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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 355/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11639/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122088188000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste sulla nullità della cartella
Resistente: non si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240122088188000, notificata a mezzo pec in data 6 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, relativa a IVA anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di euro 102.323,64, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
La ricorrente ha dedotto:
la mancata notifica dell'atto presupposto, individuato nell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate –
DP Roma 1, asseritamente emesso il 5 luglio 2019;
la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di tributo armonizzato (IVA);
la decadenza della pretesa tributaria;
l'avvenuto pagamento delle somme richieste prima della formazione del ruolo, producendo i modelli F24 per euro 104.170,88;
l'omessa prova dei flussi di carico dell'affidamento dell'accertamento dell'agenzia delle entrate al concessionario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni in data 16 ottobre 2024
e successiva memoria difensiva, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo:
la regolarità della cartella di pagamento;
la legittimità dell'iscrizione a ruolo a seguito di decadenza dalla rateazione concessa ai sensi dell'art.
3-bis del D.Lgs. n. 462/1997;
l'insussistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo in caso di omesso o carente versamento risultante da controllo automatizzato;
la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per i vizi riferiti agli atti dell'ente impositore.
La ricorrente ha depositato memorie ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 e delle memorie di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso e ribadendo le proprie difese.
Con ordinanza istruttoria n. 2549/2025, depositata il 19 settembre 2025, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, integrazione che la ricorrente ha eseguito nei termini di legge. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti è emerso che la cartella di pagamento impugnata è derivata dal controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto IVA dichiarata e non integralmente versata dalla ricorrente per l'anno 2018, ed in particolare emessa per decadenza a causa del mancato pagamento della rata 13 in scadenza il 30.09.2022.
Nonostante la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, l'attento esame della cartella e dei modelli F23 fuga qualsiasi dubbio sulla palese pretestuosità del ricorso.
Infatti, premesso che non si può parlare di nessun prodromico avviso di accertamento che, nella fattispecie, non è proprio previsto (si è in presenza di un controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 600/73) ma al massimo della notifica della comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario), è del tutto evidente che la ricorrente tale avviso bonario l'ha regolarmente ricevuto.
Altrimenti, non avrebbe potuto chiedere la rateazione di quanto dovuto (e i modelli F23 fanno proprio riferimento alla rateazione trimestrale concessa in tali casi dall'Agenzia delle Entrate).
Ma, se anche così non fosse, la doglianza non avrebbe comunque pregio giuridico. L'invio del cosiddetto avviso bonario, in virtù dell'art. 6 della Legge 212/2000, è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso di specie la cartella si fonda in toto sull'omesso versamento delle imposte dichiarate dalla stessa parte ricorrente e poi rateizzate.
L'art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) stabilisce che, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente, con il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La Cassazione ha stabilito più volte che tale disposizione statutaria condiziona l'obbligo di preventiva comunicazione alla sussistenza di incertezze di rilievo, che non sono certamente sussistenti quando l'esito del controllo evidenzi solo una differenza tra il dichiarato ed il versato (Cassazione Civile sentenze nn. 26310/2010, 7536/2011, 7329/2012).
Se, infatti, il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, non avrebbe posto l'inciso nella prefata norma circa la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cassazione Civile n. 8342/2012).
In caso di controllo automatico, quindi, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, mediante l'emissione dell'invito di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973, sussiste solo qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione Civile sentenza n. 15584/2014).
Peraltro, tale omissione però, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25315/22, n. 22061/2022 e n. 5981/2024) “determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 (Cass. 06/07/2016, n. 13759, conforme, Cass. 28/06/2019, n. 17479; nello stesso senso, altresì, Cass. 10/06/2015, n. 12023, con riferimento alle sanzioni)”.
Nel caso di specie, appare evidente che la cartella è stata emessa proprio per omesso versamento di quanto spontaneamente dichiarato ma non pagato, di talché non si comprende proprio di cosa si lamenti la ricorrente.
In tale ipotesi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione di irregolarità, non ricorrendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendosi l'Amministrazione limitata a rilevare il mero omesso pagamento di quanto dichiarato dallo stesso contribuente.
Quanto alla seconda doglianza, per effetto dell'approvazione dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, sono state introdotte nuove disposizioni nell'ambito della Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), introducendo nell'ordinamento tributario la regola del contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente.
Nello specifico, ai sensi nel nuovo art.
6-bis della Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), l'Amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare al contribuente lo schema di atto impositivo che intende adottare assegnando a questi un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali controdeduzioni ovvero per accedere ed estrarre copia degli atto del fascicolo. In questo modo,
l'Agenzia delle Entrate favorisce il contraddittorio ovvero un dialogo tra Fisco e contribuente.
Tuttavia, in via eccezionale, non è previsto un diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (art.
6-bis
Legge n. 212/2000).
Vengono considerati atti di pronta liquidazione quelli emessi dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione.
Tra tali atti vi sono le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; e le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del D.P.R. n. 633/1972.
Prima di tale riforma, comunque, come si è già detto, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non imponeva l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
Ed in ogni caso, il Collegio ha già osservato che tale avviso bonario era stato regolarmente ricevuto dalla ricorrente, che, in caso contrario, non avrebbe potuto richiedere la rateazione.
Dunque, in ogni caso, nessuna violazione del presunto obbligo di contraddittorio.
La terza doglianza è relativa alla presunta decadenza della pretesa fiscale, ma il calcolo deve essere fatto non con riferimento alla dichiarazione per l'IVA del quarto trimestre 2018, bensì con riferimento alla decadenza dalla rateazione.
In tali casi, la cartella deve essere notificata, ex art. 25, 1° comma, lett. c-bis) DPR 602/1973 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione;
nel caso di specie, solo a volere calcolare tale termine dal mancato pagamento della rata n. 13 in scadenza il
30.09.2022, lo stesso andava a scadere il 31.12.2025. Quindi, anche tale doglianza è del tutto infondata.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente assume che non siano stati tenuti in debito conto i versamenti fatti per euro 104.170,88.
Riguardo a tale doglianza, è sufficiente controllare la cartella notificata per appurare immediatamente che, per i mesi di ottobre e novembre (facenti parte appunto del quarto trimestre 2018), sono stati puntualmente conteggiati tutti i versamenti fatti dalla ricorrente per un importo anche superiore a quello indicato dalla stessa.
Infine, anche la quinta doglianza, relativa ai flussi di carico dell'affidamento dell'accertamento dell'agenzia delle entrate al concessionario è completamente priva di pregio, poiché la presente fattispecie non è relativa all'avviso di accertamento ma al controllo automatizzato.
La cartella di pagamento è, pertanto, risultata legittimamente emessa e validamente notificata, mentre il ricorso si è rilevato del tutto infondato, poiché basato su doglianze del tutto pretestuose.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.700,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
LE NT
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11639/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240122088188000 IVA-ALIQUOTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste sulla nullità della cartella
Resistente: non si è costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240122088188000, notificata a mezzo pec in data 6 maggio 2024 dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, relativa a IVA anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di euro 102.323,64, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.
La ricorrente ha dedotto:
la mancata notifica dell'atto presupposto, individuato nell'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate –
DP Roma 1, asseritamente emesso il 5 luglio 2019;
la violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di tributo armonizzato (IVA);
la decadenza della pretesa tributaria;
l'avvenuto pagamento delle somme richieste prima della formazione del ruolo, producendo i modelli F24 per euro 104.170,88;
l'omessa prova dei flussi di carico dell'affidamento dell'accertamento dell'agenzia delle entrate al concessionario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, depositando controdeduzioni in data 16 ottobre 2024
e successiva memoria difensiva, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo:
la regolarità della cartella di pagamento;
la legittimità dell'iscrizione a ruolo a seguito di decadenza dalla rateazione concessa ai sensi dell'art.
3-bis del D.Lgs. n. 462/1997;
l'insussistenza dell'obbligo di contraddittorio preventivo in caso di omesso o carente versamento risultante da controllo automatizzato;
la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione per i vizi riferiti agli atti dell'ente impositore.
La ricorrente ha depositato memorie ex art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 e delle memorie di replica, insistendo per l'accoglimento del ricorso e ribadendo le proprie difese.
Con ordinanza istruttoria n. 2549/2025, depositata il 19 settembre 2025, il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, integrazione che la ricorrente ha eseguito nei termini di legge. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti è emerso che la cartella di pagamento impugnata è derivata dal controllo automatizzato ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972, avente ad oggetto IVA dichiarata e non integralmente versata dalla ricorrente per l'anno 2018, ed in particolare emessa per decadenza a causa del mancato pagamento della rata 13 in scadenza il 30.09.2022.
Nonostante la mancata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, l'attento esame della cartella e dei modelli F23 fuga qualsiasi dubbio sulla palese pretestuosità del ricorso.
Infatti, premesso che non si può parlare di nessun prodromico avviso di accertamento che, nella fattispecie, non è proprio previsto (si è in presenza di un controllo automatizzato ex art. 54 bis DPR 600/73) ma al massimo della notifica della comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario), è del tutto evidente che la ricorrente tale avviso bonario l'ha regolarmente ricevuto.
Altrimenti, non avrebbe potuto chiedere la rateazione di quanto dovuto (e i modelli F23 fanno proprio riferimento alla rateazione trimestrale concessa in tali casi dall'Agenzia delle Entrate).
Ma, se anche così non fosse, la doglianza non avrebbe comunque pregio giuridico. L'invio del cosiddetto avviso bonario, in virtù dell'art. 6 della Legge 212/2000, è obbligatorio solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre nel caso di specie la cartella si fonda in toto sull'omesso versamento delle imposte dichiarate dalla stessa parte ricorrente e poi rateizzate.
L'art. 6, comma 5 dello Statuto del Contribuente (Legge 212/2000) stabilisce che, a pena di nullità, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente, con il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La Cassazione ha stabilito più volte che tale disposizione statutaria condiziona l'obbligo di preventiva comunicazione alla sussistenza di incertezze di rilievo, che non sono certamente sussistenti quando l'esito del controllo evidenzi solo una differenza tra il dichiarato ed il versato (Cassazione Civile sentenze nn. 26310/2010, 7536/2011, 7329/2012).
Se, infatti, il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, non avrebbe posto l'inciso nella prefata norma circa la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (Cassazione Civile n. 8342/2012).
In caso di controllo automatico, quindi, l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, mediante l'emissione dell'invito di cui all'art. 36-bis del DPR 600/1973, sussiste solo qualora esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cassazione Civile sentenza n. 15584/2014).
Peraltro, tale omissione però, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
25315/22, n. 22061/2022 e n. 5981/2024) “determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 (Cass. 06/07/2016, n. 13759, conforme, Cass. 28/06/2019, n. 17479; nello stesso senso, altresì, Cass. 10/06/2015, n. 12023, con riferimento alle sanzioni)”.
Nel caso di specie, appare evidente che la cartella è stata emessa proprio per omesso versamento di quanto spontaneamente dichiarato ma non pagato, di talché non si comprende proprio di cosa si lamenti la ricorrente.
In tale ipotesi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, non sussiste un obbligo generalizzato di preventiva comunicazione di irregolarità, non ricorrendo incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendosi l'Amministrazione limitata a rilevare il mero omesso pagamento di quanto dichiarato dallo stesso contribuente.
Quanto alla seconda doglianza, per effetto dell'approvazione dall'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, sono state introdotte nuove disposizioni nell'ambito della Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), introducendo nell'ordinamento tributario la regola del contraddittorio preventivo obbligatorio con il contribuente.
Nello specifico, ai sensi nel nuovo art.
6-bis della Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), l'Amministrazione finanziaria è tenuta a comunicare al contribuente lo schema di atto impositivo che intende adottare assegnando a questi un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali controdeduzioni ovvero per accedere ed estrarre copia degli atto del fascicolo. In questo modo,
l'Agenzia delle Entrate favorisce il contraddittorio ovvero un dialogo tra Fisco e contribuente.
Tuttavia, in via eccezionale, non è previsto un diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni (art.
6-bis
Legge n. 212/2000).
Vengono considerati atti di pronta liquidazione quelli emessi dall'Amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione.
Tra tali atti vi sono le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; e le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del D.P.R. n. 633/1972.
Prima di tale riforma, comunque, come si è già detto, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non imponeva l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
Ed in ogni caso, il Collegio ha già osservato che tale avviso bonario era stato regolarmente ricevuto dalla ricorrente, che, in caso contrario, non avrebbe potuto richiedere la rateazione.
Dunque, in ogni caso, nessuna violazione del presunto obbligo di contraddittorio.
La terza doglianza è relativa alla presunta decadenza della pretesa fiscale, ma il calcolo deve essere fatto non con riferimento alla dichiarazione per l'IVA del quarto trimestre 2018, bensì con riferimento alla decadenza dalla rateazione.
In tali casi, la cartella deve essere notificata, ex art. 25, 1° comma, lett. c-bis) DPR 602/1973 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione;
nel caso di specie, solo a volere calcolare tale termine dal mancato pagamento della rata n. 13 in scadenza il
30.09.2022, lo stesso andava a scadere il 31.12.2025. Quindi, anche tale doglianza è del tutto infondata.
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente assume che non siano stati tenuti in debito conto i versamenti fatti per euro 104.170,88.
Riguardo a tale doglianza, è sufficiente controllare la cartella notificata per appurare immediatamente che, per i mesi di ottobre e novembre (facenti parte appunto del quarto trimestre 2018), sono stati puntualmente conteggiati tutti i versamenti fatti dalla ricorrente per un importo anche superiore a quello indicato dalla stessa.
Infine, anche la quinta doglianza, relativa ai flussi di carico dell'affidamento dell'accertamento dell'agenzia delle entrate al concessionario è completamente priva di pregio, poiché la presente fattispecie non è relativa all'avviso di accertamento ma al controllo automatizzato.
La cartella di pagamento è, pertanto, risultata legittimamente emessa e validamente notificata, mentre il ricorso si è rilevato del tutto infondato, poiché basato su doglianze del tutto pretestuose.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
4.700,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Così deciso in Roma, 15 dicembre 2025
IL PRESIDENTE RELATORE
LE NT