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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 35131/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09 ottobre 2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina giapponese
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'avv. Stefano Salvatore presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'avv. Meri D'Aloia
presso lo studio della quale in Milano al viale Regina Margherita n. 28 ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio civile in Milano l'11 marzo 2016
(anno 2016, R. 01, numero 0278, parte I) in regime di separazione dei beni. con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1 FATTO
In data 09 ottobre 2024, il sig. iscriveva a ruolo ricorso per la separazione personale dei Pt_2 coniugi e per lo scioglimento del matrimonio contratto con la IG.ra , chiedendo a Parte_1 questo Tribunale: affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla IG.ra disporre a carico Pt_1 del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, nella misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno quindi chiesto il recepimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, come già di fatto vivono, e si comunicheranno ogni variazione di residenza e/o domicilio.
2. è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la ER madre nella casa sita in Milano alla via Colonnetta n. 5, a lei assegnata, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per le questioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute), nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia, e disgiuntamente per quelle di ordinaria amministrazione, che saranno rimesse al genitore presso il quale la minore di volta in volta si troverà.
3. Il sig. presta sin da ora il consenso a chiedere la voltura del contratto di locazione Pt_2 dell'appartamento di via Colonnetta n. 5 in Milano, attualmente intestato a entrambi i coniugi, a nome della moglie, nonché delle utenze (energia elettrica e gas), attualmente intestate al marito. Il sig.
si dichiara sin da ora disponibile a favorire, all'occorrenza, la relativa documentazione Pt_2 nonché a collaborare per gli adempimenti eventualmente necessari per le volturazioni.
Gli eventuali costi delle predette volture saranno a carico della sig.ra Pt_1
4. Salvo diverso e miglior accordo tra le parti, al fine di garantire alla minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i coniugi hanno concordato che il sig. Pt_2 terrà con sé come segue: ER
a) a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio prelevandola all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
b) ogni mercoledì pomeriggio, prelevandola all'uscita da scuola sino al giovedì mattina successivo, quando la riaccompagnerà a scuola;
c) un giovedì al mese (indicativamente, il secondo giovedì di ogni mese) prelevandola all'uscita da scuola sino all'indomani mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Qualora uno dei genitori, a causa di impegni lavorativi, sia impossibilitato a tenere con sé ER durante i propri giorni di competenza sarà tenuto ad avvisare l'altro con congruo anticipo e, qualora l'altro genitore sia a sua volta impossibilitato ad occuparsi della minore, sarà cura del genitore competente per il periodo organizzarsi per frequentare la figlia e sostenerne le spese eventuali.
Periodo estivo: salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, , ER
- anche al fine di mantenere rapporti significativi con i nonni materni, starà con la madre in
Giappone (indicativamente, nei mesi di giugno – dalla fine della scuola – e di luglio), consentendo al sig. di effettuare una chiamata/videochiamata al giorno, salvo diversi e migliori Pt_2 accordi tra i genitori, alle ore 13:00 italiane;
- starà con il padre (indicativamente, nel mese di agosto), con disponibilità a fare un intervallo di
5 (cinque) giorni, anche non consecutivi, con la madre. Alla sig.ra nei tempi in cui la Pt_1 minore starà con il sig. , sarà garantito un contatto giornaliero con la figlia tramite Pt_2 chiamata/videochiamata da effettuarsi, salvo migliori accordi tra i genitori, alle ore 20.00; - a partire dal mese di settembre, riprenderanno a decorrere le frequentazioni ordinarie genitori - figlia.
L'esatto periodo di vacanza di ciascun genitore va comunicato all'altro entro il 30 aprile di ogni anno.
Fatto salvo l'anzidetto regime estivo, la minore, nel caso in cui non dovesse trascorrere il periodo estivo in Giappone con la madre, trascorrerà 30 (trenta) giorni consecutivi con la sig.ra e 30 Pt_1
(trenta) giorni consecutivi con il sig. , salvo diversi e migliori accordi. I genitori Pt_2 concorderanno il periodo in cui terranno la figlia entro il 30 aprile di ogni anno. Resta fermo il diritto di frequentazione ordinaria figlia - genitori al di fuori dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con la minore.
Vacanze di Natale (intendendo quelle del calendario scolastico): ad anni alterni, salvo migliori e diversi accordi tra i genitori, la figlia trascorrerà con un genitore il periodo dalla mattina del 23 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso.
Per l'anno 2024, la sig.ra ha tenuto con sé la figlia per il primo periodo, dalla mattina (circa, Pt_1 le ore 10:00) del 23 dicembre al pomeriggio (circa, le ore 15:00) del 31 dicembre.
Vacanze di carnevale e vacanze di Pasqua (intendendo quelle scolastiche): la minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze di carnevale con un genitore e quelle pasquali con l'altro.
Ponti e altre festività italiane: tali festività verranno trascorse secondo il principio dell'alternanza ma sempre nel rispetto dell'equa suddivisione dei tempi di permanenza della minore con i genitori, dando precedenza al genitore che ha il fine settimana più prossimo.
Quanto all'alternanza dei fine settimana si segnala che, se nell'ultimo fine settimana rientrante nel periodo di vacanza la figlia è stata con un genitore, una volta terminate le vacanze, la minore trascorrerà il fine settimana successivo con l'altro genitore e così via alternando i fine settimana.
Le frequentazioni ordinarie genitori - figlia saranno sospese nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con la minore.
5. Il sig. avrà la possibilità di vedere e tenere con sé , previo congruo accordo con Pt_2 ER la sig.ra tenendo conto sia degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore che degli Pt_1 impegni della madre, anche oltre i periodi di cui ai punti precedenti.
6. Le parti si comunicheranno tra loro con tempestività il proprio recapito, anche telefonico, avvertendo via e-mail o sms (anche whatsapp) l'altro genitore di eventuali spostamenti in località diverse da quelle abituali quando hanno con sé . ER
7. Al genitore che non si trova insieme alla figlia sarà garantito un contatto giornaliero con la minore tramite chiamata/videochiamata da effettuarsi, salvo migliori accordi tra i genitori, alle ore 19.00.
8. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per la minore e si obbligano a comunicare gli eventuali periodi di vacanza della figlia all'estero almeno quarantacinque giorni prima della partenza, fissando per iscritto un calendario che preveda inderogabilmente le date di uscita e di ritorno della prole nel territorio nazionale con consegna all'altro genitore dei relativi biglietti aerei.
9. I genitori comparteciperanno, per quanto possibile in relazione a loro eventuali impegni pregressi, agli eventi più significativi della figlia (es. compleanni, sacramenti, partite, tornei). La minore in queste occasioni sarà accompagnata dal genitore competente per quella giornata, salvo diversi migliori accordi.
10. Le parti si impegnano a far mantenere ad rapporti significativi con gli ascendenti e i ER parenti di ciascun ramo genitoriale.
11. I genitori si obbligano ad attenersi a criteri di gradualità e di cautela nell'esporre a ER frequentazioni con eventuali loro compagni. 12. Anche in considerazione dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore e dei correlati compiti di cura stabiliti nel presente accordo, il sig. verserà alla sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1 concorso al mantenimento della figlia, finché ella convivrà con la madre e/o avrà raggiunto l'autosufficienza economica, in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente già noto, la somma mensile di 300,00 (trecento/00) euro, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2025).
13. Su accordo delle parti, l'assegno unico universale per la prole o altri incentivi alla genitorialità saranno percepiti per intero dalla sig.ra Pt_1
14. I genitori sosteranno nella misura del 50% ciascuno i costi della mensa scolastica della figlia per la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media.
15. I genitori continueranno a garantire ad la frequentazione del corso di lingua giapponese ER
e di lingua inglese;
il relativo costo sarà ripartito al 50% tra le parti.
16. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno i costi della baby-sitter nei tempi in cui la minore
è presso la madre, per massimo 3 (tre) ore a settimana. Le eventuali ore successive saranno a carico esclusivo della sig.ra Pt_1
17. I genitori terranno a carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le
Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che qui si riportano nello specifico:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti al medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensiva della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/metro/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, salvo quanto previsto nel presente accordo;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); e) baby-sitter, salvo quanto previsto nel presente accordo;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (mediante mail con prova di avvenuta recezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
18. Le parti dichiarano sin d'ora la propria disponibilità, qualora sopravvengano giustificati motivi, a discutere insieme, all'occorrenza, della revisione dell'importo di mantenimento della figlia e della percentuale di suddivisione tra loro delle spese straordinarie di cui ai numeri sopra indicati.
19. Il sig. si obbliga a cedere alla sig.ra che accetta, senza corrispettivo e a titolo Pt_2 Pt_1 separativo, la piena ed esclusiva proprietà delle quote di sua pertinenza della società Misé & Co.
s.r.l., c.f./p.iva , con sede legale in Milano al corso Indipendenza n. 5, pari al 10% del P.IVA_1 capitale sociale.
La cessione, in adempimento degli accordi di separazione, sarà formalizzata dinnanzi a un professionista scelto di comune accordo tra le parti entro 60 (sessanta) giorni dal deposito della sentenza di omologa della separazione.
Le parti, sin d'ora, chiedono espressamente di essere all'uopo esentate da ogni tassa, imposta o tributo connessi al predetto trasferimento, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 74 del 1987.
I coniugi danno atto che a fronte del predetto trasferimento non vi sarà corresponsione di alcun corrispettivo e/o qualsivoglia conguaglio in denaro e che l'eventuale compenso del professionista coinvolto, le eventuali imposte e tutti gli eventuali costi che si dovessero rendere necessari per la formalizzazione del trasferimento saranno a carico della sig.ra Pt_1
Il sig. presta le garanzie di legge in ordine alla proprietà e alla disponibilità delle quote Pt_2 cedute e dichiara che sulle medesime non esiste alcuna passività e che esse non sono sottoposte a pegno, sequestro, pignoramento o altri pesi e/o vincoli in genere pregiudizievoli.
20. I coniugi dichiarano di essere reciprocamente autonomi e indipendenti sotto il profilo economico, intendendo di conseguenza che ognuno provveda al proprio mantenimento.
21. I sig.ri e dichiarano di aver già definito i rapporti economici tra essi intercorrenti, Pt_1 Pt_2 ritenendosi sin d'ora reciprocamente, integralmente e incondizionatamente soddisfatti, e di non avere null'altro a pretendere l'una nei confronti dell'altro a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, fatto salvo l'adempimento degli obblighi di cui al presente accordo.
22. Il presente accordo sarà interpretato ed eseguito secondo buona fede.
23. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con note scritte ritualmente depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Il Giudice delegato, lette le note depositate in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le parti, con note scritte depositate nei termini prescritti, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 11 marzo 2016.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 05.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato