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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/10/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa NI d'DA, nell'udienza dell'8.7.2025 , ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3390/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020; tra
, con sede in Atri (TE), contrada Medoro n. 1, C.F./P.I. n. Parte_1
, in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
nata ad [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_2
elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Fabrizio Acronzio;
-opponente-
e
con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria Controparte_1 in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, capitale soc , codice fiscale n. e partita IVA P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.IVA_3 telematico rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Email_1
Fiore del Foro di L'Aquila con Studio in L'Aquila loc. Coppito alla Piazza Rustici n. 8giusta procura in calce all'atto di costituzione;
e
-opposta –
con sede legale alla Via Vittorio Alfieri n. 1 di Conegliano (Tv), Parte_3
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata, ai fini del P.IVA_4 presente atto e successive fasi, in L'Aquila alla Via Vittorio Veneto n. 11 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Fiore del Foro di L'Aquila che la rappresenta e difende giusta procura
-Intervenuta ex art. 111 c.p.c.- OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere, inaudita altera parte, l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 983/2020 (r.g. n.
2608/2020) emesso dal Giudice del Tribunale di Teramo il 19.10.2020, depositato il 22.10.2020.
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto per il titolo contrattuale dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo a;
per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo, Parte_4 annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA:
-previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca per interessi passivi calcolati ad un tasso non pattuito per iscritto ovvero variato in maniere sfavorevole per la società opponente, senza previa comunicazione scritta, nonché per interessi anatocistici, commissioni, oneri e spese non pattuite per iscritto, rideterminare, attraverso CTU contabile, alla luce dei criteri e principi enunciati nella parte motiva della presente opposizione, dei rapporti di dare ed avere tra le parti, l'eventuale credito spettante a , riducendo Controparte_2
l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto;
revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e/o inefficace”,
Per parte opposta:
“ IN VIA PRELIMINARE
1. Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto siccome carente dei relativi presupposti ed infondata la pretesa, oltre che non provata
IN RITO
2. Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda stante il riconoscimento del debito manifestamente dichiarato da essa società opponente e dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere per intervenuta transazione, confermando, per
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto con pronuncia di definitiva esecutorietà
3. Riconoscere e dichiarare la nullità della domanda per sua genericità ed indeterminatezza, avendo omesso essa opponente di indicare le singole rimesse, nonché la natura, la durata ed il relativo calcolo delle medesime con conseguente incertezza del petitum e confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto con pronuncia di definitiva esecutorietà NEL MERITO
4. Dare atto della mancata accettazione del contraddittorio su nuove domande afferenti distinti rapporti contrattuali e dichiarare, quindi, la maturata prescrizione del presunto diritto di credito oggetto della subordinata compensazione e respingere, in ogni caso, la proposta opposizione, siccome infondata sotto ogni profilo per i motivi dedotti in narrativa, generica nelle contestazioni ed in tutte le sue articolazioni, oltre che non provata, avverso il decreto ingiuntivo n. 983/20 emesso dal Tribunale di Teramo, questo integralmente confermando con pronuncia di definitiva esecutorietà
IN VIA DI STRETTO SUBORDINE
5. Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale r.p.t., al pagamento, in Parte_1 favore di della somma complessiva di €121.685,73con aggiunti gli Controparte_2 interessi dovuti per legge e per contratto, da ricondurre nei limiti dei tassi soglia ove superiori, afar data dall'1/8/20 fino al soddisfo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia
6. In ogni caso, con il favore delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la
[...]
(da ora in avanti ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio emesso Parte_1 Pt_1
a favore dell'opposta , con cui il Tribunale di Teramo le ha ingiunto il Parte_4 pagamento di € 121.685,73, oltre interessi dovuti per legge e per contratto, da ricondurre nei limiti dei tassi soglia ex lege n. 108/96 ove superiori, a far data dall'1.8.2020 fino all'effettivo pagamento,
e le spese e competenze di procedura liquidate in complessivi € 2.541,50, a tiolo di insoluto derivante dal rapporto bancario di apertura di credito su conto corrente n. 740/64119 (ora posizione a sofferenza n. 40382/9521/901), con garanzia ipotecaria, ripassato tra l'istituto di credito e l'allora
[...]
(ora . Controparte_3 Parte_1
Tale rapporto avrebbe tratto fondamento, oltre che dal contratto di apertura di credito del 19.7.1999, anche da una ulteriore scrittura privata, intercorsa nel 2017 tra l'opponente e la banca opposta, nella quale si prevedeva, con atto pubblico, la proroga della durata del rapporto negoziale ed un piano di rientro del debito già maturato (che avrebbe costituito, a dire dell'opposta, solida ricognizione di debito idonea a fornire la prova della sussistenza della posizione debitoria).
Nello specifico, la società ha dedotto: a) che la ricognizione del debito pregresso, effettuata dalla non avrebbe comportato alcuna rinuncia alle rispettive pretese di accertamento dell'invalidità Pt_1 delle clausole oggetto del contratto bancario applicato e che, al più, la stessa sarebbe stata idonea a dare luogo ad una astrazione meramente processuale attestante la sussistenza del titolo e ed il quantum della pretesa creditoria, pacificamente superabile mediante la dimostrazione della inesistenza o della invalidità del contratto o delle clausole poste a fondamento dell'obbligazione insorta;
b) che la quale attrice sostanziale dell'odierno procedimento, non avrebbe allegato Pt_4 tutti gli estratti conto afferenti al rapporto bancario sub iudice, pur essendo suo precipuo onere e che tale carenza determinerebbe la decadenza automatica dalla possibilità di dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria vantata;
c) che parte opposta non avrebbe allegato il contratto di conto corrente inestricabilmente collegato a quello di apertura di credito del 1999 non rendendo, di fatto, possibile individuare le condizioni economiche pattuite tra le parti e specificamente richiamate nella apertura di credito;
d) che, ad ogni buon conto, anche prestando fede ai tassi concretamente pattuiti nel contratto di apertura di credito, è stato constatato come i saggi in concreto applicati (e desumibili dagli estratti conto versati in atti) risulterebbero diversi da quelli stabiliti a monte, pur in assenza di idonea documentazione attestante le modificazioni in peius delle condizioni economiche praticate;
e) che la avrebbe applicato numerose commissioni non previamente pattuite quali: la Pt_4 commissione disponibilità fondi, spese istruttoria/fido, spese/commissioni; f) sarebbe stata pattuita, inoltre, nel contratto di apertura di conto corrente, una commissione, da applicare sullo scoperto del massimo del fido, di palese indeterminatezza – con conseguente nullità della relativa clausola – in quanto la CMS sarebbe stata indicata mediante un mero coefficiente numerico (variabile a seconda che la stessa fosse stata applicata entro o oltre il fido) con relativa impossibilità di comprendere cosa comportasse e come la stessa operasse, con conseguente necessaria declaratoria di nullità per indeterminatezza dell'oggetto; g) che l'Istituto di credito avrebbe applicato interessi anatocistici, stante l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori dalla data in cui è sorto il rapporto contrattuale sino a quella in cui è intervenuta la delibera CICR.
In conclusione, pertanto, l'opponente ha chiesto di dichiarare infondata la pretesa creditoria azionata dall'Istituto di credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, ha chiesto di rideterminare il reciproco dare- avere tra le parti, in modo da revocare il provvedimento monitorio e condannare l'opponente al pagamento della minor somma, realmente dovuta, a favore della Pt_4
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto di respingere integralmente Controparte_1
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, deducendo, pregiudizialmente, come l'atto transattivo intercorso tra la e la avrebbe dato luogo ad una ricognizione, da parte di Pt_4 Pt_1 quest'ultima, del debito già maturato, con conseguente impossibilità di richiedere, nell'odierno giudizio, l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali pattuite. Ha, poi, sottolineato come le deduzioni introdotte in ordine alla insussistenza, in atti, del contratto di conto corrente intercorso tra le parti non fosse oggetto del petitum né potesse contemplarsi una estensione del vaglio giudiziale a tale separato e diverso rapporto, dal momento che le pretese della si incentravano, Pt_4 esclusivamente, sulla posizione debitoria maturata all'esito della stipula del contratto di apertura di credito.
Ancora, parte opposta ha precisato come l'opponente, nell'agire mediante azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., avrebbe dovuto indicare analiticamente la natura delle rimesse rispetto alle quali ha domandato la compensazione, in modo da consentire alla di articolare Controparte_1 eccezione di prescrizione. Infine, ha evidenziato come la abbia pedissequamente rispettato i Pt_4 precetti della delibera CICR in materia di anatocismo, che la CMS era stata opportunamente pattuita tra le parti nel contratto versato in atti e come i tassi pattuiti non si palesassero usurari.
Sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante
CTU contabile atta a determinare l'esatto assetto delle posizioni di dare-avere derivanti dal rapporto negoziale sub iudice.
Nel corso del giudizio è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del Parte_3 credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la quale, facendo proprie le difese articolate da
[...]
, ha chiesto l'estromissione della banca cedente dall'odierno giudizio. CP_1
La causa, una volta istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025, all'esito della quale sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
*
Preliminarmente occorre precisare come l'odierno giudizio veda, quali parti processuali, sia la Banca cedente, sia la società intervenuta, qualificatasi cessionaria del credito, dal momento che la Pt_1 non ha prestato il consenso affinchè venisse estromessa. Controparte_1
D'altra parte, assume contorni del tutto irrituali la richiesta della società cessionaria, la quale ha effettuato una costituzione subordinata alla estromissione della cedente.
L'art. 111 c.p.c., come noto, prevede la possibilità, per il successore del credito a titolo particolare, di intervenire nel giudizio, statuendo altresì la possibilità che l'alienante venga estromesso dal giudizio a condizione che tutte le parti vi consentano;
non è, tuttavia, concepibile una costituzione subordinata alla previa estromissione della parte cedente che, ad ogni buon conto, potrebbe coltivare interesse a proseguire il giudizio, dal momento che, a livello sostanziale, essa è pur sempre investita dagli effetti della sentenza.
In poche parole, quindi, o l'interveniente si costituisce (come nel caso di specie) accettando lo stato di fatto in cui il procedimento versa, dal momento che la sentenza pronunciata contro il cedente spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, ovvero decide di non prendere parte alla dialettica processuale, accettando di essere investito degli effetti del decisum solo sul piano sostanziale.
Dal momento che è intervenuta ed ha coltivato le difese articolate da parte opposta, quindi, Pt_3 la stessa è parte del giudizio, con conseguente estensione alla medesima degli effetti processuali dallo stesso scaturiti.
Nel merito, l'opposizione è fondata, dal momento che la pretesa creditoria è risultata priva di solida base costitutiva.
In primo luogo, occorre precisare come attore sostanziale dell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia la banca creditrice che ha, quindi, l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Appare eminentemente fondata, quindi, l'eccezione di parte opponente che ha evidenziato la mancata allegazione, da parte dell'opposta, del contratto di conto corrente su cui è stata effettuata l'apertura di credito e da cui sarebbe scaturito il debito oggetto dell'odierno contenzioso.
Ebbene, infatti, nonostante l'apertura di credito sia un contratto autonomo rispetto a quello di conto corrente, con la conseguenza che gli interessi debitori applicabili allo scoperto di conto non siano sovrapponibili alla misura degli interessi debitori applicabili ai prelevamenti effettuati sulle somme messe a disposizione dalla in forza del contratto di apertura di credito, non può negarsi come Pt_4 tra i due negozi sussista un inestricabile collegamento negoziale dato dal fatto che l'apertura di credito non può che operare sul contratto di conto corrente, tale per cui l'invalidità e l'inefficacia delle clausole del secondo non possono che riverberarsi sul primo;
circostanza, peraltro, confermata dall'integrale richiamo per relationem, effettuato, nel negozio versato in atti, alle condizioni economiche contenute nel contratto di conto corrente su cui è stata aperto il credito oggetto della pattuizione del 1999.
Ad ogni buon conto, correttamente, nella relazione peritale, si è tenuto conto dei tassi di interessi praticati con il negozio di apertura di credito in conto corrente per i momenti successivi a quello in cui lo stesso è stato stipulato tra le parti, fermo restando che – per i periodi antecedenti – stante la mancata allegazione del contratto e delle relative condizioni, correttamente il CTU si è attenuto al tasso sostitutivo di cu all'art. 117 TUB ratione temporis vigente.
Non coglie, ancora, nel segno, la controdeduzione di inammissibilità dell'eccezione articolata dal correntista, afferente alla natura della transazione versata in atti, intercorsa tra la e la banca Pt_1 cedente, concernente la ratio esclusivamente processuale dell'astrazione cui darebbe luogo un'eventuale ricognizione di debito in essa contenuta, che non esime il contraente dall'agire in giudizio al fine di dimostrare l'invalidità delle clausole pattuite. Del resto, la Cassazione ha in più occasioni affermato che: “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti” e in parte motiva specifica che in quell'ipotesi il piano di rientro era “stato qualificato correttamente dal giudice di merito come avente natura ed efficacia ricognitiva, essendone stato espressamente escluso il contenuto transattivo e quello novativo”.
Nel caso di specie, ferma la natura pacificamente non novativa della transazione, inidonea, quindi, a porsi quale titolo autonomo e funzionalmente scollegato dal contratto di apertura di credito posto a monte, l'accettazione della posizione debitoria da parte della società opponente ha dato luogo ad una presunzione relativa di esistenza del credito e di relativa quantificazione;
nulla esclude, dunque, come, poi, di fatto, è avvenuto, che in sede processuale la stessa parte possa articolare censure quali fatti impeditivi od estintivi del credito avanzato dalla banca, funzionali a superare la presunzione relativa, dimostrando l'invalidità delle clausole poste a fondamento del titolo da cui l'obbligazione sarebbe sorta.
Peraltro, se anche la parte, con l'atto ricognitivo, avesse inteso rinunciare a far valere, anche in via d'eccezione, fatti impeditivi od estintivi delle pretese creditorie, una tale clausola non sarebbe stata valida in quanto incidente sulla azionabilità di statuizioni integranti nullità e, quindi, rilevabili anche d'ufficio e poste a tutela di interessi generali dell'ordinamento, ed infatti: “ (…) essendo la nullità negoziale un rimedio posto a tutela anche di interessi pubblici, se l'atto processuale dispositivo di una parte dovesse intendersi in grado non soltanto di rinunziare all'azione, ma anche ai diritti conseguenti alla declaratoria di nullità, nel senso di precludere definitivamente anche ogni futuro intervento giudiziale, rimarrebbe travolta anche la ratio che è sottesa alla rilevabilità d'ufficio della nullità stessa, come in generale di tutte le eccezioni in senso lato, rilevabilità funzionale ad una concezione del processo che 'trae linfa applicativa proprio nel valore di giustizia della decisione'
(così, d'altro canto, Cass. Sez. U 04/09/2012, n. 1482.)” (ex plurimis Cass., sez. II civ., sentenza del
18.10.2018 n. 26168). La ratio di tale principio risiede nella tutela di interessi generali, di valori fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo' (così Cass. Sez. U, 04/09/2012, n.
1482.)” (ex plurimis Cass., sez. II civ., sentenza del 18.10.2018 n. 26168).
La ratio del principio esposto, quindi, è da rinvenire nell'interesse tutelato dalle norme che dettano la nullità negoziale le quali, in maniera differente dall'istituto dell'annullamento (salvo i casi di annullabilità assoluta), mirano a tutelare interessi pubblici generali e non semplicemente afferenti alla sfera giuridica dei privati. D'altra parte, sempre secondo la Suprema Corte, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. 19 settembre 2014, n. 19792). Consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (Cass. 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n.
2690).
Inoltre, appare del tutto infondata la deduzione inerente alla non corretta indicazione delle rimesse ai fini dell'articolazione dell'eccezione di prescrizione. Come molte delle argomentazioni sviscerate dall'Istituto di credito opposto, che appaiono del tutto avulse dalla specifica fattispecie concreta oggetto di vaglio nell'odierno giudizio (si pensi alle lunghe considerazioni espresse in ordine alla menzionata eccezione di usurarietà dei tassi, in realtà mai articolata dall'opponente) anche quella legata alla prescrizione appare eminentemente disancorata dal petitum.
A ben vedere, infatti, l'eccezione di prescrizione è passibile di essere proposta ove sia il correntista ad agire mediante azione di restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in via principale o riconvenzionale, ovvero allorquando (secondo recente giurisprudenza) il medesimo eserciti azione di mero accertamento atta a delineare correttamente la posizione debitoria e creditoria dei contraenti.
Nel caso di specie, invece, è esclusivamente la ad aver articolato la domanda volta ad Pt_4 pagamento degli insoluti derivanti dal contratto di apertura di credito, avendo il correntista avanzato, in sede di opposizione, eccezioni (anche riconvenzionali) pur sempre funzionalizzate alla revoca del decreto ingiuntivo ed alla declaratoria di insussistenza della posizione debitoria ingiunta, essendo a ciò preordinata anche la richiesta della reciproca rideterminazione delle poste di dare ed avere una volta espunte le clausole contrattuali ritenute nulle;
ed infatti: “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore” (Cass. sent. n. 21010/2023). Infine, le censure dedotte dall'opponente nel proprio atto introduttivo hanno trovato positivo riscontro nella CTU espletata e versata in atti, essendo la stessa chiara, lineare ed immune da vizi logici.
Quanto al criterio utilizzato per il ricalcolo delle poste di dare-avere, il perito, come correttamente indicato dal precedente titolare del ruolo nel quesito conferito, ha azzerato l'eventuale saldo peggiorativo per il correntista nei periodi in cui gli estratti conto versati in atti non fossero completi nei periodi intermedi e ciò in quanto le eventuali incompletezze documentali non possono che andare a detrimento dell'attore sostanziale che ha agito in sede monitoria.
Così, correttamente, il CTU, nel secondo periodo documentato, ha escluso il peggioramento del saldo formatosi nei confronti del correntista, in quanto non documentato, mentre, successivamente, per i diversi periodi intermedi non documentati, è stato mantenuto il saldo indicato dai precedenti periodi documentati in quanto migliorativo per il correntista.
Quanto ai tassi d'interesse pattuiti ed applicati, il CTU ha correttamente tenuto fede al quesito sottoposto e, quindi, stante la mancanza in atti del contratto di conto corrente su cui era stata stipulata l'apertura di credito, sono stati applicati i tassi richiamati nel negozio versato in atti e intercorso il
19.7.1999 e, successivamente, quelli concordati con l'atto ricognitivo del 27.4.2017.
Il perito, nel fornire risposta ai quesiti sottoposti, ha poi constatato come, in corso di rapporto, siano stati applicati tassi più sfavorevoli rispetto a quelli concordati pur in assenza di specifica comunicazione scritta da parte dell'Istituto di credito;
pertanto, in conformità a quanto richiesto, il
CTU ha provveduto ad applicare il saggio legale sostitutivo vigente al tempo prima della stipula del contratto di apertura di credito e quello contrattualmente pattuito nelle fasi successive, dapprima con contratto del 1999 e, successivamente, con quello del 2017, in questi termini: Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale) 0,25% e Tasso debitore 1,50% + media tasso EURIBOR 365 a 3 mesi sino al
27.4.2017 e successivamente, sino al termine del rapporto, Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale) 0,25%; Tasso debitore 1,75% + media tasso EURIBOR 365 a 3 mesi.
Con riferimento alla censura relativa alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, il consulente, nel determinare la posizione debitoria dell'odierno opponente, ha, correttamente, scomputato gli interessi anatocistici eventualmente applicati nel periodo intercorrente tra il
14/05/2007 e la data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016.
Infatti, a partire dall'1/1/2014 si è esclusa la possibilità per il CICR di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto, gli interessi maturati potessero andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014, non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Ne deriva che, correttamente, l'ausiliare del giudice ha scomputato gli accessori del credito anatocistici per il periodo di tempo in cui esso è stato vietato.
Il CTU ha sottolineato che, viceversa, nelle fasi successive la banca si è adeguata a quanto stabilito, via via, dalle disposizioni intervenute in materia.
Con riferimento alla Commissione di massimo scoperto, deve essere rilevata la nullità delle clausole che hanno previsto il criterio di calcolo applicato per la loro determinazione.
Come noto, prima dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, si erano sviluppati diversi orientamenti in ordine alla causa giustificatrice della suddetta commissione ed ai criteri di determinatezza che dovesse rivestire la suddetta remunerazione.
L'orientamento giurisprudenziale più coerente con la ratio sottesa a tale emolumento ha sostenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. (Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale “Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma). La CMS assume dunque carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito.
Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.
Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato en come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. Fatta questa premessa, correttamente il CTU ha operato il ricalcolo espungendo le CMS applicate sino al 1.1.2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2); per il periodo successivo, invece, il CTU ha accertato come la banca non avesse adeguato i criteri applicativi della suddetta commissione a quanto statuito dapprima dalla legge n. 2/2009 e, successivamente, 117 bis del T.U.B. (introdotto dall'art. 6 bis del D.L.
6.12.20111 n. 201) e dal
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012, che ha fornito criteri univoci in ordine ai criteri di calcolo applicati in modo da dare luogo a parametri che proporzionassero la percentuale applicata alla durata dell'affidamento ed alla somma messa a disposizione del cliente.
Correttamente, infine, il CTU ha provveduto all'espunzione delle spese non espressamente pattuite nei contratti ripassati tra le parti e versati in atti.
In conclusione, pertanto, rispetto al saldo originario contabilizzato dalla banca a chiusura del conto corrente 0740/61449 il ricalcolo ha fatto emergere una posizione attiva a favore del cliente, con conseguente necessità di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo oggetto di contenzioso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento delle tabelle allegate al DM 55/2014.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono da porre in capo alle parti soccombenti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa NI d'DA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
C, nei confronti di con l'intervento di :
[...] Controparte_1 Parte_3
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il provvedimento monitorio n.
983/2020;
- condanna e a rifondere in solido le spese di lite Controparte_4 Parte_3 dell'odierno giudizio nei confronti dell'opponente, da liquidare in euro 14.103,00, oltre ad euro
379,73 a titolo di spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle soccombenti in solido.
Così deciso in Teramo, 30.10.2025
Il giudice Dott.ssa
NI d'DA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa NI d'DA, nell'udienza dell'8.7.2025 , ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3390/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020; tra
, con sede in Atri (TE), contrada Medoro n. 1, C.F./P.I. n. Parte_1
, in persona del socio amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 [...]
nata ad [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_2
elettivamente domiciliata in Teramo, alla via Riccitelli n. 11, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Fabrizio Acronzio;
-opponente-
e
con sede legale in Torino alla Piazza San Carlo n. 156 e sede secondaria Controparte_1 in Milano alla Via Monte di Pietà n. 8, capitale soc , codice fiscale n. e partita IVA P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato presso l'indirizzo P.IVA_3 telematico rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Email_1
Fiore del Foro di L'Aquila con Studio in L'Aquila loc. Coppito alla Piazza Rustici n. 8giusta procura in calce all'atto di costituzione;
e
-opposta –
con sede legale alla Via Vittorio Alfieri n. 1 di Conegliano (Tv), Parte_3
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata, ai fini del P.IVA_4 presente atto e successive fasi, in L'Aquila alla Via Vittorio Veneto n. 11 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Fiore del Foro di L'Aquila che la rappresenta e difende giusta procura
-Intervenuta ex art. 111 c.p.c.- OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere, inaudita altera parte, l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 983/2020 (r.g. n.
2608/2020) emesso dal Giudice del Tribunale di Teramo il 19.10.2020, depositato il 22.10.2020.
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto per il titolo contrattuale dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo a;
per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo, Parte_4 annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA:
-previo accertamento della nullità di ogni addebito effettuato dalla banca per interessi passivi calcolati ad un tasso non pattuito per iscritto ovvero variato in maniere sfavorevole per la società opponente, senza previa comunicazione scritta, nonché per interessi anatocistici, commissioni, oneri e spese non pattuite per iscritto, rideterminare, attraverso CTU contabile, alla luce dei criteri e principi enunciati nella parte motiva della presente opposizione, dei rapporti di dare ed avere tra le parti, l'eventuale credito spettante a , riducendo Controparte_2
l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto;
revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e/o inefficace”,
Per parte opposta:
“ IN VIA PRELIMINARE
1. Rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto siccome carente dei relativi presupposti ed infondata la pretesa, oltre che non provata
IN RITO
2. Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda stante il riconoscimento del debito manifestamente dichiarato da essa società opponente e dichiarare, pertanto, cessata la materia del contendere per intervenuta transazione, confermando, per
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto con pronuncia di definitiva esecutorietà
3. Riconoscere e dichiarare la nullità della domanda per sua genericità ed indeterminatezza, avendo omesso essa opponente di indicare le singole rimesse, nonché la natura, la durata ed il relativo calcolo delle medesime con conseguente incertezza del petitum e confermare, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto con pronuncia di definitiva esecutorietà NEL MERITO
4. Dare atto della mancata accettazione del contraddittorio su nuove domande afferenti distinti rapporti contrattuali e dichiarare, quindi, la maturata prescrizione del presunto diritto di credito oggetto della subordinata compensazione e respingere, in ogni caso, la proposta opposizione, siccome infondata sotto ogni profilo per i motivi dedotti in narrativa, generica nelle contestazioni ed in tutte le sue articolazioni, oltre che non provata, avverso il decreto ingiuntivo n. 983/20 emesso dal Tribunale di Teramo, questo integralmente confermando con pronuncia di definitiva esecutorietà
IN VIA DI STRETTO SUBORDINE
5. Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale r.p.t., al pagamento, in Parte_1 favore di della somma complessiva di €121.685,73con aggiunti gli Controparte_2 interessi dovuti per legge e per contratto, da ricondurre nei limiti dei tassi soglia ove superiori, afar data dall'1/8/20 fino al soddisfo ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia
6. In ogni caso, con il favore delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la
[...]
(da ora in avanti ha chiesto la revoca del provvedimento monitorio emesso Parte_1 Pt_1
a favore dell'opposta , con cui il Tribunale di Teramo le ha ingiunto il Parte_4 pagamento di € 121.685,73, oltre interessi dovuti per legge e per contratto, da ricondurre nei limiti dei tassi soglia ex lege n. 108/96 ove superiori, a far data dall'1.8.2020 fino all'effettivo pagamento,
e le spese e competenze di procedura liquidate in complessivi € 2.541,50, a tiolo di insoluto derivante dal rapporto bancario di apertura di credito su conto corrente n. 740/64119 (ora posizione a sofferenza n. 40382/9521/901), con garanzia ipotecaria, ripassato tra l'istituto di credito e l'allora
[...]
(ora . Controparte_3 Parte_1
Tale rapporto avrebbe tratto fondamento, oltre che dal contratto di apertura di credito del 19.7.1999, anche da una ulteriore scrittura privata, intercorsa nel 2017 tra l'opponente e la banca opposta, nella quale si prevedeva, con atto pubblico, la proroga della durata del rapporto negoziale ed un piano di rientro del debito già maturato (che avrebbe costituito, a dire dell'opposta, solida ricognizione di debito idonea a fornire la prova della sussistenza della posizione debitoria).
Nello specifico, la società ha dedotto: a) che la ricognizione del debito pregresso, effettuata dalla non avrebbe comportato alcuna rinuncia alle rispettive pretese di accertamento dell'invalidità Pt_1 delle clausole oggetto del contratto bancario applicato e che, al più, la stessa sarebbe stata idonea a dare luogo ad una astrazione meramente processuale attestante la sussistenza del titolo e ed il quantum della pretesa creditoria, pacificamente superabile mediante la dimostrazione della inesistenza o della invalidità del contratto o delle clausole poste a fondamento dell'obbligazione insorta;
b) che la quale attrice sostanziale dell'odierno procedimento, non avrebbe allegato Pt_4 tutti gli estratti conto afferenti al rapporto bancario sub iudice, pur essendo suo precipuo onere e che tale carenza determinerebbe la decadenza automatica dalla possibilità di dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria vantata;
c) che parte opposta non avrebbe allegato il contratto di conto corrente inestricabilmente collegato a quello di apertura di credito del 1999 non rendendo, di fatto, possibile individuare le condizioni economiche pattuite tra le parti e specificamente richiamate nella apertura di credito;
d) che, ad ogni buon conto, anche prestando fede ai tassi concretamente pattuiti nel contratto di apertura di credito, è stato constatato come i saggi in concreto applicati (e desumibili dagli estratti conto versati in atti) risulterebbero diversi da quelli stabiliti a monte, pur in assenza di idonea documentazione attestante le modificazioni in peius delle condizioni economiche praticate;
e) che la avrebbe applicato numerose commissioni non previamente pattuite quali: la Pt_4 commissione disponibilità fondi, spese istruttoria/fido, spese/commissioni; f) sarebbe stata pattuita, inoltre, nel contratto di apertura di conto corrente, una commissione, da applicare sullo scoperto del massimo del fido, di palese indeterminatezza – con conseguente nullità della relativa clausola – in quanto la CMS sarebbe stata indicata mediante un mero coefficiente numerico (variabile a seconda che la stessa fosse stata applicata entro o oltre il fido) con relativa impossibilità di comprendere cosa comportasse e come la stessa operasse, con conseguente necessaria declaratoria di nullità per indeterminatezza dell'oggetto; g) che l'Istituto di credito avrebbe applicato interessi anatocistici, stante l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori dalla data in cui è sorto il rapporto contrattuale sino a quella in cui è intervenuta la delibera CICR.
In conclusione, pertanto, l'opponente ha chiesto di dichiarare infondata la pretesa creditoria azionata dall'Istituto di credito, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, ha chiesto di rideterminare il reciproco dare- avere tra le parti, in modo da revocare il provvedimento monitorio e condannare l'opponente al pagamento della minor somma, realmente dovuta, a favore della Pt_4
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto di respingere integralmente Controparte_1
l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, deducendo, pregiudizialmente, come l'atto transattivo intercorso tra la e la avrebbe dato luogo ad una ricognizione, da parte di Pt_4 Pt_1 quest'ultima, del debito già maturato, con conseguente impossibilità di richiedere, nell'odierno giudizio, l'accertamento della nullità delle clausole contrattuali pattuite. Ha, poi, sottolineato come le deduzioni introdotte in ordine alla insussistenza, in atti, del contratto di conto corrente intercorso tra le parti non fosse oggetto del petitum né potesse contemplarsi una estensione del vaglio giudiziale a tale separato e diverso rapporto, dal momento che le pretese della si incentravano, Pt_4 esclusivamente, sulla posizione debitoria maturata all'esito della stipula del contratto di apertura di credito.
Ancora, parte opposta ha precisato come l'opponente, nell'agire mediante azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., avrebbe dovuto indicare analiticamente la natura delle rimesse rispetto alle quali ha domandato la compensazione, in modo da consentire alla di articolare Controparte_1 eccezione di prescrizione. Infine, ha evidenziato come la abbia pedissequamente rispettato i Pt_4 precetti della delibera CICR in materia di anatocismo, che la CMS era stata opportunamente pattuita tra le parti nel contratto versato in atti e come i tassi pattuiti non si palesassero usurari.
Sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante
CTU contabile atta a determinare l'esatto assetto delle posizioni di dare-avere derivanti dal rapporto negoziale sub iudice.
Nel corso del giudizio è intervenuta, ex art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del Parte_3 credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, la quale, facendo proprie le difese articolate da
[...]
, ha chiesto l'estromissione della banca cedente dall'odierno giudizio. CP_1
La causa, una volta istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8.7.2025, all'esito della quale sono stati concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
*
Preliminarmente occorre precisare come l'odierno giudizio veda, quali parti processuali, sia la Banca cedente, sia la società intervenuta, qualificatasi cessionaria del credito, dal momento che la Pt_1 non ha prestato il consenso affinchè venisse estromessa. Controparte_1
D'altra parte, assume contorni del tutto irrituali la richiesta della società cessionaria, la quale ha effettuato una costituzione subordinata alla estromissione della cedente.
L'art. 111 c.p.c., come noto, prevede la possibilità, per il successore del credito a titolo particolare, di intervenire nel giudizio, statuendo altresì la possibilità che l'alienante venga estromesso dal giudizio a condizione che tutte le parti vi consentano;
non è, tuttavia, concepibile una costituzione subordinata alla previa estromissione della parte cedente che, ad ogni buon conto, potrebbe coltivare interesse a proseguire il giudizio, dal momento che, a livello sostanziale, essa è pur sempre investita dagli effetti della sentenza.
In poche parole, quindi, o l'interveniente si costituisce (come nel caso di specie) accettando lo stato di fatto in cui il procedimento versa, dal momento che la sentenza pronunciata contro il cedente spiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, ovvero decide di non prendere parte alla dialettica processuale, accettando di essere investito degli effetti del decisum solo sul piano sostanziale.
Dal momento che è intervenuta ed ha coltivato le difese articolate da parte opposta, quindi, Pt_3 la stessa è parte del giudizio, con conseguente estensione alla medesima degli effetti processuali dallo stesso scaturiti.
Nel merito, l'opposizione è fondata, dal momento che la pretesa creditoria è risultata priva di solida base costitutiva.
In primo luogo, occorre precisare come attore sostanziale dell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia la banca creditrice che ha, quindi, l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
Appare eminentemente fondata, quindi, l'eccezione di parte opponente che ha evidenziato la mancata allegazione, da parte dell'opposta, del contratto di conto corrente su cui è stata effettuata l'apertura di credito e da cui sarebbe scaturito il debito oggetto dell'odierno contenzioso.
Ebbene, infatti, nonostante l'apertura di credito sia un contratto autonomo rispetto a quello di conto corrente, con la conseguenza che gli interessi debitori applicabili allo scoperto di conto non siano sovrapponibili alla misura degli interessi debitori applicabili ai prelevamenti effettuati sulle somme messe a disposizione dalla in forza del contratto di apertura di credito, non può negarsi come Pt_4 tra i due negozi sussista un inestricabile collegamento negoziale dato dal fatto che l'apertura di credito non può che operare sul contratto di conto corrente, tale per cui l'invalidità e l'inefficacia delle clausole del secondo non possono che riverberarsi sul primo;
circostanza, peraltro, confermata dall'integrale richiamo per relationem, effettuato, nel negozio versato in atti, alle condizioni economiche contenute nel contratto di conto corrente su cui è stata aperto il credito oggetto della pattuizione del 1999.
Ad ogni buon conto, correttamente, nella relazione peritale, si è tenuto conto dei tassi di interessi praticati con il negozio di apertura di credito in conto corrente per i momenti successivi a quello in cui lo stesso è stato stipulato tra le parti, fermo restando che – per i periodi antecedenti – stante la mancata allegazione del contratto e delle relative condizioni, correttamente il CTU si è attenuto al tasso sostitutivo di cu all'art. 117 TUB ratione temporis vigente.
Non coglie, ancora, nel segno, la controdeduzione di inammissibilità dell'eccezione articolata dal correntista, afferente alla natura della transazione versata in atti, intercorsa tra la e la banca Pt_1 cedente, concernente la ratio esclusivamente processuale dell'astrazione cui darebbe luogo un'eventuale ricognizione di debito in essa contenuta, che non esime il contraente dall'agire in giudizio al fine di dimostrare l'invalidità delle clausole pattuite. Del resto, la Cassazione ha in più occasioni affermato che: “in tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti” e in parte motiva specifica che in quell'ipotesi il piano di rientro era “stato qualificato correttamente dal giudice di merito come avente natura ed efficacia ricognitiva, essendone stato espressamente escluso il contenuto transattivo e quello novativo”.
Nel caso di specie, ferma la natura pacificamente non novativa della transazione, inidonea, quindi, a porsi quale titolo autonomo e funzionalmente scollegato dal contratto di apertura di credito posto a monte, l'accettazione della posizione debitoria da parte della società opponente ha dato luogo ad una presunzione relativa di esistenza del credito e di relativa quantificazione;
nulla esclude, dunque, come, poi, di fatto, è avvenuto, che in sede processuale la stessa parte possa articolare censure quali fatti impeditivi od estintivi del credito avanzato dalla banca, funzionali a superare la presunzione relativa, dimostrando l'invalidità delle clausole poste a fondamento del titolo da cui l'obbligazione sarebbe sorta.
Peraltro, se anche la parte, con l'atto ricognitivo, avesse inteso rinunciare a far valere, anche in via d'eccezione, fatti impeditivi od estintivi delle pretese creditorie, una tale clausola non sarebbe stata valida in quanto incidente sulla azionabilità di statuizioni integranti nullità e, quindi, rilevabili anche d'ufficio e poste a tutela di interessi generali dell'ordinamento, ed infatti: “ (…) essendo la nullità negoziale un rimedio posto a tutela anche di interessi pubblici, se l'atto processuale dispositivo di una parte dovesse intendersi in grado non soltanto di rinunziare all'azione, ma anche ai diritti conseguenti alla declaratoria di nullità, nel senso di precludere definitivamente anche ogni futuro intervento giudiziale, rimarrebbe travolta anche la ratio che è sottesa alla rilevabilità d'ufficio della nullità stessa, come in generale di tutte le eccezioni in senso lato, rilevabilità funzionale ad una concezione del processo che 'trae linfa applicativa proprio nel valore di giustizia della decisione'
(così, d'altro canto, Cass. Sez. U 04/09/2012, n. 1482.)” (ex plurimis Cass., sez. II civ., sentenza del
18.10.2018 n. 26168). La ratio di tale principio risiede nella tutela di interessi generali, di valori fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo' (così Cass. Sez. U, 04/09/2012, n.
1482.)” (ex plurimis Cass., sez. II civ., sentenza del 18.10.2018 n. 26168).
La ratio del principio esposto, quindi, è da rinvenire nell'interesse tutelato dalle norme che dettano la nullità negoziale le quali, in maniera differente dall'istituto dell'annullamento (salvo i casi di annullabilità assoluta), mirano a tutelare interessi pubblici generali e non semplicemente afferenti alla sfera giuridica dei privati. D'altra parte, sempre secondo la Suprema Corte, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. 19 settembre 2014, n. 19792). Consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (Cass. 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997, n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n.
2690).
Inoltre, appare del tutto infondata la deduzione inerente alla non corretta indicazione delle rimesse ai fini dell'articolazione dell'eccezione di prescrizione. Come molte delle argomentazioni sviscerate dall'Istituto di credito opposto, che appaiono del tutto avulse dalla specifica fattispecie concreta oggetto di vaglio nell'odierno giudizio (si pensi alle lunghe considerazioni espresse in ordine alla menzionata eccezione di usurarietà dei tassi, in realtà mai articolata dall'opponente) anche quella legata alla prescrizione appare eminentemente disancorata dal petitum.
A ben vedere, infatti, l'eccezione di prescrizione è passibile di essere proposta ove sia il correntista ad agire mediante azione di restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., in via principale o riconvenzionale, ovvero allorquando (secondo recente giurisprudenza) il medesimo eserciti azione di mero accertamento atta a delineare correttamente la posizione debitoria e creditoria dei contraenti.
Nel caso di specie, invece, è esclusivamente la ad aver articolato la domanda volta ad Pt_4 pagamento degli insoluti derivanti dal contratto di apertura di credito, avendo il correntista avanzato, in sede di opposizione, eccezioni (anche riconvenzionali) pur sempre funzionalizzate alla revoca del decreto ingiuntivo ed alla declaratoria di insussistenza della posizione debitoria ingiunta, essendo a ciò preordinata anche la richiesta della reciproca rideterminazione delle poste di dare ed avere una volta espunte le clausole contrattuali ritenute nulle;
ed infatti: “La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, né dal relativo oggetto sostanziale (il bene della vita), ma dal petitum processuale, vale a dire dal risultato che lo stesso intende con essa ottenere in giudizio, limitato, nel secondo caso, al rigetto della domanda proposta dall'attore” (Cass. sent. n. 21010/2023). Infine, le censure dedotte dall'opponente nel proprio atto introduttivo hanno trovato positivo riscontro nella CTU espletata e versata in atti, essendo la stessa chiara, lineare ed immune da vizi logici.
Quanto al criterio utilizzato per il ricalcolo delle poste di dare-avere, il perito, come correttamente indicato dal precedente titolare del ruolo nel quesito conferito, ha azzerato l'eventuale saldo peggiorativo per il correntista nei periodi in cui gli estratti conto versati in atti non fossero completi nei periodi intermedi e ciò in quanto le eventuali incompletezze documentali non possono che andare a detrimento dell'attore sostanziale che ha agito in sede monitoria.
Così, correttamente, il CTU, nel secondo periodo documentato, ha escluso il peggioramento del saldo formatosi nei confronti del correntista, in quanto non documentato, mentre, successivamente, per i diversi periodi intermedi non documentati, è stato mantenuto il saldo indicato dai precedenti periodi documentati in quanto migliorativo per il correntista.
Quanto ai tassi d'interesse pattuiti ed applicati, il CTU ha correttamente tenuto fede al quesito sottoposto e, quindi, stante la mancanza in atti del contratto di conto corrente su cui era stata stipulata l'apertura di credito, sono stati applicati i tassi richiamati nel negozio versato in atti e intercorso il
19.7.1999 e, successivamente, quelli concordati con l'atto ricognitivo del 27.4.2017.
Il perito, nel fornire risposta ai quesiti sottoposti, ha poi constatato come, in corso di rapporto, siano stati applicati tassi più sfavorevoli rispetto a quelli concordati pur in assenza di specifica comunicazione scritta da parte dell'Istituto di credito;
pertanto, in conformità a quanto richiesto, il
CTU ha provveduto ad applicare il saggio legale sostitutivo vigente al tempo prima della stipula del contratto di apertura di credito e quello contrattualmente pattuito nelle fasi successive, dapprima con contratto del 1999 e, successivamente, con quello del 2017, in questi termini: Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale) 0,25% e Tasso debitore 1,50% + media tasso EURIBOR 365 a 3 mesi sino al
27.4.2017 e successivamente, sino al termine del rapporto, Tasso creditore (al lordo della ritenuta fiscale) 0,25%; Tasso debitore 1,75% + media tasso EURIBOR 365 a 3 mesi.
Con riferimento alla censura relativa alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, il consulente, nel determinare la posizione debitoria dell'odierno opponente, ha, correttamente, scomputato gli interessi anatocistici eventualmente applicati nel periodo intercorrente tra il
14/05/2007 e la data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016.
Infatti, a partire dall'1/1/2014 si è esclusa la possibilità per il CICR di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto, gli interessi maturati potessero andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014, non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Ne deriva che, correttamente, l'ausiliare del giudice ha scomputato gli accessori del credito anatocistici per il periodo di tempo in cui esso è stato vietato.
Il CTU ha sottolineato che, viceversa, nelle fasi successive la banca si è adeguata a quanto stabilito, via via, dalle disposizioni intervenute in materia.
Con riferimento alla Commissione di massimo scoperto, deve essere rilevata la nullità delle clausole che hanno previsto il criterio di calcolo applicato per la loro determinazione.
Come noto, prima dell'entrata in vigore della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, si erano sviluppati diversi orientamenti in ordine alla causa giustificatrice della suddetta commissione ed ai criteri di determinatezza che dovesse rivestire la suddetta remunerazione.
L'orientamento giurisprudenziale più coerente con la ratio sottesa a tale emolumento ha sostenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. (Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale “Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma). La CMS assume dunque carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito.
Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata.
Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato en come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. Fatta questa premessa, correttamente il CTU ha operato il ricalcolo espungendo le CMS applicate sino al 1.1.2010 (data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2); per il periodo successivo, invece, il CTU ha accertato come la banca non avesse adeguato i criteri applicativi della suddetta commissione a quanto statuito dapprima dalla legge n. 2/2009 e, successivamente, 117 bis del T.U.B. (introdotto dall'art. 6 bis del D.L.
6.12.20111 n. 201) e dal
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012, che ha fornito criteri univoci in ordine ai criteri di calcolo applicati in modo da dare luogo a parametri che proporzionassero la percentuale applicata alla durata dell'affidamento ed alla somma messa a disposizione del cliente.
Correttamente, infine, il CTU ha provveduto all'espunzione delle spese non espressamente pattuite nei contratti ripassati tra le parti e versati in atti.
In conclusione, pertanto, rispetto al saldo originario contabilizzato dalla banca a chiusura del conto corrente 0740/61449 il ricalcolo ha fatto emergere una posizione attiva a favore del cliente, con conseguente necessità di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo oggetto di contenzioso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento delle tabelle allegate al DM 55/2014.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono da porre in capo alle parti soccombenti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa NI d'DA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
C, nei confronti di con l'intervento di :
[...] Controparte_1 Parte_3
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il provvedimento monitorio n.
983/2020;
- condanna e a rifondere in solido le spese di lite Controparte_4 Parte_3 dell'odierno giudizio nei confronti dell'opponente, da liquidare in euro 14.103,00, oltre ad euro
379,73 a titolo di spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle soccombenti in solido.
Così deciso in Teramo, 30.10.2025
Il giudice Dott.ssa
NI d'DA