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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1799/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MO AP - P.zza V. Veneto 8 70025 MO AP BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. C TERZI n. 25403725 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18-7-2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 si opponeva all'atto di pignoramento presso terzi n. 25403725 notificato il 25.06.25 con il quale il comune di MO appula chiedeva il pagamento dell'IMU anno 2016 presumibilmente per l'immobile in MO
AP alla Indirizzo_1 appartenuto al padre Nominativo_1 per € 3.216,29. La ricorrente eccepiva:
1) nullità dell'accertamento fatta a persona estranea al tributo;
2) nullità della notifica della cartella oltre il termine decadenziale, in quanto l'accertamento sarebbe stato notificato in data 8-11-2019 perchè divenuto definitivo per omesso pagamento, mentre il pignoramento è stato notificato il 25-6-2025;
3) prescrizione del tributo;
in via gradata, e solo ed esclusivamente nel caso in cui il presunto creditore dimostrasse l'avvenuta notifica dell'accertamento, comunque l'IMU anno 2016 risulterebbe coperta da prescrizione quinquennale anche a decorrere dal presunto accertamento del 2019, per cui il pignoramento va annullato;
4) prescrizione di sanzione ed interessi.
Chiedeva, pertanto l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento del pignoramento con condanna alle spese di lite da liquidare in favore del difensore antistatario.
Con le controdeduzioni del 23-1-2026 si costituiva in giudizio il comune di MO appula, contestando le deduzioni difensive. In particolare:
-in ordine alla nullità dell'avviso di accertamento per presunta mancata notifica al de cuius, nonché padre della ricorrente, sig. Nominativo_1, la cui morte era avvenuta in data 28/11/2017, evidenziava la regolarità della notifica dell'accertamento notificato in data 08/11/2019 agli eredi del sig. Nominativo_1 presso l'ultima residenza dello stesso, ovvero alla Indirizzo_2 in MO AP (cfr. doc. 2). Non solo: la ricevuta postale di avvenuta consegna dell'accertamento emesso risultava sottoscritta dalla coniuge Nominativo_2, all'epoca vivente e residente nella medesima abitazione unitamente all'altra erede, oggi ricorrente, Ricorrente_1.
Pertanto, l'iter seguito dal deducente ente creditore era senza alcun dubbio corretto, diversamente da quanto sarebbe accaduto se avesse notificato l'avviso direttamente al contribuente/defunto, anche in assenza della comunicazione ex art. 65 d.p.r. n. 602/1973 a cura dell'erede/figlia/ricorrente (cfr. Corte di
Cassazione n. 12964/2024).
-Insisteva parte resistente sull'esclusione dell'intervenuta decadenza per essere stata la cartella regolarmente notificata nei termini, tenuto conto dei 60gg. Per l'impugnazione e la proroga per il
Covid-19.
Contestava la prescrizione quinquennale nonché quella degli interessi e sanzioni. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava in data 30-1-2026 memorie difensive con le quali sollevava tre censure:
1) decadenza per tardiva costituzione oltre i 20 giorni prima dell'udienza, essendosi il comune costituito in data 23-1-2026 con la conseguenza che i documenti prodotti devono essere stralciati dagli atti di causa.
2) nullità della notifica agli eredi fatta nel domicilio del decuius oltre un anno dalla morte in violazione dell'art. 477 comma 2 c.p.c. ;
3) nullità della notifica fatta a soggetto non erede in quanto firmataria della notifica era la moglie del decuius che aveva rinunciato all'eredità, come lo stesso comune sapeva per aver ricevuto pec del
05.06.2023 con la trasmissione dell'atto di rinuncia all'eredità di Nominativo_1 da parte dei suoi familiari compresa la moglie Nominativo_3. Ribadiva nelle memorie il termine decadenziale e di prescrizione.
All'udienza del 5-2-2026 questo giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe i successivi. Invero, parte ricorrente nell'atto introduttivo eccepisce il difetto di notifica del prioritario atto di accertamento IMU. Nella memoria poi specifica altresì che il difetto rilevante per la nullità della notifica è nella circostanza che la stessa è stata fatta dopo due anni dalla morte di Nominativo_1, in violazione di quanto disposto dall'art. 477 c.p.c.. Nel giudizio tributario di primo grado il ricorrente può allegare nella memoria difensiva ex art. 32 comma 2 D.Lgs n.
546/92 la questione relativa ai vizi di notifica dell'atto impositivo, come nel caso di specie, essendo la stessa l'illustrazione di argomentazioni a sostegno del difetto di notifica dell'atto impositivo, già eccepito nel ricorso. Invero, nel caso di specie l'erede di Nominativo_1, Ricorrente_1, eccepisce l'inefficacia del titolo esecutivo contro gli eredi perché notificato collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto oltre un anno dalla sua morte. Dagli atti di causa si evince che Nominativo_1 è deceduto il 28-11-2017 e l'avviso di accertamento IMU è stato notificato agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto il 16-10-2019, ben oltre un anno dalla sua morte. Pertanto, l'atto impositivo è nullo e privo di effetti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado accoglie il ricorso e per l'effetto annulla all'atto di pignoramento presso terzi n. 25403725 notificato il 25.06.25. Condanna il comune di
MO AP al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1799/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di MO AP - P.zza V. Veneto 8 70025 MO AP BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. C TERZI n. 25403725 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18-7-2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 si opponeva all'atto di pignoramento presso terzi n. 25403725 notificato il 25.06.25 con il quale il comune di MO appula chiedeva il pagamento dell'IMU anno 2016 presumibilmente per l'immobile in MO
AP alla Indirizzo_1 appartenuto al padre Nominativo_1 per € 3.216,29. La ricorrente eccepiva:
1) nullità dell'accertamento fatta a persona estranea al tributo;
2) nullità della notifica della cartella oltre il termine decadenziale, in quanto l'accertamento sarebbe stato notificato in data 8-11-2019 perchè divenuto definitivo per omesso pagamento, mentre il pignoramento è stato notificato il 25-6-2025;
3) prescrizione del tributo;
in via gradata, e solo ed esclusivamente nel caso in cui il presunto creditore dimostrasse l'avvenuta notifica dell'accertamento, comunque l'IMU anno 2016 risulterebbe coperta da prescrizione quinquennale anche a decorrere dal presunto accertamento del 2019, per cui il pignoramento va annullato;
4) prescrizione di sanzione ed interessi.
Chiedeva, pertanto l'accoglimento dell'opposizione con conseguente annullamento del pignoramento con condanna alle spese di lite da liquidare in favore del difensore antistatario.
Con le controdeduzioni del 23-1-2026 si costituiva in giudizio il comune di MO appula, contestando le deduzioni difensive. In particolare:
-in ordine alla nullità dell'avviso di accertamento per presunta mancata notifica al de cuius, nonché padre della ricorrente, sig. Nominativo_1, la cui morte era avvenuta in data 28/11/2017, evidenziava la regolarità della notifica dell'accertamento notificato in data 08/11/2019 agli eredi del sig. Nominativo_1 presso l'ultima residenza dello stesso, ovvero alla Indirizzo_2 in MO AP (cfr. doc. 2). Non solo: la ricevuta postale di avvenuta consegna dell'accertamento emesso risultava sottoscritta dalla coniuge Nominativo_2, all'epoca vivente e residente nella medesima abitazione unitamente all'altra erede, oggi ricorrente, Ricorrente_1.
Pertanto, l'iter seguito dal deducente ente creditore era senza alcun dubbio corretto, diversamente da quanto sarebbe accaduto se avesse notificato l'avviso direttamente al contribuente/defunto, anche in assenza della comunicazione ex art. 65 d.p.r. n. 602/1973 a cura dell'erede/figlia/ricorrente (cfr. Corte di
Cassazione n. 12964/2024).
-Insisteva parte resistente sull'esclusione dell'intervenuta decadenza per essere stata la cartella regolarmente notificata nei termini, tenuto conto dei 60gg. Per l'impugnazione e la proroga per il
Covid-19.
Contestava la prescrizione quinquennale nonché quella degli interessi e sanzioni. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente depositava in data 30-1-2026 memorie difensive con le quali sollevava tre censure:
1) decadenza per tardiva costituzione oltre i 20 giorni prima dell'udienza, essendosi il comune costituito in data 23-1-2026 con la conseguenza che i documenti prodotti devono essere stralciati dagli atti di causa.
2) nullità della notifica agli eredi fatta nel domicilio del decuius oltre un anno dalla morte in violazione dell'art. 477 comma 2 c.p.c. ;
3) nullità della notifica fatta a soggetto non erede in quanto firmataria della notifica era la moglie del decuius che aveva rinunciato all'eredità, come lo stesso comune sapeva per aver ricevuto pec del
05.06.2023 con la trasmissione dell'atto di rinuncia all'eredità di Nominativo_1 da parte dei suoi familiari compresa la moglie Nominativo_3. Ribadiva nelle memorie il termine decadenziale e di prescrizione.
All'udienza del 5-2-2026 questo giudice monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe i successivi. Invero, parte ricorrente nell'atto introduttivo eccepisce il difetto di notifica del prioritario atto di accertamento IMU. Nella memoria poi specifica altresì che il difetto rilevante per la nullità della notifica è nella circostanza che la stessa è stata fatta dopo due anni dalla morte di Nominativo_1, in violazione di quanto disposto dall'art. 477 c.p.c.. Nel giudizio tributario di primo grado il ricorrente può allegare nella memoria difensiva ex art. 32 comma 2 D.Lgs n.
546/92 la questione relativa ai vizi di notifica dell'atto impositivo, come nel caso di specie, essendo la stessa l'illustrazione di argomentazioni a sostegno del difetto di notifica dell'atto impositivo, già eccepito nel ricorso. Invero, nel caso di specie l'erede di Nominativo_1, Ricorrente_1, eccepisce l'inefficacia del titolo esecutivo contro gli eredi perché notificato collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto oltre un anno dalla sua morte. Dagli atti di causa si evince che Nominativo_1 è deceduto il 28-11-2017 e l'avviso di accertamento IMU è stato notificato agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto il 16-10-2019, ben oltre un anno dalla sua morte. Pertanto, l'atto impositivo è nullo e privo di effetti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado accoglie il ricorso e per l'effetto annulla all'atto di pignoramento presso terzi n. 25403725 notificato il 25.06.25. Condanna il comune di
MO AP al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.