Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 06/03/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00414/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00218/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p. a.;
sul ricorso numero di registro generale 218 del 2026, proposto da
ON NN NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Perri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Platania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Platania il 16 dicembre 2025, n. 56, relativa alle opere edilizie abusive realizzate sull'immobile sito in Località Cimini, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 6, particella 363, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il verbale di accertamento della violazione urbanistico-edilizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. ES TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato in fatto che:
a) ON NN NE ha domandato a questo Tribunale Amministrativo Regionale di annullare l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Platania, meglio indicata in epigrafe, relativa alle seguenti opere edilizie, realizzate senza titolo nel territorio comunale, nell’area individuata in catasto al foglio 6, particella 363:
- a1) corpo di fabbrica completo e finito in ogni sua parte realizzato in adiacenza ad un fabbricato preesistente con struttura portante in muratura, con struttura di un solo piano fuori terra, dimensioni in pianta m. 11,50x5,80, Altezza variabile di m. 2,60/3,20;
- a2) muretto di contenimento in cemento armato dalle dimensioni di m. 24,00 + 8,00;
- a3) vano sottostante alla pensilina del fabbricato principale realizzato mediante un muro perimetrale di chiusura della pensilina in cemento armato, dalle dimensioni in pianta di m. 18 di lunghezza e m. 1,70 di altezza;
b) il Comune di Platania non si è costituito, nonostante la rituale notifica del ricorso;
c) alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, fissata per trattare l’istanza cautelare, il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alla parte ricorrente, è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto in diritto che:
d) con il primo motivo di ricorso si assume che l’ordinanza di demolizione si fondi sulla collocazione dell’immobile in area a rischio idrogeologico R3, senza però che sia stato verificato in concreto se l’area sia effettivamente rischiosa e fosse in tal modo classificata all’epoca della realizzazione del manufatto;
- d1) il motivo è però infondato, dal momento che l’ordinanza di demolizione trae la sua giustificazione dall’incontestata mancanza del titolo edilizio per le opere realizzate;
e) con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e il difetto di motivazione in relazione al lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’immobile, che avrebbe ingenerato l’affidamento del ricorrente se non nella legittimità dell’opera, quanto meno nella tolleranza dell’amministrazione;
- e1) il motivo è in fondato, giacché è principio giurisprudenziale ormai pacifico che il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9);
f) con il terzo motivo di ricorso, articolato in via subordinata, si invoca l’art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001 e si lamenta che l’amministrazione non abbia verificato se l’intimata demolizione possa essere realizzata senza pregiudizio per la parte dell’immobile legittimamente realizzata;
- f1) il motivo è infondato perché la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata nella fase esecutiva del procedimento e solo su richiesta dell'istante che dimostri la situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione (Cons. Stato, Sez. II, 30 ottobre 2024, n. 8656); d’altra parte, l’art. 34 invocato trova applicazione esclusivamente alle opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, non anche a quelle edificate in totale assenza di permesso;
g) il ricorso va dunque rigettato, non dovendosi regolamentare le spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune di Platania;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
ES TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES TA | IV EA |
IL SEGRETARIO