Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01913/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1913 del 2025, proposto da
MA IO, rappresentato e difeso dall'avvocato MA IO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
- della sentenza n 1160-2025 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 07.04.2025 e relativa al procedimento n° 1718-2024 Reg. Ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sez. Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NA SA SI e udito il difensore dell’amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1160/2025 pubblicata il 7 aprile 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione di Catania ha statuito quanto segue: “ … definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 800,00 (€ ottocento/00), oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa .”.
Parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante il titolo esecutivo sia stato notificato all’intimata Amministrazione in data 8 aprile 2025, quest’ultima non ha ottemperato la sentenza della cui esecuzione si tratta; sicché, persistendo l’inadempimento del Ministero intimato rispetto al giudicato formatosi sul predetto titolo, parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112 c.p.a., ritualmente notificato e depositato, chiedendo a questo Tribunale di ordinare all’amministrazione intimata di dare seguito all’esecuzione della sentenza in favore della parte ricorrente, di provvedere alla nomina di un Commissario ad acta nella eventuale ipotesi di una persistente inattività da parte dell’Ente debitore; ha inoltre chiesto di disporre, ai sensi dell’art. 114 C.P.A., la penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato ovvero per ogni violazione o inosservanza successiva, con vittoria di spese e dei compensi.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto formale.
3. Con memoria del 23 dicembre 2025, il ricorrente ha rappresentato che, in data 20 ottobre 2025 - e quindi successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso in esame (in data 22 settembre 2025) - l’Amministrazione ha provveduto al pagamento di quanto dovuto (allegando documentazione a comprova), insistendo perché venga accertata da questo Tribunale la soccombenza virtuale dell’Amministrazione.
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere alla luce delle dichiarazioni rese nella memoria di parte ricorrente del 23 dicembre 2025 e della documentazione, in pari data, allegata.
6. Va inoltre dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione resistente, la quale ha eseguito la sentenza solo a seguito dell’instaurazione del presente giudizio, come provato in atti.
7. Le spese del giudizio seguono, pertanto, la soccombenza virtuale e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari (cfr. C.d.S., Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; id. VII, Cons. St., VII, 4029 del 9 maggio 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 300,00 (euro trecento/00), oltre accessori di legge e contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA RI SA, Presidente
NA SA SI, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA SA SI | PA RI SA |
IL SEGRETARIO