CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2025, n. 32909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32909 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE EUROPEO DELEGATO nel procedimento a carico di LI LO nata il [...] a [...] avverso l’ordinanza in 06/05/2025 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TT AR, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 32909 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/09/2025 2 1. Il Procuratore Europeo Delegato impugna l’ordinanza in data 06/05/2025 del Tribunale di Caltanissetta che, accogliendo l’istanza di riesame proposta da LO OL, ha annullato il decreto in data 04/04/2025 del G.i.p. del Tribu- nale di Caltanissetta, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto derivato dal reato di riciclaggio con- testato al capo C) e avente come reato presupposto il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., contestati a AT TO e IO AR (capo A) e a AT TO, AC IA LA e IO AR (Capo B). Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 640-bis cod. pen. 1.1.1. Il Procuratore Europeo ricorrente premette che il Tribunale di Calta- nissetta, nell’ordinanza impugnata, ha escluso la configurabilità del fumus del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ritenendo non provata l’idoneità a trarre in inganno ME e AGEA degli artifici e raggiri contestati. 1.1.2. Deduce, quindi, la manifesta illogicità di tale valutazione, in quanto le acquisizioni investigative avevano evidenziato un articolato meccanismo frau- dolento posto in essere da TE TO, con l’ausilio della moglie IA IA LA, attraverso la strumentalizzazione a tal fine di aziende a loro ricon- ducibili e con l’ausilio della prestanome HI AR. In particolare, osserva il Procuratore, attraverso la cessione dei terreni della PRAEDIA S.r.l. a ME (29.04.2014), con contestuale retrocessione a PRIMULA di HI AR, si è realizzata una triangolazione negoziale volta ad aggirare i requisiti di legge e a cumulare più agevolazioni pubbliche: contributo AGEA – PSR 2007/2013 misura 121 (€ 590.320,08 liquidati il 13.04.2018); finanziamento ME con premio di primo insediamento (€ 40.000,00 liquidati il 20.12.2019); cessione agevolata dei fondi con patto di riservato dominio per € 780.676,22 (29.04.2014). 1.2. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli artifici e raggiri emergono in maniera univoca da una serie di condotte coordi- nate, consistenti nell’occultamento del collegamento tra cedente e acquirente dei terreni (PRAEDIA e PRIMULA), entrambe riconducibili a TE;
nell’utilizzo di un prestanome (HI AR), formalmente titolare ma priva di autonomia gestionale, in realtà persona di fiducia dei coniugi TE/IA; nella pre- sentazione di business plan mai realizzati, con dichiarazioni false o reticenti sugli investimenti (impianto oliveto, nuove colture orticole, riconversione pescheto); nell’omissione sistematica di circostanze rilevanti (vincoli di inalienabilità e indivi- sibilità dei terreni, morosità nei pagamenti, sovrapposizione di contributi) nelle comunicazioni agli enti erogatori;
nel riutilizzo strumentale delle somme pubbliche per sanare esposizioni bancarie della PRAEDIA S.r.l., anziché per i previsti investi- menti agricoli. 3 Il Collegio del riesame ha ritenuto insussistenti gli artifici perché ME e AGEA erano comunque a conoscenza di parte delle vicende e della morosità. Il ricorrente osserva che ciò contrasta con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui l’idoneità degli artifici va valutata ex ante, ossia in astratto, in rapporto alla capacità di trarre in inganno un ente pubblico dotato di media diligenza, senza che rilevi la scoperta successiva o l’effettivo conseguimento del vantaggio. In ciò viene indicato il vizio di violazione di legge in cui è incorso il Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. 1.1. L’impugnazione del ricorrente, invero, è esclusivamente diretta a con- testare l’ordinanza del Tribunale nella parte in cui esclude la sussistenza del fumus del reato di truffa di cui all’art. 640-bis cod. pen., non contestato a OL e che, anzi, è estranea a esso, che costituisce il reato presupposto del fatto di riciclaggio che le viene addebitato. Il Tribunale del riesame, in effetti, ha rimarcato l’estraneità dell’indagata alle truffe costituenti il reato presupposto e, al contempo, ha rilevato la marginalità del suo ruolo nella vicenda in esame, in quanto subentrata quale amministratrice di società in dissesto. Con specifico riferimento alla condotta di riciclaggio a lei contestata, si legge nell’ordinanza impugnata: «[…] le si contesta il reato di riciclaggio in ragione della sua partecipazione alle operazioni meglio descritte in atti di cd. “corto circuito fi- nanziario” e indicate nel capo d’imputazione. Sul punto si osserva che, per quanto riguarda la prima delle tre operazioni in contestazione, versamento di tre assegni circolari dell’importo di € 140.000,00 avvenuto in data 01/09/2027, questa risulta essere antecedente sia alla asserita truffa contestata al capo A), consumata in data 10/12/2019, sia a quella menzionata al capo B), essendo l’importo percepito in data 14/04/2018, pertanto non si comprende a quale reato presupposto si faccia riferimento nello specifico». Il Tribunale ha così osservato che le condotte contestate a OL non sono utili a far ritenere il fumus del delitto di riciclaggio, atteso che i versamenti degli assegni bancari che sostanziano la condotta riciclatoria hanno data antece- dente alla stessa consumazione delle truffe contestate ai capi A) e B), così che risulta materialmente impossibile che detti versamenti abbiano a oggetto un pro- fitto non ancora realizzato. 1.2. Le conclusioni così raggiunte dal Tribunale non sono state in alcun modo censurate con il ricorso in esame, esclusivamente orientato a dimostrare la configurabilità di artifici e raggiri e la sussistenza del fumus dei delitti di truffa contestati ai capi A) e B), ma rimasto del tutto silente rispetto alla posizione di 4 OL e alla condotta di riciclaggio a lei contestata al capo C) ed esclusa dal Tribunale. 2. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso, perché affetto da aspecificità estrinseca, che si configura quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, La- vorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 – 01). La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO CO DR GR
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TT AR, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 32909 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/09/2025 2 1. Il Procuratore Europeo Delegato impugna l’ordinanza in data 06/05/2025 del Tribunale di Caltanissetta che, accogliendo l’istanza di riesame proposta da LO OL, ha annullato il decreto in data 04/04/2025 del G.i.p. del Tribu- nale di Caltanissetta, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto derivato dal reato di riciclaggio con- testato al capo C) e avente come reato presupposto il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., contestati a AT TO e IO AR (capo A) e a AT TO, AC IA LA e IO AR (Capo B). Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 640-bis cod. pen. 1.1.1. Il Procuratore Europeo ricorrente premette che il Tribunale di Calta- nissetta, nell’ordinanza impugnata, ha escluso la configurabilità del fumus del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ritenendo non provata l’idoneità a trarre in inganno ME e AGEA degli artifici e raggiri contestati. 1.1.2. Deduce, quindi, la manifesta illogicità di tale valutazione, in quanto le acquisizioni investigative avevano evidenziato un articolato meccanismo frau- dolento posto in essere da TE TO, con l’ausilio della moglie IA IA LA, attraverso la strumentalizzazione a tal fine di aziende a loro ricon- ducibili e con l’ausilio della prestanome HI AR. In particolare, osserva il Procuratore, attraverso la cessione dei terreni della PRAEDIA S.r.l. a ME (29.04.2014), con contestuale retrocessione a PRIMULA di HI AR, si è realizzata una triangolazione negoziale volta ad aggirare i requisiti di legge e a cumulare più agevolazioni pubbliche: contributo AGEA – PSR 2007/2013 misura 121 (€ 590.320,08 liquidati il 13.04.2018); finanziamento ME con premio di primo insediamento (€ 40.000,00 liquidati il 20.12.2019); cessione agevolata dei fondi con patto di riservato dominio per € 780.676,22 (29.04.2014). 1.2. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli artifici e raggiri emergono in maniera univoca da una serie di condotte coordi- nate, consistenti nell’occultamento del collegamento tra cedente e acquirente dei terreni (PRAEDIA e PRIMULA), entrambe riconducibili a TE;
nell’utilizzo di un prestanome (HI AR), formalmente titolare ma priva di autonomia gestionale, in realtà persona di fiducia dei coniugi TE/IA; nella pre- sentazione di business plan mai realizzati, con dichiarazioni false o reticenti sugli investimenti (impianto oliveto, nuove colture orticole, riconversione pescheto); nell’omissione sistematica di circostanze rilevanti (vincoli di inalienabilità e indivi- sibilità dei terreni, morosità nei pagamenti, sovrapposizione di contributi) nelle comunicazioni agli enti erogatori;
nel riutilizzo strumentale delle somme pubbliche per sanare esposizioni bancarie della PRAEDIA S.r.l., anziché per i previsti investi- menti agricoli. 3 Il Collegio del riesame ha ritenuto insussistenti gli artifici perché ME e AGEA erano comunque a conoscenza di parte delle vicende e della morosità. Il ricorrente osserva che ciò contrasta con il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui l’idoneità degli artifici va valutata ex ante, ossia in astratto, in rapporto alla capacità di trarre in inganno un ente pubblico dotato di media diligenza, senza che rilevi la scoperta successiva o l’effettivo conseguimento del vantaggio. In ciò viene indicato il vizio di violazione di legge in cui è incorso il Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. 1.1. L’impugnazione del ricorrente, invero, è esclusivamente diretta a con- testare l’ordinanza del Tribunale nella parte in cui esclude la sussistenza del fumus del reato di truffa di cui all’art. 640-bis cod. pen., non contestato a OL e che, anzi, è estranea a esso, che costituisce il reato presupposto del fatto di riciclaggio che le viene addebitato. Il Tribunale del riesame, in effetti, ha rimarcato l’estraneità dell’indagata alle truffe costituenti il reato presupposto e, al contempo, ha rilevato la marginalità del suo ruolo nella vicenda in esame, in quanto subentrata quale amministratrice di società in dissesto. Con specifico riferimento alla condotta di riciclaggio a lei contestata, si legge nell’ordinanza impugnata: «[…] le si contesta il reato di riciclaggio in ragione della sua partecipazione alle operazioni meglio descritte in atti di cd. “corto circuito fi- nanziario” e indicate nel capo d’imputazione. Sul punto si osserva che, per quanto riguarda la prima delle tre operazioni in contestazione, versamento di tre assegni circolari dell’importo di € 140.000,00 avvenuto in data 01/09/2027, questa risulta essere antecedente sia alla asserita truffa contestata al capo A), consumata in data 10/12/2019, sia a quella menzionata al capo B), essendo l’importo percepito in data 14/04/2018, pertanto non si comprende a quale reato presupposto si faccia riferimento nello specifico». Il Tribunale ha così osservato che le condotte contestate a OL non sono utili a far ritenere il fumus del delitto di riciclaggio, atteso che i versamenti degli assegni bancari che sostanziano la condotta riciclatoria hanno data antece- dente alla stessa consumazione delle truffe contestate ai capi A) e B), così che risulta materialmente impossibile che detti versamenti abbiano a oggetto un pro- fitto non ancora realizzato. 1.2. Le conclusioni così raggiunte dal Tribunale non sono state in alcun modo censurate con il ricorso in esame, esclusivamente orientato a dimostrare la configurabilità di artifici e raggiri e la sussistenza del fumus dei delitti di truffa contestati ai capi A) e B), ma rimasto del tutto silente rispetto alla posizione di 4 OL e alla condotta di riciclaggio a lei contestata al capo C) ed esclusa dal Tribunale. 2. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso, perché affetto da aspecificità estrinseca, che si configura quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, La- vorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109 – 01). La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO CO DR GR