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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1096/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL GI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero R.G.1096/2023 avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio D'Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, via C. Ferrero di Cambiano n. 82, giusta procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. , nata a [...] (G.B.) Controparte_1 C.F._2 il 07 febbraio 1971,
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, il sig. ha chiesto Parte_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in data 24 dicembre 1998 in Bridgend (Gran Bretagna) con la sig.ra esponendo che Controparte_1 dall'unione sono nati i figli (in data 03 luglio1998) e (in Persona_1 Persona_2 data 09 febbraio 1999), maggiorenni ed economicamente indipendenti e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 489/2013 del 19/26 marzo 2013 (RG 3062/2006), non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
2. All'udienza del 22 maggio 2024, sentito il solo ricorrente, stante la mancata comparizione della convenuta, la giudice della fase presidenziale ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore assegnando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 10, legge 1 dicembre 1970 n.898.
All'udienza del 12 novembre 2025, è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, la giudice istruttrice ha rimesso la causa al er la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., CP_2 cui la parte ha rinunciato.
3. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del
Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia.
3.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 27 febbraio 2023, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversi e istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
2 b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambi i coniugi risultavano risiedere in e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dal CP_3 ricorrente, deve essere applicata la legge italiana.
4. La domanda di divorzio deve essere accolta.
Deve infatti ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso e del comportamento processuale della convenuta (che, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita), l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia di status ex art. 3 n. 2 lettera b n. 2 della legge 898 del 1970.
5. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
6. Nulla deve poi prevedersi quanto al mantenimento dei figli maggiorenni delle parti, posto che, anche in assenza di diversa domanda, gli stessi devono considerarsi autosufficienti.
7. Nulla sulle spese attesa la contumacia della convenuta e la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1 in data 24 dicembre 1998 in Bridgend (Gran Bretagna), Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 184, parte II, serie
C07, anno 2006;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 c) nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL GI CE UP
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. CE UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL GI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero R.G.1096/2023 avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Fabio D'Amato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Roma, via C. Ferrero di Cambiano n. 82, giusta procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, C.F. , nata a [...] (G.B.) Controparte_1 C.F._2 il 07 febbraio 1971,
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2023, il sig. ha chiesto Parte_1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in data 24 dicembre 1998 in Bridgend (Gran Bretagna) con la sig.ra esponendo che Controparte_1 dall'unione sono nati i figli (in data 03 luglio1998) e (in Persona_1 Persona_2 data 09 febbraio 1999), maggiorenni ed economicamente indipendenti e precisando che, a far data dall'udienza fissata per la comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Tivoli nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 489/2013 del 19/26 marzo 2013 (RG 3062/2006), non vi era stata alcuna forma di riconciliazione tra i coniugi.
2. All'udienza del 22 maggio 2024, sentito il solo ricorrente, stante la mancata comparizione della convenuta, la giudice della fase presidenziale ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore assegnando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 10, legge 1 dicembre 1970 n.898.
All'udienza del 12 novembre 2025, è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, la giudice istruttrice ha rimesso la causa al er la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., CP_2 cui la parte ha rinunciato.
3. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del
Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dei coniugi.
Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince che entrambi i coniugi risiedono abitualmente in Italia.
3.1. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 27 febbraio 2023, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversi e istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
2 b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso entrambi i coniugi risultavano risiedere in e pertanto, tenuto conto della scelta espressa dal CP_3 ricorrente, deve essere applicata la legge italiana.
4. La domanda di divorzio deve essere accolta.
Deve infatti ritenersi provata, anche in ragione del tempo trascorso e del comportamento processuale della convenuta (che, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita), l'impossibilità di una ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Sussistono, dunque, i presupposti di legge per la pronuncia di status ex art. 3 n. 2 lettera b n. 2 della legge 898 del 1970.
5. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
6. Nulla deve poi prevedersi quanto al mantenimento dei figli maggiorenni delle parti, posto che, anche in assenza di diversa domanda, gli stessi devono considerarsi autosufficienti.
7. Nulla sulle spese attesa la contumacia della convenuta e la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Parte_1 in data 24 dicembre 1998 in Bridgend (Gran Bretagna), Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 184, parte II, serie
C07, anno 2006;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 c) nulla sulle spese.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 24 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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