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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21630/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE DI
ANDREA MARCHESI DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21630/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ADRIANO SOTTINI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. ADRIANO SOTTINI;
CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) CASA CONIUGALE: La casa coniugale di esclusiva proprietà della signora Parte_1 rimane e viene assegnata in via definitiva alla stessa signora la quale continuerà ad Parte_1 abitarla ed ad ivi convivere con il minore Persona_1
Il signor il quale è autorizzato fin d'ora al prelievo dei propri effetti personali, CP_1 provvederà al rilascio del medesimo immobile entro il 15.11.2025.
Gli arredi e le suppellettili che corredano la medesima dimora coniugale rimangono definitivamente assegnati alla signora , che ne diviene quindi proprietaria esclusiva. Parte_1
2) REGIME DI AFFIDO, ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE E
COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE: I coniugi continueranno ed esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio (di anni 7, scolaro) in regime di Persona_1 affido condiviso.
Ciascun genitore, quindi, eserciterà in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza del minore presso di sé, mentre la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per tutte le questioni di straordinaria amministrazione.
I genitori - tenuto conto dell'età del figlio minore, degli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso, nonché delle esigenze connesse alle proprie attività lavorative che prevedono turnazione, anche con riguardo ai giorni festivi – provvederanno a concordare fra loro con cadenza settimanale i tempi ed i modi secondo i quali il figlio minore potrà Persona_1 vedere e stare con il padre in modo tale che – in ogni caso - il minore: CP_1
abbia a trascorrere almeno due pomeriggi (preferibilmente il lunedì e giovedì) alla settimana dalle ore 16.20 alle ore 21.00;
abbia a trascorrere almeno due giorni festivi al mese dalle ore 9.00 alle ore 20.00,
abbia a trascorre almeno otto giorni durante il periodo delle vacanze natalizie (con alternanza fra i genitori della festività di Natale e Santo Stefano) ed almeno tre giorni durante il periodo delle vacanze pasquali (con alternanza fra i genitori delle festività di Pasqua e Lunedi dell'Angelo);
abbia a trascorre almeno quindici giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore - durante il periodo estivo - da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno.
3) CONCORSO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE E RIPARTIZIONE DELLE
SPESE:
Il signor corrisponderà alla signora la somma mensile di euro CP_1 Parte_1
-325,00= (diconsi euro trecentoventicinque/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino a che lo stesso non abbia raggiunto la maggiore età e/o la piena Persona_1 indipendenza economica.
Il come indicato assegno dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario in favore di conto corrente le cui coordinate bancarie saranno comunicate dalla signora e sarà soggetto a Parte_1 rivalutazione annuale in ragione della variazione dell'indice Istat.
Il signor acconsente ed autorizza che l'assegno unico relativo al figlio minore CP_1 abbia ad essere percepito per l'intero (in ragione quindi del 100%) da parte della Persona_1 signora , madre dello stesso minore. Parte_1
I signori e provvederanno a farsi carico in ragione della quota di un Parte_1 CP_1 mezzo cadauno delle spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per il figlio minore così come così come previste e contemplate nel Protocollo adottato presso Persona_1 il Tribunale di Brescia, Protocollo che le parti dichiarano di conoscere, di aver congiuntamente esaminato e che si allega come sottoscritto dagli stessi al presente ricorso (doc. 8).
Le parti dichiarano di dare efficacia fra loro alle previste condizioni economiche a far tempo dalla data di deposito del ricorso.
4) CAMBIO DI RESIDENZA: Il signor una volta rilasciata l'abitazione coniugale CP_1 nel termine fissato al 15.11.2025 provvederà a richiedere ed ottenere attribuzione di residenza presso la nuova abitazione presso cui avrà a trasferirsi.
5) e LIBRETTO COINTESTATO: I signori e hanno CP_2 Parte_1 CP_1 già provveduto alla estinzione del c/c, del deposito titoli e libretto postale cointestato dividendosi, pro-quota il residuo saldo giacente al momento della avvenuta chiusura ed al netto di quanto utilizzato per estinguere il mutuo ancora in essere a carico della abitazione coniugale;
6) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI: Le parti dichiarano che ad avvenuta esecuzione degli accordi di cui sopra, e già regolate ulteriori posizioni fra gli stessi, hanno già risolto ogni rapporto di dare/avere tra loro insorto in occasione ed in costanza di matrimonio e, pertanto, nulla è dovuto, reciprocamente, dall'uno all'altra;
7) RECIPROCA RINUNCIA ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI: I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di rispettivo contributo al proprio mantenimento.
8) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE SENTENZA: i sigg.ri e Parte_1 CP_1 rinunciano, sin d'ora, all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/02/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di COLOGNE, BS (atto n. 2, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
*** Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
MI SI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
LA HE DI
ANDREA MARCHESI DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21630/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ADRIANO SOTTINI, Parte_1 C.F._1
e
(c.f. , con l'avv. ADRIANO SOTTINI;
CP_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27/11/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) CASA CONIUGALE: La casa coniugale di esclusiva proprietà della signora Parte_1 rimane e viene assegnata in via definitiva alla stessa signora la quale continuerà ad Parte_1 abitarla ed ad ivi convivere con il minore Persona_1
Il signor il quale è autorizzato fin d'ora al prelievo dei propri effetti personali, CP_1 provvederà al rilascio del medesimo immobile entro il 15.11.2025.
Gli arredi e le suppellettili che corredano la medesima dimora coniugale rimangono definitivamente assegnati alla signora , che ne diviene quindi proprietaria esclusiva. Parte_1
2) REGIME DI AFFIDO, ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE E
COLLOCAMENTO DEL FIGLIO MINORE: I coniugi continueranno ed esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio (di anni 7, scolaro) in regime di Persona_1 affido condiviso.
Ciascun genitore, quindi, eserciterà in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante i tempi di permanenza del minore presso di sé, mentre la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente per tutte le questioni di straordinaria amministrazione.
I genitori - tenuto conto dell'età del figlio minore, degli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso, nonché delle esigenze connesse alle proprie attività lavorative che prevedono turnazione, anche con riguardo ai giorni festivi – provvederanno a concordare fra loro con cadenza settimanale i tempi ed i modi secondo i quali il figlio minore potrà Persona_1 vedere e stare con il padre in modo tale che – in ogni caso - il minore: CP_1
abbia a trascorrere almeno due pomeriggi (preferibilmente il lunedì e giovedì) alla settimana dalle ore 16.20 alle ore 21.00;
abbia a trascorrere almeno due giorni festivi al mese dalle ore 9.00 alle ore 20.00,
abbia a trascorre almeno otto giorni durante il periodo delle vacanze natalizie (con alternanza fra i genitori della festività di Natale e Santo Stefano) ed almeno tre giorni durante il periodo delle vacanze pasquali (con alternanza fra i genitori delle festività di Pasqua e Lunedi dell'Angelo);
abbia a trascorre almeno quindici giorni (anche non consecutivi) con ciascun genitore - durante il periodo estivo - da concordarsi entro il 31.05 di ciascun anno.
3) CONCORSO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE E RIPARTIZIONE DELLE
SPESE:
Il signor corrisponderà alla signora la somma mensile di euro CP_1 Parte_1
-325,00= (diconsi euro trecentoventicinque/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore fino a che lo stesso non abbia raggiunto la maggiore età e/o la piena Persona_1 indipendenza economica.
Il come indicato assegno dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario in favore di conto corrente le cui coordinate bancarie saranno comunicate dalla signora e sarà soggetto a Parte_1 rivalutazione annuale in ragione della variazione dell'indice Istat.
Il signor acconsente ed autorizza che l'assegno unico relativo al figlio minore CP_1 abbia ad essere percepito per l'intero (in ragione quindi del 100%) da parte della Persona_1 signora , madre dello stesso minore. Parte_1
I signori e provvederanno a farsi carico in ragione della quota di un Parte_1 CP_1 mezzo cadauno delle spese di carattere straordinario che dovessero rendersi necessarie per il figlio minore così come così come previste e contemplate nel Protocollo adottato presso Persona_1 il Tribunale di Brescia, Protocollo che le parti dichiarano di conoscere, di aver congiuntamente esaminato e che si allega come sottoscritto dagli stessi al presente ricorso (doc. 8).
Le parti dichiarano di dare efficacia fra loro alle previste condizioni economiche a far tempo dalla data di deposito del ricorso.
4) CAMBIO DI RESIDENZA: Il signor una volta rilasciata l'abitazione coniugale CP_1 nel termine fissato al 15.11.2025 provvederà a richiedere ed ottenere attribuzione di residenza presso la nuova abitazione presso cui avrà a trasferirsi.
5) e LIBRETTO COINTESTATO: I signori e hanno CP_2 Parte_1 CP_1 già provveduto alla estinzione del c/c, del deposito titoli e libretto postale cointestato dividendosi, pro-quota il residuo saldo giacente al momento della avvenuta chiusura ed al netto di quanto utilizzato per estinguere il mutuo ancora in essere a carico della abitazione coniugale;
6) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA LE PARTI: Le parti dichiarano che ad avvenuta esecuzione degli accordi di cui sopra, e già regolate ulteriori posizioni fra gli stessi, hanno già risolto ogni rapporto di dare/avere tra loro insorto in occasione ed in costanza di matrimonio e, pertanto, nulla è dovuto, reciprocamente, dall'uno all'altra;
7) RECIPROCA RINUNCIA ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I CONIUGI: I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi a titolo di rispettivo contributo al proprio mantenimento.
8) RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE SENTENZA: i sigg.ri e Parte_1 CP_1 rinunciano, sin d'ora, all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/02/2009, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di COLOGNE, BS (atto n. 2, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
*** Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 27/11/2025.
Il Presidente est.
MI SI