Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 85
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla cessata materia del contendere

    La Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio meriti accoglimento in quanto, in base all'esame degli atti, emerge che la OC ha agito con rappresentanza del committente, configurandosi un mandato con rappresentanza che si presume oneroso. L'onere della prova circa la specificazione dei costi ai fini della detraibilità incombe sul contribuente, il quale non ha fornito la documentazione necessaria, inclusa l'assenza di fatture elettroniche da parte di professionisti e artigiani.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 16-bis DPR 917/86

    La Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio meriti accoglimento in quanto, in base all'esame degli atti, emerge che la OC ha agito con rappresentanza del committente, configurandosi un mandato con rappresentanza che si presume oneroso. L'onere della prova circa la specificazione dei costi ai fini della detraibilità incombe sul contribuente, il quale non ha fornito la documentazione necessaria, inclusa l'assenza di fatture elettroniche da parte di professionisti e artigiani.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 2697 c.c.

    La Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio meriti accoglimento in quanto, in base all'esame degli atti, emerge che la OC ha agito con rappresentanza del committente, configurandosi un mandato con rappresentanza che si presume oneroso. L'onere della prova circa la specificazione dei costi ai fini della detraibilità incombe sul contribuente, il quale non ha fornito la documentazione necessaria, inclusa l'assenza di fatture elettroniche da parte di professionisti e artigiani.

  • Rigettato
    Presunzione dell'Ufficio

    La Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio meriti accoglimento in quanto, in base all'esame degli atti, emerge che la OC ha agito con rappresentanza del committente, configurandosi un mandato con rappresentanza che si presume oneroso. L'onere della prova circa la specificazione dei costi ai fini della detraibilità incombe sul contribuente, il quale non ha fornito la documentazione necessaria, inclusa l'assenza di fatture elettroniche da parte di professionisti e artigiani.

  • Rigettato
    Incoerenza dell'Ufficio

    La Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio meriti accoglimento in quanto, in base all'esame degli atti, emerge che la OC ha agito con rappresentanza del committente, configurandosi un mandato con rappresentanza che si presume oneroso. L'onere della prova circa la specificazione dei costi ai fini della detraibilità incombe sul contribuente, il quale non ha fornito la documentazione necessaria, inclusa l'assenza di fatture elettroniche da parte di professionisti e artigiani.

  • Rigettato
    Accanimento dell'Ufficio

    La Corte ritiene che l'appello dell'Ufficio meriti accoglimento in quanto, in base all'esame degli atti, emerge che la OC ha agito con rappresentanza del committente, configurandosi un mandato con rappresentanza che si presume oneroso. L'onere della prova circa la specificazione dei costi ai fini della detraibilità incombe sul contribuente, il quale non ha fornito la documentazione necessaria, inclusa l'assenza di fatture elettroniche da parte di professionisti e artigiani.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 85
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 85
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo