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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 25/02/2026, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3272/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11794/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umbero I 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ISCRIZIONE IPOT n. 20250048113590053589676 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3341/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 20250048113590053589676 del 05.03.2025, notificata il 22.4.2025, relativa al mancato pagamento di tasse comunali IMU 2015 – 2016-2017 -2018.
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'Ente impositore, Comune di Marano, nonché la mancata allegazione nella comunicazione impugnata dei precedenti avvisi di accertamento.
Allega istanza in autotutela presentata al Comune di Marano per aver cessato attività in data 30.9.2013 e la richiesta di sgravio dell'11.6.2025.
Si è costituito il Comune di Marano di Napoli e R.T.I. costituito da MUNICIPIA SPA quale concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del COMUNE di MARANO che depositano copia degli avvisi di accertamento presupposti e delle relative notifiche e contestano l'eccepita prescrizione.
All'udienza del 19.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La comunicazione preventiva, prevista dalla legge (articolo 77 del Dpr n. 602/1973), è il preavviso di ipoteca, che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al contribuente prima di attivare la procedura cautelare di iscrizione ipotecaria su uno o più immobili di proprietà. Il preavviso invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all'iscrizione di ipoteca vera e propria. Trascorso tale termine, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, in mancanza di provvedimenti di annullamento o sospensione, si procede con l'iscrizione dell'ipoteca alla conservatoria competente.
Con tale comunicazione l'Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda all'interessato che un pagamento previsto non è stato effettuato, ma che, comunque, può provvedere a regolarizzare la propria posizione prima che vengano avviate, ovvero si consolidino, le procedure di riscossione per il recupero del credito.
Per quanto attiene il contenuto dell'atto impugnato, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è da ultimo pronunciata con ordinanza n. 25456 del 17 settembre 2025, in materia di preavviso di iscrizione ipotecaria, precisando che “la comunicazione preventiva deve contenere soltanto l'indicazione del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione degli immobili da sottoporre a vincolo, i quali devono essere individuati solo al momento dell'iscrizione effettiva”. Al contrario il preavviso impugnato risulta esaustivo e non difetta di motivazione né di specificazione, laddove chiarisce (pag.1 ) che è stato generato dal mancato pagamento del debito scaduto contenuto negli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicando peraltro gli estremi degli avvisi di accertamento da cui trae origine la richiesta e finanche gli immobili su cui, in caso di mancato pagamento entro il termine indicato, si procederà ad iscrivere ipoteca, avendo così messo quindi in condizione il contribuente di conoscere le ragioni e l'entità del credito vantato dall'Ente creditore ed i rischi connessi al protrarsi dell'inadempimento.
Letto l'atto impugnato, alla luce del richiamato principio confermato dalla Suprema Corte, tenuto conto della precedente notifica degli avvisi presupposti da parte dell'Ente impositore non impugnati dal ricorrente, va rigettato il primo motivo di ricorso secondo il quale l'atto impugnato sarebbe viziato per aver illegittimamente omesso l'allegazione degli avvisi presupposti notificati richiamati nella prima pagina.
Per quanto attiene l'asserita mancata notifica degli atti presupposti e l'eccezione di prescrizione/decadenza formulata in ricorso, la stessa deve essere disattesa tenuto conto che, dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Marano, e da Municipia S.p.a., risulta la regolare e tempestiva notifica degli avvisi sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca impugnata. In particolare risulta la notifica in data 18.12.2020 dell'avviso di accertamento di cui al provvedimento n. 976 del 19.9.2020 riferito all'anno di imposta 2015; in data 3.12.2021 dell'avviso di accertamento di cui al provvedimento n.5172 del 13.10.2021 riferito all'anno di imposta 2016; in data 13.3.2023 dell'avviso di accertamento di cui al provvedimento n.2872 del 21.10.2022 riferito all'anno di imposta 2017; in data 7.2.2024 dell'avviso di accertamento di cui al provvedimento n.3750
6.11.2023 riferito all'anno di imposta 2018. Al riguardo Le notifiche effettuate risultano tempestive anche in ragione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza epidemiologica del COVID
2019 che ha per effetto la posticipazione di n.85 giorni e fa slittare al 25 marzo dell'anno seguente il termine di decadenza dal potere accertativo. In ogni caso la notifica degli avvisi di accertamento non impugnati dal contribuente, impedisce a quest'ultimo di fare valere vizi, inerenti gli atti presupposti precedentemente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione, attraverso l'impugnazione di atti successivi. Al riguardo con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema
Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione di atti presupposti medio tempore notificati, ribadendo il principio secondo il quale, nell'ottica di precludere la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato, qualora l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa.
Le Spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si quantificano in euro 1800.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUSSO DE CERAME FRANCESCO, Presidente e Relatore
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
GIUGLIANO LUCIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11794/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umbero I 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - ISCRIZIONE IPOT n. 20250048113590053589676 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3341/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria nr. 20250048113590053589676 del 05.03.2025, notificata il 22.4.2025, relativa al mancato pagamento di tasse comunali IMU 2015 – 2016-2017 -2018.
Eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall'Ente impositore, Comune di Marano, nonché la mancata allegazione nella comunicazione impugnata dei precedenti avvisi di accertamento.
Allega istanza in autotutela presentata al Comune di Marano per aver cessato attività in data 30.9.2013 e la richiesta di sgravio dell'11.6.2025.
Si è costituito il Comune di Marano di Napoli e R.T.I. costituito da MUNICIPIA SPA quale concessionario per la riscossione coattiva delle entrate del COMUNE di MARANO che depositano copia degli avvisi di accertamento presupposti e delle relative notifiche e contestano l'eccepita prescrizione.
All'udienza del 19.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La comunicazione preventiva, prevista dalla legge (articolo 77 del Dpr n. 602/1973), è il preavviso di ipoteca, che l'agente della riscossione è tenuto a notificare al contribuente prima di attivare la procedura cautelare di iscrizione ipotecaria su uno o più immobili di proprietà. Il preavviso invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all'iscrizione di ipoteca vera e propria. Trascorso tale termine, senza che il contribuente abbia dato seguito al pagamento delle somme dovute oppure senza che ne abbia richiesto la rateizzazione, in mancanza di provvedimenti di annullamento o sospensione, si procede con l'iscrizione dell'ipoteca alla conservatoria competente.
Con tale comunicazione l'Agenzia delle entrate-Riscossione ricorda all'interessato che un pagamento previsto non è stato effettuato, ma che, comunque, può provvedere a regolarizzare la propria posizione prima che vengano avviate, ovvero si consolidino, le procedure di riscossione per il recupero del credito.
Per quanto attiene il contenuto dell'atto impugnato, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è da ultimo pronunciata con ordinanza n. 25456 del 17 settembre 2025, in materia di preavviso di iscrizione ipotecaria, precisando che “la comunicazione preventiva deve contenere soltanto l'indicazione del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione degli immobili da sottoporre a vincolo, i quali devono essere individuati solo al momento dell'iscrizione effettiva”. Al contrario il preavviso impugnato risulta esaustivo e non difetta di motivazione né di specificazione, laddove chiarisce (pag.1 ) che è stato generato dal mancato pagamento del debito scaduto contenuto negli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicando peraltro gli estremi degli avvisi di accertamento da cui trae origine la richiesta e finanche gli immobili su cui, in caso di mancato pagamento entro il termine indicato, si procederà ad iscrivere ipoteca, avendo così messo quindi in condizione il contribuente di conoscere le ragioni e l'entità del credito vantato dall'Ente creditore ed i rischi connessi al protrarsi dell'inadempimento.
Letto l'atto impugnato, alla luce del richiamato principio confermato dalla Suprema Corte, tenuto conto della precedente notifica degli avvisi presupposti da parte dell'Ente impositore non impugnati dal ricorrente, va rigettato il primo motivo di ricorso secondo il quale l'atto impugnato sarebbe viziato per aver illegittimamente omesso l'allegazione degli avvisi presupposti notificati richiamati nella prima pagina.
Per quanto attiene l'asserita mancata notifica degli atti presupposti e l'eccezione di prescrizione/decadenza formulata in ricorso, la stessa deve essere disattesa tenuto conto che, dalla documentazione prodotta in giudizio dal Comune di Marano, e da Municipia S.p.a., risulta la regolare e tempestiva notifica degli avvisi sottesi alla comunicazione preventiva di ipoteca impugnata. In particolare risulta la notifica in data 18.12.2020 dell'avviso di accertamento di cui al provvedimento n. 976 del 19.9.2020 riferito all'anno di imposta 2015; in data 3.12.2021 dell'avviso di accertamento di cui al provvedimento n.5172 del 13.10.2021 riferito all'anno di imposta 2016; in data 13.3.2023 dell'avviso di accertamento di cui al provvedimento n.2872 del 21.10.2022 riferito all'anno di imposta 2017; in data 7.2.2024 dell'avviso di accertamento di cui al provvedimento n.3750
6.11.2023 riferito all'anno di imposta 2018. Al riguardo Le notifiche effettuate risultano tempestive anche in ragione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione legata all'emergenza epidemiologica del COVID
2019 che ha per effetto la posticipazione di n.85 giorni e fa slittare al 25 marzo dell'anno seguente il termine di decadenza dal potere accertativo. In ogni caso la notifica degli avvisi di accertamento non impugnati dal contribuente, impedisce a quest'ultimo di fare valere vizi, inerenti gli atti presupposti precedentemente notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione, attraverso l'impugnazione di atti successivi. Al riguardo con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema
Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione di atti presupposti medio tempore notificati, ribadendo il principio secondo il quale, nell'ottica di precludere la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato, qualora l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto, l'impugnativa è definitivamente preclusa.
Le Spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che si quantificano in euro 1800.