellante e in collegamento da remoto dell'Ufficio, la Corte, dopo la discussione, nella quale le parti reiteravano le proprie istanze, ha riservato la decisione.
Ciò premesso La sentenza di primo grado ha respinto tutti i motivi di ricorso avverso i rilievi contestati dalla società, che li ha riproposti con l'atto d'appello sulla base dei motivi oltre esposti.
- In particolare, la sentenza di primo grado ha confermato il primo rilievo, avente ad oggetto maggiori ricavi accertati ai fini IRES, in quanto derivanti da fatture contabilizzate nell'anno 2016 e che pertanto non avrebbero dovuto essere considerate nell'anno 2017, sussistendo in proposito una palese discrepanza tra il bilancio prodotto all'Ufficio e quello depositato presso la camera di Commercio dalla società, che non aveva peraltro presentato la dichiarazione Iva né effettuato i relativi versamenti.
Sul piano probatorio, ad avviso dei primi giudici, la società non aveva superato le suddette obiezioni dell'Ufficio, essendosi limitata a produrre copia delle fatture e non dimostrando se i ricavi fossero stati tassati nell'anno 2016.
In merito a tale capo di sentenza, l'appellante ha in questo grado censurato il giudizio di carenza probatoria negando che la descrizione offerta fosse
2 disorganica e priva di ogni rilievo quanto all'avvenuta tassazione dei redditi nel
2016 che ne escluderebbe in tal caso la duplicazione nell'anno 2017.
Le fatture di cui al doc. 2, schematicamente ricapitolate a p. 4 dell'atto d'appello, con la relativa numerazione e la data di emissione nell'anno 2017, riguardano palesemente l'attività svolta nell'esercizio 2016, per la somma di Euro 20.718,00, quale esposta nel conto economico depositato presso la Camera di Commercio (v. doc.20).
Al riguardo, deve accogliersi la tesi di parte appellante nel rilevare come non esista alcuna condizione o discrepanza tra il bilancio ufficiale depositato presso la
Camera di Commercio e quello depositato presso l'Ufficio, che era una mera bozza e riguardava comunque una diversa aggregazione degli stessi dati, e ove, parimenti risulta evidenziata la somma di Euro 20.718,900 relativa alle suddette fatture.
Tale somma trova riscontro anche nello stato patrimoniale 2016, indicando inoltre l'ammontare dei ricavi del 2016.
Non sussiste dunque alcuna incertezza.
Essendo pertanto pienamente dimostrato che i redditi in questione relativi all'esercizio 2016 sono stati correttamente appostati nello stesso esercizio, come risulta dal bilancio e dai documenti contabili prodotti, deve ritenersi che gli stessi non potevano essere ripresi nuovamente a tassazione nell'anno successivo, come disposto invece dall'Ufficio nell'accertamento.
Il motivo d'appello va dunque accolto con il conseguente annullamento dell'accertamento impugnato con riguardo a tale voce e pertanto limitatamente alla somma di Euro 20.718,00.
- Il secondo motivo d'appello, relativo al mancato riconoscimento da parte della sentenza impugnata, delle spese bancarie per l'anno 2017 (fatta eccezione per il modesto importo di euro 68,00), va invece respinto, ritenendosi in tal caso insufficienti i dati documentati desunti dagli estratti conto bancari prodotti in primo grado (doc. 9) da cui, come già rilevato dai primi giudici, non si evincono con sufficiente certezza le spese detraibili per il maggiore ammontare indicato.
Va altresì accolta l'obiezione di parte appellata nel rilevare, a propria volta,
l'insufficienza delle annotazioni sul libro giornale (pur di ammontare più ampio di quello indicato nelle controdeduzioni) prodotte solo in secondo grado e non
3 riconciliate con la citata documentazione bancaria di cui al doc. 9, già ritenuta inidonea dai primi giudici.
- Quanto al disconoscimento delle prestazioni professionali a favore della società,
Nominativo_1di cui alle fatture emesse da , per l'ammontare di Euro 10.654,07, il cui importo è stato ripreso a tassazione, deve respingersi il terzo motivo con cui l'appellante ne sostiene l'effettivo svolgimento e la sufficienza e idoneità della documentazione prodotta a sostegno, a nulla rilevando la qualità soggettiva della professionista, socia della società nonché coniuge del legale rappresentante della stessa.
Sul punto, la sentenza di primo grado ha infatti correttamente respinto la tesi della
Nominativo_1ricorrente, non tanto per i legami soggettivi della quanto invece per l'assoluta genericità e indeterminatezza delle prestazioni, sommariamente descritte nelle suddette fatture, non in grado di dimostrarne né la congruità degli importi né la riconducibiltà ad attività effettivamente svolte, ovvero differenti e non sovrapponibili a quelle poste in detrazione, e riconosciute dall'Ufficio già in sede di accertamento, di cui alla fattura n.119/2017 di Euro 4.805,77, “in quanto regolare e descrittiva dell'attività svolta” come affermato anche dalla sentenza.
Lacune che non sono superate neppure dalla documentazione relativa all'acquisto di software gestionale per la redazione della contabilità, né dai documenti nn. 22
e 23, relativi alla redazione dei brogliacci IVA, nonché dalla mail attestante il passaggio di consegne dal precedente commercialista, né dalle distinte di spedizione di scritture contabili (doc. 13 e 13 bis I grado), elementi tutti anch'essi non decisivi quanto all'effettivo svolgimento delle attività presupposte, stante l'assenza di collegamento con la scarna dicitura, “consulenze e integrazione consulenze ”, priva di alcuna specificità, di cui alle suddette fatture.
Genericità che, come annotato dai primi giudici, ha altresì impedito la verifica di congruità dei compensi esposti con il tariffario dei consulenti del lavoro, al cui albo la Nominativo_1 é iscritta.
Anche tale censura deve quindi respingersi.
L'appello va dunque accolto solo parzialmente con riguardo al primo motivo e respinto nel resto, con la conseguente conferma di ogni altra statuizione della sentenza impugnata.
4 Dal parziale annullamento dell'avviso di accertamento (ovvero limitatamente alla ripresa dei ricavi di Euro 20.178,20) consegue la rideterminazione delle sanzioni ed interessi (per questi ultimi così integrato il dispositivo).
Le questioni interpretative affrontate giustificano la compensazione delle spese dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello, annulla l'avviso di accertamento n.T9D03GH03765/2023 per l'anno 2017, limitatamente alla ripresa dei ricavi di
Euro 20.178,20, con ogni conseguente rideterminazione delle sanzioni ed interessi.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Spese dei due gradi compensate. Milano 27 ottobre 2025
Il Presidente est.
dr. ME Alparone
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