Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01247/2026REG.PROV.COLL.
N. 05873/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5873 del 2025, proposto da:
E-Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Luca Griselli, Manuela Muscardini e Carmina Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 1352/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. CO LE e uditi per le parti gli avvocati Luca Griselli e l’avvocato dello Stato GI Simeoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società E-Distribuzione s.p.a. (società di distribuzione dell’energia elettrica tenuta, in ragione della propria attività, ad adottare misure di incremento dell’efficienza energetica) presentava ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso l’atto generale di regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 270/2020/R/EFR del 14 luglio 2020 (recante “ Revisione del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 2538/2019 ”), ritenendo il provvedimento lesivo della propria sfera giuridica, quale soggetto destinatario dell’atto.
La delibera, nell’approvare le regole per la determinazione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori di energia elettrica (e gas naturale) soggetti agli obblighi nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE), non prevedeva l’applicazione del contributo addizionale in relazione all’anno d’obbligo 2018 di interesse e rinviava l’introduzione di meccanismi di riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori per l’ottenimento dei titoli di efficienza energetica virtuali.
2. - A seguito di opposizione presentata dall’ARERA ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, E-Distribuzione s.p.a. trasponeva il ricorso dinnanzi al T.a.r. Lombardia, versando nell’atto introduttivo del giudizio le censure proposte con l’originario mezzo di gravame.
La delibera veniva, quindi, censurata con tre motivi di ricorso:
« 1. Violazione degli artt. 1, 2, c. 12, lett. e) e 3 della L. 481/1995. Violazione dell’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 30/05/2008, n.115. Violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost. Violazione del principio di necessaria redditività dei servizi pubblici e di necessaria copertura dei costi sostenuti nell’interesse generale. Violazione dell’art. 11, commi 1 e 2, D.M. 11.1.2017 e s.m.i.
2. Tutti i vizi di cui al precedente motivo di ricorso e, inoltre, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
3. Violazione del principio di certezza e trasparenza del sistema tariffario (art. 1 della legge 481/95). »
3. - L’adito Tribunale con la sentenza segnata in oggetto respingeva il ricorso, ritenendo infondate le censure dedotte.
4. - Con rituale atto di appello la società E-Distribuzione s.p.a. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Error in iudicando: violazione degli artt. 1, 2, c. 12, lett. e) e 3 della L. 481/1995. Violazione dell’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 30/05/2008, n. 115. Violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 Cost. Violazione del principio di necessaria redditività dei servizi pubblici e di necessaria copertura dei costi sostenuti nell’interesse generale. Violazione dell’art. 11, commi 1 e 2, D.M. 11.1.2017 e s.m.i.
II. Error in iudicando. Violazione del principio di certezza e trasparenza del sistema tariffario (art. 1 della legge 481/95). Illogicità e contraddittorietà della motivazione .».
5. - Resisteva al gravame l’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
7.1. - Con il primo motivo di appello la società E-Distribuzione contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui il T.a.r. ha respinto i primi due motivi di gravame e in particolare si duole del mancato riconoscimento per l’anno d’obbligo 2018 del corrispettivo addizionale tariffario che ARERA ha riconosciuto solo a partire dall’anno 2019, in violazione del principio di necessaria redditività dei servizi pubblici e di necessaria copertura dei costi sostenuti nell’interesse generale. Inoltre, a dimostrazione dell’illegittimità dell’esclusione dell’applicazione del corrispettivo addizionale per l’anno d’obbligo 2018, secondo E-Distribuzione la circostanza, dedotta nel provvedimento impugnato dall’Autorità, per la quale l’erogazione di un contributo aggiuntivo non avrebbe determinato alcun effetto incentivante, sarebbe irrilevante: non vi sarebbe, infatti, incompatibilità tra il riconoscimento del corrispettivo addizionale e la necessità d’incentivazione del sistema - che si riduce all’esigenza di evitare l’innalzamento del prezzo delle transazioni dei certificati bianchi - in quanto le contrattazioni riferite all’annualità 2018 si sarebbero già concluse nel momento dell’adozione del provvedimento gravato; in secondo luogo, il fatto che residuasse una disponibilità di titoli d’efficienza energetica sui conti degli operatori alla fine dell’anno d’obbligo 2018 non sarebbe un fattore in grado di escludere l’erogazione de qua , posto che per il riconoscimento e la determinazione del contributo addizionale occorre considerare (matematicamente) la disponibilità residua dei titoli.
Il motivo di appello in esame non è meritevole di positivo apprezzamento.
Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente (cfr. pag. 14 dell’atto di appello), le sentenze del T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2024, n. 2325 e n. 2326 (confermate, per la parte d’interesse, dal Consiglio di Stato, Sez. II con sentenze rispettivamente n. 5809 e n. 5808 del 4 luglio 2025) sono pertinenti rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio, poiché la società E-Distribuzione, attraverso l’applicazione del contributo addizionale anche per l’anno 2018, vorrebbe un conguaglio positivo rispetto al contributo erogato per quell’annualità e già stabilito con determinazione n. 4/2019.
La pretesa azionata dalla ditta istante (di cui al motivo di appello sub I) è, nella sostanza la medesima, ossia avere di più rispetto a quanto stabilito con la citata determinazione n. 4/2019 che è stata confermata dalla censurata deliberazione n. 270/2020/R/efr.
La pretesa degli operatori in quei giudizi conclusi dal Consiglio di Stato, Sez. II con le menzionate sentenze n. 5809 e n. 5808 del 4 luglio 2025 si fondava sull’asserito obbligo di riconoscere un contributo basato sui costi efficienti di acquisto dei TEE; nella vicenda oggetto del presente giudizio E-Distribuzione fonda la propria pretesa sul riconoscimento di un costo medio.
Come ha chiarito il Consiglio di Stato “… La Corte di giustizia, sulla base di un’esegesi, oltre che letterale, sistematica e finalistica di quelle disposizioni, ha disatteso la tesi della Commissione escludendo che, in sede di fissazione dei corrispettivi di accesso alle reti da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione, occorra necessariamente prendere in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti dai gestori (Corte giust. UE, nona sezione, 16 luglio 2020, causa C771/18, Commissione europea c. Ungheria). …” (cfr. sentenze n. 5808 e 5809 del 2025).
L’appello si fonda essenzialmente sulla circostanza che E-Distribuzione avrebbe subito “ perdite ” anche nel 2018.
Tuttavia, se la “ perdita ”, come rappresentata dall’appellante, consiste nel fatto che l’operatore attraverso il contributo non è rientrato nelle spese per l’acquisto dei TEE (e posto che l’ordinamento lascia al distributore la possibilità di assolvere l’obbligo in modo alternativo, ossia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica), ciò è connaturato al principio previsto dall’ordinamento del “ valore massimo di riconoscimento ”.
Invero, la verifica della remuneratività della gestione deve avere riguardo al complesso dei costi sostenuti dall’impresa di distribuzione e non al singolo costo di acquisto dei TEE.
Sotto questo profilo non può revocarsi in dubbio la circostanza per cui la tariffa di distribuzione ha garantito nel complesso l’equilibrio economico-finanziario della gestione (cfr. gli utili prodotti negli anni di cui si tratta, documento n. 24 del fascicolo di primo grado di AREA [relativo ai verbali di approvazione dei bilanci dal 2018 al 2021]).
In questo senso si richiamano i principi elaborati da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16 del 7 novembre 2025, secondo cui « L’equilibrio economico e finanziario della gestione, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, implica una valutazione ampia e sostenibile della remunerazione garantita all’operatore e non il riconoscimento tariffario di ogni singolo costo sostenuto. Una volta assicurato il suddetto equilibrio, la regolazione tariffaria non comporta la sterilizzazione di qualsivoglia rischio in capo al gestore, ovvero non garantisce sempre e comunque il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione ».
Si deve, pertanto, escludere l’esistenza di un principio di full cost recovery in detta materia.
Peraltro, l’impresa sostiene (cfr. pag. 13 dell’atto di appello) che vi sarebbe stata “… l’esclusione tout court di ogni forma di riconoscimento di una copertura minima dei predetti costi in relazione ad una specifica annualità (2018) …”, mentre, all’opposto, è stato confermato il contributo di cui alla determinazione n. 4/2019.
7.1.1. - Come detto, l’appello si fonda sulle perdite asseritamente patite dalla società ricorrente senza censurare realmente le motivazioni della impugnata deliberazione ARERA n. 270/2020.
Tuttavia, le critiche articolate dalla parte appellante non tengono conto della disciplina del contributo nel suo complesso e si fondano su un presupposto inesatto.
Afferma, infatti, la ditta E-Distribuzione che non vi sarebbero “… valide ragioni per non estendere l’applicazione di tale meccanismo anche all’anno d’obbligo 2018 (caratterizzato, al pari dell’anno d’obbligo successivo) dalla presenza del medesimo cap di € 250,00 e, dunque, dalle medesime difficoltà di reintegro degli extra costi sostenuti dai distributori, che sono alla base del meccanismo medesimo …” (cfr. pag. 19 dell’atto di appello).
Detta argomentazione non è condivisibile.
Invero, come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, Sez. VI nella sentenza n. 1593 del 4 marzo 2022, occupandosi proprio del contributo de quo , l’art. 29 del decreto legislativo n. 28/2011 (recante “ Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ”) statuisce che “… al fine di rendere coerente con la strategia complessiva e razionalizzare il sistema dei certificati bianchi, con i provvedimenti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (…) sono stabiliti i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico …”.
A tali disposizioni è stata data attuazione con i decreti ministeriali del 28 dicembre 2012, dell’11 gennaio 2017, del 14 luglio 2017 e del 10 maggio 2018.
Il decreto interministeriale dell’11 gennaio 2017 ha, quindi, stabilito i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi (cfr. art. 1, comma 1), da intendersi quali documenti attestanti il risparmio energetico (la dimensione commerciale di ogni certificato bianco è pari ad una tonnellata equivalente di petrolio. I certificati bianchi sono emessi dal Gestore dei mercati energetici per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal Gestore dei servizi energetici ex art. 7, comma 5, del citato D.M.).
L’art. 11 del D.M. 11 gennaio 2017 prevede che i costi sostenuti dai distributori per l’adempimento dell’obbligo di risparmio energetico “… trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale …”.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.M. “ La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all’art. 14, è effettuata secondo modalità definite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d’obbligo, anche tenendo conto delle eventualità di cui all’art. 11-bis, in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema. ”.
Come chiarito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1593/2022 risulta “… pacifica la sussistenza di un valore massimo di riconoscimento dei costi sostenuti per l’acquisto dei certificati bianchi e, pertanto, l’impresa non può pretendere di traslarli integralmente sulla tariffa al fine di ottenerne il rimborso integrale …”, con l’ulteriore precisazione che spetta all’Autorità definire il “ valore massimo di riconoscimento ”, ovvero “… la misura massima del contributo da corrispondere ai distributori e, quindi, tenuto conto della traslazione in tariffa di tale contributo, del limite massimo dei relativi oneri da far gravare in capo agli utenti …”.
La normativa dell’Unione europea, infatti, impone obblighi di efficienza nei confronti dei distributori, che, peraltro, possono adempiervi non solamente acquistando i certificati bianchi, ma anche realizzando progetti che determinano risparmi energetici (a cui è correlato il rilascio di certificati bianchi).
Il T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2024, n. 2325 e n. 2326 (pronunce - come detto - confermate, per la parte d’interesse, dal Consiglio di Stato, Sez. II con sentenze rispettivamente n. 5809 e n. 5808 del 4 luglio 2025) ha chiarito che “… non solo che non esiste un principio di remunerazione integrale degli oneri sostenuti per l’acquisto dei certificati, ma anche che la determinazione del livello di rimborso costituisce una valutazione di natura tecnico-discrezionale, sindacabile unicamente laddove manifestamente incongrua o irragionevole (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, sentenza 9 ottobre 2014, n. 2437). In quella pronuncia - le cui argomentazioni sono da ritenersi valide anche per il caso in specie - è stato altresì ribadito che “«… nello scrutinio di ragionevolezza, occorre considerare l’adeguatezza della remunerazione complessivamente garantita all’operatore del servizio reso e non il livello di recupero di singoli costi …» (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 21 settembre 2012, n. 2361)” (sentenza n. 2437 del 2014, cit.). …”.
Sotto questo profilo, se si esaminano i verbali di approvazione dei bilanci di E-Distribuzione, la società negli anni ha prodotto utili, in gran parte distribuiti ai soci, pari a 1,5 miliardi di euro nell’esercizio 2018, 1,55 miliardi di euro nell’esercizio 2019, 1,43 miliardi di euro nell’esercizio 2020 e 1,33 miliardi di euro nell’esercizio 2021 (vedi documento n. 24 del fascicolo di primo grado di AREA).
La disciplina settoriale del contributo tariffario che, ai fini del riconoscimento dei costi prevede un valore massimo di riconoscimento, ha valenza assorbente; pertanto, la pretesa della società ricorrente non può fondarsi sulle invocate previsioni della legge n. 481/1995.
In primis la legge n. 481/1995 fa riferimento all’attività di gestione della rete che è quella tipica dell’impresa di distribuzione remunerata dalla tariffa.
In ogni caso, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, 6 luglio 2006, n. 4290 “… L’Autorità deve garantire il recupero in condizioni di economicità e redditività agli operatori, ma, nel contempo deve promuovere la tutela di molti altri interessi, fra cui quello dei consumatori - utenti e quello della protezione dell’ambiente …”, evidenziando che “… In forza del successivo art. 2 comma 12 lettera e) della legge n. 481/1995 l’Autorità stabilisce poi “le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell’interesse generale in modo da assicurare … la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo 1. ”.
In questo senso anche il Consiglio di Stato che nella citata sentenza n. 1593/2022 afferma che la legge n. 481/1995 “… richiama l’esigenza di assicurare l’economicità e la redditività dei servizi dell’impresa unitamente alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, stabilendo che il sistema tariffario deve “armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse ” …”.
Generico è, inoltre, il riferimento al costo medio, che in ogni caso la ditta interessata correla a pretese “ perdite ” subite dal distributore (cfr. pag. 9 del ricorso di primo grado).
Sul punto, oltre a ribadire la necessità di verificare la complessiva remunerazione riconosciuta al soggetto regolato, deve evidenziarsi che in ragione della pacifica sussistenza di un valore massimo di riconoscimento dei costi la disciplina sui certificati bianchi ammette che i distributori non coprano tutti i costi.
In realtà, attraverso il riconoscimento di un contributo addizionale anche per l’anno d’obbligo 2018, la società E-Distribuzione invoca essenzialmente una sorta di conguaglio per l’anno de quo , attraverso l’integrazione del contributo tariffario già corrisposto per l’anno d’obbligo 2018, pretesa - come visto - già vagliata dal giudice amministrativo (cfr. sentenze del T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2024, n. 2325 e n. 2326 confermate, per la parte d’interesse, dal Consiglio di Stato, Sez. II con sentenze rispettivamente n. 5809 e n. 5808 del 4 luglio 2025).
Le argomentazioni della ricorrente non tengono conto della complessiva disciplina del contributo relativo all’anno 2018.
Ciò si ricava dall’affermazione della stessa E-Distribuzione per cui il riconoscimento del contributo addizionale per l’anno 2018 “… determinerebbe il dovuto ristoro ai distributori che, come già esposto nel motivo che precede, hanno subito perdite secche non coperte dal contributo tariffario determinato in applicazione di quel medesimo cap (pari a 250€/TEE) che trova applicazione anche per gli anni d’obbligo successivi rispetto ai quali, tuttavia, la delibera impugnata riconosce opportunamente ai distributori un corrispettivo addizionale …” (cfr. pagg. 12 e 13 del ricorso di primo grado); analogamente, a pag. 14 del ricorso introduttivo la società afferma che “… non vi sono valide ragioni per non estendere l’applicazione di tale meccanismo anche all’anno d’obbligo 2018 (caratterizzato, al pari dell’anno d’obbligo successivo) dalla presenza del medesimo cap di € 250,00 e, dunque, dalle medesime difficoltà di reintegro degli extra costi sostenuti dai distributori, che sono alla base del meccanismo medesimo …”.
Le stesse considerazioni sono formulate in appello, ma non sono condivise da questo Collegio.
Sul punto rileva la circostanza - che va nel senso opposto al rilievo di parte appellante - per cui nella determinazione del valore del contributo tariffario per l’anno 2018 (di cui alla determinazione DMRT/EFC/4/2019 e confermato dall’impugnata deliberazione n. 270/2020/R/efr) il cap di 250 euro/TEE ha operato solo in parte.
Al riguardo T.a.r. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2024, n. 2325 e n. 2326 ha statuito:
«… le misure transitorie previste con Del. n. 487/2018 e n. 209/2019 comprovano la ragionevolezza del sistema nel suo complesso.
In particolare, l’art. 7 dell’Allegato alla deliberazione n. 487 del 2018 prevede una disciplina transitoria per l’anno d’obbligo 2018 in cui rilevano il valore del contributo risultante dalla formula prevista dalla pregressa disciplina di cui alla deliberazione n. 435 del 2017 e la quantità di titoli scambiata sul mercato e tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra il 1° giugno 2018 e la data dell’entrata in vigore della deliberazione n. 487/2018/R/EFR (secondo la formula di cui all’art. 7, comma 3). Indi, la definizione del contributo tariffario per l’anno 2018, di cui alla determinazione n. 4/2019, è avvenuta tenendo conto del contributo teorico calcolato per i primi mesi dell’anno d’obbligo ai sensi di tale pregressa disciplina, maggiore di 250 €/TEE: il regime per il contributo 2018, stabilito dal ridetto art. 7 dell’Allegato alla deliberazione n. 487/2018/R/EFR, considerando i mesi compresi tra l’inizio dell’anno d’obbligo 2018 (1°giugno 2018) e la data di entrata in vigore della delibera n. 487/2018 (28 settembre 2018), teneva conto delle vecchie regole che non prevedevano alcun limite massimo per il contributo, con la conseguenza che il contributo ai sensi delle vecchie regole è superiore a 250 euro . …».
Si noti che la pregressa disciplina di cui alla delibera n. 435/2017 ha superato le censure mosse dalla stessa E-Distribuzione, giudicate infondate dalla citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1593/2022.
Le censure articolate dalla società appellante si fondano, pertanto, su una non condivisibile rappresentazione del quadro regolatorio.
7.1.2. - I superiori rilievi hanno carattere assorbente. In ogni caso prive di fondamento sono le ulteriori critiche mosse al provvedimento impugnato.
L’ARERA ha, infatti, evidenziato come l’erogazione aggiuntiva per l’anno d’obbligo 2018 “… non costituirebbe incentivazione di sistema e in considerazione del fatto che alla conclusione dell’anno d’obbligo è stata riscontrata una sensibile disponibilità residua di TEE sui conti proprietà degli operatori e che pertanto non si è manifestata l’impossibilità a raggiungere gli obiettivi minimi, anche grazie all’efficace utilizzo di circa 1,7 milioni di TEE “virtuali” …” (cfr. pag. 17 della censurata deliberazione n. 270/2020/R/efr).
Per quanto concerne il primo aspetto si è valutato come l’erogazione di un contributo aggiuntivo non avrebbe determinato alcun effetto incentivante, nel senso di non poter più costituire un segnale di prezzo cui orientare gli scambi, e ciò in ragione del fatto che già una buona parte degli acquisti per l’anno d’obbligo del 2018 si era già determinata, peraltro ad un prezzo stabilizzato intorno ai 260 euro/TEE (cfr. il valore del prezzo di mercato di cui alla determina n. 4/2019, pari a € 259,69). Detto altrimenti, tale erogazione aggiuntiva non avrebbe avuto alcun beneficio sistematico, traducendosi esclusivamente in un maggior aggravio sulla clientela finale.
In ogni caso l’Autorità ha correttamente ritenuto che non si era registrata una scarsità di TEE tale da giustificare un’erogazione aggiuntiva in quanto gli operatori erano riusciti a raggiungere gli obiettivi minimi (ossia il 60% dei titoli da acquistare nell’anno d’obbligo), come dimostrato dalla sensibile disponibilità residua di TEE sui conti proprietà degli operatori che hanno sfruttato il meccanismo di “flessibilità” introdotto dal D.M. 2018, cioè ricorrere ai TEE “virtuali”.
In altri termini gli operatori avevano una disponibilità residua di TEE tale per cui non sussistevano le condizioni di eccesso di domanda rispetto all’offerta, come dimostra il prezzo che si è formato, pari a circa € 260,00.
Tale circostanza comprova la ragionevolezza tecnica della decisione dell’Autorità di cui alla deliberazione n. 270/2020/R/efr.
La valutazione in ordine alla disponibilità di TEE ed alla capacità di raggiungere gli obiettivi costituisce una valutazione tecnica dell’Autorità rispetto alla quale il sindacato è “… limitato, in sede di legittimità, ai soli casi di risultati abnormi ovvero manifestamente illogici …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2421).
In relazione ai diversi aspetti evidenziati non assume pregio l’argomentazione in forza della quale la stessa formula del contributo addizionale già considera i TEE disponibili nei conti degli operatori.
Infatti, la contestata decisione dell’Autorità si è poggiata su un complesso di ragioni, comprese l’impossibilità di determinare un effetto incentivante di sistema, la disponibilità dei TEE residui in capo agli operatori, nonché una (connessa) valutazione sulla capacità di questi di effettuare un “ efficace utilizzo di circa 1,7 milioni di TEE “virtuali ” (cfr. pag. 17 della gravata deliberazione n. 270/2020/R/efr).
Va, altresì, sottolineato l’elemento, non apprezzato da E-Distribuzione, secondo cui il valore del contributo dell’anno d’obbligo 2018 è stato in parte determinato senza considerare il cap dei 250 euro/TEE che, invece, ha operato per gli anni successivi (per i quali è stato previsto e applicato il contributo addizionale, a seconda che ricorressero o meno le condizioni stabilite dalla regolazione).
7.2. - Nel secondo motivo di appello (indicato sub 3 a pag. 20 del ricorso in appello) la società ricorrente critica la sentenza di primo grado laddove il T.a.r. ha respinto il terzo motivo di ricorso, con cui E-Distribuzione deduceva violazione del principio di certezza e trasparenza del sistema tariffario di cui all’art. 1 della legge n. 481/1995.
Anche in relazione a tale doglianza la sentenza appellata merita di essere confermata.
Ad avviso della ricorrente E-Distribuzione l’Autorità avrebbe violato detti principi di certezza e trasparenza nel rinviare l’introduzione di meccanismi di riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori specificatamente al fine di ottenere dal GSE i TEE “virtuali”, allorquando, ai sensi della normativa, tali costi non possano più essere oggetto di riscatto.
Il D.M. 11 gennaio 2017, come modificato dal D.M. 10 maggio 2018, e prima delle modifiche introdotte nel 2021 (D.M. 21 maggio 2021), prevedeva che i soggetti obbligati che acquistassero TEE “virtuali” dal GSE secondo le modalità di cui all’art. 14- bis , potessero riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato, precisando, tra l’altro che il riscatto fosse possibile entro la “ la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo definito ai sensi dell’art. 4, comma 1 ” (comma 7 dell’articolo 14- bis ), ossia l’anno d’obbligo 2020.
Nel 2021 il decreto 11 gennaio 2017 è stato modificato, estendendo temporalmente la possibilità di riscatto entro la “ scadenza dell’ultimo anno d’obbligo definito ai sensi dell’art. 4.bis, comma 1 ” (nuova formulazione del comma 7, cit.) ossia l’anno d’obbligo 2024.
Da ultimo è intervenuto il D.M. 21 luglio 2025, recante “ Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni ” (in GU n. 211 dell’11 settembre 2025) che prevede nuovi obiettivi di risparmio energetico fino all’anno d’obbligo 2030 e quindi posticipando la possibilità del riscatto entro la scadenza di tale ultimo anno d’obbligo (artt. 4 e 13).
Ciò posto, il rilievo della società ricorrente si fonda su una non corretta interpretazione della deliberazione n. 270/2020/R/efr, laddove, a pag. 17, si afferma che “… sia inoltre opportuno valutare l’adozione di meccanismi di riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori specificatamente al fine di ottenere dal GSE i TEE “virtuali”, allorquando, ai sensi della normativa, tali costi non possano più essere oggetto di riscatto - per via della scarsità di TEE disponibili - rimandando tale approfondimento in considerazione del fatto che il riscatto può avvenire “entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo definito ai sensi dell’articolo 4, comma 1”, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 …”.
La lettura che fornisce la società istante è che l’Autorità abbia deciso di introdurre il meccanismo a cui si fa riferimento rinviando a una successiva decisione i relativi criteri (la società E-Distribuzione a pag. 21 dell’atto di appello utilizza l’espressione “ incertus quando ”); di qui la violazione - secondo la prospettazione della parte appellante - dei principi di trasparenza e certezza dei criteri tariffari di cui alla legge n. 418/1995.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, già dalla formulazione del passo della deliberazione sopra riprodotto, si evince che l’Autorità si è riservata di valutare successivamente, con opportuni approfondimenti, la stessa adozione dei meccanismi legati all’impossibilità di riscattare i TEE virtuali, la cui introduzione, peraltro, richiederebbe necessariamente una previa consultazione con i soggetti interessati.
Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del parametro legale invocato, atteso che l’ipotesi regolatoria che l’Autorità ha meramente prospettato (anche nell’ an ) non incide sul quadro regolatorio vigente, né lo rende indeterminato, tenuto conto, peraltro, del fatto che il decreto 2021 e poi quello 2025 hanno prorogato la possibilità di riscatto.
Per quanto concerne il cenno operato dalla parte appellante circa un “… rischio di non trovare un’adeguata copertura a fronte delle rilevanti perdite economiche registrate …” a cui resterebbero esposti gli operatori (cfr. pag. 22 dell’atto di appello), si richiamano le argomentazioni in precedenza esposte circa la sussistenza del principio del valore massimo di riconoscimento.
In ogni caso il rischio di asserite perdite economiche è formulato da E-Distribuzione in termini meramente generici e ipotetici. Lo stesso deve peraltro ritenersi superato dagli interventi effettuati dall’Autorità per quanto attiene al contributo per l’anno d’obbligo 2020, con il riconoscimento di un contributo addizionale e con un ulteriore contributo a carattere eccezionale, mediante provvedimenti che E-Distribuzione, anche con riferimento alla mancata adozione del meccanismo relativo ai TEE virtuali, ha omesso di impugnare.
Correttamente il Giudice di primo grado ha, dunque, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso (cfr. par. 6.2 - pag. 13 della sentenza appellata).
Come già evidenziato, la valutazione dell’Autorità circa l’introduzione del meccanismo riguardava anche l’ an .
L’ARERA si è riservata di valutare in un secondo momento l’introduzione del citato meccanismo.
In ogni caso la circostanza per cui l’Autorità si riservi in futuro di intervenire sulla regolazione non rende il quadro delle regole già vigenti incerto
Ne discende la non condivisibilità del ragionamento di parte appellante.
In secondo luogo, è rilevante la circostanza per cui il meccanismo dei certificati bianchi è stato prorogato (fino al 2030) compreso il termine per il riscatto.
Al momento, infatti, il mercato è in equilibrio e non vi è scarsità di TEE disponibili (ossia uno dei presupposti indicati dall’Autorità nella deliberazione impugnata); peraltro con il D.M. 2021 è stata inserita una previsione volta a garantire la stabilità del mercato, per cui allo stato la pretesa di E-Distribuzione è carente di attualità e concretezza.
L’art. 11- bis del D.M. 11 gennaio 2017, introdotto dall’art. 13, comma 1, del D.M. 21 maggio 2021 prevede, infatti, che “ Al fine di assicurare l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei certificati bianchi, il Ministero della transizione ecologica, qualora sulla base della comunicazione di cui all’art. 4, comma 10, e dei rapporti di cui all’art. 13, comma 1, accerta che l’ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli di cui è prevista l’emissione non è coerente con gli obblighi di cui al presente decreto, ha facoltà di aggiornare, per i successivi anni d’obbligo, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui all’art. 4 e 4-bis, nonché la percentuale di cui all’art. 14-bis, comma 3 .”.
Analoga previsione è contenuta nel D.M. 21 luglio 2025 (cfr. art. 21).
La società E-Distribuzione non ha, tuttavia, dimostrato di avere ancora interesse alla decisione atteso che allo stato attuale del mercato, caratterizzato dalla disponibilità di TEE e da prezzi bassi, gli operatori stanno già riscattando i TEE virtuali in loro possesso.
Va, da ultimo, rilevato come l’appellante richieda - a ben vedere - un intervento ulteriore in contrasto con l’azione di annullamento ed entrando nel merito delle scelte fatte dall’Autorità (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025, n. 2421: “… si lamenta che l’Autorità non ne abbia previsti ulteriori, ritenendo non adeguate o sufficienti le misure adottate; con la conseguenza, dunque, che si chiede di esercitare un sindacato di merito sulle scelte effettuate dall’Autorità, sindacato che dovrebbe essere integralmente sostitutivo di tali scelte rientranti nella discrezionalità tecnica dell’Autorità di regolazione del settore. Si richiede, infatti, un intervento sostitutivo del giudice amministrativo rispetto all’esercizio del potere amministrativo, con conseguenti profili di inammissibilità delle censure e dei motivi di appello incidentale con cui è stata riproposta la seconda censura del ricorso di primo grado. …”.
8. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende la reiezione dell’appello.
9. - In considerazione della peculiarità e complessità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI MA IN, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
CO Guarracino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
CO LE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LE | GI MA IN |
IL SEGRETARIO