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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/08/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
RGL n. 3436/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. pronunciata nella causa n. 3436/2025
RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti ALBERTO GUARISO, LIVIO NERI e MARTA LAVANNA
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione civile contro la discriminazione – assegno unico universale
1. il ricorrente afferma di essere cittadino Parte_1 extra-UE presente in Italia sin dal 2009 e di essere da ultimo residente nel territorio nazionale in forza del “permesso per attesa occupazione” rilasciato il 17.05.2021, poi rinnovato con altro analogo permesso rilasciato il 3.10.2022 e attualmente in rinnovo;
2. riferisce il ricorrente di avere presentato, nel gennaio 2022, domanda all' per la concessione di assegno unico universale (AUU), in CP_1 considerazione del proprio stato di famiglia comprendente la moglie e tre figli minorenni;
evidenzia di aver ricevuto il pagamento della prestazione dal mese di marzo 2022 fino al mese di agosto 2024, e che con provvedimento del 5 settembre 2024 l' aveva disposto CP_1
l'annullamento del beneficio, comunicando che sarebbe stato recuperato quanto sino a quel momento erogato;
1 RGL n. 3436/2025
3. il ricorrente evidenzia che la revoca disposta dall' riporta la seguente CP_1 motivazione “Non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno” e sostiene come l avrebbe CP_1 errato ritenendo che il permesso di soggiorno “per attesa occupazione” non fosse titolo legittimante la concessione della prestazione previdenziale;
ritenendo illegittimo il menzionato provvedimento, agisce ex art. 28 D.Lgs 150/2011 nei confronti dell'Istituto previdenziale chiedendo:
o l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , consistente nell'aver negato l'AUU a causa della titolarità CP_1 del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
o l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione;
o l'accertamento che non costituiscano indebito oggettivo i ratei corrisposti anteriormente alla revoca;
o l'accertamento del diritto alla percezione dell'AUU dal momento della revoca finché ne sussistano i requisiti di legge;
o la condanna dell' al pagamento degli arretrati pari ad Euro CP_1
695,10 dal mese di settembre a dicembre 2024 e pari ad Euro
700,70 per le mensilità successive, e comunque la somma complessiva di € 7.685,30 come maturata alla data dell'udienza di discussione (11/07/2025), oltre ai successivi ratei maturandi di mese in mese fino a che sussistano i requisiti di legge;
4. si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità ed CP_1 improponibilità del ricorso senza che vi sia spazio per la tutela antidiscriminatoria, considerato che l' si è limitato a dare CP_2 applicazione a precise disposizioni di legge che non consentono la concessione dell'AUU ai titolari di permesso di soggiorno in attesa di occupazione, con conseguente piena legittimità del proprio operato;
nel merito chiede il rigetto delle domande attoree;
2 RGL n. 3436/2025
5. non è fondata l'eccezione dell' di inammissibilità o improponibilità del CP_1 ricorso, in quanto la scelta del rito è collegata alle allegazioni ed alle domande proposte, e nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente invoca la violazione del vincolo legale di parità di trattamento tra italiani e stranieri, rispetto al fattore protetto della nazionalità; nondimeno nel merito la richiesta di tutela antidiscriminatoria non appare fondata, in quanto ciò che viene dedotto è la non corretta applicazione da parte dell' di norme nazionali, per le quali non vi è alcuna censura di CP_1 violazione della parità di trattamento in relazione alla nazionalità: ciò che il ricorrente lamenta infatti non è che le disposizioni normative richiedano allo straniero, per l'accesso al beneficio dell'assegno unico universale, il possesso di un determinato titolo di soggiorno non richiesto agli italiani, ma la mancata validazione da parte dell' del titolo di soggiorno in CP_1 possesso del ricorrente, che afferma essere conforme a quanto richiesto dalla legge;
6. la normativa concernente l'assegno unico universale è posta dall'art. 3 del D.Lgs n. 230/2021 secondo il quale “
1. L'assegno di cui all'articolo 1
è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
3 RGL n. 3436/2025
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.”
7. non essendo state mosse specifiche contestazioni relative alla sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti di cui alle lettere b), c)
e d) soprariportate, da ritenersi pertanto integrati, ai fini della risoluzione della controversia risulta dirimente determinare se il permesso di lavoro per “attesa occupazione” di cui il ricorrente è titolare possa o meno essere considerato come un “permesso unico di lavoro” ai sensi della normativa appena indicata;
8. la difesa dell' richiama quanto previsto dal proprio messaggio n. CP_1
2951/2022 avente ad oggetto “Assegno unico universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto”, secondo il quale “non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni;
art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)”;
9. la normativa in materia di permesso unico lavoro è posta dall'art. 5, comma 8.1 del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) secondo il quale “
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro";
10. i permessi di soggiorno per “attesa occupazione” trovano specifica disciplina nell'art. 22, comma 11 D.Lgs. 286/1998 che non individua una autonoma categoria di permessi di soggiorno, ma disciplina le sorti dei permessi già rilasciati, in caso di inoccupazione: “11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti”; inoltre deve essere evidenziato come l'art. 5, comma 8.2 D.Lgs.
286/1998 abbia introdotto una lunga lista di categorie di permessi escluse dall'applicazione della disciplina del “permesso unico lavoro” tra cui non figura alcun riferimento alle categorie di permessi di cui all'art. 4 RGL n. 3436/2025
22, comma 11 D.Lgs. 286/1998 (“
8.2. La disposizione di cui al comma
8.1 non si applica: a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;b) agli stranieri di cui all'articolo 24;c) agli stranieri di cui all'articolo 26;d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.”);
11. ne consegue che il testo unico immigrazione, come modificato per recepire la direttiva 2011/89/UE, prevede che siano qualificabili come
“permesso unico lavoro” tutti i permessi che consentano di svolgere attività lavorativa, quale senza dubbio è il permesso “attesa occupazione”, in considerazione della mancanza – nel comma 8.2 – di una espressa eccezione;
12. tale conclusione trova riscontro nei documenti prodotti: sui permessi di soggiorno del ricorrente, in cui compare l'indicazione “tipo di permesso att. occupazione”, è presente anche l'annotazione “perm. unico lavoro”, che consente di ritenere senza dubbi che il ricorrente sia titolare di un documento qualificabile come “permesso unico lavoro” corrispondente a quanto richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera a) D.Lgs.
230/2021 per il riconoscimento dell'assegno unico universale (v. docc. 3
e 4 di parte ricorrente);
13. negli stessi termini si è pronunciata la Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 316/2024, di seguito richiamata ex art. 118 disp. att.
c.p.c.: “La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non
5 RGL n. 3436/2025
può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette
e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea. Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di
“permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla
Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la Pa GN (cfr. doc. 2). Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. Contr 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
[…] A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio
(Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di
“permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa
6 RGL n. 3436/2025
Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n.
190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L.
238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)”;
14. affermato pertanto che il permesso per attesa occupazione deve essere considerato come una specie del più ampio genere del “permesso unico lavoro”, si rileva come l' convenuto, in applicazione di un CP_2 orientamento che non ha riscontro nel dato normativo, abbia illegittimamente sospeso l'erogazione della prestazione previdenziale a un soggetto che, invece, ne avrebbe avuto diritto, soddisfacendo tutti i requisiti previsti dall'art. 3 D.lgs 230/2021;
15. richiamato quanto esposto al § 5 circa la non accoglibilità della domanda di accertamento della discriminazione, le ulteriori domande debbono trovare accoglimento in forza delle disposizioni nazionali sopra richiamate delle quali l' non ha fatto corretta applicazione: deve CP_1 pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico universale dalla data della domanda amministrativa, con conseguente insussistenza di indebito per le prestazioni già erogate e condanna dell'Istituto all'erogazione delle ulteriori prestazioni maturate alla data dell'udienza di discussione (11/07/2025) per l'importo di €
7.685,30 oltre interessi, ed i successivi ratei mensili maturandi, subordinatamente alla permanenza dei requisiti di legge;
7 RGL n. 3436/2025
16. il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, e la condanna dell' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della residua parte nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 per lo scaglione di valore indeterminato, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Alberto
Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna;
P.Q.M.
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno unico universale dalla data della domanda amministrativa sino a quando ne permangano i requisiti di legge, e che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di indebito con riferimento alle somme erogate sino all'agosto 2024;
- condanna l' a pagare al ricorrente la somma di € 7.685,30, a titolo di CP_1 assegno unico universale maturato nel periodo compreso tra settembre 2024 e luglio 2025, oltre interessi dalle scadenze al saldo, ed al pagamento dei successivi ratei maturandi nella misura di legge, sino a quando permangano i requisiti per l'erogazione della prestazione;
- liquida le spese di lite sostenute da parte ricorrente in complessivi € 6.580,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
- compensa le spese di lite in misura della metà, e condanna l' a rifondere CP_1 al ricorrente le spese nella misura della metà di quanto liquidato, con distrazione in favore degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. pronunciata nella causa n. 3436/2025
RGL, promossa da:
, c.f. assistito dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti ALBERTO GUARISO, LIVIO NERI e MARTA LAVANNA
PARTE RICORRENTE
contro
:
c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: azione civile contro la discriminazione – assegno unico universale
1. il ricorrente afferma di essere cittadino Parte_1 extra-UE presente in Italia sin dal 2009 e di essere da ultimo residente nel territorio nazionale in forza del “permesso per attesa occupazione” rilasciato il 17.05.2021, poi rinnovato con altro analogo permesso rilasciato il 3.10.2022 e attualmente in rinnovo;
2. riferisce il ricorrente di avere presentato, nel gennaio 2022, domanda all' per la concessione di assegno unico universale (AUU), in CP_1 considerazione del proprio stato di famiglia comprendente la moglie e tre figli minorenni;
evidenzia di aver ricevuto il pagamento della prestazione dal mese di marzo 2022 fino al mese di agosto 2024, e che con provvedimento del 5 settembre 2024 l' aveva disposto CP_1
l'annullamento del beneficio, comunicando che sarebbe stato recuperato quanto sino a quel momento erogato;
1 RGL n. 3436/2025
3. il ricorrente evidenzia che la revoca disposta dall' riporta la seguente CP_1 motivazione “Non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno” e sostiene come l avrebbe CP_1 errato ritenendo che il permesso di soggiorno “per attesa occupazione” non fosse titolo legittimante la concessione della prestazione previdenziale;
ritenendo illegittimo il menzionato provvedimento, agisce ex art. 28 D.Lgs 150/2011 nei confronti dell'Istituto previdenziale chiedendo:
o l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' , consistente nell'aver negato l'AUU a causa della titolarità CP_1 del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
o l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione;
o l'accertamento che non costituiscano indebito oggettivo i ratei corrisposti anteriormente alla revoca;
o l'accertamento del diritto alla percezione dell'AUU dal momento della revoca finché ne sussistano i requisiti di legge;
o la condanna dell' al pagamento degli arretrati pari ad Euro CP_1
695,10 dal mese di settembre a dicembre 2024 e pari ad Euro
700,70 per le mensilità successive, e comunque la somma complessiva di € 7.685,30 come maturata alla data dell'udienza di discussione (11/07/2025), oltre ai successivi ratei maturandi di mese in mese fino a che sussistano i requisiti di legge;
4. si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità ed CP_1 improponibilità del ricorso senza che vi sia spazio per la tutela antidiscriminatoria, considerato che l' si è limitato a dare CP_2 applicazione a precise disposizioni di legge che non consentono la concessione dell'AUU ai titolari di permesso di soggiorno in attesa di occupazione, con conseguente piena legittimità del proprio operato;
nel merito chiede il rigetto delle domande attoree;
2 RGL n. 3436/2025
5. non è fondata l'eccezione dell' di inammissibilità o improponibilità del CP_1 ricorso, in quanto la scelta del rito è collegata alle allegazioni ed alle domande proposte, e nel ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente invoca la violazione del vincolo legale di parità di trattamento tra italiani e stranieri, rispetto al fattore protetto della nazionalità; nondimeno nel merito la richiesta di tutela antidiscriminatoria non appare fondata, in quanto ciò che viene dedotto è la non corretta applicazione da parte dell' di norme nazionali, per le quali non vi è alcuna censura di CP_1 violazione della parità di trattamento in relazione alla nazionalità: ciò che il ricorrente lamenta infatti non è che le disposizioni normative richiedano allo straniero, per l'accesso al beneficio dell'assegno unico universale, il possesso di un determinato titolo di soggiorno non richiesto agli italiani, ma la mancata validazione da parte dell' del titolo di soggiorno in CP_1 possesso del ricorrente, che afferma essere conforme a quanto richiesto dalla legge;
6. la normativa concernente l'assegno unico universale è posta dall'art. 3 del D.Lgs n. 230/2021 secondo il quale “
1. L'assegno di cui all'articolo 1
è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
3 RGL n. 3436/2025
d) sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.”
7. non essendo state mosse specifiche contestazioni relative alla sussistenza in capo al ricorrente di tutti i requisiti di cui alle lettere b), c)
e d) soprariportate, da ritenersi pertanto integrati, ai fini della risoluzione della controversia risulta dirimente determinare se il permesso di lavoro per “attesa occupazione” di cui il ricorrente è titolare possa o meno essere considerato come un “permesso unico di lavoro” ai sensi della normativa appena indicata;
8. la difesa dell' richiama quanto previsto dal proprio messaggio n. CP_1
2951/2022 avente ad oggetto “Assegno unico universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230. Titoli di soggiorno utili ai fini del diritto”, secondo il quale “non possono invece essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni;
art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni)”;
9. la normativa in materia di permesso unico lavoro è posta dall'art. 5, comma 8.1 del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998) secondo il quale “
8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro";
10. i permessi di soggiorno per “attesa occupazione” trovano specifica disciplina nell'art. 22, comma 11 D.Lgs. 286/1998 che non individua una autonoma categoria di permessi di soggiorno, ma disciplina le sorti dei permessi già rilasciati, in caso di inoccupazione: “11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti”; inoltre deve essere evidenziato come l'art. 5, comma 8.2 D.Lgs.
286/1998 abbia introdotto una lunga lista di categorie di permessi escluse dall'applicazione della disciplina del “permesso unico lavoro” tra cui non figura alcun riferimento alle categorie di permessi di cui all'art. 4 RGL n. 3436/2025
22, comma 11 D.Lgs. 286/1998 (“
8.2. La disposizione di cui al comma
8.1 non si applica: a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;b) agli stranieri di cui all'articolo 24;c) agli stranieri di cui all'articolo 26;d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione;
g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42-bis.”);
11. ne consegue che il testo unico immigrazione, come modificato per recepire la direttiva 2011/89/UE, prevede che siano qualificabili come
“permesso unico lavoro” tutti i permessi che consentano di svolgere attività lavorativa, quale senza dubbio è il permesso “attesa occupazione”, in considerazione della mancanza – nel comma 8.2 – di una espressa eccezione;
12. tale conclusione trova riscontro nei documenti prodotti: sui permessi di soggiorno del ricorrente, in cui compare l'indicazione “tipo di permesso att. occupazione”, è presente anche l'annotazione “perm. unico lavoro”, che consente di ritenere senza dubbi che il ricorrente sia titolare di un documento qualificabile come “permesso unico lavoro” corrispondente a quanto richiesto dall'art. 3 comma 1 lettera a) D.Lgs.
230/2021 per il riconoscimento dell'assegno unico universale (v. docc. 3
e 4 di parte ricorrente);
13. negli stessi termini si è pronunciata la Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 316/2024, di seguito richiamata ex art. 118 disp. att.
c.p.c.: “La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non
5 RGL n. 3436/2025
può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette
e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea. Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di
“permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla
Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la Pa GN (cfr. doc. 2). Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il “permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. Contr 2011/98), pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
[…] A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio
(Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di
“permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa
6 RGL n. 3436/2025
Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n.
190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L.
238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)”;
14. affermato pertanto che il permesso per attesa occupazione deve essere considerato come una specie del più ampio genere del “permesso unico lavoro”, si rileva come l' convenuto, in applicazione di un CP_2 orientamento che non ha riscontro nel dato normativo, abbia illegittimamente sospeso l'erogazione della prestazione previdenziale a un soggetto che, invece, ne avrebbe avuto diritto, soddisfacendo tutti i requisiti previsti dall'art. 3 D.lgs 230/2021;
15. richiamato quanto esposto al § 5 circa la non accoglibilità della domanda di accertamento della discriminazione, le ulteriori domande debbono trovare accoglimento in forza delle disposizioni nazionali sopra richiamate delle quali l' non ha fatto corretta applicazione: deve CP_1 pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno unico universale dalla data della domanda amministrativa, con conseguente insussistenza di indebito per le prestazioni già erogate e condanna dell'Istituto all'erogazione delle ulteriori prestazioni maturate alla data dell'udienza di discussione (11/07/2025) per l'importo di €
7.685,30 oltre interessi, ed i successivi ratei mensili maturandi, subordinatamente alla permanenza dei requisiti di legge;
7 RGL n. 3436/2025
16. il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite in misura della metà, e la condanna dell' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente della residua parte nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55 per lo scaglione di valore indeterminato, oltre rimborso spese forfettarie del
15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Alberto
Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna;
P.Q.M.
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'assegno unico universale dalla data della domanda amministrativa sino a quando ne permangano i requisiti di legge, e che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di indebito con riferimento alle somme erogate sino all'agosto 2024;
- condanna l' a pagare al ricorrente la somma di € 7.685,30, a titolo di CP_1 assegno unico universale maturato nel periodo compreso tra settembre 2024 e luglio 2025, oltre interessi dalle scadenze al saldo, ed al pagamento dei successivi ratei maturandi nella misura di legge, sino a quando permangano i requisiti per l'erogazione della prestazione;
- liquida le spese di lite sostenute da parte ricorrente in complessivi € 6.580,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
- compensa le spese di lite in misura della metà, e condanna l' a rifondere CP_1 al ricorrente le spese nella misura della metà di quanto liquidato, con distrazione in favore degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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