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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3087 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12206/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Pellè Pamela Parte_1
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Papalato CP_1 come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento di prestazioni derivanti da infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.11.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, operaio 3° livello super alle dipendenze della ha Controparte_2 convenuto in giudizio l chiedendone la condanna alla liquidazione della prestazione CP_1
(indennizzo in capitale o rendita) nella misura corrispondente al grado di inabilità conseguente all'infortunio sul lavoro verificatosi in data 16.10.2014 e derivante da domanda di aggravamento presentata in data 10.02.2023.
A sostegno della propria domanda evidenziava che: dapprima l' resistente aveva ritenuto di CP_3 riconoscere, con provvedimento del 24.01.2016, un danno biologico pari al 18%, con decorrenza della rendita dal 25.03.2015; -successivamente, in data 3.03.2017, veniva sottoposto a visita di revisione a seguito della quale il danno veniva ridotto dal 18% al 13%, con revoca della rendita in precedenza assegnata;
-che avverso tale valutazione (13%) aveva proposto opposizione, cui era seguita collegiale medica del 5.02.2020, definitasi in accordo con danno elevato dal 13% al 15% con decorrenza dal 1.07.2019; -che in data 10.02.2023 veniva inoltrata domanda di aggravamento con richiesta di un danno biologico del 20% rigettata dall' . CP_1
Instaurato il contradditorio, l' resisteva all'avversa domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
1 Disposta consulenza medico legale, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 la causa è decisa come dalla presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
«tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Pacifica la verificazione dell'infortunio sul lavoro occorso in data 16.10.2014, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei postumi invalidanti a seguito della domanda di aggravamento del 10.02.2023, ad avviso del ricorrente superiori a quelli CP_ già riconosciuti dall' a seguito di visita collegiale del 5.02.2020 in conseguenza della quale la rivalutazione del danno fu stimata concordemente nella misura del 15%.
Orbene, espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU dott. ha accertato Persona_1 che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 16.10.2014, ha riportato postumi consistenti in “esiti inveterati e stabilizzati di pregressa severa neuropatia del mediano sinistro all'avambraccio e delle fibre sensitive dell'ulnare sinistro al gomito, deficit della opposizione del pollice indice (pinza)
e con moderata riduzione della forza prensile di arto non dominante”.
Il consulente d'ufficio ha dapprima quantificato l'entità del danno biologico derivante dall'evento nella misura del 18% ab initio.
2 A seguito di osservazioni da parte del CTP della resistente dott. ha poi circoscritto la propria CP_4 valutazione sull'eventuale peggioramento del danno a seguito di visita collegiale del 5.02.2020 già stimato in tale sede nella misura del 15%, evidenziando che “Il focus è evidentemente ristretto alla Pa valutazione di e di peggioramento si è verificato in epoca successiva alla visita collegiale del CP_5
05.02.20, quando in modo condiviso tra le parti , la rivalutazione del danno fu stimata nella misura del 15%.
Fondamentalmente e sulla scorta delle evidenze documentali dunque, può essere sintetizzato come segue: il danno inizialmente stimato in 18%, poi “regredito” a 13 punti percentuali e infine collegialmente “fissato” in 15 punti, ha osservato tempi più lunghi di recupero rispetto a quanto codificato in letteratura.
In ogni caso alla data del febbraio 2020, la situazione clinica appariva stabilizzata.
La obiettività rilevata dal CTU alla data della visita peritale (28.2.2025), mostrava è vero un incremento della disabilità (come descritta nell'elaborato), ma causata evidentemente da un movente etiologico nuovo e concorrente con quei sintomi post traumatici già ampiamente descritti.
Nelle osservazioni inviate dal dr ( ), viene riferito un referto neurologico datato maggio 2023 CP_4 CP_1
(“DIAGNOSI: Sofferenza axonotmesica del mediano sn post-traumatica in soggetto con malattia di Parkinson”).
Il dato non è stato evidenziato, perchè non è stato rilevato nel fascicolo telematico, pertanto, non si può tenerne conto
“a posteriori”.
Tuttavia, è un dato di fatto esperienziale ma che trova ampie conferme nella letteratura di pertinenza, che i sintomi parkinsoniani possono mascherare o mimare una lesione nervosa, sia per quanto concerne la rigidità e la bradicinesia sia per quanto attiene alla ipoestesia soggettiva.
In conclusione, sulla scorta dei dati definitivi, condivisi tra le parti e relativi alla disabilità post traumatica, la stima del danno non può che essere confermata pari 15 per cento.
L'ulteriore peggioramento dei dati sintomatici e neurologici (così come evidenziati in sede di visita peritale), sono con molta verosimiglianza, causati da ulteriori affezioni intervenute successivamente al 5 febbraio 2020. Ad ulteriore precisazione, la sindrome di Parkinson non può essere considerata in alcun modo ad eziologia post traumatica, pertanto (al fine di dettagliare ulteriormente la risposta ai quesiti posti dal signor Giudice ), la detta affezione non può essere considerata nel novero dei postumi anatomo funzionali di pertinenza (cfr. la relazione di CP_1 consulenza tecnica depositata il 8.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise.
Essendo stata accertata la sussistenza di un danno biologico di entità pari a quella già riconosciuta in sede di collegiale medica del 5.02.2020, la domanda giudiziale va conseguentemente rigettata.
Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 17.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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