Art. 1.
Il Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073 , e' soppresso.
Le disponibilita' residue verranno versate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970.
Il Fondo mutui di cui ai decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073 , e' soppresso.
Le disponibilita' residue verranno versate al bilancio dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1970.