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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Prima Sezione
R.G. 9430/2023
il Giudice dott. Mirko Buratti
ha pronunciato il giorno 26/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di Secondo Grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PESENTI MARCO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
MUSUMECI ROSARIO appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 1100/2023, nel giudizio avente R.G.
1953/2023, emessa dal Giudice di Pace di Monza, dott.ssa Angela Bungaro, in data 12 agosto 2023, chiedendo che fosse accertato che nessuna somma fosse dovuta a e che quest'ultima fosse condannata alla restituzione delle Controparte_1 somme percepite, nonché al pagamento delle spese di lite. contesta che il Giudice di Pace abbia erroneamente Parte_1 applicato nel calcolo restitutorio, anche per gli interessi, il rimborso secondo il criterio pro rata temporis. Sostiene che la statuizione dell'obbligo per il cliente - in caso di estinzione anticipata - di “rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato” (doc. 3, Modulo SECCI, sezione 4 “Altri importanti aspetti legali”, riquadro relativo a “Rimborso anticipato”) risulta incompatibile con qualsivoglia rimborso in favore del cliente delle quote di interessi sulle rate residue calcolati in diversa misura, e conferma che il criterio di rimborso pro rata temporis, pure previsto al punto 4 del citato modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (“in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”) deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi, indicati in contratto come rimborsabili a cura della banca finanziatrice e per i quali soli occorreva precisare – in mancanza di previsione analoga a quella che, per la maturazione degli interessi, rinvia all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese – il criterio da applicare per l'individuazione della quota non ancora maturata da rimborsare. Dunque, solo la quota degli oneri non maturati deve essere calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste da finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue, mentre va escluso che tale criterio possa riferirsi anche al calcolo della quota di interessi da retrocedere, perché l'applicazione del criterio pro rata temporis, quale logica di rimborso degli interessi di finanziamento, negherebbe inevitabilmente il diritto del finanziatore a ricevere quota parte degli importi decorsi secondo il piano di rimborso contrattualmente pattuito.
si è costituita evidenziando che il Giudice di prime cure aveva in Controparte_1 modo esatto considerato che il criterio previsto nel contratto per lo specifico caso del
'Rimborso anticipato' è quello pro rata temporis (come espressamente indicato al punto 4 del modulo vi allegato, il quale prevede che: "Il cliente avrà diritto al Pt_2 rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"), costituente previsione speciale, più favorevole al consumatore.
Precisate le conclusioni entro il termine del 31 ottobre 2024, in modalità di trattazione scritta, la causa giunge in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
------- L'appello va respinto.
pag. 2/4 Premesso che Il presente giudizio non ha ad oggetto la legittimità del piano di ammortamento alla francese ed il divieto di anatocismo o la modalità di capitalizzazione degli interessi, va osservato che la questione controversa attiene all'applicazione del criterio pro rata temporis anche alla liquidazione della somma dovuta in restituzione per la quota di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Il “contratto di prestito” stipulato in data 28 settembre 2021 prevede espressamente, al punto n. 4 del modulo negoziale, che: "Il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue". Tale criterio è, altresì, chiaramente richiamato dall'art. 11 delle condizioni contrattuali, ove è stabilito che il cliente “ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, precisando che la predetta riduzione del costo totale del credito avviene
“secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo 'Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori'”. Si osservi che il punto 4 del predetto modulo, intitolato “Rimborso anticipato”, ribadisce il diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto ed è correlato al diritto del finanziatore ad ottenere un indennizzo.
Il testo contrattuale è assolutamente chiaro nel riferire il criterio pro rata temporis anche al calcolo per la liquidazione della somma dovuta in restituzione per la quota di interessi proprio laddove stabilisce che "Il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione…”, cioè la quota comprendente interessi ed oneri. Immediatamente dopo, la clausola 4 precisa che “Il rimborso verrà effettuato dal Finanziatore per i seguenti oneri (oltreché per gli interessi)”: la successiva disciplina, pertanto, riguarda solo i singoli oneri, fermo restando quanto già stabilito per il rimborso degli interessi.
Deve, pertanto, attribuirsi piena rilevanza al criterio pro rata temporis indicato dalle parti nel contratto per il calcolo della riduzione riguardante gli interessi.
Solo in assenza di specifica pattuizione sul punto avrebbe potuto discutersi dell'applicabilità di criteri suppletivi. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1100/2023, emessa dal Giudice di Pace di Monza, dott.ssa Angela Bungaro, in data 12 agosto 2023;
2. condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per
[...] competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante pag. 3/4 dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, dovuto per l'atto introduttivo, a norma del 1° comma bis dell'art. 13 citato;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 26 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Prima Sezione
R.G. 9430/2023
il Giudice dott. Mirko Buratti
ha pronunciato il giorno 26/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile di Secondo Grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. PESENTI MARCO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
MUSUMECI ROSARIO appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza n. 1100/2023, nel giudizio avente R.G.
1953/2023, emessa dal Giudice di Pace di Monza, dott.ssa Angela Bungaro, in data 12 agosto 2023, chiedendo che fosse accertato che nessuna somma fosse dovuta a e che quest'ultima fosse condannata alla restituzione delle Controparte_1 somme percepite, nonché al pagamento delle spese di lite. contesta che il Giudice di Pace abbia erroneamente Parte_1 applicato nel calcolo restitutorio, anche per gli interessi, il rimborso secondo il criterio pro rata temporis. Sostiene che la statuizione dell'obbligo per il cliente - in caso di estinzione anticipata - di “rimborsare al Finanziatore: il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato” (doc. 3, Modulo SECCI, sezione 4 “Altri importanti aspetti legali”, riquadro relativo a “Rimborso anticipato”) risulta incompatibile con qualsivoglia rimborso in favore del cliente delle quote di interessi sulle rate residue calcolati in diversa misura, e conferma che il criterio di rimborso pro rata temporis, pure previsto al punto 4 del citato modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (“in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”) deve intendersi riferito solo agli altri oneri recurring, ulteriori rispetto agli interessi, indicati in contratto come rimborsabili a cura della banca finanziatrice e per i quali soli occorreva precisare – in mancanza di previsione analoga a quella che, per la maturazione degli interessi, rinvia all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese – il criterio da applicare per l'individuazione della quota non ancora maturata da rimborsare. Dunque, solo la quota degli oneri non maturati deve essere calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste da finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue, mentre va escluso che tale criterio possa riferirsi anche al calcolo della quota di interessi da retrocedere, perché l'applicazione del criterio pro rata temporis, quale logica di rimborso degli interessi di finanziamento, negherebbe inevitabilmente il diritto del finanziatore a ricevere quota parte degli importi decorsi secondo il piano di rimborso contrattualmente pattuito.
si è costituita evidenziando che il Giudice di prime cure aveva in Controparte_1 modo esatto considerato che il criterio previsto nel contratto per lo specifico caso del
'Rimborso anticipato' è quello pro rata temporis (come espressamente indicato al punto 4 del modulo vi allegato, il quale prevede che: "Il cliente avrà diritto al Pt_2 rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue"), costituente previsione speciale, più favorevole al consumatore.
Precisate le conclusioni entro il termine del 31 ottobre 2024, in modalità di trattazione scritta, la causa giunge in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
------- L'appello va respinto.
pag. 2/4 Premesso che Il presente giudizio non ha ad oggetto la legittimità del piano di ammortamento alla francese ed il divieto di anatocismo o la modalità di capitalizzazione degli interessi, va osservato che la questione controversa attiene all'applicazione del criterio pro rata temporis anche alla liquidazione della somma dovuta in restituzione per la quota di interessi in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Il “contratto di prestito” stipulato in data 28 settembre 2021 prevede espressamente, al punto n. 4 del modulo negoziale, che: "Il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue". Tale criterio è, altresì, chiaramente richiamato dall'art. 11 delle condizioni contrattuali, ove è stabilito che il cliente “ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, precisando che la predetta riduzione del costo totale del credito avviene
“secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo 'Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori'”. Si osservi che il punto 4 del predetto modulo, intitolato “Rimborso anticipato”, ribadisce il diritto del cliente, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto ed è correlato al diritto del finanziatore ad ottenere un indennizzo.
Il testo contrattuale è assolutamente chiaro nel riferire il criterio pro rata temporis anche al calcolo per la liquidazione della somma dovuta in restituzione per la quota di interessi proprio laddove stabilisce che "Il cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata;
tale quota viene calcolata in proporzione…”, cioè la quota comprendente interessi ed oneri. Immediatamente dopo, la clausola 4 precisa che “Il rimborso verrà effettuato dal Finanziatore per i seguenti oneri (oltreché per gli interessi)”: la successiva disciplina, pertanto, riguarda solo i singoli oneri, fermo restando quanto già stabilito per il rimborso degli interessi.
Deve, pertanto, attribuirsi piena rilevanza al criterio pro rata temporis indicato dalle parti nel contratto per il calcolo della riduzione riguardante gli interessi.
Solo in assenza di specifica pattuizione sul punto avrebbe potuto discutersi dell'applicabilità di criteri suppletivi. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1100/2023, emessa dal Giudice di Pace di Monza, dott.ssa Angela Bungaro, in data 12 agosto 2023;
2. condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1
le spese di lite che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per
[...] competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante pag. 3/4 dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, dovuto per l'atto introduttivo, a norma del 1° comma bis dell'art. 13 citato;
4. con sentenza esecutiva. Monza, 26 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pag. 4/4