CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 22/01/2026, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 915/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2910/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256537076 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 581/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II di Roma, tempestivamente depositato, la “Ricorrente_1 s.r.l.” in persona del legale rapp.te p. t., adiva questa CGT onde ottenere la cartella di pagamento notificata in data 27 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1) carenza di motivazione dell'atto impugnato;
2) intervenuta decadenza per procedere a riscossione;
3) invalidità dell'iscrizione a ruolo;
4) elencazione non analitica degli importi richiesti;
5) erroneità del calcolo per aver conteggiato sanzioni e interessi nel periodo di emergenza.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
I motivi nn. 1 e 4 possono essere trattati congiuntamente.
Sul piano sostanziale e dei requisiti necessari, l'atto deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni che hanno comportato l'emissione dell'avviso nonché i presupposti di fatto e di diritto cui lo stesso si riferisce.
Tale principio è stato recepito anche dall'art. 7 L. n. 212/2000 che, al comma 1, stabilisce che "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. [... ] Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo e l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili [... ]".
Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato, fin da tempo risalente, che la motivazione "deve ritenersi sufficiente anche nel caso che sia espressa sinteticamente" (Cass. Sez. Unite sentenza n. 7332 del 04/07/91)
o "sia meramente indicativa di un criterio legale".
Nel caso di specie, la motivazione risulta esaustiva, anche con riferimento alla elencazione e distinzione delle somme dovute. In particolare, nella cartella venivano chiaramente indicati gli interessi maturati, gli interessi a ruolo, gli interessi dovuti fino alla spettanza del ruolo, etc., con l'indicazione che "Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella. Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra".
Ed infine, come da chiarimento " ...gli interessi sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 DPR 11. 602 del
1973. Inoltre sono dovuti gli interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo de/i interessi: 4 per cento dal
I ottobre 2009 (DM 2 I maggio 2009)".
A ciò si aggiunga che, in merito alla doglianza relativa all'assenza di indicazione delle aliquote su base annuale, nessuna normativa prevede che venga dettagliato il computo annuale degli interessi stessi.
Anche la giurisprudenza tributaria ha messo in relazione i due aspetti della motivazione e della specificazione degli importi dovuti, stabilendo che "La deduzione attinente alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi, infine, non merita l'adesione del Collegio, considerato che il calcolo dei suddetti accessori avviene in funzione di precise disposizioni di Legge, per definizione conosciute, per cui nessuna motivazione deve essere resa al riguardo dall'Agente della riscossione che forma la cartella" (Corte di Giustizia Tributaria
Roma n. 1116 del 2024).
Il motivo n. 2, secondo il quale l'Ufficio dapprima non avrebbe notificato il c.d. avviso bonario prima di emettere la cartella e quindi sarebbe incorso nella decadenza per notifica tardiva della cartella, non coglie nel segno.
Al fine di inquadrare meglio il primo aspetto, occorre precisare che il comma 3 dell'art. 54 bis DPR 633/1972 dispone quanto segue: "Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta. l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali ..."
In combinato disposto con quanto sopra, l'art. 6, quinto comma, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) dispone che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e, comunque, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta".
Nel caso di specie, così come rappresentato in cartella, si trattava semplicemente del mancato versamento di un debito d'imposta dichiarato dallo stesso ricorrente, senza che vi fosse "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" né "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione": pertanto, non si rientrava nella casistica per cui è obbligatoria la notifica degli avvisi bonari. Rilevato che, nel caso che ci occupa, non era necessaria la notifica di alcun avviso bonario, non sussiste nemmeno il diritto di parte opponente ad una riduzione di un terzo delle sanzioni irrogate.
Anche sul secondo aspetto la doglianza non appare corretta. Ai sensi dell'art. 25 del Dpr 602/1973, "il concessionario notifica la cartella di pagamento. al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione". Nel caso di specie, il ricorrente presentava la dichiarazione modello lrap
2021 il 7 settembre 2022, mentre il concessionario della riscossione notificava la Cartella in data 27 novembre
2024: ne consegue che la notifica della cartella era tempestiva.
Il motivo n. 3 è inammissibile, e non semplicemente infondato.
Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/73 (introdotto con la Legge 21 5/2021): "... Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80. comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo l, comma 1. lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l 8 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.".
Partendo dal presupposto che il ruolo è un atto interno dell'amministrazione finanziaria, esso – tranne che nei casi eccezionali sopra riportati – non è impugnabile. Nella presente controversia, parte ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione rientra tra quelle eccezionali appena menzionate.
In ogni caso, se è vero che secondo il comma 4 dell'articolo 12 del dpr 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione è altrettanto vero che questa può essere apposta, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica
(articolo 1, comma 5-ter, lettera e), D1 l 06/2005, convertito con L 156/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice". Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
In definitiva, parte ricorrente non era legittimata all'impugnazione del ruolo, o comunque a sollevare motivi di doglianza in ordine allo stesso.
Anche il motivo n. 5 non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente invocava l'applicazione della esimente della causa di forza maggiore, adducendo la propria incolpevole insolvenza alla emergenza sanitaria da Covid 19.
In realtà, la nozione di forza maggiore, secondo le indicazioni fomite dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. nn. 1578/202 l e 24308, 21681 e 20389 del 2020), comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee al soggetto tenuto all'adempimento tributario e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando tutte le varie misure appropriate. In tale contesto, sempre secondo giurisprudenza di Cassazione, è stato ripetutamente escluso che una situazione di illiquidità o di crisi aziendale nella quale versi l'impresa possa integrare una fattispecie di forza maggiore.
Pertanto, la sola presenza dell'emergenza pandemica, che possa aver comportato una crisi di liquidità dell'azienda, non appare sufficiente per poter applicare la detta esimente;
soprattutto perché non veniva fornita alcuna prova su come non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche a consentire il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato. Spese compensate. Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026. Il Giudice Dr. Vittorio Misiti
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2910/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240256537076 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 581/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale II di Roma, tempestivamente depositato, la “Ricorrente_1 s.r.l.” in persona del legale rapp.te p. t., adiva questa CGT onde ottenere la cartella di pagamento notificata in data 27 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva:
1) carenza di motivazione dell'atto impugnato;
2) intervenuta decadenza per procedere a riscossione;
3) invalidità dell'iscrizione a ruolo;
4) elencazione non analitica degli importi richiesti;
5) erroneità del calcolo per aver conteggiato sanzioni e interessi nel periodo di emergenza.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma, ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
I motivi nn. 1 e 4 possono essere trattati congiuntamente.
Sul piano sostanziale e dei requisiti necessari, l'atto deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni che hanno comportato l'emissione dell'avviso nonché i presupposti di fatto e di diritto cui lo stesso si riferisce.
Tale principio è stato recepito anche dall'art. 7 L. n. 212/2000 che, al comma 1, stabilisce che "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. [... ] Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo e l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili [... ]".
Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato, fin da tempo risalente, che la motivazione "deve ritenersi sufficiente anche nel caso che sia espressa sinteticamente" (Cass. Sez. Unite sentenza n. 7332 del 04/07/91)
o "sia meramente indicativa di un criterio legale".
Nel caso di specie, la motivazione risulta esaustiva, anche con riferimento alla elencazione e distinzione delle somme dovute. In particolare, nella cartella venivano chiaramente indicati gli interessi maturati, gli interessi a ruolo, gli interessi dovuti fino alla spettanza del ruolo, etc., con l'indicazione che "Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella. Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra".
Ed infine, come da chiarimento " ...gli interessi sono ricalcolati e dovuti ai sensi dell'art. 20 DPR 11. 602 del
1973. Inoltre sono dovuti gli interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione in caso di mancato pagamento a seguito della comunicazione, ovvero fino alla data del pagamento in caso di tardivo pagamento a seguito della comunicazione. Misura del tasso annuo de/i interessi: 4 per cento dal
I ottobre 2009 (DM 2 I maggio 2009)".
A ciò si aggiunga che, in merito alla doglianza relativa all'assenza di indicazione delle aliquote su base annuale, nessuna normativa prevede che venga dettagliato il computo annuale degli interessi stessi.
Anche la giurisprudenza tributaria ha messo in relazione i due aspetti della motivazione e della specificazione degli importi dovuti, stabilendo che "La deduzione attinente alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi, infine, non merita l'adesione del Collegio, considerato che il calcolo dei suddetti accessori avviene in funzione di precise disposizioni di Legge, per definizione conosciute, per cui nessuna motivazione deve essere resa al riguardo dall'Agente della riscossione che forma la cartella" (Corte di Giustizia Tributaria
Roma n. 1116 del 2024).
Il motivo n. 2, secondo il quale l'Ufficio dapprima non avrebbe notificato il c.d. avviso bonario prima di emettere la cartella e quindi sarebbe incorso nella decadenza per notifica tardiva della cartella, non coglie nel segno.
Al fine di inquadrare meglio il primo aspetto, occorre precisare che il comma 3 dell'art. 54 bis DPR 633/1972 dispone quanto segue: "Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2 bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta. l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali ..."
In combinato disposto con quanto sopra, l'art. 6, quinto comma, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) dispone che "prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e, comunque, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta".
Nel caso di specie, così come rappresentato in cartella, si trattava semplicemente del mancato versamento di un debito d'imposta dichiarato dallo stesso ricorrente, senza che vi fosse "un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione" né "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione": pertanto, non si rientrava nella casistica per cui è obbligatoria la notifica degli avvisi bonari. Rilevato che, nel caso che ci occupa, non era necessaria la notifica di alcun avviso bonario, non sussiste nemmeno il diritto di parte opponente ad una riduzione di un terzo delle sanzioni irrogate.
Anche sul secondo aspetto la doglianza non appare corretta. Ai sensi dell'art. 25 del Dpr 602/1973, "il concessionario notifica la cartella di pagamento. al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione". Nel caso di specie, il ricorrente presentava la dichiarazione modello lrap
2021 il 7 settembre 2022, mentre il concessionario della riscossione notificava la Cartella in data 27 novembre
2024: ne consegue che la notifica della cartella era tempestiva.
Il motivo n. 3 è inammissibile, e non semplicemente infondato.
Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/73 (introdotto con la Legge 21 5/2021): "... Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80. comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo l, comma 1. lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l 8 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.".
Partendo dal presupposto che il ruolo è un atto interno dell'amministrazione finanziaria, esso – tranne che nei casi eccezionali sopra riportati – non è impugnabile. Nella presente controversia, parte ricorrente non ha dimostrato che la sua posizione rientra tra quelle eccezionali appena menzionate.
In ogni caso, se è vero che secondo il comma 4 dell'articolo 12 del dpr 602/73, il ruolo diviene esecutivo mediante la sua sottoscrizione è altrettanto vero che questa può essere apposta, anche mediante firma elettronica. Tale disposizione va intesa secondo i dettami espressi dalla norma di interpretazione autentica
(articolo 1, comma 5-ter, lettera e), D1 l 06/2005, convertito con L 156/2005), secondo cui i ruoli "si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice". Per il ruolo, dunque, la funzione assolta dalla sottoscrizione può essere egualmente adempiuta mediante validazione dei dati effettuata per mezzo del sistema informativo dell'Amministrazione creditrice. Tale validazione conferisce al ruolo garanzia di autenticità e lo "certifica" quale atto proveniente dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
In definitiva, parte ricorrente non era legittimata all'impugnazione del ruolo, o comunque a sollevare motivi di doglianza in ordine allo stesso.
Anche il motivo n. 5 non può trovare accoglimento.
Parte ricorrente invocava l'applicazione della esimente della causa di forza maggiore, adducendo la propria incolpevole insolvenza alla emergenza sanitaria da Covid 19.
In realtà, la nozione di forza maggiore, secondo le indicazioni fomite dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. nn. 1578/202 l e 24308, 21681 e 20389 del 2020), comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee al soggetto tenuto all'adempimento tributario e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando tutte le varie misure appropriate. In tale contesto, sempre secondo giurisprudenza di Cassazione, è stato ripetutamente escluso che una situazione di illiquidità o di crisi aziendale nella quale versi l'impresa possa integrare una fattispecie di forza maggiore.
Pertanto, la sola presenza dell'emergenza pandemica, che possa aver comportato una crisi di liquidità dell'azienda, non appare sufficiente per poter applicare la detta esimente;
soprattutto perché non veniva fornita alcuna prova su come non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche a consentire il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso in quanto infondato. Spese compensate. Così deciso in Roma, udienza del dì 21 gennaio 2026. Il Giudice Dr. Vittorio Misiti