Articolo 2 della Legge 13 luglio 1999, n. 225
Articolo 1
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15 luglio 1999
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1999
CIAMPI
D'Alema , Presidente del Consiglio dei Ministri
Russo Jervolino , Ministro dell'interno
Cardinale , Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Entrata in vigore il 15 luglio 1999