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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1496/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3461/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320020049628908001 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso numero 3461/2024 R.G.R., notificato in data 22.12.2023 e depositato in data 18.04.2024, la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239022639105000, notificata in data 06.11.2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 13.188,49, a titolo di IRPEF per l'anno d'imposta
1995, in forza della cartella di pagamento presupposta n. 29320020049628908001.
A sostegno del ricorso, la contribuente deduceva i seguenti motivi:
1. Nullità, illegittimità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento per totale estinzione della pretesa a seguito del pagamento integrale delle somme dovute in base a definizione agevolata per "saldo e stralcio" di cui alla L. n. 145/2018.
2. Nullità e/o illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, per omessa allegazione della cartella di pagamento presupposta.
3. Nullità e/o illegittimità dell'atto per omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti.
4. Decadenza dal potere impositivo e prescrizione del diritto alla riscossione.
5. Nullità dell'intimazione e della sottostante cartella per eccessiva sproporzione della sanzione irrogata per lieve inadempimento. La ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, la rideterminazione della pretesa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni in data 13.09.2024, con le quali eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per vizi propri della cartella, essendo quest'ultima divenuta definitiva per mancata impugnazione, e nel merito l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso. In particolare, sostenevano che la definizione agevolata non si era perfezionata a causa del pagamento parziale delle somme dovute, essendo intervenuta una comunicazione di ricalcolo degli importi, e che il termine di prescrizione decennale non era decorso.
Con provvedimento del 19.09.2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
In data 13.01.2026 veniva fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 17.02.2026. In vista di tale udienza, la parte ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo nelle proprie conclusioni e deducendo, in via preliminare, la tardività della costituzione delle parti resistenti e la conseguente decadenza dalle eccezioni e dalle produzioni documentali.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio delle parti resistenti, sollevata dalla ricorrente nella memoria illustrativa.
L'eccezione è fondata. Il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato alle resistenti in data 22.12.2023.
Le controdeduzioni sono state depositate in data 13.09.2024, e quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992.
La tardiva costituzione in giudizio comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché dalla facoltà di produrre documenti ai sensi dell'art. 32 del medesimo decreto. Ne consegue che le eccezioni di inammissibilità del ricorso per vizi propri della cartella e di prescrizione, sollevate dall'AF resistente, devono essere dichiarate inammissibili, così come la documentazione prodotta a sostegno delle proprie difese.
Passando al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per avvenuta estinzione del debito a seguito di definizione agevolata ex art. 1, commi 184 e 185, della L. n. 145/2018 (c.
d. "saldo e stralcio"). La doglianza è fondata. Dagli atti di causa, ritualmente prodotti dalla ricorrente, emerge che la stessa ha presentato in data 04.07.2019, e successivamente integrato in data 31.07.2019, istanza di adesione alla definizione agevolata, includendo tra gli altri anche il carico di cui alla cartella n.
29320020049628908001, oggetto del presente giudizio.
A seguito di tale istanza, l'Agente della Riscossione ha inviato alla ricorrente le comunicazioni delle somme dovute, con i relativi bollettini per il pagamento rateale, per un importo complessivo di Euro 2.865,39 ed
Euro 614,47. La ricorrente ha dimostrato, mediante produzione delle relative ricevute, di aver provveduto al pagamento integrale di tutte le rate così come quantificate e comunicate dall'Agente della riscossione, nel rispetto delle scadenze previste.
La tesi difensiva della resistente, secondo cui la definizione non si sarebbe perfezionata a causa di un ricalcolo delle somme che sarebbe stato oggetto di una successiva comunicazione, è rimasta del tutto sfornita di prova. In base al principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., applicabile anche al processo tributario, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L'Amministrazione resistente, la cui produzione documentale è peraltro inammissibile per le ragioni sopra esposte, non ha fornito alcuna prova della notifica alla contribuente di un atto contenente la rideterminazione degli importi dovuti per la definizione.
Pertanto, avendo la contribuente adempiuto integralmente e tempestivamente al piano di pagamento così come originariamente comunicato dall'Agente della riscossione, la definizione agevolata deve ritenersi perfezionata ai sensi della normativa di riferimento. Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria.
Ne consegue che la pretesa creditoria sottesa all'intimazione di pagamento impugnata era già estinta al momento della notifica di quest'ultima. L'atto impugnato è, di conseguenza, nullo per inesistenza del presupposto impositivo.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbente rispetto a tutte le altre censure sollevate, determina l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in
Euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 17 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3461/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320020049628908001 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso numero 3461/2024 R.G.R., notificato in data 22.12.2023 e depositato in data 18.04.2024, la signora Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239022639105000, notificata in data 06.11.2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione richiedeva il pagamento della somma di € 13.188,49, a titolo di IRPEF per l'anno d'imposta
1995, in forza della cartella di pagamento presupposta n. 29320020049628908001.
A sostegno del ricorso, la contribuente deduceva i seguenti motivi:
1. Nullità, illegittimità e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento per totale estinzione della pretesa a seguito del pagamento integrale delle somme dovute in base a definizione agevolata per "saldo e stralcio" di cui alla L. n. 145/2018.
2. Nullità e/o illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, per omessa allegazione della cartella di pagamento presupposta.
3. Nullità e/o illegittimità dell'atto per omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti.
4. Decadenza dal potere impositivo e prescrizione del diritto alla riscossione.
5. Nullità dell'intimazione e della sottostante cartella per eccessiva sproporzione della sanzione irrogata per lieve inadempimento. La ricorrente chiedeva, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato e, in via subordinata, la rideterminazione della pretesa, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate depositando controdeduzioni in data 13.09.2024, con le quali eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per vizi propri della cartella, essendo quest'ultima divenuta definitiva per mancata impugnazione, e nel merito l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso. In particolare, sostenevano che la definizione agevolata non si era perfezionata a causa del pagamento parziale delle somme dovute, essendo intervenuta una comunicazione di ricalcolo degli importi, e che il termine di prescrizione decennale non era decorso.
Con provvedimento del 19.09.2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
In data 13.01.2026 veniva fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 17.02.2026. In vista di tale udienza, la parte ricorrente depositava memoria illustrativa, insistendo nelle proprie conclusioni e deducendo, in via preliminare, la tardività della costituzione delle parti resistenti e la conseguente decadenza dalle eccezioni e dalle produzioni documentali.
All'udienza del 17 febbraio 2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio delle parti resistenti, sollevata dalla ricorrente nella memoria illustrativa.
L'eccezione è fondata. Il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato alle resistenti in data 22.12.2023.
Le controdeduzioni sono state depositate in data 13.09.2024, e quindi ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992.
La tardiva costituzione in giudizio comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché dalla facoltà di produrre documenti ai sensi dell'art. 32 del medesimo decreto. Ne consegue che le eccezioni di inammissibilità del ricorso per vizi propri della cartella e di prescrizione, sollevate dall'AF resistente, devono essere dichiarate inammissibili, così come la documentazione prodotta a sostegno delle proprie difese.
Passando al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di ricorso, la contribuente lamenta la nullità dell'intimazione di pagamento per avvenuta estinzione del debito a seguito di definizione agevolata ex art. 1, commi 184 e 185, della L. n. 145/2018 (c.
d. "saldo e stralcio"). La doglianza è fondata. Dagli atti di causa, ritualmente prodotti dalla ricorrente, emerge che la stessa ha presentato in data 04.07.2019, e successivamente integrato in data 31.07.2019, istanza di adesione alla definizione agevolata, includendo tra gli altri anche il carico di cui alla cartella n.
29320020049628908001, oggetto del presente giudizio.
A seguito di tale istanza, l'Agente della Riscossione ha inviato alla ricorrente le comunicazioni delle somme dovute, con i relativi bollettini per il pagamento rateale, per un importo complessivo di Euro 2.865,39 ed
Euro 614,47. La ricorrente ha dimostrato, mediante produzione delle relative ricevute, di aver provveduto al pagamento integrale di tutte le rate così come quantificate e comunicate dall'Agente della riscossione, nel rispetto delle scadenze previste.
La tesi difensiva della resistente, secondo cui la definizione non si sarebbe perfezionata a causa di un ricalcolo delle somme che sarebbe stato oggetto di una successiva comunicazione, è rimasta del tutto sfornita di prova. In base al principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., applicabile anche al processo tributario, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L'Amministrazione resistente, la cui produzione documentale è peraltro inammissibile per le ragioni sopra esposte, non ha fornito alcuna prova della notifica alla contribuente di un atto contenente la rideterminazione degli importi dovuti per la definizione.
Pertanto, avendo la contribuente adempiuto integralmente e tempestivamente al piano di pagamento così come originariamente comunicato dall'Agente della riscossione, la definizione agevolata deve ritenersi perfezionata ai sensi della normativa di riferimento. Il perfezionamento della definizione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria.
Ne consegue che la pretesa creditoria sottesa all'intimazione di pagamento impugnata era già estinta al momento della notifica di quest'ultima. L'atto impugnato è, di conseguenza, nullo per inesistenza del presupposto impositivo.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbente rispetto a tutte le altre censure sollevate, determina l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in
Euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge.
Catania, 17 febbraio 2026.
Il Giudice
Dott. Flavio Rampello