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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 15/11/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Sezione Civile
Proc.n. 4195/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa AN Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di donazione, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (cod.fisc.: Parte_1
), residente in [...]
Repubblica n. 157, rappresentata e difesa per mandato allegato alla citazione dall'Avv. Giuseppe Rustico, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ispica (RG), in Via D'Azeglio n. 30, come da procura alle liti allegata
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
Pozzallo, nella Via Aurelio Saffi n° 40 (C.F.: C.F._2
), elettivamente domiciliato in Scicli, presso e nello studio
[...]
dell'Avv. Sabrina Micarelli, sito in Scicli nella Via Monte Grappa n°
29, giusta procura speciale allegata 3
CONVENUTO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo al Tribunale adìto “ACCERTARE E Controparte_1
DICHIARARE la nullità della donazione effettuate da
[...]
in favore di per euro € 74.297,00 Parte_1 Controparte_1 mediante bonifico bancario del 22.12.2017 sul conto a questi intestato ed avente IBAN [...]; - ACCERTARE E DICHIARARE la presenza di un contratto di mutuo tra le parti e, per l'effetto, CONDANNARE il sig. , alla Controparte_1 restituzione della residua somma di € 47.000,00; - IN SUBORDINE, ACCERTARE E DICHIARARE la presenza di un arricchimento senza causa in capo al sig. pari alla somma di € Controparte_1
47.000,00 e, per l'effetto, CONDANNARE quest'ultimo alla corresponsione ai sensi dell'art. 2041 c.c. all'odierna attrice della somma pari a € 47.000,00 o al minore / maggiore importo che sarà ben viso al giudice adito;
- IN ULTERIORE SUBORDINE, ACCERTARE E DICHIARARE che il sig. ha ricevuto un indebito Controparte_1 pagamento pari a € 74.297,00 e, al netto della restituzione medio tempore avvenuta, condannare quest'ultimo alla ripetizione a 4
favore dell'odierna attrice della restante somma di € 47.000,00 o della minore/maggiore somma che sarà ben visa al giudice adito;
Con vittoria di spese e compensi”, in virtù delle argomentazioni ivi meglio indicate.
Si costituiva , il quale chiedeva “Reietta ogni Controparte_1 diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, ritenuta l'infondatezza delle domande, per le ragioni esposte in narrativa, rigettare le stesse con qualunque statuizione, Con vittoria di spese e compensi difensivi”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Ed invero, deve intendersi raggiunta la prova della natura di prestito della somma pacificamente corrisposta dall'odierna attrice in favore del convenuto, come risultante dalla documentazione bancaria prodotta in atti.
In particolare, è stata prodotta depositata dalla parte attrice un'ordinanza emessa dal GIP di Ragusa in data 08.03.2024, in cui si fa riferimento al reato ex art. 612bis, comma 1, c.p., commesso dal in danno della sorella, odierna attrice, per ragioni CP_1 connesse all'avvenuto prestito, oggetto del presente giudizio, di una somma di denaro per circa euro 70.000,00 (euro 74.297,00).
Il è caduto in contraddizione laddove, da una parte, ha CP_1 riferito la natura di donazione, quale rilevabile dalle “carte”, della somma ricevuta, mentre subito dopo ha riconosciuto l'avvenuto prestito, di fatto, in proprio favore di tale somma da parte della sorella.
Sempre il ha riferito di aver restituito prima in parte, e CP_1 successivamente per l'intero, l'importo in precedenza datogli dalla sorella. 5
Le reiterate condotte minatorie ai danni dell'attrice e dei suoi familiari trovano la loro giustificazione, secondo la ricostruzione svolta anche in sede penale, nel precedente prestito della somma di denaro in favore del , in data 22.12.2017. CP_1
In sede di verbale di interrogatorio del , il giorno CP_1
19.03.2024, lo stesso ha dichiarato che le liti con i suoi familiari sono sorte a seguito della citata donazione fattagli dalla sorella, a mezzo di denaro contante, con un bonifico per circa euro 70.000,00, “che io ritengo di avere interamente restituito ancorchè manchino vere e proprie tracce documentali. Al riguardo è in corso un contenzioso civile”.
Il ha dunque ammesso di avere ricevuto in prestito la CP_1 somma di cui all'atto di citazione, cadendo in evidente contraddizione laddove, in un primo tempo, ha riferito di aver ricevuto tale importo a titolo di donazione, salvo poi, subito dopo, precisare di averlo avuto in prestito.
Ha anche dichiarato di avere restituito la somma prestatagli, contraddicendosi anche sotto tale profilo, avendo affermato inizialmente di aver restituito parte della somma, e subito dopo di aver rimborsato tutti i soldi.
E' significativa, peraltro, ad ulteriore riprova della fondatezza della tesi di parte attrice, la condotta inerte tenuta in sede processuale civile dal medesimo, successivamente al deposito delle CP_1 note del dicembre 2023, all'esito dell'ordinanza emessa dal GIP di Ragusa, nel marzo del 2024.
Alla luce degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio de quo deve pertanto intendersi raggiunta la prova della dazione della somma di euro 70.000,00 da parte dell'attrice in favore del fratello a titolo di prestito, come rilevabile dalla condotta del convenuto, che ha ammesso di aver restituito in più tranches tale importo 6
nella sua interezza, seppure in difetto di una prova documentale al riguardo.
Nessun elemento in senso contrario è traibile dalla dicitura
“donazione”, rinvenibile nel bonifico in atti, trattandosi di una mera espressione formale, certamente superata dalla reale volontà ed intenzione effettiva delle parti, quale desumibile dalle risultanze processuali acquisite.
E' un principio ormai pacifico in giurisprudenza quello secondo cui chi agisce in giudizio per far valere un proprio credito è sufficiente che alleghi e dimostri la sussistenza del titolo giustificativo dell'avvenuta dazione in questione, nonché alleghi l'inadempimento di controparte, mentre su quest'ultima graverà l'onere di allegare e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, essendo rimasta indimostrata, in quanto soltanto labialmente affermata dalla parte interessata, la circostanza relativa all'effettiva restituzione di tutta la somma prestata dalla sorella nei suoi confronti (cfr. Cass Sez. Un. n. 13533/01 - la Corte ha ripartito il peso della prova facendo espresso riferimento al principio della riferibilità, o vicinanza, o disponibilità del mezzo (è più facile al debitore dimostrare il fatto positivo di avere adempiuto che non al creditore di dimostrare l'opposto fatto negativo); principio riconducibile all'articolo 24 Costituzione, che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio (Corte costituzionale 114/00) e sul quale, come s'è detto, si fondano anche le sentenze di questa Corte n. 613/99 e n. 7227/02 - ).
La domanda di parte attrice deve pertanto essere accolta, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione in suo favore della somma residuale di euro 47.000,00, a fronte di un 7
prestito inziale di euro 74.297,00, oltre agli interessi come per legge, dal dovuto sino al soddisfo.
Si precisa ad abundantiam che alle stesse conclusioni si addiverrebbe anche a voler considerare l'atto di trasferimento in oggetto come liberalità, anziché prestito.
Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.18725 del 27 luglio 2017, hanno chiarito che le liberalità effettuate con trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario, così come il trasferimento di valori mobiliari, devono essere qualificati come donazione diretta, e pertanto sono nulle se non vengono effettuate con atto pubblico.
Tale nullità determina la mancata produzione di effetti, e la somma di denaro si considera come mai entrata a far parte del patrimonio del beneficiario.
Nella specie, a fronte del difetto di forma del contestato atto di donazione, non può ritenersi raggiunta la prova del nesso eziologico tra la dazione della somma in favore del e il CP_1 successivo atto di trasferimento immobiliare, intervenuto peraltro a distanza di quasi un anno rispetto al presunto atto di liberalità.
Ne consegue il difetto di un titolo giustificativo della dedotta dazione di denaro, con relativo diritto del cedente a riavere indietro la somma di denaro trasferita all'altra parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
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Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
In accoglimento della domanda dell'attrice,
[...]
Parte_1
Condanna il convenuto, , alla restituzione in Controparte_1
favore dell'attrice della somma di € 47.000,00, oltre ad interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo.
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle spese processuali sostenute, da quantificarsi in euro 1.400,00
– importo già dimidiato stante l'ammissione dell'attrice al Gratuito
Patrocinio - a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R.n. 115/2002.
Così deciso, in Ragusa il 14 novembre 2025.
Il
Giudice 1
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Dott.sa
AN
Scollo