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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/09/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3321/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3321/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLI TEA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RIALTO N 9 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. POLI TEA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLLAME Controparte_1 C.F._2 STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA DEL PRATELLO 9 BOLOGNA presso il difensore avv. MOLLAME STEFANO
CONVENUTO/I
rappresentato e difeso dall'avv. DE BONIS CRISTALLI Controparte_2 ROCCO elettivamente domiciliato in VIA DEL PRATELLO N. 9 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. DE BONIS CRISTALLI ROCCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda diretta o riconvenzionale nonché eccezione avversaria per i motivi in atti:
•accertare per tutti i motivi indicati in atti il grave inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e la sua responsabilità professionale nell'esecuzione del mandato per Controparte_1 l'effetto
pagina 1 di 13 • condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti dalla signora Parte_1 patrimoniali, presenti e futuri, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “chance”, nella misura di euro 313.003,00 oltre rivalutazione e interessi, oltre alla somma di € 22.093,35 per esborsi conseguenti alla condanna alle spese ex art. 96 c. 2 e 3, oltre ai danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa ovvero a seguito di accertamento istruttorio e/o quella complessiva e diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito e comunque ad esito di istruttoria.
•in via subordinata: ove il giudice dovesse ritenere applicabile l'art. 1227 c.1, applicare alla richiesta risarcitoria della signora una riduzione in termini minimi e residuali, per tutti i motivi di cui Pt_1 atti. Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa, anche in conseguenza della mancata partecipazione alla mediazione, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria. In via istruttoria, si rinnova l'istanza di ammissione dei capitoli testimoniali non ammessi, come elencati nella memoria istruttoria 186 c.6 n.2 del 17/01/2024, indicandosi quali testimoni a prova contraria i signori e come precisato nella memoria istruttoria 186 c.6 n.3 Tes_1 Testimone_2 del 06/02/2024.
Per Controparte_1
nel merito, in via principale respingersi le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1 avv. . CP_1 Con vittoria di spese, compensi di causa e C.P.A., oltre rimborso spese generali e I.V.A., se ed in quanto dovute. nel merito, in via subordinata in denegata ipotesi di ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto avv. , applicato CP_1 CP_1 occorrendo l'art. 1227 co. 2° c.c., liquidarsi i danni secondo quanto rigorosamente provato e secondo il giusto, dichiarando tenuta e conseguentemente condannata a garantire e tenere indenne e CP_2 manlevato il proprio assicurato, da ogni eventuale condanna per capitale, accessori e spese di causa conseguenti l'accoglimento della domanda attorea. Con vittoria di spese, compensi di causa e C.P.A., oltre rimborso spese generali e I.V.A., se ed in quanto dovute. in via istruttoria ad evitare eventuali decadenze, si insiste, ove il Giudice lo ritenga necessario o anche soltanto opportuno, per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, in precedenza non ammessi: cap. 1: “Vero che la sig.ra prima dell'inizio della causa nei confronti di di Pt_1 Parte_2 [...] era stata informata dall'avv. dei rischi e delle prospettive che la causa Parte_3 CP_1 comportava”; cap. 24 (a prova contraria sul cap. 7 di parte attrice) “Vero che la sig.ra è sempre stata ricevuta Pt_1 dall'avv. da sola od in presenza dell'avv. Barbara Bergamini”; CP_1 cap. 25 (a prova contraria sul cap. 17 di parte attrice) “Vero che, secondo quanto a Lei riferito dalla sig.ra in occasione della causa di separazione e del procedimento di ammissione ad amministrazione di Pt_1 sostegno, i rapporti con il marito erano estremamente tesi per cui i due coniugi non si Tes_1 frequentavano ed evitavano di vedersi”; Si insiste inoltre, ove il Giudice lo ritenga necessario o anche soltanto opportuno, per l'ammissione di prova contraria diretta sui cap. 4, 6, 30 di parte attrice. Si indicano a testimoni:
- Avv. Barbara Bergamini, con studio in via Ugo Bassi n. 15, OG (sui capp.1, 25 ed a prova contraria sul cap. 4 di parte attrice).
pagina 2 di 13 - SI.ra , viale Zagabria n. 6, OG (sul cap. 24 ed a prova contraria sui capp. 6 e 30 Testimone_3 di parte attrice).
- SI.ra , via Ferrarese n. 156/33, OG (sul cap. 24 ed a prova contraria sui capp. 6 e Testimone_4 30 di parte attrice). Si chiede la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica.”
Per l'avv. DE BONIS CRISTALLI Controparte_2
a) in via principale respingere le domande dell'attrice perché infondate e non provate, con conseguente assorbimento della domanda di manleva dell'Avv. verso CP_1 CP_2
b) in subordine, nel denegato caso di condanna di nei confronti dell'Avv. , CP_2 CP_1 ridotta la domanda risarcitoria a quanto provato e dovuto, anche in applicazione dell'art. 1227 2° comma c.c., ac di polizza di euro 516.457,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo liquidato a suo carico.
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed accessori fiscali e previdenziali di legge certare e dichiarare che la garanzia prestata da opera entro il massimale CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 14.2.2023 a mezzo PEC, adiva l'odierno Tribunale Parte_1 per fare valere la sua pretesa nei confronti dell'Avv. , nei confronti del quale lamentava Controparte_1 un danno dovuto all'asserita responsabilità professionale di quest'ultimo.
L'attrice dava atto di essersi rivolta nell'anno 2011 all'avv. al quale conferiva mandato al CP_1 fine di promuovere un'azione giudiziale nei confronti del proprio ex-compagno, per Parte_2 recuperare le ingenti somme di denaro che la stessa gli aveva consegnato durante il rapporto sentimentale.
L'attrice, quindi, presentava all'odierno convenuto tutta la documentazione comprovante le dazioni di denaro eseguite a favore dell'ex-compagno, per un totale complessivo di € 313.003,00, precisando che i danni patiti non erano legati a una sua incapacità di intendere e volere, dal momento che lei stessa era amministratrice di sostegno e curatrice di parenti in stato di incapacità e inabilità, ma ai rapporti sentimentali.
L'attrice esponeva che in data 19.12.2011, l'avv. notificava atto di citazione sia ad CP_1 Pt_2
al quale aveva chiesto la restituzione della somma di € 178.000,00 (indicata in € 171.000,00
[...] nelle conclusioni) ovvero la minor somma di €73.000,00 in caso di trasferimento in proprio favore dell'immobile oggetto di un preliminare di vendita, sia alla società nei confronti della Parte_3 quale aveva richiesto il trasferimento dell'immobile, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in forza di preliminare di vendita, o, in alternativa, la restituzione di € 245.000,00, versati a titolo di finanziamento.
evidenziava gli innumerevoli errori nei quali era incorso l'odierno convenuto nella Parte_1 redazione degli atti;
in particolare rilevava:
-la confusione del difensore nell'inquadramento giuridico della fattispecie. Infatti, nell'atto introduttivo, da un lato, accennava al reato di circonvenzione di incapace, dall'altro, menzionava l'interposizione fittizia di persona nella conclusione del preliminare di vendita tra e la Pt_2 [...] ; Pt_3
pagina 3 di 13 -l'errore nella formulazione della domanda avanzata nei confronti del Pt_2
-l'errore nell'inquadramento della domanda formulata nei confronti della;
Parte_3
-l'errore nell'indicazione del bene immobile oggetto di causa.
-l'errore nell'aver trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. contro anche su immobili Parte_3 non oggetto di causa.
Durante il giudizio, le controparti avevano rilevato subito l'errore contenuto nella domanda ex art. 2932 c.c. e nella sua successiva trascrizione, mentre avevano confermato tutte le circostanze di fatto favorevoli all'attrice, la quale era rimasta all'oscuro del problema relativo alla trascrizione e dei termini concessi dal Giudice per il deposito delle memorie difensive.
L'attrice dava atto che l'odierno convenuto non depositava la prima memoria ex art.183 c.p.c. e, in data 18.09.2012, rinunciava all'incarico mediante mail, costringendola a conferire mandato a un nuovo legale, che si costituiva direttamente all'udienza ex art. 184 c.c.; all'esito di tale udienza il Giudice, preso atto del mancato deposito di memorie istruttorie, rinviava all'udienza del 14.02.2013 per precisazione delle conclusioni e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
L'attrice richiamava la sentenza del Giudice n. 20233/2013, che, pur ritenendo pacifiche le dazioni di denaro effettuate a favore del rigettava tutte le domande attoree per totale infondatezza delle Pt_2 pretese “proposte senza la normale prudenza”, in violazione “della più elementare diligenza” ed in carenza di legitimatio ad causam passiva, peraltro, verso unità immobiliari estranee alla vertenza, con condanna a rifondere € 9.300,00 oltre oneri a titolo di spese legali e € 7.000,00 ex art. 96 co. 2 e 3 c.p.c.
dava altresì atto di aver ricevuto dalla la notifica della sentenza, Parte_1 Parte_3 munita di formula esecutiva e precetto per complessivi € 20.208,58, seguita poi da pignoramento presso terzi per complessivi € 22.093,35, mediante trattenute sul quinto della pensione.
In diritto, l'attrice lamentava: 1) la violazione dell'obbligo di informazione da parte dell'avvocato, che non aveva comunicato, durante lo svolgimento del processo, gli adempimenti sopravvenuti, i termini di scadenza delle memorie e gli ulteriori rischi;
2) l'inadempimento dell'obbligo di diligenza, perizia e prudenza incombente sull'avvocato nello svolgimento della prestazione professionale, evidente, in particolare, nella formulazione delle domande che, se correttamente proposte, avrebbero portato a una quasi certa probabilità di vittoria e nell'aver compreso nella trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. immobili non oggetto di causa.
Parte attrice chiedeva: accertare il grave o inesatto adempimento dell'Avv. e la sua CP_1 responsabilità professionale;
conseguentemente, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nella misura di € 313.003,00 oltre rivalutazione e interessi, oltre alla somma di € 22.093,35 per esborsi conseguenti alla condanna ex art. 96 co. 2 e 3 c.p.c., oltre ai danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa o in corso di causa.
Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa di risposta nella quale, Controparte_1 innanzitutto, precisava che l'obbligazione dovuta era da qualificarsi come obbligazione di mezzi e non di risultato, non avendo quest'ultimo mai garantito alla cliente il raggiungimento di un determinato obbiettivo. Nelle obbligazioni di mezzi, infatti, tra cui quella del professionista intellettuale, la colpa non consegue al mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla mancanza della diligenza impiegata.
Quanto al preteso inadempimento degli obblighi informativi sul medesimo gravanti, il convenuto rilevava che:
pagina 4 di 13 -la domanda giudiziale promossa dalla nei confronti della veniva trascritta Pt_1 Parte_3 anche su unità abitative estranee alla vertenza per mera svista, errore prontamente riconosciuto, tanto che nel verbale del 19.04.2012 lo stesso avvocato dichiarava la disponibilità dell'attrice a ridurre la trascrizione sul solo bene oggetto della vertenza;
-l'attrice, con comunicazione del 23.04.2012, lo informava della volontà di abbandonare il giudizio pendente;
di conseguenza, lo stesso invitava la propria assistita a provvedere alla cancellazione della trascrizione così da procedere alla rinuncia agli atti.
Come risulta dalla comunicazione del 22.05.2012, l'attrice era stata informata ed era pienamente consapevole della necessità di procedere alla cancellazione della trascrizione, per la quale, infatti, si recava dal notaio;
tuttavia, a seguito di un ripensamento, la stessa decideva di procedere alla sola riduzione delle trascrizioni, a cui peraltro non dava corso.
-all'esito dell'udienza del 19.04.2012, l'attrice veniva informata dei termini di scadenza delle memorie ex art. 183 c.p.c.;
-in data 12.09.2012, circa un mese prima della scadenza dei termini per il deposito della prima memoria, l'attrice gli revocava il mandato, invitando lo stesso a restituire tutta la documentazione di causa in proprio possesso, documentazione che, in data 25.09.2012, l'attrice provvedeva a ritirare.
In ogni caso, il nuovo difensore si costituiva il 13.12.2012, quando i termini ex art. 183 c.p.c. erano ormai scaduti.
Sul preteso errore di impostazione della causa, il convenuto osservava che le azioni proposte nei confronti del e della venivano rigettate dal Tribunale non perché infondate in Pt_2 Parte_3 diritto, ma esclusivamente per difetto di prova, derivante dal fatto che lo stesso veniva rimosso dall'incarico prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c..
In ogni caso, il convenuto rilevava l'assenza di nesso causale tra il danno lamentato dall'attrice e l'asserita condotta colpevole, dal momento che né la pretesa violazione dell'obbligo di informare, né la pretesa negligenza nell'impostazione della causa e nella scelta delle domande avevano rivestito rilevanza causale con il mancato recupero delle somme erogate al infatti, l'attrice, avrebbe Pt_2 comunque potuto provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda, promuovendo una nuova causa attraverso un nuovo difensore.
Il convenuto dava atto di aver stipulato presso la NI la polizza CP_3 Parte_4 assicurativa n. 35050433401, (divenuta, a seguito di trasformazioni societarie, la n. 252008199 di e in data 25.05.2023 provvedeva quindi alla denuncia del sinistro. CP_2
Infine, l'Avv. dava atto di aver svolto attività professionale a favore dell'attrice in diverse CP_1 posizioni, tra cui quella di cui si discuteva, e chiedeva compensi per € 9.144,00, oltre anticipazioni e accessori, per complessivi € 14.213,49, depositando a tal fine nota opinata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di OG il 30.07.2013.
Il convenuto chiedeva nel merito, respingere le domande attoree;
in via riconvenzionale, condanna dell'attrice al pagamento di complessivi € 14.213,49 a titolo di attività professionale prestata, oltre interessi al saldo effettivo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di responsabilità del convenuto, applicato l'art. 1227 c.c., limitare il risarcimento a quanto provato e secondo il giusto, chiamando a manleva. CP_2
Con ordinanza del 14.06.2023 il Giudice autorizzava la chiamata del terzo la quale si CP_2 costituiva in giudizio dichiarando di condividere le difese svolte dal convenuto. La stessa, inoltre, pagina 5 di 13 sottolineava come il comportamento omissivo dell'attrice, che avrebbe potuto impugnare la sentenza di I grado, avesse interrotto il nesso causale fra l'asserita condotta inadempiente dell'avvocato e il danno reclamato, con la conseguente esclusione o riduzione della responsabilità del convenuto ex art. 1227 c.c..
Sulla garanzia assicurativa, confermava l'operatività della stessa nei limiti del massimale e CP_2 fermo lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato.
, dunque, chiedeva il rigetto domande attoree;
in subordine, ridotta la domanda risarcitoria, CP_2 accertare e dichiarare che la garanzia operava entro il massimale di polizza di € 516.000,00 e con scoperto del 10%.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali, tramite l'interrogatorio formale della il Pt_1 suo giuramento decisorio deferitole dal convenuto e l'audizione dei testi;
infine veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.04.2025 sulle conclusioni in epigrafe riportate.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti infra precisati.
Si ritiene che parte attrice abbia fornito la prova in ordine agli elementi della responsabilità professionale, dovendosi distinguere la responsabilità del difensore in relazione alla condanna ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c., da quella relativa all'esito del giudizio.
Come noto, affinché possa affermarsi la responsabilità contrattuale del professionista intellettuale (sub specie, avvocato), è necessario che il cliente-creditore dimostri: 1) l'inadempimento del professionista;
2) il danno subito;
3) il nesso causale tra la condotta inadempiente e il mancato risultato sperato.
Molto brevemente, senza ripercorrere tutta l'evoluzione giurisprudenziale sulla natura delle obbligazioni del professionista d'opera intellettuale ed il superamento da parte della giurisprudenza più recente dell'anacronistica, nonché estranea al nostro ordinamento, distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato, la questione può essere riassunta nei seguenti termini.
La regola generale, che governa l'onere probatorio nella particolare materia delle obbligazioni del prestatore d'opera intellettuale, parte dal presupposto che il professionista-debitore si obbliga nei confronti del cliente-creditore non al conseguimento del risultato ultimo sperato (banalmente, il medico non garantisce la guarigione dalla malattia così come l'avvocato non garantisce la vittoria nel giudizio), ma a prestare la propria opera professionale nel rispetto dei parametri di diligenza, perizia e prudenza del rispettivo ordine professionale e al meglio delle proprie capacità.
Tale rilievo, tuttavia, non può determinare l'assurda conseguenza di eliminare il risultato finale dall'oggetto dell'obbligazione e di non riverberarsi su un eventuale giudizio di responsabilità: il soddisfacimento dell'interesse creditorio è scopo e al contempo causa (in concreto) dello stesso sorgere del vincolo contrattuale e ciò deve costituire la “stella polare”, che il professionista deve seguire nell'adempimento della propria prestazione. Se così non fosse, si rischierebbe di scindere, isolandoli, la prestazione dal risultato finale, valutandoli come due aspetti distinti del rapporto obbligatorio: la prestazione deve essere letta in costante relazione col risultato finale sperato dal cliente, non potendo altrimenti valutarsi la condotta del professionista se non alla luce e in ottica del risultato finale.
Il giudizio che il giudice deve, pertanto, compiere, sarà quello di verificare non tanto se il mancato pagina 6 di 13 conseguimento del risultato finale dipenda dall'inadempimento, ma, secondo un giudizio controfattuale di tipo probabilistico, cosa sarebbe successo se la prestazione fosse stata correttamente eseguita e se, per contro, il mancato conseguimento del risultato finale possa derivare da altri fattori esterni, indipendenti e fuori dalla sfera di controllo del professionista (ex multis, Cass. Sez. III, nn. 28991 e 28992 dell'11 novembre 2019).
Ciò comporta che la responsabilità dell'avvocato non possa affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato e se, ove questi (l'avvocato) avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (sentenza Cass. civ. n. 1984/2016 e n. 2638/2013).
1.1 Nesso causale
Con riferimento al nesso causale occorre distinguere la responsabilità in relazione alla condanna ex art. 96 c.p.c., dalla soccombenza nel giudizio intentato nei confronti di Parte_2 Parte_3
[...]
1.1.2 Per quanto attiene al primo aspetto, si ritiene provato il nesso di causalità tra la condotta negligente dell'Avv. e i danni patiti dalla cliente;
tale assunto si può evincere dalla stessa CP_1 sentenza del Tribunale di OG (Sent. n. 20233/2013) pronunciata nel giudizio da cui i fatti oggetto di causa traggono origine.
In primo luogo, la prima forma di negligenza è da ravvisarsi nella erronea trascrizione da parte dell'allora difensore Avv. della domanda ex art. 2932 c.c., avverso CP_1 Parte_3 trascrizione nella quale erano stati ricompresi anche immobili del tutto estranei alla vicenda. Questo dato veniva rilevato subito dalle controparti e, altresì, dal Giudice nella prima udienza. L'Avv. a sua volta ammetteva l'errore e si impegnava a provvedere alla cancellazione della CP_1 trascrizione ultronea, senza tuttavia in concreto occuparsene.
Dalla documentazione depositata in atti, anche dallo stesso convenuto, risulta che l'Avv. CP_1 aveva informato la della necessità di provvedere a tale sua svista. Il notaio, contattato al fine di Pt_1 effettuare la cancellazione, aveva però annullato l'appuntamento a causa della mancata partecipazione delle altre parti, delle quali era imprescindibile la presenza. La rappresentava di aver appreso dal Pt_1 medesimo notaio che l'avv. non aveva informato le controparti dell'appuntamento notarile. CP_1
Dalla corrispondenza intercorsa tra la e l'Avv. non emerge un disinteresse della Pt_1 CP_1 prima a regolarizzare la trascrizione (doc. 6 convenuto) e nemmeno la mancanza di disponibilità della e del (doc. 7 e 8 convenuto), i quali si dichiaravano disponibili, ferma restando Parte_3 Pt_2 il mancato riconoscimento delle avverse pretese.
Pertanto, un miglior coordinamento tra le parti per il tramite dell'odierno convenuto- il quale intratteneva la corrispondenza con i difensori delle altre parti-, avrebbe potuto consentire di provvedere alla cancellazione dell'errore della trascrizione della domanda, per la quale era richiesto il consenso di pagina 7 di 13 tutte le parti ai sensi dell'art. 2668 c.c..
La cancellazione dell'errata trascrizione avrebbe impedito alla di subire una condanna ex art. 96, Pt_1 commi 2 e 3, c.p.c.. Tale conclusione trova fondamento nella stessa sentenza del Tribunale di OG, in cui la condanna viene motivata evidenziando il pregiudizio arrecato alla Parte_3 anche in virtù del considerevole tempo trascorso senza che alcuno provvedesse alla cancellazione. Per queste ragioni la è stata condannata ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. a pagare alla Pt_1 Parte_3 la somma di € 7.000,00.
[...]
1.1.3. Parimenti, si può ritenere provato il nesso di causalità tra la condotta negligente del difensore e il danno subito da parte attrice.
Invero, non è contestabile la condotta negligente dell'Avv. tale assunto trova esplicita CP_1 conferma da quanto asserito dal Giudice in sentenza, il quale definisce le domande attoree come
“proposte senza la normale prudenza”. Sotto diversi profili in pronuncia il Giudice sottolinea lo scarso fondamento giuridico delle domande proposte in giudizio dall'Avv. a tutela degli interessi CP_1 della Pt_1
Il giudice si è addirittura spinto ad indicare quale condotta avrebbe messo al riparo il difensore dalla accusa di negligenza/imperizia, affermando che “l'attrice non ha dunque chiesto restituzioni di denaro né in adempimento di contratti di mutuo, né quali restituzioni ex art. 2033 c.c. conseguenti a nullità o revoca di donazioni effettuate, né, con riguardo ai versamenti alla in Parte_5 adempimento di obbligazioni nascenti dal preliminare a carico del , ha proposto domanda ex Pt_2 art. 2041 c.c.”.
Ciò non significa che la suggerita condotta avrebbe automaticamente consentito la vittoria del giudizio:
“è irrilevante, dunque, stabilire se le dazioni, pacifiche, di denaro effettuate dalla CP_4 Pt_2 inerissero ad altrettanti contratti di mutuo o a donazioni, dirette o indirette, rilevandosi come in citazione si faccia riferimento a presiti, e invece, nelle note conclusive della stessa attrice (pp. 2 e 3), a donazioni. Del pari non essendo stata avanzata domanda di nullità delle (eventuali) donazioni per difetto di forma, a nulla rileva stabilire se le stesse, ove configurabili, fossero o meno indirette o dirette, e in questo secondo caso, di modico valore oppure no”.
Tuttavia, la vittoria poteva prevedersi come altamente probabile, posto che sulle somme che la Pt_1 ha versato in vario modo a favore del non vi era stata alcuna contestazione in giudizio né da Pt_2 parte di quest'ultimo, che non ha mai negato che il denaro provenisse dall'attrice, né da parte della convenuti, anche perché i versamenti erano documentati e non era necessario fornire Parte_3 ulteriore prova sul punto.
Inoltre, deve ritenersi dimostrata l'imperizia grave dell'Avv. con riferimento alla domanda CP_1 ex art 2932 c.c., posto che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, citato alle pagine 5 e 6 della sentenza, l'assenza della controdichiarazione scritta ne impediva radicalmente l'accoglimento, in quanto la simulazione riguardava un contratto a forma scritta ad substantiam.
Pertanto, può ritenersi adeguatamente fornita la prova inerente al giudizio controfattuale per affermare la certezza o l'elevata probabilità di vittoria, qualora l'Avv. avesse ancorato le pretese della CP_1 pagina 8 di 13 sua assistita ad altri istituti giuridici, quali quelli indicati in sentenza. Ciò che occorre, come più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, è che l'azione legale, ove conforme ai parametri di diligenza avrebbe, comportato secondo un giudizio prognostico un esito favorevole;
la prova di ciò spetta all'attore che fa valere la pretesa nei confronti del professionista: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-05-2016, n. 10698).
In altre parole, deve affermarsi che, laddove fosse stata promossa una causa, formulando una domanda di restituzione del denaro mutuato e/o di nullità della donazione e/o di arricchimento senza giusta causa, essa si sarebbe conclusa con un probabile e quasi certo accoglimento.
Non può, tuttavia, imputarsi alla la circostanza per cui, non essendo intervenuta alcuna Pt_1 prescrizione, ella avrebbe potuto promuovere una nuova causa formulando le domande sopra citate, in quanto tale attività non è richiesta, anche perché onerosa e comunque rischiosa.
Infatti, ai sensi dell'art 1227, comma 2, c.c. al creditore non è dovuto il risarcimento per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
tuttavia, secondo pacifica interpretazione della norma, esula dalla diligenza richiesta l'inizio di una azione giudiziaria.
Declinando tali principi nell'ambito della responsabilità professionale, accertata con certezza o elevata probabilità che gli effetti di una diversa attività del professionista avrebbero dato luogo a esiti favorevoli per il cliente, non si impone ai fini della diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c. a quest'ultimo di intentare il relativo nuovo giudizio.
Quanto alla difesa svolta dal professionista attinente all'assenso della propria assistita circa la valutazione delle maggiori possibilità di vittoria, esercitando la domanda risarcitoria congiuntamente all'azione di interposizione fittizia, in ragione della maggiore solvibilità in capo alla Parte_3 piuttosto che il vale osservare che rientra nelle scelte difensive dell'avvocato quali strategie Pt_2 intraprendere e l'adozione dei mezzi difensivi più efficaci al fine di tutelare gli interessi del cliente, a prescindere dalle sollecitazioni del cliente o da accordi intercorsi con lo stesso (in tal senso tra le tante Cass. n.10289/2015).
Neppure la presunta incapienza del evidenziata dall'Avv. nei suoi atti difensivi Pt_2 CP_1 potrebbe spiegare la scelta della di non intentare più alcun giudizio per ottenere la restituzione Pt_1 delle somme pagate una volta perso disastrosamente quello di cui si discute, in quanto, per un verso, il risultava essere divenuto proprietario dell'immobile, e dall'altro essa avrebbe dovuto sostenere Pt_2 ulteriori spese giudiziarie in un quadro economico già complicato, anche a causa della soccombenza nel precedente giudizio.
Nondimeno, l'Avv. alla luce di questa situazione avrebbe potuto al più sconsigliare CP_1
pagina 9 di 13 all'odierna attrice di intentare un giudizio, piuttosto che formulare domande infondate e prive di effettiva base giuridica. L'aver agito in tal modo, infatti, ha procurato alla un danno ulteriore Pt_1 sotto due profili: da un lato, la già analizzata condanna ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c.; dall'altro la condanna alle spese nei confronti della 9.300,00 per compensi oltre CPA ed IVA Parte_3 come per legge.
Infatti, la per far fronte al pagamento delle spese di lite, per complessivi € 22.093,35, ha subito Pt_1 prima un pignoramento presso terzi con la conseguente trattenuta di 1/5 dello stipendio;
successivamente, essendo intervenuta la pensione, un ulteriore pignoramento di € 1.780,09, comprensivo di interessi, a titolo di saldo dell'intero debito, oltre ad aver già venduto l'immobile dove viveva con i figli per acquistare quello in cui avrebbe dovuto vivere con il Alla luce di ciò, le Pt_2 difficoltà economiche insorte in capo alla stessa le hanno comportato lo sfratto per inadempimento dell'appartamento in cui viveva (doc. 6,7 e 8 attoreo)
1.2 Dell'inadempimento del professionista e del danno subito
Per quanto attiene agli altri due presupposti necessari ai fini dell'integrazione della responsabilità del professionista, occorre distinguere nuovamente attività professionale svolta in giudizio e condanna ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c..
Nel primo caso, posta la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno derivante dalla perdita della causa, si ritiene di dovere individuare il danno in quello che sarebbe stato il presumibile esito favorevole della causa avente ad oggetto l'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., esito che verosimilmente si sarebbe assestato nel medesimo importo versato, costituente l'impoverimento subito dalla e corrispondente alla porzione di prezzo pagato per Pt_1
l'acquisto dell'immobile, pari a € 245.000,00.
Oltre a tale pregiudizio, l'attrice ha subito anche la condanna delle spese di lite a favore della
[...]
, condanna che costituiva conseguenza diretta della totalmente infondata azione ex art. 2932 Pt_3
c.c.
Nel secondo caso, il danno subito per errata trascrizione della domanda da parte attrice è facilmente desumibile dalla condanna a favore di controparte ( liquidata in € 7.000,00 ex art Parte_3
96, commi 2 e 3, c.p.c. (Trib. OG 20233/2013).
A titolo di danno va, pertanto, riconosciuto l'importo complessivo di € 267.093,35, che si compone di € 245.000,00, somma versata per l'acquisto dell'immobile e € 22.093,35, somma complessivamente pignorata per far fronte alla condanna al pagamento delle spese di lite e alla condanna ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c..
Va richiamato, infine, l'orientamento secondo cui “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il pagina 10 di 13 creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (da ultimo Cass. ord. 37798/2022)
Su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria dal 14.2.2013 (data della pubblicazione della sentenza da cui è scaturito il danno) all'attualità e gli interessi come sopra indicati.
2. Domanda riconvenzionale di parte convenuta
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale circa la spettanza dei compensi derivanti dall'attività professionale svolta dall'Avv. a favore della sig.ra nel giudizio contro CP_1 Parte_1 [...] e si ritiene che la domanda sia infondata in ragione della menzionata Parte_3 Parte_2 grave inadempienza.
L'attrice ha tempestivamente eccepito (nella prima memoria ex art.183 c.p.c.) la prescrizione presuntiva ex art.2956 n.2 c.c. della pretesa creditoria, non avendo il professionista mai richiesto formalmente il pagamento degli onorari nei tre anni successivi alla conclusione della prestazione, esauritasi dopo la revoca del mandato con raccomandata del 12.09.2012 (doc. 10 convenuto) e nomina del nuovo difensore, che si è costituito in giudizio all'udienza del 31.12.2012.
Come noto, i crediti derivanti da attività professionale si presumono prescritti dopo tre anni dal loro sorgere ex art. 2956 n.2, c.c. Tale istituto prevede che, decorso un determinato periodo di tempo, talune categorie di crediti si presumano essere soddisfatte, in virtù della loro particolare fonte genetica: prestazioni professionali rese da soggetti privati nell'ambito della loro attività lavorativa che, secondo l'id quod plaereumque accidit, sono saldate contestualmente o immediatamente dopo l'erogazione della prestazione, per cui il legislatore le presume saldate decorso un breve lasso di tempo.
Da ciò deriva, tuttavia, non l'estinzione del diritto stesso, che rimarrà sottoposto all'ordinario termine prescrizionale decennale, bensì il semplice operare dell'inversione dell'onere probatorio, tale per cui spetterà non al debitore dimostrare di aver pagato (come normalmente dovrebbe essere fin dal famoso arresto a Sezioni Unite del 2001 in materia di riparto degli oneri probatori), ma al creditore dimostrare il mancato pagamento, in deroga al regime generale;
il passare del tempo fa presumere, difatti, che questi particolari crediti siano stati onorati, in virtù di ciò che accade nella normale prassi dei traffici commerciali, senza che però da ciò possa ricavarsi la loro estinzione.
Nel caso di specie, parte convenuta ha asserito la mancata corresponsione da parte di Parte_1 dei compensi professionali (come liquidati nella nota opinata dall'Ordine degli Avvocati); parte attrice ha contestato la sussistenza del credito con memoria ex art 183 c.6 n.2, oltre ad aver eccepito l'intervenuta prescrizione all'udienza del 16.11.2023 (a suo dire triennale).
Il convenuto al fine di superare l'inversione dell'onere probatorio poteva, come poi ha fatto, soltanto deferire il giuramento decisorio ai sensi dell'art 2960 c.c., prova che, tuttavia, non ha fornito l'auspicato esito, avendo la prestato il giuramento rispondendo affermativamente a tutte le Pt_1 circostanze che si riportano: 1) “Giuro e giurando affermo di aver estinto il mio debito nei confronti dell'avv. per prestazioni professionali svolte nel periodo novembre 2011/settembre Controparte_1
2012, relativamente alle seguenti posizioni: 1) causa n. 391/2011 r.g. promossa avanti il Tribunale di OG, sezione lavoro, da 2) ricorso avverso due verbali di accertamento DPL Parte_6
pagina 11 di 13 in data 26.03.2012 e 21.11.2011; 3) opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Giudice di Pace di OG, nei confronti di 4) causa n. 19217/2011 r.g. promossa Controparte_5 avanti il Tribunale di OG, nei confronti di;
2) “Giuro e Parte_2 Parte_3 giurando affermo di aver corrisposto all'avv. per l'attività professionale dallo stesso Controparte_1 svolta la complessiva somma di €. 14.213,49, di cui €. 9.144,00 per compensi, €. 915,07 per anticipazioni non imponibili, €. 1.367,10 per spese generali 15%, €. 419,25 per contributo 4% C.P.A. ed €. 2.398,07 per rivalsa I.V.A. 22%, in conformità dell'opinamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OG in data 30/07/2013”.
La domanda riconvenzionale va, dunque, respinta per le duplici considerazioni sopra esposte.
3. Sull'operatività della polizza assicurativa stipulata dall'Avv. con CP_1 Controparte_2
[...]
Per quanto attiene alla posizione della terza chiamata in qualità di impresa Controparte_2 assicuratrice per l'attività professionale svolta dell'Avv. la scrivente ritiene che la polizza CP_1 assicurativa n. 252008199 sia idonea a coprire le inadempienze lamentate dalla nei confronti Pt_1 dell'assicurato. Sul punto, peraltro, non sussistono contestazioni da parte di Controparte_2
Posto che l'Avv.to sarà condannato al risarcimento del danno a favore di parte attrice CP_1 limitatamente all'importo di € 267.093,35, rientrando nel massimale di polizza, rimarrà a suo carico la franchigia del 10%.
La NI sarà pertanto condannata a manlevare il proprio assicurato di quanto questi è condannato a risarcire in virtù dei paragrafi precedenti, dedotta la franchigia di cui alla polizza.
4. Della ripartizione delle spese di lite
L'accoglimento delle domande attore e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto conducono ad affermare, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza del convenuto e la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
I compensi sono liquidati sulla scorta dei parametri dello scaglione di valore corrispondente a quanto liquidato a titolo di danno (€ 267.093) per tutte le fasi, secondo una forbisce intermedia tra il valore minimo e il medio, tenuto conto che della vicinanza all'importo minimo dello scaglione (€ 260.000) ; applicando il D.M. 147/2022, vengono liquidati € 16.830,00 oltre accessori e spese generali;
spetta altresì il rimborso delle anticipazioni sostenute ammontanti ad €1.241,00 (€1.214,00+27,00). Il tutto da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese legali tra l'assicurato e , il principio di soccombenza comporta che la seconda CP_2 debba sobbarcarsi le spese del primo, in forza dell'art 21 del contratto;
esse sono liquidate sulla scorta dei parametri minimi (in ragione della limitata attività svolta in relazione alle questioni inerenti alla garanzia assicurativa) dello scaglione di valore indeterminato a complessità media per tutte le fasi;
applicando il D.M. 147/2022, vengono liquidati € 11.229,00 oltre accessori e spese generali per compensi.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara tenuto e condanna al risarcimento del danno patito da parte attrice e liquidato Controparte_1 in € 267.093,35, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da parte motiva;
Dichiara tenuta e condanna a manlevare il proprio assicurato di quanto questi è CP_2 condannato a risarcire in virtù del precedente capo, dedotta la franchigia di cui alla polizza;
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'Avv.to CP_1 Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.241,00 per anticipazioni ed € 16.830,00,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Condanna a rimborsare all'Avv.to le spese di lite, che si liquidano in € CP_2 CP_1 11.229,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
OG, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3321/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLI TEA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RIALTO N 9 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. POLI TEA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLLAME Controparte_1 C.F._2 STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA DEL PRATELLO 9 BOLOGNA presso il difensore avv. MOLLAME STEFANO
CONVENUTO/I
rappresentato e difeso dall'avv. DE BONIS CRISTALLI Controparte_2 ROCCO elettivamente domiciliato in VIA DEL PRATELLO N. 9 40122 BOLOGNA presso il difensore avv. DE BONIS CRISTALLI ROCCO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue. Per Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda diretta o riconvenzionale nonché eccezione avversaria per i motivi in atti:
•accertare per tutti i motivi indicati in atti il grave inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e la sua responsabilità professionale nell'esecuzione del mandato per Controparte_1 l'effetto
pagina 1 di 13 • condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni subiti dalla signora Parte_1 patrimoniali, presenti e futuri, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “chance”, nella misura di euro 313.003,00 oltre rivalutazione e interessi, oltre alla somma di € 22.093,35 per esborsi conseguenti alla condanna alle spese ex art. 96 c. 2 e 3, oltre ai danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa ovvero a seguito di accertamento istruttorio e/o quella complessiva e diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito e comunque ad esito di istruttoria.
•in via subordinata: ove il giudice dovesse ritenere applicabile l'art. 1227 c.1, applicare alla richiesta risarcitoria della signora una riduzione in termini minimi e residuali, per tutti i motivi di cui Pt_1 atti. Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cpa, anche in conseguenza della mancata partecipazione alla mediazione, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice antistataria. In via istruttoria, si rinnova l'istanza di ammissione dei capitoli testimoniali non ammessi, come elencati nella memoria istruttoria 186 c.6 n.2 del 17/01/2024, indicandosi quali testimoni a prova contraria i signori e come precisato nella memoria istruttoria 186 c.6 n.3 Tes_1 Testimone_2 del 06/02/2024.
Per Controparte_1
nel merito, in via principale respingersi le domande tutte proposte dall'attrice nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1 avv. . CP_1 Con vittoria di spese, compensi di causa e C.P.A., oltre rimborso spese generali e I.V.A., se ed in quanto dovute. nel merito, in via subordinata in denegata ipotesi di ipotesi di ritenuta responsabilità del convenuto avv. , applicato CP_1 CP_1 occorrendo l'art. 1227 co. 2° c.c., liquidarsi i danni secondo quanto rigorosamente provato e secondo il giusto, dichiarando tenuta e conseguentemente condannata a garantire e tenere indenne e CP_2 manlevato il proprio assicurato, da ogni eventuale condanna per capitale, accessori e spese di causa conseguenti l'accoglimento della domanda attorea. Con vittoria di spese, compensi di causa e C.P.A., oltre rimborso spese generali e I.V.A., se ed in quanto dovute. in via istruttoria ad evitare eventuali decadenze, si insiste, ove il Giudice lo ritenga necessario o anche soltanto opportuno, per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, in precedenza non ammessi: cap. 1: “Vero che la sig.ra prima dell'inizio della causa nei confronti di di Pt_1 Parte_2 [...] era stata informata dall'avv. dei rischi e delle prospettive che la causa Parte_3 CP_1 comportava”; cap. 24 (a prova contraria sul cap. 7 di parte attrice) “Vero che la sig.ra è sempre stata ricevuta Pt_1 dall'avv. da sola od in presenza dell'avv. Barbara Bergamini”; CP_1 cap. 25 (a prova contraria sul cap. 17 di parte attrice) “Vero che, secondo quanto a Lei riferito dalla sig.ra in occasione della causa di separazione e del procedimento di ammissione ad amministrazione di Pt_1 sostegno, i rapporti con il marito erano estremamente tesi per cui i due coniugi non si Tes_1 frequentavano ed evitavano di vedersi”; Si insiste inoltre, ove il Giudice lo ritenga necessario o anche soltanto opportuno, per l'ammissione di prova contraria diretta sui cap. 4, 6, 30 di parte attrice. Si indicano a testimoni:
- Avv. Barbara Bergamini, con studio in via Ugo Bassi n. 15, OG (sui capp.1, 25 ed a prova contraria sul cap. 4 di parte attrice).
pagina 2 di 13 - SI.ra , viale Zagabria n. 6, OG (sul cap. 24 ed a prova contraria sui capp. 6 e 30 Testimone_3 di parte attrice).
- SI.ra , via Ferrarese n. 156/33, OG (sul cap. 24 ed a prova contraria sui capp. 6 e Testimone_4 30 di parte attrice). Si chiede la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e successive memorie di replica.”
Per l'avv. DE BONIS CRISTALLI Controparte_2
a) in via principale respingere le domande dell'attrice perché infondate e non provate, con conseguente assorbimento della domanda di manleva dell'Avv. verso CP_1 CP_2
b) in subordine, nel denegato caso di condanna di nei confronti dell'Avv. , CP_2 CP_1 ridotta la domanda risarcitoria a quanto provato e dovuto, anche in applicazione dell'art. 1227 2° comma c.c., ac di polizza di euro 516.457,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% sull'importo liquidato a suo carico.
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali ed accessori fiscali e previdenziali di legge certare e dichiarare che la garanzia prestata da opera entro il massimale CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 14.2.2023 a mezzo PEC, adiva l'odierno Tribunale Parte_1 per fare valere la sua pretesa nei confronti dell'Avv. , nei confronti del quale lamentava Controparte_1 un danno dovuto all'asserita responsabilità professionale di quest'ultimo.
L'attrice dava atto di essersi rivolta nell'anno 2011 all'avv. al quale conferiva mandato al CP_1 fine di promuovere un'azione giudiziale nei confronti del proprio ex-compagno, per Parte_2 recuperare le ingenti somme di denaro che la stessa gli aveva consegnato durante il rapporto sentimentale.
L'attrice, quindi, presentava all'odierno convenuto tutta la documentazione comprovante le dazioni di denaro eseguite a favore dell'ex-compagno, per un totale complessivo di € 313.003,00, precisando che i danni patiti non erano legati a una sua incapacità di intendere e volere, dal momento che lei stessa era amministratrice di sostegno e curatrice di parenti in stato di incapacità e inabilità, ma ai rapporti sentimentali.
L'attrice esponeva che in data 19.12.2011, l'avv. notificava atto di citazione sia ad CP_1 Pt_2
al quale aveva chiesto la restituzione della somma di € 178.000,00 (indicata in € 171.000,00
[...] nelle conclusioni) ovvero la minor somma di €73.000,00 in caso di trasferimento in proprio favore dell'immobile oggetto di un preliminare di vendita, sia alla società nei confronti della Parte_3 quale aveva richiesto il trasferimento dell'immobile, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in forza di preliminare di vendita, o, in alternativa, la restituzione di € 245.000,00, versati a titolo di finanziamento.
evidenziava gli innumerevoli errori nei quali era incorso l'odierno convenuto nella Parte_1 redazione degli atti;
in particolare rilevava:
-la confusione del difensore nell'inquadramento giuridico della fattispecie. Infatti, nell'atto introduttivo, da un lato, accennava al reato di circonvenzione di incapace, dall'altro, menzionava l'interposizione fittizia di persona nella conclusione del preliminare di vendita tra e la Pt_2 [...] ; Pt_3
pagina 3 di 13 -l'errore nella formulazione della domanda avanzata nei confronti del Pt_2
-l'errore nell'inquadramento della domanda formulata nei confronti della;
Parte_3
-l'errore nell'indicazione del bene immobile oggetto di causa.
-l'errore nell'aver trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. contro anche su immobili Parte_3 non oggetto di causa.
Durante il giudizio, le controparti avevano rilevato subito l'errore contenuto nella domanda ex art. 2932 c.c. e nella sua successiva trascrizione, mentre avevano confermato tutte le circostanze di fatto favorevoli all'attrice, la quale era rimasta all'oscuro del problema relativo alla trascrizione e dei termini concessi dal Giudice per il deposito delle memorie difensive.
L'attrice dava atto che l'odierno convenuto non depositava la prima memoria ex art.183 c.p.c. e, in data 18.09.2012, rinunciava all'incarico mediante mail, costringendola a conferire mandato a un nuovo legale, che si costituiva direttamente all'udienza ex art. 184 c.c.; all'esito di tale udienza il Giudice, preso atto del mancato deposito di memorie istruttorie, rinviava all'udienza del 14.02.2013 per precisazione delle conclusioni e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
L'attrice richiamava la sentenza del Giudice n. 20233/2013, che, pur ritenendo pacifiche le dazioni di denaro effettuate a favore del rigettava tutte le domande attoree per totale infondatezza delle Pt_2 pretese “proposte senza la normale prudenza”, in violazione “della più elementare diligenza” ed in carenza di legitimatio ad causam passiva, peraltro, verso unità immobiliari estranee alla vertenza, con condanna a rifondere € 9.300,00 oltre oneri a titolo di spese legali e € 7.000,00 ex art. 96 co. 2 e 3 c.p.c.
dava altresì atto di aver ricevuto dalla la notifica della sentenza, Parte_1 Parte_3 munita di formula esecutiva e precetto per complessivi € 20.208,58, seguita poi da pignoramento presso terzi per complessivi € 22.093,35, mediante trattenute sul quinto della pensione.
In diritto, l'attrice lamentava: 1) la violazione dell'obbligo di informazione da parte dell'avvocato, che non aveva comunicato, durante lo svolgimento del processo, gli adempimenti sopravvenuti, i termini di scadenza delle memorie e gli ulteriori rischi;
2) l'inadempimento dell'obbligo di diligenza, perizia e prudenza incombente sull'avvocato nello svolgimento della prestazione professionale, evidente, in particolare, nella formulazione delle domande che, se correttamente proposte, avrebbero portato a una quasi certa probabilità di vittoria e nell'aver compreso nella trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. immobili non oggetto di causa.
Parte attrice chiedeva: accertare il grave o inesatto adempimento dell'Avv. e la sua CP_1 responsabilità professionale;
conseguentemente, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti e quantificati nella misura di € 313.003,00 oltre rivalutazione e interessi, oltre alla somma di € 22.093,35 per esborsi conseguenti alla condanna ex art. 96 co. 2 e 3 c.p.c., oltre ai danni non patrimoniali da quantificarsi in via equitativa o in corso di causa.
Il convenuto si costituiva in giudizio con comparsa di risposta nella quale, Controparte_1 innanzitutto, precisava che l'obbligazione dovuta era da qualificarsi come obbligazione di mezzi e non di risultato, non avendo quest'ultimo mai garantito alla cliente il raggiungimento di un determinato obbiettivo. Nelle obbligazioni di mezzi, infatti, tra cui quella del professionista intellettuale, la colpa non consegue al mancato raggiungimento del risultato, bensì dalla mancanza della diligenza impiegata.
Quanto al preteso inadempimento degli obblighi informativi sul medesimo gravanti, il convenuto rilevava che:
pagina 4 di 13 -la domanda giudiziale promossa dalla nei confronti della veniva trascritta Pt_1 Parte_3 anche su unità abitative estranee alla vertenza per mera svista, errore prontamente riconosciuto, tanto che nel verbale del 19.04.2012 lo stesso avvocato dichiarava la disponibilità dell'attrice a ridurre la trascrizione sul solo bene oggetto della vertenza;
-l'attrice, con comunicazione del 23.04.2012, lo informava della volontà di abbandonare il giudizio pendente;
di conseguenza, lo stesso invitava la propria assistita a provvedere alla cancellazione della trascrizione così da procedere alla rinuncia agli atti.
Come risulta dalla comunicazione del 22.05.2012, l'attrice era stata informata ed era pienamente consapevole della necessità di procedere alla cancellazione della trascrizione, per la quale, infatti, si recava dal notaio;
tuttavia, a seguito di un ripensamento, la stessa decideva di procedere alla sola riduzione delle trascrizioni, a cui peraltro non dava corso.
-all'esito dell'udienza del 19.04.2012, l'attrice veniva informata dei termini di scadenza delle memorie ex art. 183 c.p.c.;
-in data 12.09.2012, circa un mese prima della scadenza dei termini per il deposito della prima memoria, l'attrice gli revocava il mandato, invitando lo stesso a restituire tutta la documentazione di causa in proprio possesso, documentazione che, in data 25.09.2012, l'attrice provvedeva a ritirare.
In ogni caso, il nuovo difensore si costituiva il 13.12.2012, quando i termini ex art. 183 c.p.c. erano ormai scaduti.
Sul preteso errore di impostazione della causa, il convenuto osservava che le azioni proposte nei confronti del e della venivano rigettate dal Tribunale non perché infondate in Pt_2 Parte_3 diritto, ma esclusivamente per difetto di prova, derivante dal fatto che lo stesso veniva rimosso dall'incarico prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c..
In ogni caso, il convenuto rilevava l'assenza di nesso causale tra il danno lamentato dall'attrice e l'asserita condotta colpevole, dal momento che né la pretesa violazione dell'obbligo di informare, né la pretesa negligenza nell'impostazione della causa e nella scelta delle domande avevano rivestito rilevanza causale con il mancato recupero delle somme erogate al infatti, l'attrice, avrebbe Pt_2 comunque potuto provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda, promuovendo una nuova causa attraverso un nuovo difensore.
Il convenuto dava atto di aver stipulato presso la NI la polizza CP_3 Parte_4 assicurativa n. 35050433401, (divenuta, a seguito di trasformazioni societarie, la n. 252008199 di e in data 25.05.2023 provvedeva quindi alla denuncia del sinistro. CP_2
Infine, l'Avv. dava atto di aver svolto attività professionale a favore dell'attrice in diverse CP_1 posizioni, tra cui quella di cui si discuteva, e chiedeva compensi per € 9.144,00, oltre anticipazioni e accessori, per complessivi € 14.213,49, depositando a tal fine nota opinata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di OG il 30.07.2013.
Il convenuto chiedeva nel merito, respingere le domande attoree;
in via riconvenzionale, condanna dell'attrice al pagamento di complessivi € 14.213,49 a titolo di attività professionale prestata, oltre interessi al saldo effettivo. In via subordinata, nella denegata ipotesi di responsabilità del convenuto, applicato l'art. 1227 c.c., limitare il risarcimento a quanto provato e secondo il giusto, chiamando a manleva. CP_2
Con ordinanza del 14.06.2023 il Giudice autorizzava la chiamata del terzo la quale si CP_2 costituiva in giudizio dichiarando di condividere le difese svolte dal convenuto. La stessa, inoltre, pagina 5 di 13 sottolineava come il comportamento omissivo dell'attrice, che avrebbe potuto impugnare la sentenza di I grado, avesse interrotto il nesso causale fra l'asserita condotta inadempiente dell'avvocato e il danno reclamato, con la conseguente esclusione o riduzione della responsabilità del convenuto ex art. 1227 c.c..
Sulla garanzia assicurativa, confermava l'operatività della stessa nei limiti del massimale e CP_2 fermo lo scoperto del 10% a carico dell'assicurato.
, dunque, chiedeva il rigetto domande attoree;
in subordine, ridotta la domanda risarcitoria, CP_2 accertare e dichiarare che la garanzia operava entro il massimale di polizza di € 516.000,00 e con scoperto del 10%.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali, tramite l'interrogatorio formale della il Pt_1 suo giuramento decisorio deferitole dal convenuto e l'audizione dei testi;
infine veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17.04.2025 sulle conclusioni in epigrafe riportate.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti infra precisati.
Si ritiene che parte attrice abbia fornito la prova in ordine agli elementi della responsabilità professionale, dovendosi distinguere la responsabilità del difensore in relazione alla condanna ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c., da quella relativa all'esito del giudizio.
Come noto, affinché possa affermarsi la responsabilità contrattuale del professionista intellettuale (sub specie, avvocato), è necessario che il cliente-creditore dimostri: 1) l'inadempimento del professionista;
2) il danno subito;
3) il nesso causale tra la condotta inadempiente e il mancato risultato sperato.
Molto brevemente, senza ripercorrere tutta l'evoluzione giurisprudenziale sulla natura delle obbligazioni del professionista d'opera intellettuale ed il superamento da parte della giurisprudenza più recente dell'anacronistica, nonché estranea al nostro ordinamento, distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato, la questione può essere riassunta nei seguenti termini.
La regola generale, che governa l'onere probatorio nella particolare materia delle obbligazioni del prestatore d'opera intellettuale, parte dal presupposto che il professionista-debitore si obbliga nei confronti del cliente-creditore non al conseguimento del risultato ultimo sperato (banalmente, il medico non garantisce la guarigione dalla malattia così come l'avvocato non garantisce la vittoria nel giudizio), ma a prestare la propria opera professionale nel rispetto dei parametri di diligenza, perizia e prudenza del rispettivo ordine professionale e al meglio delle proprie capacità.
Tale rilievo, tuttavia, non può determinare l'assurda conseguenza di eliminare il risultato finale dall'oggetto dell'obbligazione e di non riverberarsi su un eventuale giudizio di responsabilità: il soddisfacimento dell'interesse creditorio è scopo e al contempo causa (in concreto) dello stesso sorgere del vincolo contrattuale e ciò deve costituire la “stella polare”, che il professionista deve seguire nell'adempimento della propria prestazione. Se così non fosse, si rischierebbe di scindere, isolandoli, la prestazione dal risultato finale, valutandoli come due aspetti distinti del rapporto obbligatorio: la prestazione deve essere letta in costante relazione col risultato finale sperato dal cliente, non potendo altrimenti valutarsi la condotta del professionista se non alla luce e in ottica del risultato finale.
Il giudizio che il giudice deve, pertanto, compiere, sarà quello di verificare non tanto se il mancato pagina 6 di 13 conseguimento del risultato finale dipenda dall'inadempimento, ma, secondo un giudizio controfattuale di tipo probabilistico, cosa sarebbe successo se la prestazione fosse stata correttamente eseguita e se, per contro, il mancato conseguimento del risultato finale possa derivare da altri fattori esterni, indipendenti e fuori dalla sfera di controllo del professionista (ex multis, Cass. Sez. III, nn. 28991 e 28992 dell'11 novembre 2019).
Ciò comporta che la responsabilità dell'avvocato non possa affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato e se, ove questi (l'avvocato) avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (sentenza Cass. civ. n. 1984/2016 e n. 2638/2013).
1.1 Nesso causale
Con riferimento al nesso causale occorre distinguere la responsabilità in relazione alla condanna ex art. 96 c.p.c., dalla soccombenza nel giudizio intentato nei confronti di Parte_2 Parte_3
[...]
1.1.2 Per quanto attiene al primo aspetto, si ritiene provato il nesso di causalità tra la condotta negligente dell'Avv. e i danni patiti dalla cliente;
tale assunto si può evincere dalla stessa CP_1 sentenza del Tribunale di OG (Sent. n. 20233/2013) pronunciata nel giudizio da cui i fatti oggetto di causa traggono origine.
In primo luogo, la prima forma di negligenza è da ravvisarsi nella erronea trascrizione da parte dell'allora difensore Avv. della domanda ex art. 2932 c.c., avverso CP_1 Parte_3 trascrizione nella quale erano stati ricompresi anche immobili del tutto estranei alla vicenda. Questo dato veniva rilevato subito dalle controparti e, altresì, dal Giudice nella prima udienza. L'Avv. a sua volta ammetteva l'errore e si impegnava a provvedere alla cancellazione della CP_1 trascrizione ultronea, senza tuttavia in concreto occuparsene.
Dalla documentazione depositata in atti, anche dallo stesso convenuto, risulta che l'Avv. CP_1 aveva informato la della necessità di provvedere a tale sua svista. Il notaio, contattato al fine di Pt_1 effettuare la cancellazione, aveva però annullato l'appuntamento a causa della mancata partecipazione delle altre parti, delle quali era imprescindibile la presenza. La rappresentava di aver appreso dal Pt_1 medesimo notaio che l'avv. non aveva informato le controparti dell'appuntamento notarile. CP_1
Dalla corrispondenza intercorsa tra la e l'Avv. non emerge un disinteresse della Pt_1 CP_1 prima a regolarizzare la trascrizione (doc. 6 convenuto) e nemmeno la mancanza di disponibilità della e del (doc. 7 e 8 convenuto), i quali si dichiaravano disponibili, ferma restando Parte_3 Pt_2 il mancato riconoscimento delle avverse pretese.
Pertanto, un miglior coordinamento tra le parti per il tramite dell'odierno convenuto- il quale intratteneva la corrispondenza con i difensori delle altre parti-, avrebbe potuto consentire di provvedere alla cancellazione dell'errore della trascrizione della domanda, per la quale era richiesto il consenso di pagina 7 di 13 tutte le parti ai sensi dell'art. 2668 c.c..
La cancellazione dell'errata trascrizione avrebbe impedito alla di subire una condanna ex art. 96, Pt_1 commi 2 e 3, c.p.c.. Tale conclusione trova fondamento nella stessa sentenza del Tribunale di OG, in cui la condanna viene motivata evidenziando il pregiudizio arrecato alla Parte_3 anche in virtù del considerevole tempo trascorso senza che alcuno provvedesse alla cancellazione. Per queste ragioni la è stata condannata ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c. a pagare alla Pt_1 Parte_3 la somma di € 7.000,00.
[...]
1.1.3. Parimenti, si può ritenere provato il nesso di causalità tra la condotta negligente del difensore e il danno subito da parte attrice.
Invero, non è contestabile la condotta negligente dell'Avv. tale assunto trova esplicita CP_1 conferma da quanto asserito dal Giudice in sentenza, il quale definisce le domande attoree come
“proposte senza la normale prudenza”. Sotto diversi profili in pronuncia il Giudice sottolinea lo scarso fondamento giuridico delle domande proposte in giudizio dall'Avv. a tutela degli interessi CP_1 della Pt_1
Il giudice si è addirittura spinto ad indicare quale condotta avrebbe messo al riparo il difensore dalla accusa di negligenza/imperizia, affermando che “l'attrice non ha dunque chiesto restituzioni di denaro né in adempimento di contratti di mutuo, né quali restituzioni ex art. 2033 c.c. conseguenti a nullità o revoca di donazioni effettuate, né, con riguardo ai versamenti alla in Parte_5 adempimento di obbligazioni nascenti dal preliminare a carico del , ha proposto domanda ex Pt_2 art. 2041 c.c.”.
Ciò non significa che la suggerita condotta avrebbe automaticamente consentito la vittoria del giudizio:
“è irrilevante, dunque, stabilire se le dazioni, pacifiche, di denaro effettuate dalla CP_4 Pt_2 inerissero ad altrettanti contratti di mutuo o a donazioni, dirette o indirette, rilevandosi come in citazione si faccia riferimento a presiti, e invece, nelle note conclusive della stessa attrice (pp. 2 e 3), a donazioni. Del pari non essendo stata avanzata domanda di nullità delle (eventuali) donazioni per difetto di forma, a nulla rileva stabilire se le stesse, ove configurabili, fossero o meno indirette o dirette, e in questo secondo caso, di modico valore oppure no”.
Tuttavia, la vittoria poteva prevedersi come altamente probabile, posto che sulle somme che la Pt_1 ha versato in vario modo a favore del non vi era stata alcuna contestazione in giudizio né da Pt_2 parte di quest'ultimo, che non ha mai negato che il denaro provenisse dall'attrice, né da parte della convenuti, anche perché i versamenti erano documentati e non era necessario fornire Parte_3 ulteriore prova sul punto.
Inoltre, deve ritenersi dimostrata l'imperizia grave dell'Avv. con riferimento alla domanda CP_1 ex art 2932 c.c., posto che, in forza di consolidato orientamento giurisprudenziale, citato alle pagine 5 e 6 della sentenza, l'assenza della controdichiarazione scritta ne impediva radicalmente l'accoglimento, in quanto la simulazione riguardava un contratto a forma scritta ad substantiam.
Pertanto, può ritenersi adeguatamente fornita la prova inerente al giudizio controfattuale per affermare la certezza o l'elevata probabilità di vittoria, qualora l'Avv. avesse ancorato le pretese della CP_1 pagina 8 di 13 sua assistita ad altri istituti giuridici, quali quelli indicati in sentenza. Ciò che occorre, come più volte ribadito dalla stessa Corte di Cassazione, è che l'azione legale, ove conforme ai parametri di diligenza avrebbe, comportato secondo un giudizio prognostico un esito favorevole;
la prova di ciò spetta all'attore che fa valere la pretesa nei confronti del professionista: “la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-05-2016, n. 10698).
In altre parole, deve affermarsi che, laddove fosse stata promossa una causa, formulando una domanda di restituzione del denaro mutuato e/o di nullità della donazione e/o di arricchimento senza giusta causa, essa si sarebbe conclusa con un probabile e quasi certo accoglimento.
Non può, tuttavia, imputarsi alla la circostanza per cui, non essendo intervenuta alcuna Pt_1 prescrizione, ella avrebbe potuto promuovere una nuova causa formulando le domande sopra citate, in quanto tale attività non è richiesta, anche perché onerosa e comunque rischiosa.
Infatti, ai sensi dell'art 1227, comma 2, c.c. al creditore non è dovuto il risarcimento per i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
tuttavia, secondo pacifica interpretazione della norma, esula dalla diligenza richiesta l'inizio di una azione giudiziaria.
Declinando tali principi nell'ambito della responsabilità professionale, accertata con certezza o elevata probabilità che gli effetti di una diversa attività del professionista avrebbero dato luogo a esiti favorevoli per il cliente, non si impone ai fini della diligenza ex art. 1227, comma 2, c.c. a quest'ultimo di intentare il relativo nuovo giudizio.
Quanto alla difesa svolta dal professionista attinente all'assenso della propria assistita circa la valutazione delle maggiori possibilità di vittoria, esercitando la domanda risarcitoria congiuntamente all'azione di interposizione fittizia, in ragione della maggiore solvibilità in capo alla Parte_3 piuttosto che il vale osservare che rientra nelle scelte difensive dell'avvocato quali strategie Pt_2 intraprendere e l'adozione dei mezzi difensivi più efficaci al fine di tutelare gli interessi del cliente, a prescindere dalle sollecitazioni del cliente o da accordi intercorsi con lo stesso (in tal senso tra le tante Cass. n.10289/2015).
Neppure la presunta incapienza del evidenziata dall'Avv. nei suoi atti difensivi Pt_2 CP_1 potrebbe spiegare la scelta della di non intentare più alcun giudizio per ottenere la restituzione Pt_1 delle somme pagate una volta perso disastrosamente quello di cui si discute, in quanto, per un verso, il risultava essere divenuto proprietario dell'immobile, e dall'altro essa avrebbe dovuto sostenere Pt_2 ulteriori spese giudiziarie in un quadro economico già complicato, anche a causa della soccombenza nel precedente giudizio.
Nondimeno, l'Avv. alla luce di questa situazione avrebbe potuto al più sconsigliare CP_1
pagina 9 di 13 all'odierna attrice di intentare un giudizio, piuttosto che formulare domande infondate e prive di effettiva base giuridica. L'aver agito in tal modo, infatti, ha procurato alla un danno ulteriore Pt_1 sotto due profili: da un lato, la già analizzata condanna ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c.; dall'altro la condanna alle spese nei confronti della 9.300,00 per compensi oltre CPA ed IVA Parte_3 come per legge.
Infatti, la per far fronte al pagamento delle spese di lite, per complessivi € 22.093,35, ha subito Pt_1 prima un pignoramento presso terzi con la conseguente trattenuta di 1/5 dello stipendio;
successivamente, essendo intervenuta la pensione, un ulteriore pignoramento di € 1.780,09, comprensivo di interessi, a titolo di saldo dell'intero debito, oltre ad aver già venduto l'immobile dove viveva con i figli per acquistare quello in cui avrebbe dovuto vivere con il Alla luce di ciò, le Pt_2 difficoltà economiche insorte in capo alla stessa le hanno comportato lo sfratto per inadempimento dell'appartamento in cui viveva (doc. 6,7 e 8 attoreo)
1.2 Dell'inadempimento del professionista e del danno subito
Per quanto attiene agli altri due presupposti necessari ai fini dell'integrazione della responsabilità del professionista, occorre distinguere nuovamente attività professionale svolta in giudizio e condanna ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c..
Nel primo caso, posta la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno derivante dalla perdita della causa, si ritiene di dovere individuare il danno in quello che sarebbe stato il presumibile esito favorevole della causa avente ad oggetto l'azione di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., esito che verosimilmente si sarebbe assestato nel medesimo importo versato, costituente l'impoverimento subito dalla e corrispondente alla porzione di prezzo pagato per Pt_1
l'acquisto dell'immobile, pari a € 245.000,00.
Oltre a tale pregiudizio, l'attrice ha subito anche la condanna delle spese di lite a favore della
[...]
, condanna che costituiva conseguenza diretta della totalmente infondata azione ex art. 2932 Pt_3
c.c.
Nel secondo caso, il danno subito per errata trascrizione della domanda da parte attrice è facilmente desumibile dalla condanna a favore di controparte ( liquidata in € 7.000,00 ex art Parte_3
96, commi 2 e 3, c.p.c. (Trib. OG 20233/2013).
A titolo di danno va, pertanto, riconosciuto l'importo complessivo di € 267.093,35, che si compone di € 245.000,00, somma versata per l'acquisto dell'immobile e € 22.093,35, somma complessivamente pignorata per far fronte alla condanna al pagamento delle spese di lite e alla condanna ex art. 96, commi 2 e 3, c.p.c..
Va richiamato, infine, l'orientamento secondo cui “In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il pagina 10 di 13 creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (da ultimo Cass. ord. 37798/2022)
Su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria dal 14.2.2013 (data della pubblicazione della sentenza da cui è scaturito il danno) all'attualità e gli interessi come sopra indicati.
2. Domanda riconvenzionale di parte convenuta
Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale circa la spettanza dei compensi derivanti dall'attività professionale svolta dall'Avv. a favore della sig.ra nel giudizio contro CP_1 Parte_1 [...] e si ritiene che la domanda sia infondata in ragione della menzionata Parte_3 Parte_2 grave inadempienza.
L'attrice ha tempestivamente eccepito (nella prima memoria ex art.183 c.p.c.) la prescrizione presuntiva ex art.2956 n.2 c.c. della pretesa creditoria, non avendo il professionista mai richiesto formalmente il pagamento degli onorari nei tre anni successivi alla conclusione della prestazione, esauritasi dopo la revoca del mandato con raccomandata del 12.09.2012 (doc. 10 convenuto) e nomina del nuovo difensore, che si è costituito in giudizio all'udienza del 31.12.2012.
Come noto, i crediti derivanti da attività professionale si presumono prescritti dopo tre anni dal loro sorgere ex art. 2956 n.2, c.c. Tale istituto prevede che, decorso un determinato periodo di tempo, talune categorie di crediti si presumano essere soddisfatte, in virtù della loro particolare fonte genetica: prestazioni professionali rese da soggetti privati nell'ambito della loro attività lavorativa che, secondo l'id quod plaereumque accidit, sono saldate contestualmente o immediatamente dopo l'erogazione della prestazione, per cui il legislatore le presume saldate decorso un breve lasso di tempo.
Da ciò deriva, tuttavia, non l'estinzione del diritto stesso, che rimarrà sottoposto all'ordinario termine prescrizionale decennale, bensì il semplice operare dell'inversione dell'onere probatorio, tale per cui spetterà non al debitore dimostrare di aver pagato (come normalmente dovrebbe essere fin dal famoso arresto a Sezioni Unite del 2001 in materia di riparto degli oneri probatori), ma al creditore dimostrare il mancato pagamento, in deroga al regime generale;
il passare del tempo fa presumere, difatti, che questi particolari crediti siano stati onorati, in virtù di ciò che accade nella normale prassi dei traffici commerciali, senza che però da ciò possa ricavarsi la loro estinzione.
Nel caso di specie, parte convenuta ha asserito la mancata corresponsione da parte di Parte_1 dei compensi professionali (come liquidati nella nota opinata dall'Ordine degli Avvocati); parte attrice ha contestato la sussistenza del credito con memoria ex art 183 c.6 n.2, oltre ad aver eccepito l'intervenuta prescrizione all'udienza del 16.11.2023 (a suo dire triennale).
Il convenuto al fine di superare l'inversione dell'onere probatorio poteva, come poi ha fatto, soltanto deferire il giuramento decisorio ai sensi dell'art 2960 c.c., prova che, tuttavia, non ha fornito l'auspicato esito, avendo la prestato il giuramento rispondendo affermativamente a tutte le Pt_1 circostanze che si riportano: 1) “Giuro e giurando affermo di aver estinto il mio debito nei confronti dell'avv. per prestazioni professionali svolte nel periodo novembre 2011/settembre Controparte_1
2012, relativamente alle seguenti posizioni: 1) causa n. 391/2011 r.g. promossa avanti il Tribunale di OG, sezione lavoro, da 2) ricorso avverso due verbali di accertamento DPL Parte_6
pagina 11 di 13 in data 26.03.2012 e 21.11.2011; 3) opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Giudice di Pace di OG, nei confronti di 4) causa n. 19217/2011 r.g. promossa Controparte_5 avanti il Tribunale di OG, nei confronti di;
2) “Giuro e Parte_2 Parte_3 giurando affermo di aver corrisposto all'avv. per l'attività professionale dallo stesso Controparte_1 svolta la complessiva somma di €. 14.213,49, di cui €. 9.144,00 per compensi, €. 915,07 per anticipazioni non imponibili, €. 1.367,10 per spese generali 15%, €. 419,25 per contributo 4% C.P.A. ed €. 2.398,07 per rivalsa I.V.A. 22%, in conformità dell'opinamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di OG in data 30/07/2013”.
La domanda riconvenzionale va, dunque, respinta per le duplici considerazioni sopra esposte.
3. Sull'operatività della polizza assicurativa stipulata dall'Avv. con CP_1 Controparte_2
[...]
Per quanto attiene alla posizione della terza chiamata in qualità di impresa Controparte_2 assicuratrice per l'attività professionale svolta dell'Avv. la scrivente ritiene che la polizza CP_1 assicurativa n. 252008199 sia idonea a coprire le inadempienze lamentate dalla nei confronti Pt_1 dell'assicurato. Sul punto, peraltro, non sussistono contestazioni da parte di Controparte_2
Posto che l'Avv.to sarà condannato al risarcimento del danno a favore di parte attrice CP_1 limitatamente all'importo di € 267.093,35, rientrando nel massimale di polizza, rimarrà a suo carico la franchigia del 10%.
La NI sarà pertanto condannata a manlevare il proprio assicurato di quanto questi è condannato a risarcire in virtù dei paragrafi precedenti, dedotta la franchigia di cui alla polizza.
4. Della ripartizione delle spese di lite
L'accoglimento delle domande attore e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto conducono ad affermare, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza del convenuto e la sua condanna al pagamento delle spese di lite.
I compensi sono liquidati sulla scorta dei parametri dello scaglione di valore corrispondente a quanto liquidato a titolo di danno (€ 267.093) per tutte le fasi, secondo una forbisce intermedia tra il valore minimo e il medio, tenuto conto che della vicinanza all'importo minimo dello scaglione (€ 260.000) ; applicando il D.M. 147/2022, vengono liquidati € 16.830,00 oltre accessori e spese generali;
spetta altresì il rimborso delle anticipazioni sostenute ammontanti ad €1.241,00 (€1.214,00+27,00). Il tutto da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Quanto alle spese legali tra l'assicurato e , il principio di soccombenza comporta che la seconda CP_2 debba sobbarcarsi le spese del primo, in forza dell'art 21 del contratto;
esse sono liquidate sulla scorta dei parametri minimi (in ragione della limitata attività svolta in relazione alle questioni inerenti alla garanzia assicurativa) dello scaglione di valore indeterminato a complessità media per tutte le fasi;
applicando il D.M. 147/2022, vengono liquidati € 11.229,00 oltre accessori e spese generali per compensi.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Dichiara tenuto e condanna al risarcimento del danno patito da parte attrice e liquidato Controparte_1 in € 267.093,35, oltre rivalutazione monetaria e interessi come da parte motiva;
Dichiara tenuta e condanna a manlevare il proprio assicurato di quanto questi è CP_2 condannato a risarcire in virtù del precedente capo, dedotta la franchigia di cui alla polizza;
Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'Avv.to CP_1 Condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.241,00 per anticipazioni ed € 16.830,00,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Condanna a rimborsare all'Avv.to le spese di lite, che si liquidano in € CP_2 CP_1 11.229,00 per compenso, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
OG, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carolina Gentili
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