Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00353/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Calcestruzzi Ogliastra S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Elini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Piras e Sergio Segneri, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Sonnino n. 84;
per l'annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Elini n. 2 del 05/03/2024 avente ad oggetto “Verifiche tecniche connesse alla vigilanza sull''attività urbanistico-edilizia a seguito di segnalazione di un presunto impianto industriale ubicato in loc. Baccu Mannu nel comune di Elini, individuato al catasto terreni del comune di Ilbono al f 19 p 50. Ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture e rimessione in pristino (art. 27 d.pr. 380/2001, art. 20 della l.r. n. 23 del 11 ottobre 1985” ;
- di tutti gli atti presupposti ed in particolare, per quanto occorrer possa, del verbale di accertamento n. 1/2023 prot. 6370 del 28.11.2023 e dell’istruttoria tecnico-urbanistica ivi richiamata, redatta dal tecnico comunale in qualità di Responsabile del procedimento prot. 6370 del 28/11/2023;
- per quanto occorrer possa, dell’integrazione prot. 782 del 30.1.2024 del verbale di accertamento n. 1/2023 e della richiamata integrazione della relazione istruttoria tecnico-urbanistica prot. 780 del 30/01/2024 redatta dal Tecnico comunale del Comune di Elini;
- per quanto occorrer possa, del richiamato verbale di ispezione prot. 5492/2023 del 02/11/2023;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto;
con i motivi aggiunti del 14 marzo 2025:
- degli stessi atti oggetto del ricorso introduttivo;
- se considerato quale provvedimento conclusivo del procedimento, del parere negativo denominato “diniego accertamento definitivo” del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Elini, caricato sul portale SUAPE in data 3.1.2025, con cui è stata valutata negativamente “l’istanza di accertamento di conformità codice pratica SUAPE 03484300920-04112024-1645.815171 e tutti i documenti ad essa allegati da parte del Sig. NI LO C.F. [...]– “ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ PER PROSECUZIONE ATTIVITA PRODUZIONE CALCESTRUZZI E VAGLIO INERTI, AUTORIZZATA CON C.E. NUMERO 17/90” ;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Elini.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Antonio SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 12 settembre 2019 la Calcestruzzi Ogliastra S.r.l., odierna ricorrente, ha acquistato dalla Uni Calcestruzzi un impianto di frantumazione, selezione/lavaggio degli inerti e produzione di calcestruzzi, che la dante causa aveva realizzato, in virtù di concessione edilizia 5 giugno 1991, n. 2195, su terreno sito in Comune di Elini, identificato in Catasto al Foglio 19 - Mappale 50 e rientrante in Zona urbanistica E - Agricola ai sensi del programma di fabbricazione vigente, che non contemplava (e tuttora non contempla) zone a destinazione artigianale/industriale urbanisticamente deputate a ospitare impianti come quello sopra descritto.
Ai fini del completamento dell’impianto sopra descritto lo stesso Comune di Elini ha rilasciato ulteriori titoli edilizi, in specie l’autorizzazione 7 maggio 1996, prot. 732 (relativa all’impianto di betonaggio), la concessione edilizia 20 febbraio 1997, prot. 274 (per la realizzazione di un locale adibito a bagno e una nuova sistemazione planimetrica dei manufatti esistenti), l’autorizzazione edilizia 19 novembre 2003, prot. 2792 (per la realizzazione di una nuova presa idrica) e l’autorizzazione edilizia 21 giugno 2004, prot. 1313 (per l’installazione di un container da cantiere).
L’impianto era stato utilizzato dalla Uni Calcestruzzi sino all’anno 2010, a partire dal quale era stato sostanzialmente abbandonato, sino al successivo acquisto da parte della Calcestruzzi Ogliastra S.r.l.
In data 2 novembre 2023, a seguito di esposto presentato da un’impresa concorrente, personale del Comune di Elini ha svolto un sopralluogo sull’impianto sopra descritto e, all’esito, con nota via PEC in data 28 novembre 2023, il Responsabile del Servizio Tecnico comunale ha comunicato all’odierna ricorrente di avere accertato la presenza in loco di opere realizzate senza il necessario titolo edilizio e, comunque, in contrasto con la destinazione agricola della zona di riferimento, come da verbale di sopralluogo e relazione descrittiva allegati. Su tali presupposti ha preannunciato l’avvio di un procedimento volto all’emissione di un’ordinanza di demolizione degli abusi riscontrati, previa assegnazione all’interessata di un termine di trenta giorni per presentare memorie e documentazione difensiva.
Con nota del 28 dicembre 2023 Calcestruzzi Ogliastra S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni difensive, evidenziando, in particolare, quanto segue: “- il Comune di Elini, ha ancora vigente il P.R.G., senza che sia stato adeguato al PPR, per cui nell’intero territorio, non risultano ancora oggi individuate tra le zone omogene, una zona per gli insediamenti produttivi, dove trasferire e/o ubicare le attività di produzione inerti e calcestruzzi; - la ditta Uni Calcestruzzi, dante causa dello scrivente, mediante il rilascio delle Concessioni e Autorizzazioni sopra riportate è stata autorizzata a svolgere dal Comune di Elini un’“attività industriale” e che la collocazione dell’impianto per cui è causa di contestazione da parte di terzi, risulta ricadente in un’area ricompresa nella Zona urbanistica E; - l’eventuale possibilità di un utilizzo dei fondi ricompresi in Zona urbanistica E diversa da quella strettamente agricola, risulta compatibile con quanto prescritto dal D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U “Decreto "Floris", il quale prevede, espressamente, che “in zona agricola possono essere ammesse, con indice fondiario massimo di 0.10mc/mq, “attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee”; - secondo costante giurisprudenza, “la destinazione a zona agricola di un’area, salvo la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone in positivo un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo solo di evitare insediamenti residenziali; pertanto, non costituisce ostacolo all’installazione di opere che non riguardino l’edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate” (Cons. Stato, sez. V, 15.6.2001 n. 3178; TAR Sardegna n. 438/2012); - la destinazione a zona agricola di un'area, non impone, alcun obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo soltanto di evitare insediamenti residenziali, e quindi non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvi motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna: così, ad esempio sono stati ritenuti via via compatibili, con zone agricole, impianti di derivazione di acque pubbliche, attività di cava, depositi di esplosivi e, infine, anche discariche per rifiuti inerti (T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 14/12/2016, n. 1237, Tar Salerno 1500\2013, Cons. Stato 3818\2012); - Lo stesso principio si trova enunciato anche nei pareri espressi in più occasioni dalla Regione Sardegna, Assessorato EE.LL.FF. e Urbanistica, uno dei quali richiamato e condiviso dalla sentenza testé citata. Il più recente che è stato reso, così si esprime: “… in riferimento alla destinazione urbanistica agricola “E”, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di sottolineare che la zona agricola “non impone, in positivo, un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, bensì, in negativo, ha lo scopo soltanto di evitare insediamenti residenziali, e quindi non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino per ovvii motivi incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna” (CdS IV, 18.01.2011 n. 352; CdS V, 01.10.2010 n. 7243; CdS IV, 16.04.2010 n. 2166; CdS V, 16.06.2009 n. 3853). […] Così, ad esempio, sono stati ritenuti via via “compatibili” con le zone agricole, impianti di derivazione di acque pubbliche (Tribunale superiore delle acque pubbliche, 18 febbraio 1991 n. 7), attività di cava (CdS VI, 19.02.1993 n. 180; TAR Brescia I, 04.07.2018 n. 653), depositi di esplosivi (CdS V, 28.09.1993 n. 968), discariche per rifiuti solidi urbani (CdS V, 26.01.1996 n. 85; CdS V, 15.06.2001 3178), impianti per la lavorazione di inerti di natura alluvionale provenienti da escavazione (TAR Sardegna II, 09.05.2012 n. 438), canili (TAR Puglia III, 13.12.2012 n. 1995)” (Prot. 45226 del 28.11.2018); - detta circostanza è stata tenuta ben presente da codesta Amministrazione allorquando ha rilasciato alla dante causa dello scrivente i relativi titoli edilizi, vale a dire il fatto che si trattasse (ed anche oggi la situazione non è mutata, non essendo stato approvato un nuovo strumento di pianificazione urbanistica), in ossequio al disposto dell’art. 4 del D.A. n. 2266/U/83 (Decreto Floris), di “… attrezzature ed impianti di carattere particolare che per loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee…” con le quali ha sostenuto deduzioni (doc. 8 prodotto col ricorso) con le quali ha illustrato le ragioni per le quali, per un verso, i manufatti presenti in loco dovevano ritenersi legittimi e perfettamente autorizzati in virtù delle concessioni a suo tempo rilasciate che avevano autorizzato la realizzazione dell’impianto e, per altro verso, quelli da ultimo posizionati non richiedevano alcun ulteriore titolo abilitativo in quanto erano stati posati in via precaria in attesa della presentazione di una pratica SUAPE finalizzata a dare un assetto definitivo all’impianto di frantumazione nell’ambito di un progetto di manutenzione dello stesso. Peraltro, si segnala sin d’ora, tutti i manufatti asseritamente sprovvisti di titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA e CILA) indicati nella prima relazione tecnico istruttoria risultano posizionati proprio in corrispondenza di quelli (amovibili) già autorizzati alla Uni Calcestruzzi… a) Nelle precedenti opere esistenti, non risultano elencate, le recinzioni eseguite sul perimetro Sud – Est, realizzate con blocchi di Cls amovibili, il cui da un attento esame, risultano già realizzate e posizionate, nel periodo di attività della Uni Calcestruzzi, in quanto per tipologia, per invecchiamento del cls ecc., corrispondono ai blocchi utilizzati per la creazione, “ a suo tempo” del piazzale utilizzato per il caricamento del materiale inerte dentro le tramogge; b) Riguardo alla presenza di ulteriori manufatti installati tra il 2022 e 2023, si evidenzia che, il sottoscritto per ordine del Tribunale di Lanusei Sezione Fallimenti, giusto verbale del 07/04/2023, ha dovuto procedere urgentemente nel mese di luglio 2023, allo smantellamento e ritiro di tutti manufatti del proprio impianto di produzione calcestruzzo, esistente nella zona industriale di Tortoli loc. Baccasara, sull’area acquisita dalla Edil Piras Srl, a seguito di procedura di Vendita Giudiziaria. c) A seguito di quanto sopra riportato, il sottoscritto ha provveduto all’ordine impartito, mediante il trasferimento dell’impianto succitato, nell’area di sua proprietà in località Baccu Mannu, nel Comune di Elini, censita nel catasto terreni del Comune di Ilbono al Foglio 19 mappale 50, già precedentemente destinata al medesimo utilizzo da altra ditta a partire dal 1991. Per cui tutti i manufatti trasferiti (senza alcuna modifica): 3 Silos per lo stoccaggio dei cementi, Tramoggia per il contenimento degli inerti; 1 container finestrato su blocchetti in cls di ca 10 mq; 1 container finestrato su blocchetti in cls di ca 15 mq; 1 container non finestrato in lamiera di ca 10 mq; Tettoia in lamiera su pilastri in acciaio poggiati di ca 15 mq. Risultano, opere di facile rimozione in quanto strutture amovibili, provvisoriamente adagiate nell’area oggetto di verifica, attualmente non utilizzabili e non ancorati al suolo, nonché privi degli impianti tecnologici (elettrici, idrici e fognari, ecc.), in attesa della loro definitiva collocazione, prevista con la imminente presentazione al Suape competente, di una pratica edilizia di Manutenzione Straordinaria dell’impianto produttivo come in origine. I restanti rilievi di cui al vostro verbale, che comprendono: Deposito di sabbia ed inerti di ca. 35 mc; Deposito pezzi di ricambio mezzi; 3 bonze contenenti additivi chimici; Mezzi da lavoro parcheggiati sull’area; non risultano a giudizio dello scrivente qualificabili come interventi edilizi e pertanto irrilevanti alle osservazioni di cui trattasi” .
Con nota integrativa del 30 gennaio 2024, il Servizio Tecnico del Comune di Elini ha ulteriormente dettagliato le opere da demolire, considerando tali, sostanzialmente, tutti i manufatti presenti in loco e concedendo all’interessata un ulteriore termine di dieci giorni per presentare memorie e documentazione difensiva.
Con successive memorie Calcestruzzi Ogliastra S.r.l. ha ribadito le proprie argomentazioni difensive.
Non di meno, con ordinanza 5 marzo 2024, n. 2, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Elini ha disposto la demolizione di tutti i manufatti presenti sul terreno di proprietà della Calcestruzzi Ogliastra S.r.l., sia quelli presenti ab origine sia quelli posizionati recentemente, ribadendone l’incompatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e con un vincolo fluviale di inedificabilità assoluta, nonché rilevando la pericolosità idraulica della zona su cui l’impianto in discussione insiste.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4 maggio 2024, Calcestruzzi Ogliastra S.r.l. ha chiesto l’annullamento di tale ordinanza e dei relativi atti presupposti, deducendo censure che saranno successivamente esaminate.
Con ordinanza 30 maggio 2024, n. 194, questa Sezione ha sospeso in via cautelare l’efficacia degli atti impugnati.
Nel corso del presente giudizio, esattamente in data 4 novembre 2024, la ricorrente ha presentato domanda di accertamento di conformità sui manufatti recentemente collocati presso il proprio impianto, in particolare, utilizzando la stessa elencazione degli atti comunali, dei seguenti: “ - lett. i): container finestrato su blocchetti in cls di ca 10 mq); lett. j): container finestrato su blocchetti in cls di ca 15 mq); lett. k. container non finestrato in lamiera di ca 10 mq); lett. l): Tettoia in lamiera su pilastri in acciaio poggiati di ca 15 mq); lett. o): Basamento in blocchetti di calcestruzzo); lett. p): Manufatto in blocchetti di cls di ca 15 mq); lett. q): Manufatto prefabbricato di ca 10 mq)” .
La stessa ricorrente riferisce di avere presentato tale domanda di sanatoria in via cautelativa, ritenendo che, in realtà, il posizionamento dei sopra descritti manufatti non necessitasse di alcun titolo edilizio perché previsto esattamente nella stessa posizione in cui già si trovavamo precedenti manufatti già autorizzati in favore della sua dante causa, oltre che, almeno per ora, semplicemente “poggiati” al suolo in via precaria, senza alcun sistema di ancoraggio al suolo.
In data 3 gennaio 2025 su tale richiesta di sanatoria si è espresso negativamente l’Ufficio Tecnico del Comune di Elini, con le seguenti motivazioni: “RILEVATO che l’istanza ha ad oggetto la realizzazione/installazione in zona agricola E di alcuni manufatti fissi-amovibili in vista della “prosecuzione dell’attività di produzione calcestruzzi e vaglio inerti, autorizzata con C.E. n. 17/90, Foglio 19 mappale 50”; RILEVATO CHE l’attività in parola non può considerarsi assentita con tale titolo che aveva ad oggetto solo opere edilizie; CONSIDERATO che nella medesima istanza si riconosce che l’attività è cessata sin dal 2010, come emerge anche dalle ortofoto tratte dal sito Sardegna Geoportale dalle quali si evince altresì, che i manufatti di cui si chiede l’accertamento di conformità sono stati rimossi da oltre 10 anni; RILEVATO che la realizzazione/installazione in area agricola E di manufatti, amovibili o fissi, in ogni caso di notevoli dimensioni e stabilmente ancorati al suolo, con gli impianti di pertinenza, dichiaratamente strumentali al futuro esercizio di un’attività industrialeartigianale, incompatibile con la destinazione urbanistica di zona prevista dallo strumento, sarebbe in ogni caso subordinata a specifica deroga; CONSIDERATO CHE l’autorizzazione di interventi edilizi in deroga allo strumento urbanistico generale, nei casi in cui sia ammissibile, è comunque subordinata ad approvazione da parte del Consiglio Comunale; RILEVATO che la deroga di cui alla delibera del C.C. in data 28 gennaio 1991 n. 11 concessa in vista del rilascio della C.E. 17/90 (avvenuto il 5 giugno 2001) è stata annullata dal CO.CI.CO. con provvedimento in data 5 marzo 1991; RILEVATO altresì che, dalle ortofoto tratte dal sito internet Sardegna Geoportale risulta inconfutabilmente che sin dal 2013 l’area in parola è stata abbandonata e le strutture assentite con i precedenti titoli edilizi sono state dismesse e in parte rimosse, fatta eccezione per le seguenti opere: -Platea in calcestruzzo sulla quale insistevano silos e tramogge di contenimento; -Vasca decantazione acque; -Locale bagno in blocchetti di calcestruzzo intonacato di ca. 5 mq; - Muro di contenimento e rampa carico inerti; -Vasca accumulo acqua nella parte alta del lotto; CONSIDERATO, pertanto, che essendo l’attività cessata da oltre 10 anni, con rimozione delle opere ad essa funzionali, l’installazione ex novo dei manufatti indicati nella pratica di accertamento di conformità, non può essere legittimato dalla C.E. 17/90 e dai successivi titoli edilizi accessori richiamati nella medesima istanza; RITENUTO che non sussistono i presupposti per l’accertamento di conformità posto che le opere di cui si chiede la sanatoria realizzate di recente non possono essere autorizzate in quanto non compatibili con l’attuale destinazione di zona; RILEVATO altresì che il richiamo all’art. 4 del D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U contenuto nella Relazione Tecnica non supera la necessità della deroga allo strumento che appare anzi confermata dall’ultima parte della stessa norma; CONSIDERATO che, in relazione all’istanza di accertamento di conformità, appare del tutto irrilevante il richiamo all’ordinanza cautelare n. 144 del 30 maggio 2024 con la quale il TAR Sardegna Sezione II ha accolto l’istanza di sospensione dell’ordinanza di demolizione delle opere solo in ragione di un bilanciamento degli interessi propri della fase cautelare e con espressa riserva di valutare nel merito le questioni sollevate; RITENUTO che, a prescindere dalla distanza dal Rio Foddeddu e dall’incidenza del relativo vincolo, allo stato, considerata l’ubicazione dell’area in zona agricola -E e l’assenza di una deroga allo strumento generale, non sussistono i presupposti per la sanatoria richiesta posto che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 11 ottobre 1985 n. 23, l’accertamento di conformità può avere ad oggetto solo “Le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale o parziale difformità, … quando siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell' opera che al momento della presentazione della domanda…”; RITENUTO inoltre che, nel caso di specie, non può comunque essere assentita alcuna deroga in quanto l’area in parola risulta gravata da usi civici, come risulta dalla determinazione del Direttore di Argea prot. 3870 in data 26 giugno 2018 pubblicata sul BURAS, n. 32, parte II del 5 luglio 2018, e quindi la sua destinazione agricola non può essere modificata neppure dal Comune in difetto di sclassificazione”.
Con atto di motivi aggiunti, notificato in data 4 marzo 2025 la ricorrente ha esteso l’impugnativa a quest’ultimo parere negativo.
Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione ai fini del merito.
Il ricorso introduttivo è fondato, come emergerà dalla seguente trattazione, e ciò priva il ricorrente di interesse all’esame dei motivi aggiunti, aventi a oggetto il diniego comunale della sua istanza di accertamento di conformità sui manufatti recentemente posizionati presso l’impianto in discussione.
Difatti, all’esito dell’annullamento dell’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso introduttivo, che il Collegio considera, come anticipato, meritevole di accoglimento, il Comune di Elini dovrà valutare se sia necessario o meno adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti (soltanto) di tali nuovi manufatti e in caso affermativo l’interessato potrà riproporre la propria istanza di sanatoria, allo stato, come detto, presentata solo in via cautelativa, ritenendo la ricorrente che quei nuovi manufatti non richiedano alcun titolo edilizio in quanto “meramente sostitutivi” di altri già a suo tempo autorizzati, circostanza, questa, che il Comune -non avendolo fatto sinora- dovrà valutare all’esito della presente pronuncia (sul punto si tornerà nella parte finale della trattazione).
Pertanto la successiva trattazione nel merito avrà ad oggetto il solo ricorso introduttivo e sarà svolta analizzando l’ordinanza di demolizione con esso impugnata distinguendo la parte in cui essa si riferisce ai manufatti preesistenti dalla parte in cui essa attiene ai manufatti recentemente posizionati dall’odierna ricorrente.
Cominciando l’esame dai manufatti preesistenti -nello specifico, la platea in calcestruzzo destinata a ospitare silos e tramogge di contenimento, la vasca per il filtraggio delle acque chiarificate, il locale bagno in blocchetti di calcestruzzo intonacato di circa 5 mq., il muro di contenimento della rampa per il carico degli inerti, la vasca di accumulo dell’acqua presente nella parte alta del lotto, la baracca comandi in blocchetti di calcestruzzo di circa 10 mq. e la rampa per il carico degli inerti (opere indicate con lettere dalla A alla O nell’impugnata ordinanza di demolizione), merita accoglimento la censura che evidenzia l’erroneità dell’assunto comunale secondo cui tali opere sarebbero state realizzate in assenza del necessario titolo abilitativo.
Dagli atti impugnati, infatti, emerge l’esatto contrario, cioè che i suddetti manufatti furono realizzati dalla dante causa dell’odierna ricorrente sulla base di titoli edilizi rilasciati dallo stesso Comune di Elini che ora ne ingiunge la demolizione: si fa riferimento, in particolare, all’autorizzazione edilizia 7 maggio 1996, prot. 732 (relativa all’impianto di betonaggio), alla concessione edilizia 20 febbraio 1997, prot. 274 (per la realizzazione di un locale adibito a bagno e una nuova sistemazione planimetrica dei manufatti esistenti), all’autorizzazione edilizia 19 novembre 2003, prot. 2792 (per la realizzazione di una nuova presa idrica) e all’autorizzazione edilizia 21 giugno 2004, prot. 1313 (per l’installazione di un container da cantiere).
Tale profilo è dirimente, atteso che, come sempre affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “non può essere disposta la demolizione delle opere realizzate in base a un titolo se non previo ritiro in autotutela, sussistendone i presupposti, del titolo medesimo” (così, ex multis , T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 dicembre 2018, n. 365, poi confermata con sentenza della stessa Sezione 29 gennaio 2020, n. 67).
Né rileva in senso opposto il fatto, cui si fa riferimento nella motivazione dell’ordinanza impugnata, che l’impianto risulta dismesso a decorrere dall’anno 2010, con la conseguente “rovina” dei manufatti già presenti, sostanzialmente trasformatisi in ruderi.
Difatti nessun dato normativo o giurisprudenziale consente di sostenere che un manufatto, correttamente ultimato secondo previsioni progettuali approvate dal Comune mediante il rilascio di un titolo edilizio, possa successivamente “diventare abusivo” per desuetudine ovvero per difetto di manutenzione, come sostiene la difesa comunale, la quale, tra l’altro, da appello a un dovere del titolare della concessione rimettere i luoghi in ripristino a fine attività che non trova riscontro nel tenore testuale dei titoli edilizi a suo tempo rilasciati in favore della dante causa dell’odierna ricorrente.
Ugualmente irrilevante è il riferimento del Comune al fatto che quei titoli edilizi furono emessi sulla scorta della deliberazione 28 gennaio 1991, n. 11, del Consiglio comunale di Elini, con cui era stata concessa apposita deroga rispetto alla destinazione agricola dell’area di riferimento, successivamente annullata dal CO.CI.CO. con provvedimento del 5 marzo 1991.
Difatti, come correttamente evidenzia la difesa di parte ricorrente -quand’anche sì volesse ritenere originariamente necessaria quella deroga consiliare, il che non è pacifico ove si consideri che il Comune di Elini era (ed è tuttora) privo di una zona urbanistica specificamente deputata a ospitare impianti artigianali/industriali- in ogni caso l’annullamento della relativa deliberazione consiliare, tipico atto presupposto, non ha automaticamente privato di efficacia i titoli edilizi successivamente rilasciati e mai ritirati in autotutela.
Stessa ragione, questa, per cui neppure assume rilievo l’incompatibilità della destinazione artigianale/industriale dell’area in discussione con la vigente disciplina urbanistica, restando, comunque, dirimente in senso favorevole al mantenimento dell’impianto il fatto, più volte osservato, che lo stesso fu realizzato sulla scorta di (plurimi) titoli edilizi tuttora efficaci.
A ciò si aggiunge il dato di carattere generale che -secondo un’impostazione da tempo avvallata dalla giurisprudenza amministrativa- la destinazione agricola di un’area non ne esclude automaticamente l’idoneità a ospitare l’impianto in discussione, soprattutto in contesti urbanistici come quello del Comune di Elini, ove assume vieppiù rilievo quanto stabilito dalla luce dell’art. 4 del D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U (c.d. “Decreto "Floris"), secondo cui “in zona agricola possono essere ammesse, con indice fondiario massimo di 0.10mc/mq” ... “attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere localizzati in altre zone omogenee” (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 giugno 2001 n. 3178). Il che trova conferma nell’affermazione, di tenore ancora più generale, che la destinazione agricola di certa una zona non sempre osta ad utilizzi della stessa non agricoli, purché non residenziali e, soprattutto, se inadatti alle zone residenziali, proprio come nel caso dell’attività ora di interesse della ricorrente (si veda, al riguardo, ex multis , Consiglio di Stato 2012, n. 3818; Sez. IV, 18 gennaio 2011, n. 352; Sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7243; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 9 maggio 2012, n. 438).
Fondata è anche la censura di genericità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti che la ricorrente rivolge nei confronti del rilievo comunale secondo cui “il Piano Paesaggistico Regionale assoggetta una parte dell’area a vincolo paesaggistico, 150 m dai Fiumi/d.lgs. 42/04 - Art. 142 - c.1.c - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua, iscritti RD 1775/1933, e fascia di 150 m da sponde e argini” .
Difatti tale circostanza è stata introdotta dal Comune in termini generici e lo stesso non ha, poi, contestato il rilievo difensivo della società ricorrente secondo cui le opere edilizie in discussione non ricadono all’interno dell’area incisa dal vincolo fluviale in questione.
Parimenti privo di consistenza è il richiamo del Comune al fatto che l’area su cui insiste l’impianto è dal vigente Piano di Assetto Idrogeologico suddivisa in differenti fasce di rischio, pericolosità e danno, parlandosi, negli atti impugnati, indistintamente, di “ - D3/Danno potenziale elevato; ·Hg2 / Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2); - Hi2/Disciplina delle aree di pericolosità idraulica media (Hi2); - Rg2/Rischio idraulico medio; - Ri3/Rischio idraulico elevato” .
È questo, infatti, un rilievo del tutto generico e, comunque, il Comune non ha, poi, puntualmente contestato l’argomentazione difensiva della ricorrente secondo cui “dall’esame delle tavole allegate al primo verbale di accertamento svolto dal tecnico istruttore del Comune risulta (ma detta circostanza avrebbe rilievo solo per le opere da realizzarsi in futuro) che, a tutto voler concedere, l’area oggetto dell’insediamento è sottoposta a un vincolo idrogeologico moderato Hi1 e un rischio idraulico moderato Ri1 in cui non sono affatto vietati gli interventi quali quello di cui si discute. Tanto è vero che l’art. 23, comma 5 delle NTA del FAI prescrive che “nelle aree di pericolosità idrogeologica le attività antropiche e le utilizzazioni del territorio e delle risorse naturali esistenti alla data di approvazione del FAI continuano a svolgersi compatibilmente con quanto stabilito dalle presenti norme” e che nel caso di rischio moderato non è richiesto nemmeno lo studio di compatibilità idraulico” .
Ciò posto, si passa all’esame dell’ordinanza di demolizione nella parte in cui essa si riferisce ai manufatti che la ricorrente riconosce di avere essa stessa recentemente collocato sul terreno di sua proprietà; si tratta, in particolare, dei seguenti, utilizzando la stessa elencazione leggibile negli atti impugnati: “Lett. f): 3 Silos per lo stoccaggio dei cementi; Lett. g): Tramoggia per il contenimento degli inerti; Lett. h): Muraglione di recinzione in blocchi prefabbricati di calcestruzzo; Lett. i): 1 container finestrato su blocchetti in cls di ca 10 mq; Lett j): 1 container finestrato su blocchetti in cls di ca 15 mq; lett. k): 1 container non finestrato in lamiera di ca 10 mq.; Lett. l): Tettoia in lamiera su pilastri in acciaio poggiati di ca 15 mq;…Lett. o): Basamento in blocchetti di calcestruzzo; Lett. p): Manufatto in blocchetti di cls di ca 15 mq; Lett. q.) Manufatto prefabbricato di ca 10 mq.”.
Sul punto sono condivisibili le censure di difetto di istruttoria e di motivazione dedotte dalla ricorrente, laddove evidenzia che il Comune non ha considerato la possibilità che tali manufatti -essendo stati semplicemente “posizionati” in loco , senza alcuno stabile ancoraggio e collegamento all’impianto esistente, peraltro nell’identica posizione in cui già si trovavano analoghe strutture a suo tempo formalmente autorizzate in favore della dante causa della ricorrente- non necessitassero di alcun nuovo titolo edilizio.
In effetti nella motivazione degli atti impugnati non si rinviene alcun esame di tale profilo, che pure la ricorrente aveva rilevato nelle proprie osservazioni in sede procedimentale, essendosi il Comune sostanzialmente limitato a richiamare, anche per tali manufatti, le stesse ragioni di demolizione ravvisate (erroneamente, come si è visto) nei confronti dell’impianto gestito dalla ricorrente nel suo complesso.
Pertanto il Collegio ritiene, dunque, che l’ordinanza di demolizione oggetto del ricorso introduttivo debba essere annullata anche nella parte in cui si riferisce a tali nuovi manufatti, il che priva la ricorrente di un concreto interesse all’esame nel merito dei motivi aggiunti rivolti nei confronti del diniego della propria istanza di accertamento di conformità relativa ai medesimi, dichiaratamente proposta in via cautelativa e, comunque, riproponibile in futuro laddove, all’esito della presente pronuncia, il Comune dovesse adottare nuovi atti sanzionatori nei confronti di tali nuovi manufatti, il che, beninteso, potrebbe avvenire soltanto nel rispetto dei principi affermati nella presente pronuncia riguardo alla legittimità originaria dell’impianto in discussione, nonché sulla scorta di un’istruttoria e di una motivazione adeguate in ordine al profilo difensivo sollevato dalla ricorrente e sinora trascurato, cioè l’asserita piena sovrapponibilità dei nuovi manufatti ad altri a suo tempo autorizzati in favore della sua dante causa, nonché tenendo conto del rilievo di fondo che un impianto regolarmente autorizzato e legittimamente operante, come quello ora in esame, deve essere messo in condizione di funzionare, anche consentendo gli interventi manutentivi a tal fine necessari.
Quanto infine ai manufatti indicati nell’ordinanza di demolizione alla Lettera m): Deposito di sabbia ed inerti di 35 mc. e alla Lettera n): Deposito pezzi di ricambio mezzi ), non può che condividersi l’assunto di parte ricorrente secondo cui, trattandosi di semplici “accumuli di materiale”, gli stessi non configurano opere edilizie e, dunque, non necessitano di alcun titolo edilizio.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, annulla gli atti con il medesimo impugnati.
Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’atto di motivi aggiunti.
Spese compensate tra le parti del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Antonio SA, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio SA | TI AR |
IL SEGRETARIO