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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
CI SC, RE
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10660/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021919672000 STUDI SETTORE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021919672000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021919672000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150035180250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 ADEG.STUDI SETT 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 CREDITO D'IMP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 IRPEF-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19106/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259021919672000 notificata a mezzo PEC il 21.05.2025, con riferimento alle sole due seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n. 07120150035180250000 notificata il 23.04.2015, avente a oggetto tassa auto,
- Cartella di pagamento n. 07120160023771052000 notificata il 14.12.2016, avente a oggetto Irpef e Iva 2012.
Il ricorrente impugnava la richiamata intimazione di pagamento deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione e la decadenza dalla pretesa creditoria oltre alla mancata allegazione delle cartelle.
Si costitutiva l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere state regolarmente notificate le cartelle di pagamento ed in particolare la cartella di pagamento n. 07120150035180250000 il 23.04.2015 e la n. 07120160023771052000 il 14.12.2016; inoltre deduceva di avere notificato altri tre atti valevoli ai fini dell'interruzione della prescrizione, segnatamente:
- Intimazione di pagamento n. 07120239023217767000 notificata il 19.07.2023 (sub doc. 5);
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002752000 notificata il 15.07.2022 (sub doc. 6);
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400000230000 notificata il 15.02.2024 (sub doc. 7).
Evidenziava che lo stesso ricorrente aveva proposto opposizione avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002752000 notificata il 15.07.2022, contenente tra le altre anche la cartella di pagamento n. 07120160023771052000, e che in quella sede se ne era accertata la regolare notifica.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, ammissibile per essere stata proposta nel termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nel merito è solo parzialmente fondata e meritevole di accoglimento. Ed invero, quanto alla cartella di pagamento n. 07120150035180250000 vi è prova che la stessa veniva notificata il 23.04.2015, tuttavia nessuno degli atti interruttivi della prescrizione notificati dall'ADER al contribuente si riferisce ad essa, per cui il ricorso va in parte qua accolto vertendosi in materia di tassa auto dunque di tributo soggetto a prescrizione triennale.
Diversamente si deve argomentare in ordine all'altra cartella recante n. 07120160023771052000 per la quale la prescrizione risulta interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239023217767000 il 19-7-23, della la CPI n. 07176202200002752000 il 15-7-2022 e della la CPI n. 07176202400000230000 il 15.2.24. va altresì rilevato come la regolare notifica della stessa veniva accertata in sede giudiziale con sentenza n. 3119/2023 avente a oggetto la CPI n. 07176202200002752000.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente alla parte dell'intimazione di pagamento a cui è sottesa la cartella n. 07120150035180250000; nel resto il ricorso va respinto.
L'accoglimento parziale induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 06/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IOVINO FELICE PIER CARLO, Presidente
CI SC, RE
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 06/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10660/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021919672000 STUDI SETTORE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021919672000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021919672000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150035180250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 ADEG.STUDI SETT 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 CREDITO D'IMP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 IRPEF-ALTRO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160023771052000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19106/2025 depositato il
06/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259021919672000 notificata a mezzo PEC il 21.05.2025, con riferimento alle sole due seguenti cartelle di pagamento:
- Cartella di pagamento n. 07120150035180250000 notificata il 23.04.2015, avente a oggetto tassa auto,
- Cartella di pagamento n. 07120160023771052000 notificata il 14.12.2016, avente a oggetto Irpef e Iva 2012.
Il ricorrente impugnava la richiamata intimazione di pagamento deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento, la prescrizione e la decadenza dalla pretesa creditoria oltre alla mancata allegazione delle cartelle.
Si costitutiva l'ADER eccependo l'inammissibilità del ricorso per essere state regolarmente notificate le cartelle di pagamento ed in particolare la cartella di pagamento n. 07120150035180250000 il 23.04.2015 e la n. 07120160023771052000 il 14.12.2016; inoltre deduceva di avere notificato altri tre atti valevoli ai fini dell'interruzione della prescrizione, segnatamente:
- Intimazione di pagamento n. 07120239023217767000 notificata il 19.07.2023 (sub doc. 5);
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002752000 notificata il 15.07.2022 (sub doc. 6);
- Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202400000230000 notificata il 15.02.2024 (sub doc. 7).
Evidenziava che lo stesso ricorrente aveva proposto opposizione avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200002752000 notificata il 15.07.2022, contenente tra le altre anche la cartella di pagamento n. 07120160023771052000, e che in quella sede se ne era accertata la regolare notifica.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione depositata il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione, ammissibile per essere stata proposta nel termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nel merito è solo parzialmente fondata e meritevole di accoglimento. Ed invero, quanto alla cartella di pagamento n. 07120150035180250000 vi è prova che la stessa veniva notificata il 23.04.2015, tuttavia nessuno degli atti interruttivi della prescrizione notificati dall'ADER al contribuente si riferisce ad essa, per cui il ricorso va in parte qua accolto vertendosi in materia di tassa auto dunque di tributo soggetto a prescrizione triennale.
Diversamente si deve argomentare in ordine all'altra cartella recante n. 07120160023771052000 per la quale la prescrizione risulta interrotta dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120239023217767000 il 19-7-23, della la CPI n. 07176202200002752000 il 15-7-2022 e della la CPI n. 07176202400000230000 il 15.2.24. va altresì rilevato come la regolare notifica della stessa veniva accertata in sede giudiziale con sentenza n. 3119/2023 avente a oggetto la CPI n. 07176202200002752000.
In conclusione il ricorso va accolto limitatamente alla parte dell'intimazione di pagamento a cui è sottesa la cartella n. 07120150035180250000; nel resto il ricorso va respinto.
L'accoglimento parziale induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese.