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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/11/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2496/2019 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2496/2019 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale medica
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Vulcano, insieme con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Tiziana Angelucci in Potenza, alla Via Guglielmo Marconi n. 180;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine Bencivenga, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al corso Garibaldi n.32;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28/11/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 06/09/2019,
[...] adiva l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti Pt_1
1 Proc. n. 2496/2019 R.G.
conclusioni: “1)accertare e dichiarare responsabile, per colpa professionale l' di IO in Vulture (PZ), in persona del CP_1 suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dell'evento che è stato descritto in narrativa e che ha determinato i gravissimi danni subiti dal ricorrente secondo le modalità descritte, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto da intendersi integralmente trascritte e riportate nelle presenti conclusioni;
2)conseguentemente e per l'effetto, condannare il convenuto, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, oltre che il danno biologico, il danno esistenziale, per come delineato in narrativa, mediante il pagamento in favore del ricorrente, delle somme, da quantificare in corso di causa e comprendenti: a ) danno patrimoniale da liquidare in via equitativa;
b ) danno biologico da invalidità permanente;
a titolo di inabilità temporanea, a titolo di danno morale c ) danno esistenziale;
o quella somma che il Giudice riterrà equa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dell'evento sino al reale soddisfo;
3)condannare, altresì, il convenuto, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore.”
1.1. In punto di fatto il ricorrente sosteneva che: in data 21.05.2014 il signor si ricoverava presso l'U.O.C. di chirurgia toracica Parte_1 dell' di IO in Vulture (PZ), con diagnosi di “gozzo CP_1 multinodulare”; eseguiti i consueti accertamenti preliminari, in data
22.05.2014 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “tiroidectomia” e constatate soddisfacenti le condizioni generali, in data 27.05.2014 veniva dimesso;
già nell'immediato post-operatorio, insorgeva però una condizione di “disfonia” con successiva comparsa di difficoltà respiratoria, tant'è che, appena rientrato al proprio domicilio, il si vedeva costretto Pt_1
a rivolgersi presso il P.S. dell'Ospedale di Crotone ed inviato a consulenza
ORL la quale evidenziava “corde vocali fisse in posizione paramediana, con spazio respiratorio ridotto in recente intervento di tiroidectomia”; tale diagnosi veniva confermata in data 21.07.2014 anche dall'Ospedale di
Catanzaro, dove si eseguiva una fibrolaringoscopia il cui esito era:
“paralisi cordale bilaterale con corde vocali fisse in posizione paramediana”; accentuatesi ulteriormente i disturbi fonatori e respiratori,
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in data 03.09.2014 il signor si ricoverava nuovamente presso la Pt_1 medesima struttura sanitaria di IO in Vulture, confermandosi ancora una volta la “paralisi in posizione paramediana delle corde vocali” e, constatata la grave difficoltà respiratoria, veniva sottoposto ad “intervento di tracheotomia con posizionamento di cannula tracheale cuffiata”; in data
16.09.2014 veniva dimesso con diagnosi di “insufficienza respiratoria in esiti di tiroidectomia per struma” tant'è che veniva trasferito presso il reparto di Fisiopatologia Respiratoria del P.O. di Pescopagano (PZ) per essere sottoposto a cicli di riabilitazione respiratoria, ai quali seguiva altro ricovero, dal 29.09.14 al 04.10.14, presso l'U.O.C. di otorinolaringoiatria del P.O. di Venosa (PZ), dove si ribadiva la diagnosi di “paralisi delle corde vocali bilaterale completa” e si consigliava la rimozione della tracheotomia a distanza di un mese dall'intervento chirurgico;
seguiva ulteriore ricovero, da 24.10.14 al 26.10.14, presso tale struttura del P.O. di
Venosa (PZ), dove si tentava di rimuovere la cannula tracheale, che però veniva lasciata in situ “per sicurezza”; per guadagnare un soddisfacente spazio respiratorio, il signor era, poi, costretto a subire altri due Pt_1 interventi chirurgici, entrambi eseguiti presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Azienda Universitaria di Novara, il primo nel gennaio 2015 di “ventricolocordotomia posteriore destra” ed il secondo eseguito nel luglio 2015 di “ventricolocordotomia posteriore destra e cordotomia sinistra con laser a CO2”; seguivano e seguono tutt'ora, controlli specialistici periodici (ORL e Pneumologici); in data 27.06.2016
l' ambulatorio con fibrolaringoscopia CP_2 Controparte_3 certificava: “esiti di intervento di ventricolocordotomia con laser a CO2 per paralisi ricorrenziale bilaterale post -tiroidectomia.”
1.2. In diritto, l'istante invocava la responsabilità, di tipo contrattuale (da contatto sociale), dell' di cura resistente, lamentando l'inesatta e CP_1 colpevole esecuzione dell'intervento chirurgico e la (eziologicamente) correlata insorgenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica.
2. Costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 24/09/2020,
l' eccepiva l'assenza di responsabilità in capo ai propri CP_1 sanitari, rassegnando le seguenti conclusioni: “- Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate sia in fatto,
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sia in diritto;
- in subordine, voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare dovuti in favore del ricorrente i soli danni accertati e quantificati nel presente giudizio, in misura minore di quelli paventati nel ricorso. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”
A tal fine, l' eccepiva che: i danni lamentati dal non erano CP_1 Pt_1 riconducibili ad una lesione diretta intraoperatoria dei nervi ricorrenti preposti alla fonazione, ritenendo viceversa, che quanto presentato dall'interessato potesse essere ricondotto probabilmente a sequele post- cicatriziali successive all'intervento chirurgico di tiroidectomia praticato;
la successiva evoluzione post-operatoria (e gli esiti che ne sono residuati) era stata sfavorevolmente condizionata dalle ulteriori patologie da cui il ricorrente era affetto (BPCO, obesità, micro -macro, angiopatia diffusa e diabete mellito); l'intervento, nel caso di specie, era stato realizzato a regola d'arte, quindi alcuna responsabilità poteva essere addebitata ai medici e all'istituto resistente.
3. All'esito del mutamento del rito (da sommario a ordinario, conformemente al disposto dell'art. 702 ter co. 3 c.p.c., all'epoca vigente), la causa veniva istruita attraverso CTU medico-legale, per poi essere rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis; rimessa sul ruolo e riassegnata allo scrivente, la causa, all'udienza del
28/11/2025, veniva nuovamente rimessa in decisione.
4. Posta tale premessa, la domanda attorea, alla luce dell'istruttoria espletata, è da ritenersi fondata e, come tale, meritevole di accoglimento per le ragioni e nella misura che ci si accinge a chiarire.
5. Invero, la fattispecie posta all'attenzione del giudicante ha per oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari dell'Istituto di cura convenuto e la conseguente condanna, di quest'ultimo, al risarcimento dei danni patiti dall'attore, eziologicamente riconducibili alla malpractice che ha connotato le prestazioni sanitarie di cui si è detto in premessa.
5.1 Preliminarmente all'analisi della fattispecie concreta appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al
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tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, operare la premessa sistematica secondo quanto segue.
5.1.1. Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/07).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale
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medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass.
n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
5.1.2. Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì soggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata
(oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza
è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente,
l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
5.1.3. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da tempo consolidatasi, il danneggiato deve
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fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini,
Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022;
Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n.
18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale
- quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/13).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n.
18392/17).
5.2 Venendo alla fattispecie in analisi, può dirsi accertato (sulla scorta della documentazione in atti e della ricostruzione operata dai CTU, il cui operato, congruamente motivato e scevro da vizi di carattere logico o metodologico, si ritiene di poter condividere) che la storia clinica dell'attore sia quella effettivamente descritta nel libello introduttivo del presente giudizio, e che dunque, all'esito dell'intervento chirurgico di tiroidectomia praticato dai
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sanitari del nosocomio convenuto, residuati dei postumi a carico dell'attore.
5.3. Orbene, nell'alveo della vicenda clinica per cui è causa si sono innestati senz'altro profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' , CP_1 dal momento che i CTU, all'esito della valutazione compiuta mediante visita del paziente ed esame della documentazione medica, hanno constatato delle omissioni nella fase pre-operatoria (consistite nella mancata esecuzione di un necessario controllo ORL e di fibrolarngoscopia, durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico del 22.05.14, definiti esami diagnostici “di routine per i pazienti che devono affrontare una tiroidectomia”, cfr. pag. 14 CTU) e in quella post-operatoria (consistite nel non aver richiesto, “Nonostante la presenza, nell'immediato post- operatorio, di disfonia attribuibile a lesione dei nervi laringei”, “una visita otorinolaringoiatrica di controllo, né una fibrolaringoscopia”, la quale
“avrebbe potuto valutare la sussistenza o meno dell'integrità laringea e della motilità cordale normale a seguito della tiroidectomia”, cfr. pag. 14
CTU).
Sul punto, i consulenti hanno testualmente rappresentato quanto segue: “Il follow up post-operatorio nei pazienti trattati di tiroidectomia prevede la valutazione della funzione laringea e la possibilità di una valutazione foniatrica e di una terapia logopedica qualora ci fossero dei disturbi della voce. La presa in carico da parte di un logopedista in tempi brevi permette, qualora il danno dei nervi laringei non sia completo, una buona ripresa funzionale, una migliore performance vocale e respiratoria. Questi tipi di suggerimenti e di indicazioni vanno preannunciati al paziente o richiesti nella lettera di dimissione o al ritiro dell'esame istologico. Il paziente invece fu dimesso dopo 5 giorni dall'intervento senza esecuzione dei suddetti esami specialistici (fibrolaringoscopia e consulenza ORL) con persistenza della disfonia.”
Anche nella fase operatoria i consulenti tecnici d'ufficio hanno riscontrato criticità, in particolare rilevando, nella descrizione dell'atto chirurgico,
l'omessa indicazione degli accorgimenti richiesti dalle leges artis: a pag.
15 della consulenza si legge, infatti, che “Durante l'intervento chirurgico, come detto, meritano attenzione particolare le strutture nobili, i nervi
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laringei e le paratiroidi. Una corretta esecuzione chirurgica deve basarsi su una adeguata esposizione della ghiandola, una corretta esposizione del polo superiore e del nervo laringeo superiore, per i rapporti incostanti con
l'arteria tiroidea superiore. La dissezione della superficie laterale del lobo tiroideo prevede, al fine di preservare le paratiroidi e il nervo ricorrente, la tecnica di dissezione capsulare (legatura dei rami terziari dell'arteria tiroidea inferiore sulla superficie della ghiandola per permettere di proteggere il nervo ricorrente e di preservare la vascolarizzazione delle paratiroidi). La dissezione della parte distale del nervo ricorrente risulta essere ancora più indaginosa per l'approfondirsi del nervo, la possibilità che venga coperto dalle strutture vicine, ligamento di Berry e tubercolo di
fino alla divisione della trachea. Tali accorgimenti non CP_4 vengono riportati nella descrizione dell'atto chirurgico.”
Sulla scorta di tali premesse, i CTU hanno così concluso: “Quindi è possibile affermare che la condotta dei sanitari della Parte_2
fu negligente ed imperita nella fase pre-operatoria per
[...] mancata esecuzione di un necessario controllo ORL e di fibrolaringoscopia, durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico
(22.5.14) e nel post-operatorio, avendo dimesso il paziente (27.5.14) senza gli opportuni esami diagnostici alla luce della sintomatologia insorta nel paziente subito dopo l'intervento. La fibrolaringoscopia fu eseguita dopo circa un mese (23.6.14), per accesso del paziente al Pronto Soccorso di
Crotone per insufficienza respiratoria, e rilevò la paralisi bilaterale delle corde vocali vere fisse in posizione paramediana, spazio respiratorio ridotto. Per l'aggravarsi dell'insufficienza respiratoria fu necessaria
l'esecuzione dell'intervento di tracheostomia (9.9.14) ed in seguito di cordectomia e di aritenoidectomia (29.9.14). Appare evidente che la suddetta paralisi delle corde vocali, responsabile della dispnea e della disfonia, fu la diretta conseguenza della lesione iatrogena dei nervi ricorrenti occorsa durante l'intervento di tiroidectomia totale eseguito dai chirurghi toracici dell' di IO in Vulture. I predetti CP_1 sanitari non isolarono correttamente i nervi ricorrenti al fine di preservarne l'integrità; tale lesione era quindi evitabile qualora fossero state attuate le corrette tecniche chirurgiche.”
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5.4. Ebbene, posto che i rilievi articolati dal consulenti d'ufficio non sono stati efficacemente smentiti dalle osservazioni rese dal C.T.P. della parte convenuta (alle quali i CTU hanno ampiamente replicato con puntualità e rigore, anche attraverso il richiamo a letteratura scientifica accreditata), deve ritenersi pienamente raggiunta la prova di cui la parte attrice era onerata al fine di vittoriosamente esperire l'azione risarcitoria per cui è causa, risultando provato, in via documentale e mediante CTU, il rapporto contrattuale di spedalità e la relativa presa in carico del paziente, il lamentato danno, il nesso eziologico tra lo stesso e l'operato dei sanitari e la responsabilità di questi in chiave colposa. Dunque, deve dirsi provato l'an debeatur.
6. Occorre, a questo punto, procedere alla conversione economica dei pregiudizi subiti dalla parte attrice in conseguenza del negligente ed imperito trattamento sanitario messo in atto presso l' . CP_1
6.1 Preliminarmente, però, appare opportuno operare una premessa.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere, per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass.
S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale
(a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona (cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 D.lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al
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nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056,
2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per
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quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02);
5) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale.
Sono altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19);
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19);
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7) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione);
8) ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dalla L. n.
124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”);
9) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria;
10) in via di principio, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre, come già detto, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. n. 23469/18).
6.2 Ciò posto, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU, per la
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liquidazione del danno biologico ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo al
2024, dovendo liquidarsi il danno, debito di valore, all'attualità, v. Cass. sentenza n. 25200 del 19 settembre 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, anche in considerazione del fatto che le dette Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale e, dunque, anche del lamentato danno esistenziale.
6.3. Orbene, i consulenti hanno evidenziato che “qualora non vi fosse stato
l'errore dei sanitari, la durata dell'inabilità temporanea sarebbe stata di giorni 7 al 100%, di giorni 30, mediamente al 50% e non sarebbero residuati postumi permanenti. L'effettiva durata dell'inabilità temporanea totale, relativa ai periodi di ricovero ospedaliero, è stata invece di giorni
48 (quarantotto). Riguardo l'inabilità temporanea parziale, mediamente al
50%, possono ritenersi congrui complessivi giorni 200 (duecento)”, quantificando il danno biologico al 35%.
Ne deriva che andrà riconosciuto, in favore dell'attore, a titolo di danno biologico permanente, l'intero equivalente monetario corrispondente all'invalidità del 35%, ritenuta dai consulenti interamente imputabile all'operato dei sanitari, mentre, a titolo di danno biologico temporaneo, la parte convenuta sarà chiamata a risarcire il danno differenziale, ovvero l'ampliamento (rispetto a quello che si sarebbe manifestato a fronte di un corretto adempimento della prestazione sanitaria) del periodo di inabilità eziologicamente imputabile ai sanitari, ovvero 41 giorni di I.T.T. (48 giorni effettivi – 7 giorni che si sarebbero comunque verificati) e 170 di I.T.P. al
50% (200 giorni effettivi – 30 giorni che si sarebbero comunque verificati).
6.4. Sicché, considerata l'età del danneggiato al momento dell'intervento chirurgico (anni 64), va liquidato l'importo di € 134.409,00 quale danno
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biologico permanente (35%) e l'importo di € 14.490,00 a titolo di danno biologico temporaneo.
6.5. A tali importi non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale, consistente nel “pretium doloris”, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica.
6.5.1. Invero, a tal proposito va osservato che la “liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento” (così, in massima, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024, sottolineatura aggiunta).
Nell'operare la liquidazione, peraltro, ben possono essere utilizzate le
Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, “laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del
12/07/2023, sottolineatura aggiunta).
6.5.2. Ciò posto, nel caso di specie l'attore, pur istando per il riconoscimento di una somma a titolo di danno morale, ha del tutto omesso ogni forma di allegazione a tal riguardo, mancando di offrire elementi
15 Proc. n. 2496/2019 R.G.
fattuali da cui desumere la sussistenza e l'entità della sofferenza soggettiva e omettendo di formulare ogni istanza di prova a tal fine.
Né può affermarsi che, mancando ogni attività allegativa, tale carenza possa colmarsi attraverso il (pur legittimo) uso delle presunzioni.
A tal proposito, a più riprese i giudici della nomofilachia hanno ribadito la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo (come nel caso di specie) si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Altrimenti a dirsi, pur quando rimanga aperta, per il danneggiato, la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte (vedasi, in tal proposito, Cass. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023).
6.5.3. Né può invocarsi, a fondamento del pregiudizio di tipo morale, la compromissione (qui indubbiamente riscontrata, anche dai CTU) di componenti dinamico-relazionali, poiché gli stessi sono connotati da diversità ontologica rispetto al danno morale (che, a differenza dei primi, i quali afferiscono ai percorsi di vita quotidiana del soggetto, attiene alla sfera intima e privata dell'individuo e al proprio vissuto interiore: v. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024; più di recente anche Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 21339 del 25/07/2025).
6.6. Dipoi, non sono emerse, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore
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incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 5865/21, n. 28988/19, n.
7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14). Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”. Conseguentemente, non può esser considerata “personalizzante” l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa “specifica” viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale, Si veda Cass. n.
7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018, Cass. 28988/2019).
Né tali circostanze, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, possono rinvenirsi nella perdita o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali, poiché essa “costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali sicché in tale ipotesi non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno (Tribunale Napoli sez.
VI, 10/10/2023, n.9191), o nella circostanza allegata dal danneggiato in merito all'attività sportiva svolta, nel senso che prima dell'incidente stradale, riusciva a praticare l'attività sportiva con maggiore assiduità e per un maggior lasso temporale, poiché essa non integra l'anormalità e l'eccezionalità necessaria per la personalizzazione (Tribunale Ravenna sez.
I, 02/03/2023, n.162).
17 Proc. n. 2496/2019 R.G.
7. In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del CP_1 danno biologico, del complessivo importo di € 148.899,00 (€ 134.409,00 quale danno biologico permanente + € 14.490,00 quale danno biologico temporaneo).
8. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 148.899,00), devalutata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea (si vedano in proposito Cass. n. 26897/14; Cass.
n. 27584/11) ovvero alla data del 24/01/2015 – al termine dei 248 di inabilità temporanea complessivamente calcolati dai CTU – e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal
24/01/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
9. Le spese giudiziali vanno poste a carico del convenuto soccombente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 55/14
(scaglione da € 52.001 a € 260.000) parametrati al decisum (Cass. Civ.,
Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
10. Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2496/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 148.899,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
18 Proc. n. 2496/2019 R.G.
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Potenza, lì 28/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
19
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2496/2019 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: risarcimento danni per responsabilità professionale medica
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Maurizio Vulcano, insieme con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Tiziana Angelucci in Potenza, alla Via Guglielmo Marconi n. 180;
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmine Bencivenga, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza al corso Garibaldi n.32;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28/11/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti concludevano come da rispettive note d'udienza, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 06/09/2019,
[...] adiva l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti Pt_1
1 Proc. n. 2496/2019 R.G.
conclusioni: “1)accertare e dichiarare responsabile, per colpa professionale l' di IO in Vulture (PZ), in persona del CP_1 suo Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dell'evento che è stato descritto in narrativa e che ha determinato i gravissimi danni subiti dal ricorrente secondo le modalità descritte, per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto da intendersi integralmente trascritte e riportate nelle presenti conclusioni;
2)conseguentemente e per l'effetto, condannare il convenuto, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, oltre che il danno biologico, il danno esistenziale, per come delineato in narrativa, mediante il pagamento in favore del ricorrente, delle somme, da quantificare in corso di causa e comprendenti: a ) danno patrimoniale da liquidare in via equitativa;
b ) danno biologico da invalidità permanente;
a titolo di inabilità temporanea, a titolo di danno morale c ) danno esistenziale;
o quella somma che il Giudice riterrà equa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno dell'evento sino al reale soddisfo;
3)condannare, altresì, il convenuto, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore.”
1.1. In punto di fatto il ricorrente sosteneva che: in data 21.05.2014 il signor si ricoverava presso l'U.O.C. di chirurgia toracica Parte_1 dell' di IO in Vulture (PZ), con diagnosi di “gozzo CP_1 multinodulare”; eseguiti i consueti accertamenti preliminari, in data
22.05.2014 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “tiroidectomia” e constatate soddisfacenti le condizioni generali, in data 27.05.2014 veniva dimesso;
già nell'immediato post-operatorio, insorgeva però una condizione di “disfonia” con successiva comparsa di difficoltà respiratoria, tant'è che, appena rientrato al proprio domicilio, il si vedeva costretto Pt_1
a rivolgersi presso il P.S. dell'Ospedale di Crotone ed inviato a consulenza
ORL la quale evidenziava “corde vocali fisse in posizione paramediana, con spazio respiratorio ridotto in recente intervento di tiroidectomia”; tale diagnosi veniva confermata in data 21.07.2014 anche dall'Ospedale di
Catanzaro, dove si eseguiva una fibrolaringoscopia il cui esito era:
“paralisi cordale bilaterale con corde vocali fisse in posizione paramediana”; accentuatesi ulteriormente i disturbi fonatori e respiratori,
2 Proc. n. 2496/2019 R.G.
in data 03.09.2014 il signor si ricoverava nuovamente presso la Pt_1 medesima struttura sanitaria di IO in Vulture, confermandosi ancora una volta la “paralisi in posizione paramediana delle corde vocali” e, constatata la grave difficoltà respiratoria, veniva sottoposto ad “intervento di tracheotomia con posizionamento di cannula tracheale cuffiata”; in data
16.09.2014 veniva dimesso con diagnosi di “insufficienza respiratoria in esiti di tiroidectomia per struma” tant'è che veniva trasferito presso il reparto di Fisiopatologia Respiratoria del P.O. di Pescopagano (PZ) per essere sottoposto a cicli di riabilitazione respiratoria, ai quali seguiva altro ricovero, dal 29.09.14 al 04.10.14, presso l'U.O.C. di otorinolaringoiatria del P.O. di Venosa (PZ), dove si ribadiva la diagnosi di “paralisi delle corde vocali bilaterale completa” e si consigliava la rimozione della tracheotomia a distanza di un mese dall'intervento chirurgico;
seguiva ulteriore ricovero, da 24.10.14 al 26.10.14, presso tale struttura del P.O. di
Venosa (PZ), dove si tentava di rimuovere la cannula tracheale, che però veniva lasciata in situ “per sicurezza”; per guadagnare un soddisfacente spazio respiratorio, il signor era, poi, costretto a subire altri due Pt_1 interventi chirurgici, entrambi eseguiti presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Azienda Universitaria di Novara, il primo nel gennaio 2015 di “ventricolocordotomia posteriore destra” ed il secondo eseguito nel luglio 2015 di “ventricolocordotomia posteriore destra e cordotomia sinistra con laser a CO2”; seguivano e seguono tutt'ora, controlli specialistici periodici (ORL e Pneumologici); in data 27.06.2016
l' ambulatorio con fibrolaringoscopia CP_2 Controparte_3 certificava: “esiti di intervento di ventricolocordotomia con laser a CO2 per paralisi ricorrenziale bilaterale post -tiroidectomia.”
1.2. In diritto, l'istante invocava la responsabilità, di tipo contrattuale (da contatto sociale), dell' di cura resistente, lamentando l'inesatta e CP_1 colpevole esecuzione dell'intervento chirurgico e la (eziologicamente) correlata insorgenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica.
2. Costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 24/09/2020,
l' eccepiva l'assenza di responsabilità in capo ai propri CP_1 sanitari, rassegnando le seguenti conclusioni: “- Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate sia in fatto,
3 Proc. n. 2496/2019 R.G.
sia in diritto;
- in subordine, voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare dovuti in favore del ricorrente i soli danni accertati e quantificati nel presente giudizio, in misura minore di quelli paventati nel ricorso. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”
A tal fine, l' eccepiva che: i danni lamentati dal non erano CP_1 Pt_1 riconducibili ad una lesione diretta intraoperatoria dei nervi ricorrenti preposti alla fonazione, ritenendo viceversa, che quanto presentato dall'interessato potesse essere ricondotto probabilmente a sequele post- cicatriziali successive all'intervento chirurgico di tiroidectomia praticato;
la successiva evoluzione post-operatoria (e gli esiti che ne sono residuati) era stata sfavorevolmente condizionata dalle ulteriori patologie da cui il ricorrente era affetto (BPCO, obesità, micro -macro, angiopatia diffusa e diabete mellito); l'intervento, nel caso di specie, era stato realizzato a regola d'arte, quindi alcuna responsabilità poteva essere addebitata ai medici e all'istituto resistente.
3. All'esito del mutamento del rito (da sommario a ordinario, conformemente al disposto dell'art. 702 ter co. 3 c.p.c., all'epoca vigente), la causa veniva istruita attraverso CTU medico-legale, per poi essere rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis; rimessa sul ruolo e riassegnata allo scrivente, la causa, all'udienza del
28/11/2025, veniva nuovamente rimessa in decisione.
4. Posta tale premessa, la domanda attorea, alla luce dell'istruttoria espletata, è da ritenersi fondata e, come tale, meritevole di accoglimento per le ragioni e nella misura che ci si accinge a chiarire.
5. Invero, la fattispecie posta all'attenzione del giudicante ha per oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari dell'Istituto di cura convenuto e la conseguente condanna, di quest'ultimo, al risarcimento dei danni patiti dall'attore, eziologicamente riconducibili alla malpractice che ha connotato le prestazioni sanitarie di cui si è detto in premessa.
5.1 Preliminarmente all'analisi della fattispecie concreta appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al
4 Proc. n. 2496/2019 R.G.
tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, operare la premessa sistematica secondo quanto segue.
5.1.1. Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Invero, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle “lato sensu” alberghiere (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8826/07).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa “tout court” incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale “ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione,
Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura, comunque, si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio. Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale
5 Proc. n. 2496/2019 R.G.
medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass.
n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07).
5.1.2. Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì soggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n. 12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata
(oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza
è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente,
l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte),
l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
5.1.3. La riconduzione dell'obbligazione professionale della struttura sanitaria nell'ambito del rapporto contrattuale, e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da tempo consolidatasi, il danneggiato deve
6 Proc. n. 2496/2019 R.G.
fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini,
Cass. n. 18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 10050/2022;
Cass. n. 26907/2020; Cass. n. 18102/2020; Cass. n. 28991/2019; Cass. n.
28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n.
18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale
- quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/13).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n.
18392/17).
5.2 Venendo alla fattispecie in analisi, può dirsi accertato (sulla scorta della documentazione in atti e della ricostruzione operata dai CTU, il cui operato, congruamente motivato e scevro da vizi di carattere logico o metodologico, si ritiene di poter condividere) che la storia clinica dell'attore sia quella effettivamente descritta nel libello introduttivo del presente giudizio, e che dunque, all'esito dell'intervento chirurgico di tiroidectomia praticato dai
7 Proc. n. 2496/2019 R.G.
sanitari del nosocomio convenuto, residuati dei postumi a carico dell'attore.
5.3. Orbene, nell'alveo della vicenda clinica per cui è causa si sono innestati senz'altro profili di responsabilità a carico dei sanitari dell' , CP_1 dal momento che i CTU, all'esito della valutazione compiuta mediante visita del paziente ed esame della documentazione medica, hanno constatato delle omissioni nella fase pre-operatoria (consistite nella mancata esecuzione di un necessario controllo ORL e di fibrolarngoscopia, durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico del 22.05.14, definiti esami diagnostici “di routine per i pazienti che devono affrontare una tiroidectomia”, cfr. pag. 14 CTU) e in quella post-operatoria (consistite nel non aver richiesto, “Nonostante la presenza, nell'immediato post- operatorio, di disfonia attribuibile a lesione dei nervi laringei”, “una visita otorinolaringoiatrica di controllo, né una fibrolaringoscopia”, la quale
“avrebbe potuto valutare la sussistenza o meno dell'integrità laringea e della motilità cordale normale a seguito della tiroidectomia”, cfr. pag. 14
CTU).
Sul punto, i consulenti hanno testualmente rappresentato quanto segue: “Il follow up post-operatorio nei pazienti trattati di tiroidectomia prevede la valutazione della funzione laringea e la possibilità di una valutazione foniatrica e di una terapia logopedica qualora ci fossero dei disturbi della voce. La presa in carico da parte di un logopedista in tempi brevi permette, qualora il danno dei nervi laringei non sia completo, una buona ripresa funzionale, una migliore performance vocale e respiratoria. Questi tipi di suggerimenti e di indicazioni vanno preannunciati al paziente o richiesti nella lettera di dimissione o al ritiro dell'esame istologico. Il paziente invece fu dimesso dopo 5 giorni dall'intervento senza esecuzione dei suddetti esami specialistici (fibrolaringoscopia e consulenza ORL) con persistenza della disfonia.”
Anche nella fase operatoria i consulenti tecnici d'ufficio hanno riscontrato criticità, in particolare rilevando, nella descrizione dell'atto chirurgico,
l'omessa indicazione degli accorgimenti richiesti dalle leges artis: a pag.
15 della consulenza si legge, infatti, che “Durante l'intervento chirurgico, come detto, meritano attenzione particolare le strutture nobili, i nervi
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laringei e le paratiroidi. Una corretta esecuzione chirurgica deve basarsi su una adeguata esposizione della ghiandola, una corretta esposizione del polo superiore e del nervo laringeo superiore, per i rapporti incostanti con
l'arteria tiroidea superiore. La dissezione della superficie laterale del lobo tiroideo prevede, al fine di preservare le paratiroidi e il nervo ricorrente, la tecnica di dissezione capsulare (legatura dei rami terziari dell'arteria tiroidea inferiore sulla superficie della ghiandola per permettere di proteggere il nervo ricorrente e di preservare la vascolarizzazione delle paratiroidi). La dissezione della parte distale del nervo ricorrente risulta essere ancora più indaginosa per l'approfondirsi del nervo, la possibilità che venga coperto dalle strutture vicine, ligamento di Berry e tubercolo di
fino alla divisione della trachea. Tali accorgimenti non CP_4 vengono riportati nella descrizione dell'atto chirurgico.”
Sulla scorta di tali premesse, i CTU hanno così concluso: “Quindi è possibile affermare che la condotta dei sanitari della Parte_2
fu negligente ed imperita nella fase pre-operatoria per
[...] mancata esecuzione di un necessario controllo ORL e di fibrolaringoscopia, durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico
(22.5.14) e nel post-operatorio, avendo dimesso il paziente (27.5.14) senza gli opportuni esami diagnostici alla luce della sintomatologia insorta nel paziente subito dopo l'intervento. La fibrolaringoscopia fu eseguita dopo circa un mese (23.6.14), per accesso del paziente al Pronto Soccorso di
Crotone per insufficienza respiratoria, e rilevò la paralisi bilaterale delle corde vocali vere fisse in posizione paramediana, spazio respiratorio ridotto. Per l'aggravarsi dell'insufficienza respiratoria fu necessaria
l'esecuzione dell'intervento di tracheostomia (9.9.14) ed in seguito di cordectomia e di aritenoidectomia (29.9.14). Appare evidente che la suddetta paralisi delle corde vocali, responsabile della dispnea e della disfonia, fu la diretta conseguenza della lesione iatrogena dei nervi ricorrenti occorsa durante l'intervento di tiroidectomia totale eseguito dai chirurghi toracici dell' di IO in Vulture. I predetti CP_1 sanitari non isolarono correttamente i nervi ricorrenti al fine di preservarne l'integrità; tale lesione era quindi evitabile qualora fossero state attuate le corrette tecniche chirurgiche.”
9 Proc. n. 2496/2019 R.G.
5.4. Ebbene, posto che i rilievi articolati dal consulenti d'ufficio non sono stati efficacemente smentiti dalle osservazioni rese dal C.T.P. della parte convenuta (alle quali i CTU hanno ampiamente replicato con puntualità e rigore, anche attraverso il richiamo a letteratura scientifica accreditata), deve ritenersi pienamente raggiunta la prova di cui la parte attrice era onerata al fine di vittoriosamente esperire l'azione risarcitoria per cui è causa, risultando provato, in via documentale e mediante CTU, il rapporto contrattuale di spedalità e la relativa presa in carico del paziente, il lamentato danno, il nesso eziologico tra lo stesso e l'operato dei sanitari e la responsabilità di questi in chiave colposa. Dunque, deve dirsi provato l'an debeatur.
6. Occorre, a questo punto, procedere alla conversione economica dei pregiudizi subiti dalla parte attrice in conseguenza del negligente ed imperito trattamento sanitario messo in atto presso l' . CP_1
6.1 Preliminarmente, però, appare opportuno operare una premessa.
La più recente e prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. n. 7513/18) ha enucleato, in ambito risarcitorio, diversi principi di diritto, che possono essere, per quanto interessa in questa sede, così sintetizzati:
1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Il secondo è disciplinato dall'art. 2059 c.c., che, in un'ottica costituzionalmente orientata (cfr. Cass.
S.U. n. 26972/08), va interpretato come norma di rinvio sia alle leggi che espressamente prevedono i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale
(a titolo esemplificativo, art. 185 c.p. nell'ipotesi di reato, art. 2 L. n. 89/01 in tema di ragionevole durata del processo, etc.), sia ai principi costituzionali che tutelano i diritti inviolabili della persona (cd. ingiustizia costituzionalmente qualificata), e, pertanto, nell'ambito di tale norma, sono riconducibili sia il danno biologico inteso come lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), secondo la specifica definizione normativa contenuta negli artt. 138 e 139 D.lgs. n. 209/05, sia il danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto (artt. 2, 29 e 30 Cost.), sia, inoltre, il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al
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nome, alla riservatezza, quali diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità (artt. 2 e 3 Cost.);
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria, nel senso che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056,
2059 c.c.). Tuttavia, la selezione degli interessi risarcibili, da effettuare a livello normativo (negli specifici casi determinati dalla legge) o in via di interpretazione da parte del giudice (chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria), non basta per ottenere il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, essendo indispensabile valutare anche la gravità dell'offesa, nel senso che il diritto tutelato deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone pur sempre un grado minimo di tolleranza, da accertare secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico (Cass. n. 20615/16, n. 16133/14);
3) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito, e, dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
4) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. Invero, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce sempre danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato
(giurisprudenza ormai consolidata sul punto, cfr. Cass. S.U. nn. 576, 581,
582 e 584 del 2008; Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003). In particolare, per
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quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (artt. 138 e 139 D.Lgs. n. 209/05) richiede l'accertamento medico-legale, che tuttavia il giudice può anche non disporre qualora ritenga di poter porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali diversi dal danno biologico potrà farsi ricorso alla prova documentale, testimoniale e, soprattutto, presuntiva, la quale potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. n. 9834/02);
5) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente, quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, ovvero il danno dinamico-relazionale.
Sono altresì inclusi nel danno biologico, se derivanti da lesione dell'integrità psicofisica, sia il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità (Cass. n. 2311/07), sia il pregiudizio consistente nell'alterazione fisica di tipo estetico (Cass. n. 21716/13), sia il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidenti, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa (Cass. n. 17411/19);
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n. 28988/19);
12 Proc. n. 2496/2019 R.G.
7) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione);
8) ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dalla L. n.
124/17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”);
9) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria;
10) in via di principio, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del c.d. “danno esistenziale”, appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre, come già detto, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute (Cass. n. 23469/18).
6.2 Ciò posto, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità nella ricostruzione della natura e del contenuto del danno non patrimoniale, nonché sulla scorta di quanto stabilito dalla CTU, per la
13 Proc. n. 2496/2019 R.G.
liquidazione del danno biologico ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano (aggiornate da ultimo al
2024, dovendo liquidarsi il danno, debito di valore, all'attualità, v. Cass. sentenza n. 25200 del 19 settembre 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, anche in considerazione del fatto che le dette Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. "aspetti relazionali" propri del danno non patrimoniale e, dunque, anche del lamentato danno esistenziale.
6.3. Orbene, i consulenti hanno evidenziato che “qualora non vi fosse stato
l'errore dei sanitari, la durata dell'inabilità temporanea sarebbe stata di giorni 7 al 100%, di giorni 30, mediamente al 50% e non sarebbero residuati postumi permanenti. L'effettiva durata dell'inabilità temporanea totale, relativa ai periodi di ricovero ospedaliero, è stata invece di giorni
48 (quarantotto). Riguardo l'inabilità temporanea parziale, mediamente al
50%, possono ritenersi congrui complessivi giorni 200 (duecento)”, quantificando il danno biologico al 35%.
Ne deriva che andrà riconosciuto, in favore dell'attore, a titolo di danno biologico permanente, l'intero equivalente monetario corrispondente all'invalidità del 35%, ritenuta dai consulenti interamente imputabile all'operato dei sanitari, mentre, a titolo di danno biologico temporaneo, la parte convenuta sarà chiamata a risarcire il danno differenziale, ovvero l'ampliamento (rispetto a quello che si sarebbe manifestato a fronte di un corretto adempimento della prestazione sanitaria) del periodo di inabilità eziologicamente imputabile ai sanitari, ovvero 41 giorni di I.T.T. (48 giorni effettivi – 7 giorni che si sarebbero comunque verificati) e 170 di I.T.P. al
50% (200 giorni effettivi – 30 giorni che si sarebbero comunque verificati).
6.4. Sicché, considerata l'età del danneggiato al momento dell'intervento chirurgico (anni 64), va liquidato l'importo di € 134.409,00 quale danno
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biologico permanente (35%) e l'importo di € 14.490,00 a titolo di danno biologico temporaneo.
6.5. A tali importi non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, il danno morale, consistente nel “pretium doloris”, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica.
6.5.1. Invero, a tal proposito va osservato che la “liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento” (così, in massima, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024, sottolineatura aggiunta).
Nell'operare la liquidazione, peraltro, ben possono essere utilizzate le
Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, “laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (così Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19922 del
12/07/2023, sottolineatura aggiunta).
6.5.2. Ciò posto, nel caso di specie l'attore, pur istando per il riconoscimento di una somma a titolo di danno morale, ha del tutto omesso ogni forma di allegazione a tal riguardo, mancando di offrire elementi
15 Proc. n. 2496/2019 R.G.
fattuali da cui desumere la sussistenza e l'entità della sofferenza soggettiva e omettendo di formulare ogni istanza di prova a tal fine.
Né può affermarsi che, mancando ogni attività allegativa, tale carenza possa colmarsi attraverso il (pur legittimo) uso delle presunzioni.
A tal proposito, a più riprese i giudici della nomofilachia hanno ribadito la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo (come nel caso di specie) si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Altrimenti a dirsi, pur quando rimanga aperta, per il danneggiato, la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte (vedasi, in tal proposito, Cass. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023).
6.5.3. Né può invocarsi, a fondamento del pregiudizio di tipo morale, la compromissione (qui indubbiamente riscontrata, anche dai CTU) di componenti dinamico-relazionali, poiché gli stessi sono connotati da diversità ontologica rispetto al danno morale (che, a differenza dei primi, i quali afferiscono ai percorsi di vita quotidiana del soggetto, attiene alla sfera intima e privata dell'individuo e al proprio vissuto interiore: v. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22/03/2024; più di recente anche Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 21339 del 25/07/2025).
6.6. Dipoi, non sono emerse, nel caso di specie, circostanze peculiari tali da giustificare, in un'ottica di personalizzazione del danno, un ulteriore
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incremento (o decremento) dei predetti importi, che possono quindi ritenersi congrui.
D'altra parte, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n. 5865/21, n. 28988/19, n.
7513/18, n. 24471/14, n. 23778/14). Deve essere, quindi, allegato e dimostrato, ai fini della personalizzazione, un pregiudizio che concerna un'attività della vita che non è praticata dalla persona standard, ma che assuma connotati specifici, “eccezionali” e “peculiari”. Conseguentemente, non può esser considerata “personalizzante” l'impossibilità per la vittima a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, che è già ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno biologico (mentre l'incapacità lavorativa “specifica” viene eventualmente liquidata a titolo di danno patrimoniale, Si veda Cass. n.
7513/2018 cit., Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n.
27482/2018, Cass. 28988/2019).
Né tali circostanze, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, possono rinvenirsi nella perdita o ridotta o modificata possibilità di attendere alle ordinarie attività, come pure di intrattenere rapporti sociali, poiché essa “costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali sicché in tale ipotesi non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno (Tribunale Napoli sez.
VI, 10/10/2023, n.9191), o nella circostanza allegata dal danneggiato in merito all'attività sportiva svolta, nel senso che prima dell'incidente stradale, riusciva a praticare l'attività sportiva con maggiore assiduità e per un maggior lasso temporale, poiché essa non integra l'anormalità e l'eccezionalità necessaria per la personalizzazione (Tribunale Ravenna sez.
I, 02/03/2023, n.162).
17 Proc. n. 2496/2019 R.G.
7. In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del CP_1 danno biologico, del complessivo importo di € 148.899,00 (€ 134.409,00 quale danno biologico permanente + € 14.490,00 quale danno biologico temporaneo).
8. Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 148.899,00), devalutata alla data di cessazione dell'inabilità temporanea (si vedano in proposito Cass. n. 26897/14; Cass.
n. 27584/11) ovvero alla data del 24/01/2015 – al termine dei 248 di inabilità temporanea complessivamente calcolati dai CTU – e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C.
(S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal
24/01/2015 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
9. Le spese giudiziali vanno poste a carico del convenuto soccombente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 55/14
(scaglione da € 52.001 a € 260.000) parametrati al decisum (Cass. Civ.,
Sez. I, 26 aprile 2021, n. 10984), con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
10. Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 2496/2019 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda, e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 148.899,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi come indicato in motivazione;
18 Proc. n. 2496/2019 R.G.
2. condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che si liquidano in € 545,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Pone le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta.
Potenza, lì 28/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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