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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9919/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 7 agosto 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, C.so Italia, 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luigi De Andreis, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Emanuela Casali, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via Ponte della Maddalena, 117, presso lo studio dell'Avv. Alberto Maria Aprea, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 28.12.2023 da parte di
[...]
e conseguentemente: Controparte_1
2) in via principale: ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015 ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro e condannare la medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
1 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (Euro 1.826,05 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge su tali importi;
3) in via subordinata (e salvo gravame): ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (Euro 1.826,05 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo di Euro 76.694,04 lordi (Euro 2.130,39
x 36), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore a 6 mensilità; 4) in via di estremo subordine (e salvo gravame): ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2015 condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (Euro 1.826,05 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo di Euro 25.564,68 lordi (Euro 2.130,39 x 12), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore a 2 mensilità;
5) ferma la domanda di cui al punto 1), in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 3) e/o 4), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di Euro 1.452,53 lordi, ovvero quel diverso importo che, a tale titolo, dovesse risultare in corso di causa;
6) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dei provvedimenti disciplinari della multa di 3 ore e del rimprovero verbale rispettivamente comminate al ricorrente rispettivamente con lettere del 31.01.2024 e del 10.01.2024, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla convenuta nei confronti del sig. nel cedolino paga di gennaio 2024 Parte_1 per un importo complessivo quantomeno pari, ad oggi, ad Euro 960,41, come meglio specificato in atti, ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto: 7) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire al ricorrente tutti gli importi a lui complessivamente indebitamente trattenuti dalla convenuta per effetto dei suddetti provvedimenti disciplinari per un importo complessivo quantomeno pari, ad oggi, ad Euro 960,41,
2 ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa;
8) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere la retribuzione di dicembre 2023 pari quantomeno ad Euro 1.826,05 lordi, nonché il pagamento del cedolino paga di gennaio 2024, comprensivo anche delle spettanze di fine rapporto e del tfr, pari a complessivi Euro 4.215,87 lordi, come meglio specificato in atti, il tutto per un importo complessivo dovuto pari ad Euro 6.041,92 lordi, ovvero quelle diverse, anche maggiori, somme che, ai suddetti titoli, dovessero risultare in corso di causa, e per l'effetto:
9) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di Euro 6.041,92 lordi di cui al punto 8) che precede, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
10) con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con condanna al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori da liquidarsi come da allegata nota spese qui sub doc. 16 eventualmente da integrarsi all'atto della decisione, nota redatta secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, e quindi in misura pari a Euro 9.257,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA occorrenti per la relativa fatturazione.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per i motivi di cui al punto 1);
2) nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere la condanna nei confronti della resistente nei limiti del giusto e del provato, con esclusione delle voci sfornite di idoneo supporto probatorio;
4) condannare parte ricorrente alla refusione di spese e competenze di lite in favore della società resistente, oltre Spese Generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per Legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 agosto 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di avere iniziato a lavorare per Controparte_1 dal 12.07.2023 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo
[...] determinato con durata dal 12.07.2023 all'11.10.2023, contrato successivamente trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di “autista”, inquadramento nel
3 livello C3 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, orario di lavoro a tempo pieno e sede di lavoro in Magenta (doc. 2 fasc. ric.). aveva sempre svolto mansioni di autista alla guida di un Parte_1 autoarticolato consistite nella presa in consegna, nel carico e nel trasporto di merci alimentari presso i diversi punti vendita (ONs, Old Wild West, etc.) di volta in volta indicatigli dalla convenuta. Riferiva di essere stato sottoposto, a partire dalla fine dell'anno 2023, a pretestuosi procedimenti disciplinari, aventi ad oggetto addebiti inesistenti o di estrema lievità, finalizzati ad indurre il lavoratore a rinunciare al proprio posto di lavoro. indicava pertanto due procedimenti disciplinari che si Parte_1 erano conclusi con sanzioni conservative (tre ore di multa;
rimprovero verbale e addebito della somma di 980 € a titolo risarcitorio). Con comunicazione e-mail del 15.12.2023 aveva Controparte_1 infine avviato nei confronti del ricorrente un ulteriore procedimento disciplinare, contestandogli quanto segue: “Con la presente, le comunichiamo che i giorni 07- 11-12-13-14/12/2023 a tutt'oggi Lei risulta assente ingiustificato in quanto non si è recato sul suo posto di lavoro senza nemmeno avvisare. Le si contesta tale arbitraria condotta, per non essersi presentato al lavoro, creando in tal modo gravi problemi organizzativi alla scrivente che ha dovuto riorganizzare le lavorazioni aziendali per poter sopperire alla sua assenza”. riferiva di contestare l'addebito. Parte_1
Il ricorrente, nelle giornate oggetto di contestazione, aveva offerto la propria prestazione lavorativa, dichiarandosi disponibile a continuare a prendere servizio presso la sede di Casorezzo o in zone limitrofe. Il 28.12.2023 la società convenuta aveva comunicato al ricorrente il suo licenziamento per giusta causa con effetto immediato. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto Eccependo la Controparte_1 nullità del ricorso e chiedendo comunque il rigetto della domanda.
All'udienza del 30 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
La prima eccezione di che rileva la nullità del Controparte_1 ricorso è più asserita che motivata. Secondo una invalsa e mai smentita giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. 22 maggio 2012, n. 8078), la nullità dell'atto introduttivo si produce, a norma dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al
4 modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione (o del ricorso) può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza. omette di dare contenuto alla sua eccezione Controparte_1
(neppure in sede di discussione), attraverso una memoria che, peraltro, si presta a quelle stesse osservazioni che essa compie nei confronti del ricorso. L'eccezione va quindi respinta.
2. Le domande sub 6 e 7 di con cui si chiede la Parte_1 declaratoria di illegittimità dei due provvedimenti disciplinari precedenti il licenziamento (la multa di 3 ore e il rimprovero verbale, con sanzione risarcitoria) irrogati con lettere del 31.01.2024 e del 10.01.2024, (nonché della illegittimità delle trattenute effettuate per € 960,41), sono fondate, come condiviso anche dalla convenuta in sede di discussione orale, in Controparte_1 considerazione la manifesta tardività dei provvedimenti ex art. 32 CCNL (doc 14 fasc. ric.). Pertanto, va restituita a la somma trattenuta all'esito della Parte_1 seconda sanzione (€ 960,41).
3. Quanto al terzo procedimento, la e-mail di contestazione, del 15.12.2023, ha questo contenuto: “Con la presente, le comunichiamo che i giorni 07-11-12-13- 14/12/2023 a tutt'oggi Lei risulta assente ingiustificato in quanto non si è recato
5 sul suo posto di lavoro senza nemmeno avvisare. Le si contesta tale arbitraria condotta, per non essersi presentato al lavoro, creando in tal modo gravi problemi organizzativi alla scrivente che ha dovuto riorganizzare le lavorazioni aziendali per poter sopperire alla sua assenza” (doc. 10 fasc. ric.). riferisce di contestare quanto riferito nella missiva, Parte_1 riportandosi a diverse comunicazioni pec in cui aveva rappresentato l'impossibilità di recarsi a RC (nuova sede di partenza del suo giro) non avendo le possibilità economiche e il mezzo adeguato per ivi recarsi (doc. 10 bis fasc. ric.). Il 28 dicembre 2023 comunica al ricorrente il Controparte_1 licenziamento per giusta causa con effetto immediato.
4. Come è noto, grava sulla parte datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa (o del giustificato motivo) del licenziamento e quindi anche dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore ex art. 5 legge n. 604 del 1966, tuttora vigente ex art. 1 D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (Cass., sez. lav., 9 giugno 2014, n. 12882; 4 dicembre 2018, n. 31318). nella propria memoria, si limita a contraddire in Controparte_1 maniera palese la massima indicata nel § 3, riferendo che “tenuto conto delle pretese avanzate da controparte, era onere del ricorrente fornire idonei supporti probatori a sostegno delle rimostranze espresse, la cui mancanza non potrà che determinare il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate e non provate”. Questa asserzione esprime un principio di diritto contrario a quello invalso e condiviso dalla giurisprudenza del lavoro.
Ne consegue che, mancando la prova del fatto contestato e non essendo sufficiente una semplice relatio allo scambio di corrispondenza intercorso fra le parti prima del recesso datoriale (che nulla di rilevante afferma in proposito, facendo riferimento alle difficoltà manifestate dal lavoratore legate alla nuova sede di partenza del suo giro), il ricorso va accolto e va Controparte_1 condannata ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere al un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (€ 1.826,05 x 14 : 12).
5. Quanto alla domanda relativa alla retribuzione della mensilità di dicembre 2023 (€ 1.826,05 lordi), nonché al pagamento del cedolino paga di gennaio 2024, comprensivo anche delle spettanze di fine rapporto e del tfr, pari a complessivi Euro 4.215,87 lordi, essa va rigettata. La Difesa di ha riferito (ud. del 21 novembre 2024) che il Parte_1 lavoratore ha ricevuto il pagamento di € 1.800 netti in data 20 settembre 2024, pur
6 senza causale alcuna ma con un evidente riferimento alle retribuzioni ancora dovute. Vista la ricostituzione del rapporto che avviene con la presente sentenza, non sono dovute le altre somme che riguardano il periodo successivo al recesso datoriale annullato.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 6.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 28.12.2023 da parte di Controparte_1
2) ordina a di reintegrare il ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro e condanna la medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (Euro 1.826,05 x 14 : 12), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge su tali importi;
3) accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari della multa di 3 ore e del rimprovero verbale rispettivamente comminate al ricorrente con lettere del 31.01.2024 e del 10.01.2024; accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla convenuta nei confronti di nel cedolino Parte_1 paga di gennaio 2024 per un importo complessivo di € 960,41;
4) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a restituire al ricorrente la somma di € 960,41;
5) rigetta per il resto;
6) con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
7) condanna la parte soccombente alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio di liquidate in Parte_1 complessivi € 6.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 30 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 7 agosto 2024 da elettivamente domiciliato in Milano, C.so Italia, 8, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Luigi De Andreis, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Emanuela Casali, per procura in margine al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via Ponte della Maddalena, 117, presso lo studio dell'Avv. Alberto Maria Aprea, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
1) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 28.12.2023 da parte di
[...]
e conseguentemente: Controparte_1
2) in via principale: ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015 ordinare alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro e condannare la medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
1 maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (Euro 1.826,05 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge su tali importi;
3) in via subordinata (e salvo gravame): ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015 condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (Euro 1.826,05 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo di Euro 76.694,04 lordi (Euro 2.130,39
x 36), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore a 6 mensilità; 4) in via di estremo subordine (e salvo gravame): ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2015 condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità risarcitoria massima ivi prevista pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (Euro 1.826,05 x 14 : 12), ovvero quel diverso tallone retributivo che dovesse risultare in corso di causa, per un importo complessivo di Euro 25.564,68 lordi (Euro 2.130,39 x 12), ovvero quel diverso importo che dovesse risultare in corso di causa, con misura di detto risarcimento in ogni caso non inferiore a 2 mensilità;
5) ferma la domanda di cui al punto 1), in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 3) e/o 4), accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di Euro 1.452,53 lordi, ovvero quel diverso importo che, a tale titolo, dovesse risultare in corso di causa;
6) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dei provvedimenti disciplinari della multa di 3 ore e del rimprovero verbale rispettivamente comminate al ricorrente rispettivamente con lettere del 31.01.2024 e del 10.01.2024, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla convenuta nei confronti del sig. nel cedolino paga di gennaio 2024 Parte_1 per un importo complessivo quantomeno pari, ad oggi, ad Euro 960,41, come meglio specificato in atti, ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa, e per l'effetto: 7) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a restituire al ricorrente tutti gli importi a lui complessivamente indebitamente trattenuti dalla convenuta per effetto dei suddetti provvedimenti disciplinari per un importo complessivo quantomeno pari, ad oggi, ad Euro 960,41,
2 ovvero quella diversa, anche maggiore, somma che dovesse risultare in corso di causa;
8) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere la retribuzione di dicembre 2023 pari quantomeno ad Euro 1.826,05 lordi, nonché il pagamento del cedolino paga di gennaio 2024, comprensivo anche delle spettanze di fine rapporto e del tfr, pari a complessivi Euro 4.215,87 lordi, come meglio specificato in atti, il tutto per un importo complessivo dovuto pari ad Euro 6.041,92 lordi, ovvero quelle diverse, anche maggiori, somme che, ai suddetti titoli, dovessero risultare in corso di causa, e per l'effetto:
9) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di Euro 6.041,92 lordi di cui al punto 8) che precede, ovvero quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
10) con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
con condanna al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori da liquidarsi come da allegata nota spese qui sub doc. 16 eventualmente da integrarsi all'atto della decisione, nota redatta secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, e quindi in misura pari a Euro 9.257,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA occorrenti per la relativa fatturazione.
PER IL CONVENUTO Controparte_1
1) in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per i motivi di cui al punto 1);
2) nel merito, rigettare l'avversa domanda in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere la condanna nei confronti della resistente nei limiti del giusto e del provato, con esclusione delle voci sfornite di idoneo supporto probatorio;
4) condannare parte ricorrente alla refusione di spese e competenze di lite in favore della società resistente, oltre Spese Generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per Legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 7 agosto 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice Parte_1 del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di Controparte_1
Rilevava il ricorrente di avere iniziato a lavorare per Controparte_1 dal 12.07.2023 in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo
[...] determinato con durata dal 12.07.2023 all'11.10.2023, contrato successivamente trasformato a tempo indeterminato, con mansioni di “autista”, inquadramento nel
3 livello C3 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, orario di lavoro a tempo pieno e sede di lavoro in Magenta (doc. 2 fasc. ric.). aveva sempre svolto mansioni di autista alla guida di un Parte_1 autoarticolato consistite nella presa in consegna, nel carico e nel trasporto di merci alimentari presso i diversi punti vendita (ONs, Old Wild West, etc.) di volta in volta indicatigli dalla convenuta. Riferiva di essere stato sottoposto, a partire dalla fine dell'anno 2023, a pretestuosi procedimenti disciplinari, aventi ad oggetto addebiti inesistenti o di estrema lievità, finalizzati ad indurre il lavoratore a rinunciare al proprio posto di lavoro. indicava pertanto due procedimenti disciplinari che si Parte_1 erano conclusi con sanzioni conservative (tre ore di multa;
rimprovero verbale e addebito della somma di 980 € a titolo risarcitorio). Con comunicazione e-mail del 15.12.2023 aveva Controparte_1 infine avviato nei confronti del ricorrente un ulteriore procedimento disciplinare, contestandogli quanto segue: “Con la presente, le comunichiamo che i giorni 07- 11-12-13-14/12/2023 a tutt'oggi Lei risulta assente ingiustificato in quanto non si è recato sul suo posto di lavoro senza nemmeno avvisare. Le si contesta tale arbitraria condotta, per non essersi presentato al lavoro, creando in tal modo gravi problemi organizzativi alla scrivente che ha dovuto riorganizzare le lavorazioni aziendali per poter sopperire alla sua assenza”. riferiva di contestare l'addebito. Parte_1
Il ricorrente, nelle giornate oggetto di contestazione, aveva offerto la propria prestazione lavorativa, dichiarandosi disponibile a continuare a prendere servizio presso la sede di Casorezzo o in zone limitrofe. Il 28.12.2023 la società convenuta aveva comunicato al ricorrente il suo licenziamento per giusta causa con effetto immediato. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Si costituiva il convenuto Eccependo la Controparte_1 nullità del ricorso e chiedendo comunque il rigetto della domanda.
All'udienza del 30 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e va accolto. Parte_1
La prima eccezione di che rileva la nullità del Controparte_1 ricorso è più asserita che motivata. Secondo una invalsa e mai smentita giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un. 22 maggio 2012, n. 8078), la nullità dell'atto introduttivo si produce, a norma dell'art. 164, quarto comma, c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al
4 modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione (o del ricorso) può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza. omette di dare contenuto alla sua eccezione Controparte_1
(neppure in sede di discussione), attraverso una memoria che, peraltro, si presta a quelle stesse osservazioni che essa compie nei confronti del ricorso. L'eccezione va quindi respinta.
2. Le domande sub 6 e 7 di con cui si chiede la Parte_1 declaratoria di illegittimità dei due provvedimenti disciplinari precedenti il licenziamento (la multa di 3 ore e il rimprovero verbale, con sanzione risarcitoria) irrogati con lettere del 31.01.2024 e del 10.01.2024, (nonché della illegittimità delle trattenute effettuate per € 960,41), sono fondate, come condiviso anche dalla convenuta in sede di discussione orale, in Controparte_1 considerazione la manifesta tardività dei provvedimenti ex art. 32 CCNL (doc 14 fasc. ric.). Pertanto, va restituita a la somma trattenuta all'esito della Parte_1 seconda sanzione (€ 960,41).
3. Quanto al terzo procedimento, la e-mail di contestazione, del 15.12.2023, ha questo contenuto: “Con la presente, le comunichiamo che i giorni 07-11-12-13- 14/12/2023 a tutt'oggi Lei risulta assente ingiustificato in quanto non si è recato
5 sul suo posto di lavoro senza nemmeno avvisare. Le si contesta tale arbitraria condotta, per non essersi presentato al lavoro, creando in tal modo gravi problemi organizzativi alla scrivente che ha dovuto riorganizzare le lavorazioni aziendali per poter sopperire alla sua assenza” (doc. 10 fasc. ric.). riferisce di contestare quanto riferito nella missiva, Parte_1 riportandosi a diverse comunicazioni pec in cui aveva rappresentato l'impossibilità di recarsi a RC (nuova sede di partenza del suo giro) non avendo le possibilità economiche e il mezzo adeguato per ivi recarsi (doc. 10 bis fasc. ric.). Il 28 dicembre 2023 comunica al ricorrente il Controparte_1 licenziamento per giusta causa con effetto immediato.
4. Come è noto, grava sulla parte datrice di lavoro l'onere della prova della giusta causa (o del giustificato motivo) del licenziamento e quindi anche dell'elemento soggettivo della condotta addebitata al lavoratore ex art. 5 legge n. 604 del 1966, tuttora vigente ex art. 1 D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (Cass., sez. lav., 9 giugno 2014, n. 12882; 4 dicembre 2018, n. 31318). nella propria memoria, si limita a contraddire in Controparte_1 maniera palese la massima indicata nel § 3, riferendo che “tenuto conto delle pretese avanzate da controparte, era onere del ricorrente fornire idonei supporti probatori a sostegno delle rimostranze espresse, la cui mancanza non potrà che determinare il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate e non provate”. Questa asserzione esprime un principio di diritto contrario a quello invalso e condiviso dalla giurisprudenza del lavoro.
Ne consegue che, mancando la prova del fatto contestato e non essendo sufficiente una semplice relatio allo scambio di corrispondenza intercorso fra le parti prima del recesso datoriale (che nulla di rilevante afferma in proposito, facendo riferimento alle difficoltà manifestate dal lavoratore legate alla nuova sede di partenza del suo giro), il ricorso va accolto e va Controparte_1 condannata ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere al un'indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (€ 1.826,05 x 14 : 12).
5. Quanto alla domanda relativa alla retribuzione della mensilità di dicembre 2023 (€ 1.826,05 lordi), nonché al pagamento del cedolino paga di gennaio 2024, comprensivo anche delle spettanze di fine rapporto e del tfr, pari a complessivi Euro 4.215,87 lordi, essa va rigettata. La Difesa di ha riferito (ud. del 21 novembre 2024) che il Parte_1 lavoratore ha ricevuto il pagamento di € 1.800 netti in data 20 settembre 2024, pur
6 senza causale alcuna ma con un evidente riferimento alle retribuzioni ancora dovute. Vista la ricostituzione del rapporto che avviene con la presente sentenza, non sono dovute le altre somme che riguardano il periodo successivo al recesso datoriale annullato.
6. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 6.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 28.12.2023 da parte di Controparte_1
2) ordina a di reintegrare il ricorrente nel posto di Controparte_1 lavoro e condanna la medesima società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, al tallone retributivo di Euro 2.130,39 lordi (Euro 1.826,05 x 14 : 12), nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge su tali importi;
3) accerta e dichiara l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari della multa di 3 ore e del rimprovero verbale rispettivamente comminate al ricorrente con lettere del 31.01.2024 e del 10.01.2024; accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla convenuta nei confronti di nel cedolino Parte_1 paga di gennaio 2024 per un importo complessivo di € 960,41;
4) condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a restituire al ricorrente la somma di € 960,41;
5) rigetta per il resto;
6) con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
7) condanna la parte soccombente alla rifusione Controparte_1 delle spese processuali a vantaggio di liquidate in Parte_1 complessivi € 6.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 30 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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