Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 581 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020
e vertente
TRA Parte 1 in p.l.r.p.t., P.I.: P.IVA 1 con l'Avv. Francesco Stella;
parte attrice
CONTRO
P.IVA 2 con l'avv. Paolo Maione,; Controparte_1 in p.l.r.p.t., P.I.:
,
parte convenuta
Oggetto: Responsabilità contrattuale - Assicurazione contro i danni.
Conclusioni: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ditta Parte 1 in persona del legale ha adito l'intestato Tribunale, deducendo: - che, in rappresentante Sig. Parte_2 و
Controparte_1 una polizza assicurativadata 05.06.2017, ha stipulato con contrassegnata al numero 00155705696602, in ragione della quale l'Assicurazione si è impegnata a risarcire i danni causati da furto e rapina, secondo le modalità stabilite in contratto;
- che, nella notte del 27.11.2018, è stato perpetrato un furto presso il Mini Trony gestito dalla Parte 1 ; - che il Pt 1 ha allertato le Autorità e sporto denuncia;
- che ha avanzato richiesta di indennizzo del danno subito alla compagnia assicurativa ottenendo risposta negativa;
che l'Assicurazione non ha aderito al tentativo di mediazione
-
obbligatoria.
Tutto premesso, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme così provveda:
- condannare in persona del 1.r.p.t., al pagamento di euro Controparte_1
20.000,00 con interessi moratori al tasso legale e rivalutazione monetaria, contenendo la complessiva domanda entro il limite massimo di euro 25.000,00, il tutto con vittoria delle spese del giudizio. Si è costituita in giudizio Controparte_1 inpersona del 1.r.p.t., contestando la
Parte 1 ha affermato di averdomanda attorea ed assumendo: - che il furto che la ditta
- che parte attrice non ha dato prova dell'effettivo possesso della merce che deduce essere stata rubata.
Tutto premesso, ha concluso chiedendo che il Tribunale di Lamezia Terme voglia così disporre: in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della Parte_3 al pagamento delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante memorie ex art. 183, comma sesto c.p.c., prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 17.01.2023 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente ricondurre la controversia in esame alla fattispecie giuridica corrispondente, ovvero il contratto di assicurazione contro i danni ex art. 1882 c.c., in virtù del quale "l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
In tema di riparto dell'onere della prova, nella assicurazione contro i danni, incombe sull'assicurato provare l'accadimento del rischio incluso nella copertura assicurativa ed il danno derivante direttamente dall'evento lesivo, di cui si chiede il ristoro.
Ciò anche in applicazione del principio enunciato dall'art. 2697 c.c., in virtù del quale
"chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Conseguentemente, ai fini della decisione, occorre indagare se parte attrice abbia o meno soddisfatto tale onere.
Con riguardo al verificarsi dell'evento-furto, gli elementi emersi dalla prova testimoniale espletata nel corso del giudizio consentono di pervenire ad una ricostruzione dei fatti verosimilmente compatibile con quella rappresentata da parte attrice. Sia il teste Testimone 1 che il teste Testimone 2 hanno dichiarato di aver constatato personalmente, nella sera del 26 novembre, la chiusura dei locali aziendali, trovati poi aperti dal nel momento in cui è giunto sul posto dopo aver uditoParte 2
l'allarme antifurto.
Inoltre, la presenza di un piede di porco nelle vicinanze di una serranda del negozio è stata confermata sia dal teste Pt 1 che dal teste Tes 3
Pur ritenendo verosimile che il furto si sia verificato e sia stato perpetrato mediante la modalità dello scasso, occorre evidenziare che parte attrice non ha fornito prove sufficienti con riguardo al danno patito. La Parte 1 ha prodotto in giudizio il verbale di ricezione della denuncia del 27.11.2018 del Comando dei Carabinieri di Falerna nonché due successivi verbali di integrazione della denuncia contenenti l'elenco della merce sottratta.
Si osserva, tuttavia, che la denuncia non è sufficiente a provare che cosa, in concreto, sia stato oggetto di furto e quale ne sia il valore atteso che, per orientamento giurisprudenziale consolidato “la sola produzione della denuncia di furto non esime l'assicurato dalla prova rigorosa della preesistenza della res assicurata nelle condizioni e nel luogo indicate dall'assicurato e della verificazione dell'evento-furto", (così Cass. n. 32637/2022).
Parimenti non riveste apprezzabile valenza probatoria il preventivo allegato alle già menzionate denunce giacché atto di parte inidoneo a dimostrare che la merce indicata fosse effettivamente presente in negozio prima del furto.
Si evidenzia, altresì, che le dichiarazioni rilasciate in sede di prova testimoniale relativamente ai beni rubati risultano oltremodo generiche e non sono, pertanto, rilevanti ai fini della decisione.
Di conseguenza, non sussistendo elementi utili ai fini della prova del danno, si ritiene di non poter accogliere la domanda proposta da parte attrice.
Le spese di c.t.u., liquidate in euro 1.650,00, sono poste a carico di parte attrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 581 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020, così decide: Parte 1 in persona del legale rappresentante pro
-rigetta la domanda proposta da tempore;
-pone le spese di ctu a carico di parte attrice;
-condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta Controparte_1 in persona del 1.r.p.t., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme in data 27 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Marino Reda