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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 132/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1086/2022 depositato il 11/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4116/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 15/10/2021
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZI n. TD7CO0701576 IRES-ALTRO 2013
- ATTO CONTESTAZI n. TD7CO0701576 IVA-ALTRO 2013
- ATTO CONTESTAZI n. TD7CO0701576 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Logistic s.r.l. ha presentato appello (R.G.A.1086/2022) per la riforma della sentenza n.4116/2021 emessa il 13/5/2021 dalla sezione settima della Commissione tributaria provinciale di Regio
Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'atto di contestazione n.TD7C00701576/2017 emanato dell'Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Reggio Calabria ed riguardante l'anno 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia ha irrogato, con il suddetto provvedimento, alla attuale appellante, una sanzione di euro
107.250,00 , pari al 25 % dell'importo delle fatture ritenute inesistenti ed emesse dalla società nei confronti delle società cooperative Ge.a,fin. e Società_1.
L'Ufficio ha ritenuto inesistenti , per l'anno 2013 interessato, le prestazioni (movimentazione merci, facchinaggio e trasporti) fatturate tra la Società_1 e Società_2 e l'attuale appellante in quanto le due ultime cooperative sono state ritenute quali soggetti economicamente inesistenti , poichè sprovvisti di qualunque struttura amministrativa e logistica e dotati solo cartolarmente di mezzi e personale.
La società ha eccepito , in primo grado, violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 12 della legge
2000/2012 nonché dell'art.2697 del codice civile , reputando che le indagini eseguite in sede istruttoria, siano state approssimative e prive di riscontri probatori.
L'Agenzia , costituitasi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, basato sull'applicazione della normativa vigente in materia di accertamento delle imposte dirette e di IVA.
I Giudici di primo grado hanno così affermato “…Gli elementi su cui si fonda la conclusione dell'Ufficio sono tutt'altro che labili .E' stata riscontratala mera assunzione cartolare di dipendenti, di fatto riconducibili alle stesse società gestite dalla stessa famiglia Nominativo_1, che, di conseguenza, vengono sgravate dal pagamento delle ritenute IRPEF e previdenziali connesse all'impiego di manodopera e di fatto mai versate alle cooperative mentre la Ricorrente_1 contabilizza costi indebitamente dedotti dal reddito imponibile.
L'esistenza di un mero contratto di appalto per il trasporto di merce su strada tra la Ricorrente_1 s.r.l. e la Società_1 , senza la prova delle giornate lavorative effettuate, senza alcuna tracciabilità e dunque estratti conti bancari che dimostrino movimentazioni di denaro per pagamenti di trasporto o facchinaggio o locazione merci, correttamente ha condotto l'Ufficio a ritenerla prova insufficiente in ordine al fatto che le operazioni siano state inesistenti….
L'Ufficio ha dato convincente spiegazione della circostanza che, nel caso di specie, la situazione è particolare nel senso che la Ricorrente_1 ha sia ricevuto che emesso fatture per operazioni inesistenti(FOI) e che, pertanto, relativamente alla somma delle FOI emesse , è stata applicata la sanzione nella misura minima prevista del
25% (applicabile dal 25 al 50%) dei componenti negativi , per le FOI ricevute, è stata operata la differenza tra FOI acquisti e FOI vendite (minori costi accertati) applicando le ordinarie sanzioni…”.
La società , in sede di appello, non solo ha ribadito la sua tesi riguardante l'approssimazione nella esecuzione della verifica, ma ha precisato che l'Agenzia delle Entrate di Verona, ha ritenuto, in relazione ad altre ed analoghe operazioni poste in essere dalla Ricorrente_1, che le stesse fossero riconducibili ad un reato contravvenzionale e, quindi, per tale natura, deducibili dal reddito.
La suddetta eccezione che si riporta a differente conclusione, adottata da altro ufficio dell'Agenzia, non appare condivisibile poiché essa si riferisce ad altre attività, svolte in differente ambito territoriale e, quindi, mancanti di ogni collegamento con la presente controversia.
L'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria , invece, ha esibito, a sostegno della propria tesi sulla validità dell'avviso contestato, alcune sentenze, emesse dal questa Corte, sia pure in diversa composizione, e, più precisamente ,le seguenti.
sentenza n.1874/2023, depositata il 30/6/2023;
sentenza n.729/2025, depositata il 17/3/2025;
sentenza n.758/2025, depositata il 17/3/2025;
sentenza n.760/2025, depositata il 17/3/2025.
Questa Corte reputa che la presente appellata sentenza della Corte di primo grado, sia priva di censure ed errori non solo perché conseguente ad un non approssimativo lavoro istruttorio ma ,anche, perché suffragata dalle altre molteplici decisioni sopra citate degli uffici fiscali .
Questa Corte respinge, per quanto detto, l'appello della Ricorrente_1.
P.Q.M.
Questa Corte conferma la Sentenza di Primo Grado, rigetta l'Appello e condanna l'appellante al pagamento,
a favore dell'Agenzia delle Entrate, di € 3.500,00, oltre accessori per legge, se dovuti.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
XERRA NICOLO', LA
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1086/2022 depositato il 11/05/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4116/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 15/10/2021
Atti impositivi:
- ATTO CONTESTAZI n. TD7CO0701576 IRES-ALTRO 2013
- ATTO CONTESTAZI n. TD7CO0701576 IVA-ALTRO 2013
- ATTO CONTESTAZI n. TD7CO0701576 IRAP 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 Logistic s.r.l. ha presentato appello (R.G.A.1086/2022) per la riforma della sentenza n.4116/2021 emessa il 13/5/2021 dalla sezione settima della Commissione tributaria provinciale di Regio
Calabria con la quale quest'ultima ha respinto il ricorso, prodotto dalla suddetta società, per l'annullamento dell'atto di contestazione n.TD7C00701576/2017 emanato dell'Agenzia delle Entrate -direzione provinciale di Reggio Calabria ed riguardante l'anno 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia ha irrogato, con il suddetto provvedimento, alla attuale appellante, una sanzione di euro
107.250,00 , pari al 25 % dell'importo delle fatture ritenute inesistenti ed emesse dalla società nei confronti delle società cooperative Ge.a,fin. e Società_1.
L'Ufficio ha ritenuto inesistenti , per l'anno 2013 interessato, le prestazioni (movimentazione merci, facchinaggio e trasporti) fatturate tra la Società_1 e Società_2 e l'attuale appellante in quanto le due ultime cooperative sono state ritenute quali soggetti economicamente inesistenti , poichè sprovvisti di qualunque struttura amministrativa e logistica e dotati solo cartolarmente di mezzi e personale.
La società ha eccepito , in primo grado, violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 12 della legge
2000/2012 nonché dell'art.2697 del codice civile , reputando che le indagini eseguite in sede istruttoria, siano state approssimative e prive di riscontri probatori.
L'Agenzia , costituitasi in giudizio, ha sostenuto la legittimità del proprio operato, basato sull'applicazione della normativa vigente in materia di accertamento delle imposte dirette e di IVA.
I Giudici di primo grado hanno così affermato “…Gli elementi su cui si fonda la conclusione dell'Ufficio sono tutt'altro che labili .E' stata riscontratala mera assunzione cartolare di dipendenti, di fatto riconducibili alle stesse società gestite dalla stessa famiglia Nominativo_1, che, di conseguenza, vengono sgravate dal pagamento delle ritenute IRPEF e previdenziali connesse all'impiego di manodopera e di fatto mai versate alle cooperative mentre la Ricorrente_1 contabilizza costi indebitamente dedotti dal reddito imponibile.
L'esistenza di un mero contratto di appalto per il trasporto di merce su strada tra la Ricorrente_1 s.r.l. e la Società_1 , senza la prova delle giornate lavorative effettuate, senza alcuna tracciabilità e dunque estratti conti bancari che dimostrino movimentazioni di denaro per pagamenti di trasporto o facchinaggio o locazione merci, correttamente ha condotto l'Ufficio a ritenerla prova insufficiente in ordine al fatto che le operazioni siano state inesistenti….
L'Ufficio ha dato convincente spiegazione della circostanza che, nel caso di specie, la situazione è particolare nel senso che la Ricorrente_1 ha sia ricevuto che emesso fatture per operazioni inesistenti(FOI) e che, pertanto, relativamente alla somma delle FOI emesse , è stata applicata la sanzione nella misura minima prevista del
25% (applicabile dal 25 al 50%) dei componenti negativi , per le FOI ricevute, è stata operata la differenza tra FOI acquisti e FOI vendite (minori costi accertati) applicando le ordinarie sanzioni…”.
La società , in sede di appello, non solo ha ribadito la sua tesi riguardante l'approssimazione nella esecuzione della verifica, ma ha precisato che l'Agenzia delle Entrate di Verona, ha ritenuto, in relazione ad altre ed analoghe operazioni poste in essere dalla Ricorrente_1, che le stesse fossero riconducibili ad un reato contravvenzionale e, quindi, per tale natura, deducibili dal reddito.
La suddetta eccezione che si riporta a differente conclusione, adottata da altro ufficio dell'Agenzia, non appare condivisibile poiché essa si riferisce ad altre attività, svolte in differente ambito territoriale e, quindi, mancanti di ogni collegamento con la presente controversia.
L'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria , invece, ha esibito, a sostegno della propria tesi sulla validità dell'avviso contestato, alcune sentenze, emesse dal questa Corte, sia pure in diversa composizione, e, più precisamente ,le seguenti.
sentenza n.1874/2023, depositata il 30/6/2023;
sentenza n.729/2025, depositata il 17/3/2025;
sentenza n.758/2025, depositata il 17/3/2025;
sentenza n.760/2025, depositata il 17/3/2025.
Questa Corte reputa che la presente appellata sentenza della Corte di primo grado, sia priva di censure ed errori non solo perché conseguente ad un non approssimativo lavoro istruttorio ma ,anche, perché suffragata dalle altre molteplici decisioni sopra citate degli uffici fiscali .
Questa Corte respinge, per quanto detto, l'appello della Ricorrente_1.
P.Q.M.
Questa Corte conferma la Sentenza di Primo Grado, rigetta l'Appello e condanna l'appellante al pagamento,
a favore dell'Agenzia delle Entrate, di € 3.500,00, oltre accessori per legge, se dovuti.