TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1184/2024, vertente
TRA
nata in [...] I Madh IB (Albania) il 27.12.1988, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Selvanetti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Capannori (LU) alla via di Ghello n.
1;
Ricorrente
E
, nato in [...] il [...] e residente in CP_1
Porcari (LU) alla via del Centenario n. 76;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 12.6.2024, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in Albania il 20.4.2009 con e che dalla CP_3
loro unione nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
24.10.2018).
La ricorrente deduceva di avere fatto accesso a una struttura protetta, a causa delle violenze cagionatole dal marito.
Le parti, in data 19.4.2023, addivenivano ad un accordo per la separazione dinanzi al Tribunale di Lucca e, in particolare, venivano previsti l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, incontri protetti padre/figli, contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 500, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A seguito della sentenza di separazione, iniziavano gli incontri protetti, ma gli stessi non avevano esito positivo, con conseguente turbamento per i minori, e il resistente si rifiutava di intraprendere alcun percorso di sostegno alla genitorialità.
La ricorrente deduceva di percepire stipendio pari ad € 400 mensili, oltre l'assegno unico;
il resistente svolgeva attività lavorativa stabile presso l'impresa del fratello, ma non provvedeva a corrispondere in modo regolare il mantenimento.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il
20/04/2009 tra i SI.ri e , trascritto nel Registro degli CP_1 Parte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Porcari e per, l'effetto, ordinare al competente ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, con collocamento e residenza presso la medesima, la quale potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i minori, attinenti all'istruzione, all'educazione e alla salute, salvo poi valutare l'opportunità di avanzare una domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale all'esito dell'istruttoria;
2 3) In merito alle visite padre-figli, disporre che le stesse possano riprendere solo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità del sig.
[...]
e/o di ogni altro percorso che sarà valutato come necessario dal CP_3
Servizio Sociale di Valdinievole (PT) e che, in ogni caso, le visite debbano eventualmente riprendere in modalità altamente protetta;
4) Disporre l'obbligo in capo al SI. di contribuire al CP_4 mantenimento dei figli minori e con un assegno mensile di € Per_1 Per_2
600,00 (€300,00 per ciascun figlio), entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché, il 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo adottato presso codesto Tribunale. Disporre che il pagamento dell'assegno di mantenimento venga effettuato in via diretta dal datore di lavoro del sig. che si individua nella Ditta Impresa CP_3
Edile PE. , C.F. , CON SEDE IN Via Controparte_5 C.F._1
del Centenario n. 76 int. 2 Porcari (LU) PEC: Email_1
5) Confermare che l'Assegno Unico Universale venga riscosso nella misura del
100% dalla SI.ra ; Parte_1
La ricorrente, infine, chiede che il Tribunale adito Voglia ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alla trascrizione e annotazioni di legge, con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'esito di acquisizione di relazioni del Servizio Sociale e indagini di Guardia di Finanza, all'udienza del 21.1.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. La ricorrente richiede l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori.
3 Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, emergono dagli atti elementi dai quali desumere la inidoneità genitoriale paterna.
Occorre premettere che le parti, in sede di separazione, si accordavano prevedendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, e incontri protetti padre/figli (cfr. sentenza n. 526 del 4.5.2023).
I Servizi Sociali di Porcari, nella relazione del 3.4.2024, quanto agli incontri protetti padre/figli, danno atto delle seguenti criticità: il padre si presentava agli incontri con tutti i propri parenti, creando forte disagio nei figli minori;
il padre trasmetteva ai figli, e soprattutto a , la propria frustrazione, evidenziando Per_1
la sofferenza per la decisione subita;
continuava per tutto l'incontro a parlare in albanese, e cercava continuamente occasioni per parlare in privato a;
nel Per_1
momento in cui i bambini dovevano andare via, il padre, in modo insistente, invitava a andare con lui, e nemmeno il suo pianto e la sua implorazione Per_1 lo hanno distolto dall'intento. Il Servizio Sociale concludeva, quindi, per l'adozione di provvedimenti più restrittivi quanto alla responsabilità genitoriale paterna.
4 I Servizi Sociali della Valdinievole, nella relazione del 4.5.2024, scrivono circa gli incontri protetti quanto segue: molti degli aspetti condivisi con entrambi i genitori non sono stati rispettati. Il sig. è arrivato accompagnato dai CP_3 familiari, ha parlato in lingua albanese per cui è stato ripreso dall'Educatrice presente in diverse occasioni, ha manifestato interesse nei confronti della sig.ra
portandole un regalo e chiedendo al figlio di invitare la madre “a fare un Pt_1 passo indietro”. Altresì la sig.ra per agevolare l'ingresso dei bambini al Pt_1
Centro Affidi si è avvicinata all'ingresso della sede. Questo ha creato una vicinanza dei signori che ha generato reazioni verbali da entrambe le parti (il padre, come riporta il report, allontanandosi dalla struttura, ha detto “allora se deve essere così vado in carcere”) alle quali hanno assistito i bambini.
Anche il secondo incontro protetto è stato contrassegnato da forti criticità nella relazione genitori-figli tanto che il sig. ha continuato a mostrarsi CP_3
incontenibile nelle affermazioni e richieste, talvolta investigative, avanzate al figlio sulla ex coniuge. Oltre a mostrare una forte incapacità di Per_1
sintonizzazione con i figli, ha quindi evidenziato in modo netto davanti ai bambini un forte astio nei confronti della ex moglie, tanto da spaventarli. Il sig.
ha mostrato una riattivazione negativa nei confronti della ex moglie, CP_3 lo stesso (…) è convinto di potere tornare insieme alla sig.ra ”. Il Servizio Pt_1
Sociale riteneva, quindi, di sospendere gli incontri con il padre, ritenendo necessario che quest'ultimo svolgesse un percorso presso l'UFSMA.
, sentito presso il Tribunale per i Minorenni, all'udienza del 22.6.2023, Per_1
manifestava le proprie preoccupazioni verso il padre, anche collegate a episodi del passato (ho un po' paura di incontrare PÀ per caso perché se lo incontrassi so che magari mi seguirebbe. Quando stavamo solo noi 4 a casa non andava tanto bene, il babbo alzava la voce e le mani su di noi).
Il contegno assunto dal resistente in occasione degli incontri protetti, letto unitamente alla sua indifferenza a qualsiasi tipo di percorso, sono indicativi delle gravi carenze genitoriali dello stesso.
Deve, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso di lei.
La madre avrà facoltà di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse dei minori, anche quelle di maggiore rilevanza, quali
5 quelle riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, lo sport, la residenza abituale.
Gli incontri padre/figli, allo stato, devono essere sospesi. Gli stessi potranno avvenire esclusivamente in modalità protetta, e solamente all'esito del positivo espletamento da parte del padre di un percorso presso l'UFSMA, oltre che previa verifica della condizione psicologica dei minori.
Si ritiene, difatti, necessario che venga mantenuta la presa in carico da parte dell' di entrambi i minori. CP_6
Il Servizio Sociale manterrà il monitoraggio del nucleo familiare, con relazioni semestrali al Giudice Tutelare.
Si precisa che non è stato ritenuto necessario, in questa sede, procedere all'ascolto di , visto l'ascolto (disponibile in atti) già effettuato dal minore Per_1
presso il Tribunale per i Minorenni.
4. La ricorrente richiede il versamento di contributo di mantenimento dei figli minori pari ad € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio).
La ricorrente, in merito alle proprie condizioni reddituali, allegava di percepire unicamente € 400 mensili.
Quanto alle condizioni economiche del resistente, si procedeva allo svolgimento di indagini di Polizia Tributaria, dalle quali è risultato che lo stesso percepisce redditi di lavoro da (titolare della ditta individuale CP_5
Impresa Edile PE.GJ di ), e che lo stesso ha redditi pari ad € 26.329 CP_5 per l'anno 2022, pari ad € 27.727 per l'anno 2023, e pari ad € 16.768 nel periodo gennaio/agosto 2024.
Considerate le condizioni economiche del resistente, appare congruo confermare a suo carico il contributo di mantenimento, già previsto in sede di separazione, pari ad € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rilevato che il resistente risulta non essere puntuale nel pagamento del mantenimento, si ordina al datore di lavoro dello stesso di provvedere al pagamento diretto del contributo in favore della ricorrente.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente, considerato che il padre non ha rapporti con i minori.
5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate in favore dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al
6 gratuito patrocinio;
le stesse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile
– complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria, vista l'esigua attività svolta, e l'assenza di fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 5.1.2009 in Fushe
Kruje (Albania) dei coniugi nata in [...] I Madh IB Parte_1
(Albania) il 27.12.1988 e , nato in [...] CP_1
il 1.3.1984;
2) dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre, Persona_3 Persona_4
con collocamento presso di lei, e con facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse dei minori, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione,
l'educazione, lo sport, la residenza abituale;
3) gli incontri padre/figlio avverranno esclusivamente in modalità protetta, e solamente all'esito dell'espletamento da parte del padre di un percorso presso l'UFSMA;
4) conferma la presa in carico dei minori presso la competente;
CP_6
5) conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali della Valdinievole, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare;
6) dispone l'obbligo di di versare a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat;
7) dispone il versamento diretto dell'importo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, a da parte dell'attuale datore di lavoro di Parte_1 CP_1
rispetto alla maggiore somma ritratta da quest'ultimo a titolo di
[...] retribuzione lavorativa;
8) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo
7 a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
8 - per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
9) dispone che l'assegno unico universale per i due figli sia percepito integralmente da Parte_1
10) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dello CP_1
Stato, liquidate in € 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
11) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porcari (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 18, P. II, serie C, Anno 2023).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 1184/2024, vertente
TRA
nata in [...] I Madh IB (Albania) il 27.12.1988, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Selvanetti, presso lo studio della quale elegge domicilio in Capannori (LU) alla via di Ghello n.
1;
Ricorrente
E
, nato in [...] il [...] e residente in CP_1
Porcari (LU) alla via del Centenario n. 76;
Resistente
E
Co
in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 12.6.2024, premetteva di avere Parte_1
contratto matrimonio in Albania il 20.4.2009 con e che dalla CP_3
loro unione nascevano i figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
24.10.2018).
La ricorrente deduceva di avere fatto accesso a una struttura protetta, a causa delle violenze cagionatole dal marito.
Le parti, in data 19.4.2023, addivenivano ad un accordo per la separazione dinanzi al Tribunale di Lucca e, in particolare, venivano previsti l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, incontri protetti padre/figli, contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 500, oltre il 50% delle spese straordinarie.
A seguito della sentenza di separazione, iniziavano gli incontri protetti, ma gli stessi non avevano esito positivo, con conseguente turbamento per i minori, e il resistente si rifiutava di intraprendere alcun percorso di sostegno alla genitorialità.
La ricorrente deduceva di percepire stipendio pari ad € 400 mensili, oltre l'assegno unico;
il resistente svolgeva attività lavorativa stabile presso l'impresa del fratello, ma non provvedeva a corrispondere in modo regolare il mantenimento.
Pertanto, la ricorrente concludeva così:
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania il
20/04/2009 tra i SI.ri e , trascritto nel Registro degli CP_1 Parte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Porcari e per, l'effetto, ordinare al competente ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, con collocamento e residenza presso la medesima, la quale potrà esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i minori, attinenti all'istruzione, all'educazione e alla salute, salvo poi valutare l'opportunità di avanzare una domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale all'esito dell'istruttoria;
2 3) In merito alle visite padre-figli, disporre che le stesse possano riprendere solo all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialità del sig.
[...]
e/o di ogni altro percorso che sarà valutato come necessario dal CP_3
Servizio Sociale di Valdinievole (PT) e che, in ogni caso, le visite debbano eventualmente riprendere in modalità altamente protetta;
4) Disporre l'obbligo in capo al SI. di contribuire al CP_4 mantenimento dei figli minori e con un assegno mensile di € Per_1 Per_2
600,00 (€300,00 per ciascun figlio), entro il 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché, il 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo adottato presso codesto Tribunale. Disporre che il pagamento dell'assegno di mantenimento venga effettuato in via diretta dal datore di lavoro del sig. che si individua nella Ditta Impresa CP_3
Edile PE. , C.F. , CON SEDE IN Via Controparte_5 C.F._1
del Centenario n. 76 int. 2 Porcari (LU) PEC: Email_1
5) Confermare che l'Assegno Unico Universale venga riscosso nella misura del
100% dalla SI.ra ; Parte_1
La ricorrente, infine, chiede che il Tribunale adito Voglia ordinare al competente Ufficio di Stato Civile di procedere alla trascrizione e annotazioni di legge, con esonero dell'Ufficio da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese diritti ed onorari.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il resistente rimaneva contumace.
All'esito di acquisizione di relazioni del Servizio Sociale e indagini di Guardia di Finanza, all'udienza del 21.1.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b,
l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti negli atti di causa.
3. La ricorrente richiede l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori.
3 Va osservato come l'art. 337 ter c.c. stabilisce che, in ordine ai provvedimenti riguardanti i figli, il giudice valuta prioritariamente la possibilità che gli stessi restino affidati ad entrambi i genitori;
difatti, ex art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, solamente quando ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso, quindi, può derogarsi solamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale (Cass. Civ.,
18 giugno 2008, n. 16593). Affinché possa, quindi, derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(Cass. Civ., 17 dicembre 2009, n. 26587).
Nel caso di specie, emergono dagli atti elementi dai quali desumere la inidoneità genitoriale paterna.
Occorre premettere che le parti, in sede di separazione, si accordavano prevedendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, e incontri protetti padre/figli (cfr. sentenza n. 526 del 4.5.2023).
I Servizi Sociali di Porcari, nella relazione del 3.4.2024, quanto agli incontri protetti padre/figli, danno atto delle seguenti criticità: il padre si presentava agli incontri con tutti i propri parenti, creando forte disagio nei figli minori;
il padre trasmetteva ai figli, e soprattutto a , la propria frustrazione, evidenziando Per_1
la sofferenza per la decisione subita;
continuava per tutto l'incontro a parlare in albanese, e cercava continuamente occasioni per parlare in privato a;
nel Per_1
momento in cui i bambini dovevano andare via, il padre, in modo insistente, invitava a andare con lui, e nemmeno il suo pianto e la sua implorazione Per_1 lo hanno distolto dall'intento. Il Servizio Sociale concludeva, quindi, per l'adozione di provvedimenti più restrittivi quanto alla responsabilità genitoriale paterna.
4 I Servizi Sociali della Valdinievole, nella relazione del 4.5.2024, scrivono circa gli incontri protetti quanto segue: molti degli aspetti condivisi con entrambi i genitori non sono stati rispettati. Il sig. è arrivato accompagnato dai CP_3 familiari, ha parlato in lingua albanese per cui è stato ripreso dall'Educatrice presente in diverse occasioni, ha manifestato interesse nei confronti della sig.ra
portandole un regalo e chiedendo al figlio di invitare la madre “a fare un Pt_1 passo indietro”. Altresì la sig.ra per agevolare l'ingresso dei bambini al Pt_1
Centro Affidi si è avvicinata all'ingresso della sede. Questo ha creato una vicinanza dei signori che ha generato reazioni verbali da entrambe le parti (il padre, come riporta il report, allontanandosi dalla struttura, ha detto “allora se deve essere così vado in carcere”) alle quali hanno assistito i bambini.
Anche il secondo incontro protetto è stato contrassegnato da forti criticità nella relazione genitori-figli tanto che il sig. ha continuato a mostrarsi CP_3
incontenibile nelle affermazioni e richieste, talvolta investigative, avanzate al figlio sulla ex coniuge. Oltre a mostrare una forte incapacità di Per_1
sintonizzazione con i figli, ha quindi evidenziato in modo netto davanti ai bambini un forte astio nei confronti della ex moglie, tanto da spaventarli. Il sig.
ha mostrato una riattivazione negativa nei confronti della ex moglie, CP_3 lo stesso (…) è convinto di potere tornare insieme alla sig.ra ”. Il Servizio Pt_1
Sociale riteneva, quindi, di sospendere gli incontri con il padre, ritenendo necessario che quest'ultimo svolgesse un percorso presso l'UFSMA.
, sentito presso il Tribunale per i Minorenni, all'udienza del 22.6.2023, Per_1
manifestava le proprie preoccupazioni verso il padre, anche collegate a episodi del passato (ho un po' paura di incontrare PÀ per caso perché se lo incontrassi so che magari mi seguirebbe. Quando stavamo solo noi 4 a casa non andava tanto bene, il babbo alzava la voce e le mani su di noi).
Il contegno assunto dal resistente in occasione degli incontri protetti, letto unitamente alla sua indifferenza a qualsiasi tipo di percorso, sono indicativi delle gravi carenze genitoriali dello stesso.
Deve, quindi, disporsi l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, con collocamento presso di lei.
La madre avrà facoltà di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse dei minori, anche quelle di maggiore rilevanza, quali
5 quelle riguardanti la salute, l'istruzione, l'educazione, lo sport, la residenza abituale.
Gli incontri padre/figli, allo stato, devono essere sospesi. Gli stessi potranno avvenire esclusivamente in modalità protetta, e solamente all'esito del positivo espletamento da parte del padre di un percorso presso l'UFSMA, oltre che previa verifica della condizione psicologica dei minori.
Si ritiene, difatti, necessario che venga mantenuta la presa in carico da parte dell' di entrambi i minori. CP_6
Il Servizio Sociale manterrà il monitoraggio del nucleo familiare, con relazioni semestrali al Giudice Tutelare.
Si precisa che non è stato ritenuto necessario, in questa sede, procedere all'ascolto di , visto l'ascolto (disponibile in atti) già effettuato dal minore Per_1
presso il Tribunale per i Minorenni.
4. La ricorrente richiede il versamento di contributo di mantenimento dei figli minori pari ad € 600 mensili (€ 300 per ciascun figlio).
La ricorrente, in merito alle proprie condizioni reddituali, allegava di percepire unicamente € 400 mensili.
Quanto alle condizioni economiche del resistente, si procedeva allo svolgimento di indagini di Polizia Tributaria, dalle quali è risultato che lo stesso percepisce redditi di lavoro da (titolare della ditta individuale CP_5
Impresa Edile PE.GJ di ), e che lo stesso ha redditi pari ad € 26.329 CP_5 per l'anno 2022, pari ad € 27.727 per l'anno 2023, e pari ad € 16.768 nel periodo gennaio/agosto 2024.
Considerate le condizioni economiche del resistente, appare congruo confermare a suo carico il contributo di mantenimento, già previsto in sede di separazione, pari ad € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
Rilevato che il resistente risulta non essere puntuale nel pagamento del mantenimento, si ordina al datore di lavoro dello stesso di provvedere al pagamento diretto del contributo in favore della ricorrente.
L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente, considerato che il padre non ha rapporti con i minori.
5. Le spese di lite sono poste a carico del resistente, secondo soccombenza, e sono liquidate in favore dello Stato, stante l'ammissione della ricorrente al
6 gratuito patrocinio;
le stesse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014, giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale, scaglione indeterminabile
– complessità bassa, parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, parametri minimi per la fase istruttoria, vista l'esigua attività svolta, e l'assenza di fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 5.1.2009 in Fushe
Kruje (Albania) dei coniugi nata in [...] I Madh IB Parte_1
(Albania) il 27.12.1988 e , nato in [...] CP_1
il 1.3.1984;
2) dispone l'affidamento esclusivo di e alla madre, Persona_3 Persona_4
con collocamento presso di lei, e con facoltà della madre di assumere da sola, senza il consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse dei minori, anche quelle di maggiore rilevanza, quali quelle riguardanti la salute, l'istruzione,
l'educazione, lo sport, la residenza abituale;
3) gli incontri padre/figlio avverranno esclusivamente in modalità protetta, e solamente all'esito dell'espletamento da parte del padre di un percorso presso l'UFSMA;
4) conferma la presa in carico dei minori presso la competente;
CP_6
5) conferma il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali della Valdinievole, con relazioni semestrali da inoltrare al Giudice Tutelare;
6) dispone l'obbligo di di versare a a titolo di CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €
500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat;
7) dispone il versamento diretto dell'importo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, a da parte dell'attuale datore di lavoro di Parte_1 CP_1
rispetto alla maggiore somma ritratta da quest'ultimo a titolo di
[...] retribuzione lavorativa;
8) dispone che le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo
7 a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
8 - per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
9) dispone che l'assegno unico universale per i due figli sia percepito integralmente da Parte_1
10) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dello CP_1
Stato, liquidate in € 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
11) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porcari (LU) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 18, P. II, serie C, Anno 2023).
Si comunichi ai Servizi Sociali della Valdinievole.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
9