TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11763 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola AR, all'esito della scadenza dei termini fissati alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n. R.G. 27955/2024 ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. PERRI NATALE ed Parte_1 elettivamente domiciliata, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Scarlato
- convenuto –
E
, in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Cafarelli
-convenuto- ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 chiedendo “In via cautelare: sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta;
- nel merito: annullare e/o dichiarare inefficace la comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto difensore”. Deduceva parte ricorrente di aver ricevuto, in data 08/07/2024 la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400051368000 relativo ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso n. 39720140002104924000 asseritamente notificata in data 18.07.2014;
- Avviso n. 39720140011782378000 asseritamente notificata in data 17/11/2014;
- Avviso n. 39720150009584632000 asseritamente notificata in data 07.12.2015;
- Avviso n. 39720160006083363000 asseritamente notificata in data 12.05.2016;
- Avviso n. 39720160022264858000 asseritamente notificata in data 28.11.2016;
Il ricorrente eccepiva, in via principale la mancata notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo amministrativo, l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito reclamato dall'Istituto, nonché la duplicazione della richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio l contestando quanto dedotto dal ricorrente e allegando CP_1 la notifica degli avvisi di addebito presupposto del preavviso di fermo amministrativo presupposto.
Eccepiva, altresì, la inammissibilità del ricorso odierno per mancata impugnativa dei precedenti atti, il difetto di legittimazione passiva in ordine all'atto di comunicazione preventiva di fermo e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto Controparte_2 quanto dedotto dal ricorrente, insisteva per il corretto operato dell
[...]
, specificamente contestando l'intervenuta prescrizione stante gli Controparte_3 atti interruttivi della prescrizione che versava in atti.
Deduceva di aver notificato al ricorrente le Controparte_3 intimazioni di pagamento n. 09720169062471084000, n.09720179002376487000, n. 09720199008608362000, 09720239058052952000, la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca n. 09776201900022519000 e atto di pignoramento presso terzi n.09784201600043941001, atti validi ad interrompere la prescrizione.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, insisteva nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
All'esito della scadenza del termine e previa lettura delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025, la causa veniva decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del giudizio la domanda appare infondata e come tale va rigettata. Con riferimento al primo motivo di opposizione, deve rilevarsi che l' ha CP_1 depositato in atti la copia della notifica degli avvisi di addebito presupposto del preavviso di fermo impugnato. Specificamente rileva il giudicante che gli avvisi di addebito n. 39720160006083363000 (all. 4 costituzione ) e n. CP_1
39720160022264858000 (all. 5 costituzione ), sono stati ritualmente notificati a CP_1 mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 65036035239-4 (all. 4bis costituzione ) CP_1
e 65037756789-1 (all. 5bis costituzione ) la cui relata risulta sottoscritta con firma CP_1 autografa.
Gli avvisi di addebito n. 39720140002104924000 (all. 1 costituzione ), n. CP_1
39720140011782378000 (all. 2 costituzione ) e n. 39720150009584632000 (all. CP_1
3 costituzione ), risultano notificati per compiuta giacenza e non è versata in atti CP_1 la cartolina di ricevimento ex art. 140 c.p.c. (All. 1bis, 2 bis e 3 bis costituzione ) CP_1
Tuttavia, con l'intimazione di pagamento n. 09720169062471084000 – ritualmente notificata in data 15/02/2017 a mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 78986724877-8 (doc. allegato comparsa ) - CP_4 Controparte_2 ha intimato il pagamento degli avvisi di addebito n. 39720140002104924000 e n. 39720150009584632000 (e quindi, in ogni caso, la relativa eccezione di omessa notifica degli atti presupposti doveva essere sollevata con l'opposizione a detta intimazione, nei termini di cui all'art. art 24 del D. Lgs n. 46/99).
Analogamente, con l'intimazione di pagamento n. 09720199008608362000 – ritualmente notificata in data 17/05/2019 a mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 67374677485-9 (doc. allegato comparsa ) - CP_4 Controparte_2 ha intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 39720140011782378000 (e quindi, in ogni caso, la relativa eccezione di omessa notifica degli atti presupposti doveva essere sollevata con l'opposizione a detta intimazione, nei termini di cui all'art. art 24 del D. Lgs n. 46/99).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, rileva il giudicante come tutti gli atti versati in atti da siano idonei ad interrompere la CP_4 prescrizione stante la regolarità delle notifiche, nonché la riferibilità delle relate di notifica agli atti notificati: specificamente, oltre alle due intimazioni di pagamento già sopra riportate, con la intimazione di pagamento n. 09720179002376487000 - ritualmente notificata in data 13/04/2017 a mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 67350187351-7 (doc. allegato comparsa ) - CP_4 Controparte_2 ha intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 39720160006083363000 e con la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca n. 09776201900022519000 – ritualmente notificata in data 18/12/2019 a mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 67383638023-7, ha intimato il pagamento di tutti Controparte_2 gli avvisi di addebito presupposto del preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato (n. 39720140002104924000, n. 39720140011782378000, n. 39720150009584632000, n. 39720160006083363000 e n. 39720160022264858000).
Rileva il giudicante che, per costante giurisprudenza di legittimità, "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (Ord. Cass. del 07/02/2020 n. 3005).
Conseguentemente, posto che l'intimazione di pagamento oggi opposta non è il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del credito vantato dall'Ente – stante la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito da un lato e delle successive intimazioni di pagamento dall'altro – l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento atteso che tra le suddette notifiche e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione (08/07/2024), non è maturato il termine quinquennale, previsto dalla legge, atteso che l'ultimo atto interruttivo è di dicembre 2019.
In ordine all'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 nonché all'eccezione di duplicazione della richiesta di pagamento, rileva il giudicante l'inammissibilità delle suddette eccezioni per decorrenza del termine art. 24 del D. Lgs n. 46/99: ed infatti, stante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito n. 39720160006083363000 (all. 4 e 4bis costituzione ) e n. 39720160022264858000 (all. 5 e 5bis costituzione CP_1
), le su indicate eccezioni dovevano essere sollevate con opposizione ex art. 24 CP_1 del D. Lgs n. 46/99 da presentare nel termine di 40 giorni dalle suddette notificazioni.
Analogamente, in ragione dell'accertata regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199008608362000 con la quale è stato intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 39720140011782378000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720169062471084000 con la quale è stato intimato il pagamento degli avvisi di addebito n. 39720140002104924000 e n. 39720150009584632000, le su indicate eccezioni dovevano essere sollevate con l'opposizione a dette intimazioni, nei termini di cui all'art. art 24 del D. Lgs n. 46/99;
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ed ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa coì provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € 6.580,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, e I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 18/11/2025
Il G.L.
P. AR
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola AR, all'esito della scadenza dei termini fissati alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 29/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n. R.G. 27955/2024 ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. PERRI NATALE ed Parte_1 elettivamente domiciliata, come da procura in atti.
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Scarlato
- convenuto –
E
, in persona del Presidente pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariacristina Cafarelli
-convenuto- ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 chiedendo “In via cautelare: sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento opposta;
- nel merito: annullare e/o dichiarare inefficace la comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto difensore”. Deduceva parte ricorrente di aver ricevuto, in data 08/07/2024 la notifica del preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400051368000 relativo ai seguenti avvisi di addebito:
- Avviso n. 39720140002104924000 asseritamente notificata in data 18.07.2014;
- Avviso n. 39720140011782378000 asseritamente notificata in data 17/11/2014;
- Avviso n. 39720150009584632000 asseritamente notificata in data 07.12.2015;
- Avviso n. 39720160006083363000 asseritamente notificata in data 12.05.2016;
- Avviso n. 39720160022264858000 asseritamente notificata in data 28.11.2016;
Il ricorrente eccepiva, in via principale la mancata notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo amministrativo, l'intervenuta prescrizione ordinaria del credito reclamato dall'Istituto, nonché la duplicazione della richiesta di pagamento.
Si costituiva in giudizio l contestando quanto dedotto dal ricorrente e allegando CP_1 la notifica degli avvisi di addebito presupposto del preavviso di fermo amministrativo presupposto.
Eccepiva, altresì, la inammissibilità del ricorso odierno per mancata impugnativa dei precedenti atti, il difetto di legittimazione passiva in ordine all'atto di comunicazione preventiva di fermo e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando tutto Controparte_2 quanto dedotto dal ricorrente, insisteva per il corretto operato dell
[...]
, specificamente contestando l'intervenuta prescrizione stante gli Controparte_3 atti interruttivi della prescrizione che versava in atti.
Deduceva di aver notificato al ricorrente le Controparte_3 intimazioni di pagamento n. 09720169062471084000, n.09720179002376487000, n. 09720199008608362000, 09720239058052952000, la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca n. 09776201900022519000 e atto di pignoramento presso terzi n.09784201600043941001, atti validi ad interrompere la prescrizione.
Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, insisteva nelle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
All'esito della scadenza del termine e previa lettura delle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025, la causa veniva decisa mediante la pubblicazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito del giudizio la domanda appare infondata e come tale va rigettata. Con riferimento al primo motivo di opposizione, deve rilevarsi che l' ha CP_1 depositato in atti la copia della notifica degli avvisi di addebito presupposto del preavviso di fermo impugnato. Specificamente rileva il giudicante che gli avvisi di addebito n. 39720160006083363000 (all. 4 costituzione ) e n. CP_1
39720160022264858000 (all. 5 costituzione ), sono stati ritualmente notificati a CP_1 mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 65036035239-4 (all. 4bis costituzione ) CP_1
e 65037756789-1 (all. 5bis costituzione ) la cui relata risulta sottoscritta con firma CP_1 autografa.
Gli avvisi di addebito n. 39720140002104924000 (all. 1 costituzione ), n. CP_1
39720140011782378000 (all. 2 costituzione ) e n. 39720150009584632000 (all. CP_1
3 costituzione ), risultano notificati per compiuta giacenza e non è versata in atti CP_1 la cartolina di ricevimento ex art. 140 c.p.c. (All. 1bis, 2 bis e 3 bis costituzione ) CP_1
Tuttavia, con l'intimazione di pagamento n. 09720169062471084000 – ritualmente notificata in data 15/02/2017 a mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 78986724877-8 (doc. allegato comparsa ) - CP_4 Controparte_2 ha intimato il pagamento degli avvisi di addebito n. 39720140002104924000 e n. 39720150009584632000 (e quindi, in ogni caso, la relativa eccezione di omessa notifica degli atti presupposti doveva essere sollevata con l'opposizione a detta intimazione, nei termini di cui all'art. art 24 del D. Lgs n. 46/99).
Analogamente, con l'intimazione di pagamento n. 09720199008608362000 – ritualmente notificata in data 17/05/2019 a mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 67374677485-9 (doc. allegato comparsa ) - CP_4 Controparte_2 ha intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 39720140011782378000 (e quindi, in ogni caso, la relativa eccezione di omessa notifica degli atti presupposti doveva essere sollevata con l'opposizione a detta intimazione, nei termini di cui all'art. art 24 del D. Lgs n. 46/99).
Con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, rileva il giudicante come tutti gli atti versati in atti da siano idonei ad interrompere la CP_4 prescrizione stante la regolarità delle notifiche, nonché la riferibilità delle relate di notifica agli atti notificati: specificamente, oltre alle due intimazioni di pagamento già sopra riportate, con la intimazione di pagamento n. 09720179002376487000 - ritualmente notificata in data 13/04/2017 a mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 67350187351-7 (doc. allegato comparsa ) - CP_4 Controparte_2 ha intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 39720160006083363000 e con la comunicazione preventiva di iscrizione d'ipoteca n. 09776201900022519000 – ritualmente notificata in data 18/12/2019 a mezzo del servizio postale con racc. a/r n. 67383638023-7, ha intimato il pagamento di tutti Controparte_2 gli avvisi di addebito presupposto del preavviso di fermo amministrativo oggi impugnato (n. 39720140002104924000, n. 39720140011782378000, n. 39720150009584632000, n. 39720160006083363000 e n. 39720160022264858000).
Rileva il giudicante che, per costante giurisprudenza di legittimità, "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta” (Ord. Cass. del 07/02/2020 n. 3005).
Conseguentemente, posto che l'intimazione di pagamento oggi opposta non è il primo atto con il quale il ricorrente è venuto a conoscenza del credito vantato dall'Ente – stante la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito da un lato e delle successive intimazioni di pagamento dall'altro – l'eccezione di prescrizione è priva di fondamento atteso che tra le suddette notifiche e la notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione (08/07/2024), non è maturato il termine quinquennale, previsto dalla legge, atteso che l'ultimo atto interruttivo è di dicembre 2019.
In ordine all'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 nonché all'eccezione di duplicazione della richiesta di pagamento, rileva il giudicante l'inammissibilità delle suddette eccezioni per decorrenza del termine art. 24 del D. Lgs n. 46/99: ed infatti, stante la regolarità della notifica degli avvisi di addebito n. 39720160006083363000 (all. 4 e 4bis costituzione ) e n. 39720160022264858000 (all. 5 e 5bis costituzione CP_1
), le su indicate eccezioni dovevano essere sollevate con opposizione ex art. 24 CP_1 del D. Lgs n. 46/99 da presentare nel termine di 40 giorni dalle suddette notificazioni.
Analogamente, in ragione dell'accertata regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199008608362000 con la quale è stato intimato il pagamento dell'avviso di addebito n. 39720140011782378000 e dell'intimazione di pagamento n. 09720169062471084000 con la quale è stato intimato il pagamento degli avvisi di addebito n. 39720140002104924000 e n. 39720150009584632000, le su indicate eccezioni dovevano essere sollevate con l'opposizione a dette intimazioni, nei termini di cui all'art. art 24 del D. Lgs n. 46/99;
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite, liquidate secondo il dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ed ogni contraria e diversa istanza, richiesta ed eccezione disattesa coì provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in misura pari a € 6.580,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, e I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma, 18/11/2025
Il G.L.
P. AR