Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00446/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2025, proposto dalla sig.ra NT SC, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone e Carmelo Spinella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 270 del 3.12.2024 emessa dal Tribunale di TEMPIO PAUSANIA in funzione di Giudice del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OS GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il ricorso in esame la sig.ra NT SC ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe descritta, con cui il Tribunale Ordinario di TEMPIO PAUSANIA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento e pagamento in suo favore della “retribuzione professionale docente” “ per gli incarichi di supplenza richiamati in parte espositiva, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l’indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94 ”;
- si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, depositando documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutte le somme dovute in base alla medesima sentenza di cognizione;
Considerato che la ricorrente ha depositato in data 10 febbraio 2026 una richiesta di passaggio in decisione della causa, nella quale ha segnalato che, “ sulla base di quanto emerso dall’analisi della documentazione prodotta dal MIM, la liquidazione della RPD alla ricorrente è avvenuta solo in data successiva alla proposizione del ricorso per l’ottemperanza alla sentenza ”;
Ritenuto che al Collegio non resti che provvedere di conseguenza con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dato che la citata sentenza di cognizione, passata in giudicato e tempestivamente notificata, è stata integralmente eseguita solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
Ritenuto che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza, come di norma, nella misura liquidata in dispositivo, considerata la serialità della causa, da corrispondersi in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe proposto.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 500,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
OS GI, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS GI | TO RU |
IL SEGRETARIO