TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/10/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 7535 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024
promosso da:
C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. PISANO FRANCESCA MARIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. COSMI FRANCESCA, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Fabiola Mostallino in virtù di procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio.
2- Al fine di regolare i rapporti patrimoniali inter partes, il signor i obbliga a trasferire Parte_1 in favore del comune figlio (nato il [...] in [...] - US C.F. Parte_2
) la sua quota di proprietà di ½ pro indiviso dell'immobile sito in Capoterra, C.F._3
Località Poggio dei Pini, strada 19 n. 1 (distinto nel catasto fabbricati di Capoterra al foglio 30, mappale 2688, Strada Diciannovesima snc, piano S1-T, categoria A/7, classe 3, consistenza
10,5 vani, superficie catastale totale: 309 mq, totale escluse aree scoperte: 290 mq, rendita euro
1.708,18) acquistato in comune e per quote uguali in regime di comunione legale dei beni, con la signora con atto di compravendita del 29.09.2022 a rogito del notaio dott. CP_1
Repertorio n. 16110 e Raccolta n. 11538, trascritto presso l'Agenzia delle Persona_1
Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, in data 4.10.2022 nel registro generale al numero 31803 e nel registro particolare al numero 23629.
Il signor si obbliga ad effettuare il predetto trasferimento in capo al figlio entro 30 Parte_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le parti chiedono fin d'ora l'esenzione da qualsiasi tributo, tassa o imposta in forza dell'art. 19 L.74/87 e precisano che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale.
Le parti convengono che le spese afferenti al suddetto trasferimento con atto in adempimento degli obblighi assunti nella presente sede - da rogitarsi presso il notaio prescelto da – il cui Parte_2 nominativo sarà comunicato al sig. per il tramite dell'avv. Francesca Maria Pisano - Parte_1 saranno a carico del figlio Parte_2
3) Per effetto della integrale esecuzione di quanto sopra previsto in ordine al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile, i coniugi provvederanno personalmente al proprio rispettivo mantenimento senza che essi abbiano nulla da pretendere tra loro”. Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la separazione personale dei coniugi Pt_1
”.
[...] Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi con ricorso depositato da Pt_1
n data 26/11/2024 e regolare costituzione della convenuta in data 27.02.2025, all'udienza
[...]
del 16.04.2025 le parti, personalmente comparse, assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
. CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto non contrarie a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 01/11/1975 e , nata a [...] il [...], mandando Controparte_1
al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
Sull'accordo delle parti:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per ottenere i documenti necessari per un eventuale espatrio.
2. Al fine di regolare i rapporti patrimoniali inter partes, il signor si obbliga a Parte_1
trasferire in favore del comune figlio (nato il [...] in [...] - Parte_2
US C.F. ) la sua quota di proprietà di ½ pro indiviso dell'immobile C.F._3
sito in Capoterra, Località Poggio dei Pini, strada 19 n. 1 (distinto nel catasto fabbricati di
Capoterra al foglio 30, mappale 2688, Strada Diciannovesima snc, piano S1-T, categoria A/7,
classe 3, consistenza 10,5 vani, superficie catastale totale: 309 mq, totale escluse aree scoperte:
290 mq, rendita euro 1.708,18) acquistato in comune e per quote uguali in regime di comunione legale dei beni, con la signora con atto di compravendita del 29.09.2022 a rogito CP_1
del notaio dott. Repertorio n. 16110 e Raccolta n. 11538, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cagliari, Ufficio provinciale – Territorio,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 4.10.2022 nel registro generale al numero 31803 e nel registro particolare al numero 23629. Il signor si obbliga ad effettuare il predetto Parte_1
trasferimento in capo al figlio entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Le parti chiedono fin d'ora l'esenzione da qualsiasi tributo, tassa o imposta in forza dell'art. 19
L.74/87 e precisano che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale. Le parti convengono che le spese afferenti al suddetto trasferimento con atto in adempimento degli obblighi assunti nella presente sede - da rogitarsi presso il notaio prescelto da – il cui nominativo sarà comunicato al sig. Parte_2 Pt_1
per il tramite dell'avv. Francesca Maria Pisano - saranno a carico del figlio
[...] Pt_2
[...]
3. Per effetto della integrale esecuzione di quanto sopra previsto in ordine al trasferimento della quota di proprietà dell'immobile, i coniugi provvederanno personalmente al proprio rispettivo mantenimento.
1. compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti