TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 06/03/2026, n. 414
TAR
Sentenza breve 6 marzo 2026

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  • Rigettato
    Collocazione immobile in area a rischio idrogeologico R3

    Il motivo è infondato poiché l'ordinanza di demolizione si basa sull'incontestata mancanza del titolo edilizio.

  • Rigettato
    Violazione art. 31 d.P.R. 380/2001 e difetto di motivazione per decorso del tempo

    Il motivo è infondato, in quanto il provvedimento di demolizione di un immobile abusivo, anche se tardivo, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, essendo vincolato al ripristino della legittimità violata.

  • Rigettato
    Mancata verifica della possibilità di demolizione parziale

    Il motivo è infondato perché la valutazione sulla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria spetta alla fase esecutiva e non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione. Inoltre, l'art. 34 d.P.R. 380/2001 si applica solo alle opere in parziale difformità, non a quelle in totale assenza di permesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 06/03/2026, n. 414
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 414
    Data del deposito : 6 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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