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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 471/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 330/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 05/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2024 00316315 92 000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 829/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante
1. In via principale
- dichiarare la cessata materia del contendere quanto all'importo di € 1.017,19, di cui alla cartella di pagamento n. 110 2024 00316315 92;
- riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata rigettare l'appello dell'Ufficio con la conferma integrale della sentenza appellata.
Si chiede esplicitamente, visto l'accoglimento integrale del ricorso in I grado e visto l'accanimento dell'Appellante, la vittoria e la refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, considerando gli ulteriori motivi sopra esposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per l'anno di imposta 2019, l'UT di Torino 3 dell'AE - DP I Torino, a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73, comunicazione n. T1930036195626, notificata il 20/10/2023, disconosceva l'intera spesa indicata dal sig. Resistente_1 nel Modello 730/2020 al rigo E41 Mod. 2, pari ad Euro 85.820,00, per le medesime motivazioni poste a base della comunicazione di irregolarità n. T1830158855718 notificata all'esito del controllo ex 36-ter eseguito sull'anno di imposta 2018, oggetto del giudizio RGA
844/2024 CGT II grado del Piemonte, sez. 1.
Seguiva, per l'anno di imposta 2019, la notifica delle cartelle di pagamento n. 110 2024 00316315 92, dell'importo di Euro 5.182,28, e n. 110 2024 00316315 92, dell'importo di Euro 1.017,19, avverso le quali il contribuente proponeva ricorso, che è stato accolto dalla CGT I grado di Torino con sent. 330/02/2025, depositata il 5.3.2025.
In fatto, in data 9/3/2018, con l'accettazione da parte della OC della proposta contrattuale del 2 marzo 2018 formulata dal sig. Resistente_1 si concludevano contestualmente:
1. un contratto di impegno all'acquisto, da parte del proponente Resistente_1, di un immobile da ristrutturare e del servizio di progettazione preliminare fornito da OC;
2. un accordo per il conferimento di appalto per la ristrutturazione dell'immobile da acquistare, con cui il proponente incaricava la OC di assegnare, in nome e per conto dello stesso proponente, l'appalto per la progettazione definitiva e l'esecuzione delle opere inerenti all'immobile a progettisti e imprese da definirsi, aderenti alla metodologia PLAN BUY® .
Le parti concordavano che il prezzo complessivo per i beni e servizi descritti nel suddetto oggetto, determinato a corpo e non a misura, è pari a € 179.000,00 (cfr. pag. 1 di 6, paragrafo “2. PREZZO COMPLESSIVO”, punto 2.1) comprensivo di:
2.2.1. Prezzo di acquisto dell'immobile (…)
2.1.2. Provvigione da riconoscere e pagare all'agenzia che detiene l'incarico di vendita dell'IMMOBILE (…)
2.1.3. Prezzo della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, della direzione lavori (qualora prevista dalla legge) e delle opere di ristrutturazione così come definite nella PROPOSTA DI APPALTO DI
RISTRUTTURAZIONE.
Dalla PROPOSTA DI APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE emerge che il contribuente (qualificato come
“PROPONENTE”) ha incaricato la OC, “con pieni poteri di rappresentanza, di assegnare, non in proprio, ma in nome e per conto dello stesso PROPONENTE, l'appalto dell'immobile … a PROGETTISTI
e IMPRESE da definirsi” e che “il prezzo complessivo per i beni e servizi descritti nell'OGGETTO DEL
CONTRATTO” …, determinato complessivamente a corpo e non a misura, è pari a € 71.500,00” (cfr. pag.
2 di 6, paragrafo “5. PREZZO COMPLESSIVO
DELL'APPALTO”, punto 5.1.).
In forza di tale accordo, dunque, la OC si è obbligata a prestare al signor Resistente_1 una sorta di assistenza globale nel trovare, comprare e ristrutturare casa, a fronte del corrispettivo di Euro 179.000,00 complessivi, di cui Euro 71.500,00 per l'appalto di ristrutturazione e i restanti Euro 107.500,00 per l'acquisto dell'immobile (suddivisi in Euro 105.000,00 per il prezzo di acquisto ed Euro 2.500,00, Iva esclusa, per la mediazione immobiliare – cfr. atto di vendita allegato).
In data 29/05/2018 veniva stipulato l'atto di vendita dell'immobile, sul quale venivano effettuati interventi di recupero edilizio.
Le spese di ristrutturazione sostenute dal sig. Resistente_1 , pari ad Euro 85.820,00 (Euro 71.500,00 più un'integrazione di Euro 14.320,00 successivamente concordata) venivano da quest'ultimo indicate nel
Modello 730/2019 anno 2018 e detratte dall'imposta, per la quota di competenza dell'anno, ella misura del
50%, ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR.
In sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter DPR 600/73, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Torino 3, acquisita dal contribuente la documentazione comprovante il sostenimento delle spese di ristrutturazione, comunicava la non spettanza della detrazione, in quanto le spese indicate nel Mod.
730/2019 non erano riconducibili ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nella fattispecie de quo, la OC aveva fatturato l'intero corrispettivo per la ristrutturazione dell'immobile (euro 85.820,00) direttamente al sig. Resistente_1 (cfr. fatture nn. 1806, 1810, 1812, 1816, 1818 e 1819 del 2018), diversamente da quanto pattuito nel contratto sottoscritto tra le parti, che – coerentemente con il mandato con rappresentanza conferito alla OC per l'assegnazione dell'appalto della progettazione definitiva e delle opere di ristrutturazione a professionisti Nominativo_1 da definirsi – prevedevano invece la fatturazione diretta al proponente (sig. Resistente_1) da parte dei professionisti e delle imprese.
Dal contenuto del contratto emerge che il corrispettivo pattuito di Euro 71.500,00 (cfr. fatture nn. 1806, 1810,
1812, 1816 e 1818 del 2018) si riferisce ai beni e servizi descritti nell'oggetto e dunque comprende, oltre alle spese di ristrutturazione immobiliare (detraibili), anche il compenso per le prestazioni rese dalla OC
in forza del mandato con rappresentanza ad essa conferito (non detraibili).
L'Ufficio ha in più occasioni richiesto al Contribuente di esibire un dettaglio delle prestazioni eseguite dalla società OC con il costo unitario ed analitico di ciascun servizio erogato e con relativa documentazione probatoria (es. le fatture emesse dai professionisti incaricati dalla OC), al fine di verificare le spese sostenute dal contribuente direttamente riferibili agli interventi di ristrutturazione dell'immobile, con esclusione di tutti quei compensi dovuti alla società OC per l'attività di intermediazione immobiliare o di generale assistenza (servizi assimilabili a quelli del general contractor).
Veniva espletato procedimento di mediazione con il quale l'Ufficio riconosceva, ai fini della detrazione in questione, l'importo di Euro 14.320,00 documentato dalla fattura n. 1819/2018 emessa dalla OC, pagato con bonifico disposto in data 21/12/2018, in quanto corredata dalla descrizione delle opere eseguite con il relativo costo.
Il Contribuente non aderiva alla proposta di mediazione e si costituiva in giudizio.
Il Contribuente eccepiva che: “Nelle disposizioni del TUIR non vengono in alcun modo enunciati i soggetti che possono/devono eseguire le opere, così come non vengono citate le fattispecie contrattuali che vanno messe in atto per permettere al committente di godere dell'agevolazione fiscale”. E che: “Alla luce degli aspetti normativi risulta pertanto illegittimo il recupero integrale delle somme sostenute dal Sig. Resistente_1, nonostante il Suo tentativo di chiarimento ed approfondimento con l'Ufficio e visto il contratto stipulato”.
Il contribuente riteneva illegittimo il recupero complessivo delle spese sostenute di euro 85.820,00 da parte dell'Ufficio in quanto “il contratto va a delineare in modo analitico le varie operazioni e i vari rapporti contrattuali. La società OC, infatti, ha evidenziato in modo separato quello che riguarda il prezzo complessivo derivante dal contratto con il prezzo specifico previsto per l'appalto diretto in merito alle opere edilizi e alle rispettive prestazioni tecniche”.
L'Ufficio, in giudizio, in coerenza con la proposta formulata nell'ambito del procedimento di mediazione, con provvedimento di autotutela parziale, riconosceva al sig. Resistente_1 le detrazioni per le spese correlate al prospetto dei lavori consegnato all'Ufficio (all. n. 3) relativo alla fattura n. 1819/2018 dell'importo di euro
14.320,00, emessa dalla OC e correlata al bonifico disposto in data 21/12/2018, rideterminando dunque la pretesa azionata.
Con sentenza n n°330/2025, depositata il 5.3.2025, anno accertato 2019, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Torino ha accolto il ricorso del contribuente sulla base dei seguenti motivi:
Lo stesso oggetto del presente ricorso (IRPEF), ma per l'annualità del 2018, è stato deciso dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con Sentenza n. 837/2024, depositata il 22/7/2024. È accaduto in fatto che il sig. Resistente_1 ebbe a dare, nel 2018, un incarico alla OC
di cercare, acquistare e ristrutturare, per suo conto, una abitazione.
La OC – scrive il ricorrente – ha ottemperato all'incarico ed il prezzo sostenuto, pari ad € 85.820,00= è stato dallo stesso indicato nel Modello 730 con la detrazione del 50%, ai sensi dell'art. 16 bis del TUIR.
Il problema è nato dalla individuazione esatta delle spese. Non è dato sapere, cioè, quanto è stato pagato per l'effettiva ristrutturazione dell'immobile, e quanto per l'attività di intermediazione immobiliare, o generale assistenza al reperimento ed all'acquisto.
L'Agenzia, pertanto, notificava l'esito del controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73.
L'unica somma riconosciuta dall'Ufficio quale effettiva spesa di ristrutturazione è pari ad € 14.320,00=, donde la fattura n. 1819/2018.
Dall'analisi del contratto si deduce che il proponente ha incaricato la società OC di subappaltare le opere edili ed ogni altra prestazione lavorativa necessaria a soggetti da lei stessa selezionati. Il costo della ristrutturazione è indicato in € 71.500,00=.
Dal momento che il pagamento viene condizionato al SAL (Stato Avanzamento Lavori), è evidente che il costo di volta in volta in esso indicato non può essere artato (né l'Ufficio dimostra alcunché).
Si aggiunga inoltre che i vari subappaltatori hanno rilasciato al ricorrente le autocertificazioni necessarie per legge e che, in aggiunta ed oltre a quanto inizialmente previsto, sono stati aggiunti altri lavori che hanno – ovviamente – maggiorato il costo. La complessità della materia (vedi disposizioni TUIR) giustifica la compensazione delle spese”.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino, propone appello per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16-BIS DPR 917/86. OMESSA/CARENTE/ERRONEA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Preliminarmente si rileva l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione alle detrazioni riconosciute spettanti in giudizio da parte dell'Ufficio, nell'esercizio del potere di autotutela parziale, con conseguente sgravio della pretesa portata dalla cartella impugnata in misura pari a € 823,03.
Con riferimento alla ulteriore parte della pretesa portata dalla cartella impugnata, la sentenza risulta preliminarmente in contrasto con l'art. 16-bis del TUIR, il quale dispone che “dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi (…) b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loropertinenze”.
Il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 è diretto alla verifica della correttezza degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione, attraverso un riscontro documentale finalizzato a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta.
L'Ufficio, in relazione al controllo formale relativo all'anno di imposta 2018 (primo anno in cui le detrazioni di cui trattasi sono state esposte in dichiarazione), ha azzerato l'importo di € 85.820,00 inserito nel modello
730/2019 al rigo E41 MOD. 2 per spese di ristrutturazione edilizia, in quanto non ritenute agevolabili ai sensi di legge.
Come precedentemente evidenziato, dal contenuto del contratto concluso con la OC emerge che il corrispettivo pattuito di € 71.500,00 (cfr. fatture nn.1806, 1810, 1812, 1816 e 1818 del 2018) si riferisce ai beni e servizi descritti nell'oggetto e dunque comprende, oltre alle spese di ristrutturazione immobiliare (detraibili), anche il compenso per le prestazioni rese dalla OC in forza del mandato con rappresentanza ad essa conferito (costi non detraibili).
Nel caso di specie, infatti, la società OC (società estera di diritto statunitense) aveva agito con modalità analoghe a quelle del general contractor ("contraente generale").
Le motivazioni della rettifica risiedevano nel fatto che la genericità delle fatture emesse dalla OC e collegate al contratto concluso tra le parti (OC e sig. Resistente_1) in data 02/03/2018 non consentiva di individuare in concreto l'importo delle spese direttamente connesse all'intervento edilizio. Nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie private non vi è una disciplina normativa specifica e quindi l'attività del "contraente generale" ed i rapporti che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti sono ordinariamente disciplinati nell'ambito dell'autonomia contrattuale privata;
pertanto la legittimità e tipologia dei contratti che regolano i rapporti tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni e il general contractor medesimo restano escluse dalle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, pur non rilevando gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e c.d. “general contractor”, è però necessario che le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell'agevolazione, oltre ad essere debitamente documentate, siano anche direttamente connesse con gli interventi di ristrutturazione eseguiti, con onere probatorio in merito gravante sul contribuente.
L'eventuale corrispettivo erogato al general contractor per l'attività di "mero" coordinamento svolta non è pertanto detraibile trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento agevolato.
Nel caso di specie, nel contratto sottoscritto tra le parti (OC e sig. Resistente_1) veniva previsto che:
“OC, il PROGETTISTA e l'IMPRESA fattureranno al PROPONENTE, ognuno per quanto di sua competenza e convenuto, il prezzo complessivo…”.
In realtà la OC (in contrasto con le pattuizioni sottoscritte tra le parti) ha fatturato tutte le spese contrattualmente convenute (€ 71.500,00 più l'integrazione di € 14.320,00), direttamente al sig. Resistente_1.
Ora, se la detrazione per spese di ristrutturazione spetta in linea teorica anche nell'ipotesi in cui il general contractor - mandatario - di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base di un mandato in forza del quale i fornitori e i professionisti effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti del general contractor che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, resta fermo che nella fattura emessa dal general contractor - mandatario - con cui vengono riaddebitati i costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, devono essere descritti in maniera puntuale i servizi o la prestazioni svolte con il relativo prezzo ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.
La ripresa dell'Ufficio deriva quindi legittimamente dalla omessa esibizione di una documentazione analitica che possa evidenziare in maniera puntuale il servizio erogato dalla società OC, le prestazioni rese dai professionisti e le opere realizzate dall'impresa esecutrice dei lavori, con la quantificazione nel dettaglio dei costi di diretta attinenza alle opere di ristrutturazione realizzate ed in compensi del mandatario (general contractor).
In buona sostanza ciò che il contribuente ha l'onere di documentare per essere ammesso alle detrazioni previste dalla legge sono le spese effettivamente correlate con gli interventi di ristrutturazione realizzati.
L'Amministrazione finanziaria, dunque, ha legittimamente disconosciuto le detrazioni fiscali invocate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, per non avere fornito la documentazione idonea a giustificarle, e ciò in esecuzione di una delle funzioni proprie e tipiche dell'accertamento di cui al DPR n.
600/73, articolo 36- ter, comma 2, che può essere utilizzato dall'Ente impositore per "b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti...".
La Corte di prime cure afferma che “Dal contratto prodotto il prezzo complessivo pattuito risulta di 179.000 euro contro il prezzo specifico di 71.500 relativo proprio all'appalto per la ristrutturazione. Lo si evince chiaramente a pagina 2 di 6 del contratto, nell'”oggetto del contratto”.
In tale sezione si esplicita la volontà del proponente di incaricare la società OC (la quale ha svolto le prestazioni di progettazione preliminare) a subappaltare le opere edili e le ulteriori prestazioni tecniche a soggetti da essa selezionati (modalità avallata dalla risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello prodotta in atti). Il valore di tale attività (e non è un valore provigionale – per l'attività di subappaltatore - ma è il costo per l'opera di ristrutturazione) ammonta ad euro 71.500.”
I Giudici di primo grado errano, in primo luogo, nell'identificare il prezzo di Euro 71.500,00, concordato per l'appalto, con il costo dell'opera di ristrutturazione perché, se così fosse, significherebbe - inverosimilmente
- che la OC non ha percepito alcun compenso per la propria attività di general contractor;
né può ritenersi che tale compenso sia compreso nel restante corrispettivo di € 107.500 (€ 179.000 meno
€ 71.500), che rappresenta invece il prezzo di acquisto dell'immobile (€ 105.000,00) e dell'attività di intermediazione immobiliare svolta dalla società “Società_2 Società_2.” (€ 2.500 al netto dell'IVA) - cfr. atto di vendita allegato.
D'altra parte il fatto che il corrispettivo di € 71.500,00 comprenda anche il compenso per il mandato conferito alla OC emerge dal contratto stesso, laddove si legge che tale importo rappresenta “il prezzo complessivo per i beni e servizi descritti nell'OGGETTO DEL CONTRATTO” (cfr. pag. 1 di 6 del contratto, paragrafo “5.PREZZO COMPLESSIVO DELL'APPALTO”, punto 5.1), il quale oggetto comprende l'incarico
(necessariamente retribuito), conferito alla OC, di assegnare l'appalto a progettisti Nominativo_1 .
Dunque il prezzo di € 71.500,00 non corrisponde alle spese effettivamente sostenute per gli interventi di ristrutturazione, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, in quanto comprensivo anche della remunerazione per l'attività prestata dalla OC, come individuata nell'oggetto del contratto.
Ne consegue che la sentenza è errata nell'individuare - nel contratto sottoscritto tra le parti - il documento dimostrativo dei costi sostenuti per la ristrutturazione, con conseguente completa erroneità della pronuncia.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2697 C.C.
Sotto ulteriore profilo, la pronuncia appare censurabile anche in applicazione della regola generale in materia ripartizione dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c.
: spetta al Contribuente che voglia fruire della detrazione dimostrare quale parte del compenso complessivamente concordato per l'appalto sia effettivamente attinente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita.
L'Ufficio, in giudizio, ha riconosciuto al sig. Resistente_1 le detrazioni per le spese extra (oltre quelle contrattualmente previste), documentate dalla fattura n. 1819/2018, dell'importo di € 14.320,00, emessa dalla OC e pagata con il bonifico disposto in data 21/12/2018, in quanto corredata da un prospetto con la specifica degli ulteriori lavori eseguiti con i relativi costi (all. in atti): tale prospetto poteva presumibilmente quantificare il costo sostenuto esclusivamente per i lavori di ristrutturazione aggiuntivi posto che i compensi per l'incarico di mediazione alla OC erano da ritenersi già corrisposti nel complessivo importo di € 71500 pattuito contrattualmente.
La successiva ulteriore documentazione esibita da controparte (la “PIANIFICAZIONE COMPUTATA
AVANZAMENTO LAVORI CAPITOLATO PREMIUM”) non può invece valere al riconoscimento degli importi esposti a titolo di detrazione nella dichiarazione dei redditi, in mancanza della prova effettiva dei costi sostenuti per la ristrutturazione:
in particolare i compensi spettanti alla OC in qualità di mandante ed intermediario, nel caso di specie, devono considerarsi inclusi, fino a prova contraria, nel dettaglio delle prestazioni depositato in giudizio, tant'è che il costo delle opere indicato al fondo di tale prospetto (€ 71.500,00) coincide esattamente con il corrispettivo concordato tra le parti nel contratto.
Il documento successivamente depositato in giudizio (“PIANIFICAZIONE COMPUTATA AVANZAMENTO LAVORI CAPITOLATO PREMIUM”) rappresenta dunque un prospetto dei costi di esecuzione delle opere in essa descritte che si presume (ex lege) comprensivo del compenso del “general contractor”.
In mancanza della documentazione che dimostri quali siano stati gli effettivi costi delle ristrutturazioni eseguite sull'immobile acquistato dal sig. Resistente_1 (es. fatture emesse alla OC da società e professionisti che si sono direttamente occupati delle opere di ristrutturazione), non può essere riconosciuta in detrazione la somma complessiva (pro quota detraibile) di € 71.500,00 fatturata globalmente dalla società OC al sig. Resistente_1.
Le dichiarazioni/autocertificazioni dei vari fornitori e subappaltatori, pur confermando i rapporti lavorativi intercorsi tra gli stessi e la OC OC, non fanno alcun riferimento agli importi fatturati in relazione alle prestazioni rese nei lavori di ristrutturazione dell'immobile per cui è causa.
Per quanto rappresentato e considerato che l'Ufficio ha già riconosciuto il diritto alla detrazione per spese di ristrutturazione dell'importo di € 14.320,00 di cui alla fattura n. 1819/2018, si insta per la riforma della sentenza gravata.
Controdeduce parte appellata
Le controdeduzioni vengono riportare basandosi su tre principi che vanno ad individuare, identificare e qualificare l'operato e la rettifica messa in atto dall'Ufficio:
1. PRESUNZIONE. L'Ufficio basa i motivi di impugnazione su continue presunzioni in alcun modo dimostrate.
Di seguito ne vengono riportate alcune:
a) “…dal contenuto del contratto concluso con la OC emerge che il corrispettivo pattuito di
€ 71.500,00 (cfr. fatture nn. 1806, 1810, 1812, 1816 e 1818 del 2018) si riferisce ai beni e servizi descritti nell'oggetto e dunque comprende, oltre alle spese di ristrutturazione immobiliare (detraibili), anche il compenso per le prestazioni rese dalla OC in forza del mandato con rappresentanza ad essa conferito (costi non detraibili).”
L'Ufficio da dove ha estrapolato tale assunzione? Nel contratto non viene evidenziato in alcun modo che OC svolge il servizio di General Contractor.
Nel contratto di appalto (e non di mandato con rappresentanza – come enunciato dall'Ufficio) OC riveste il ruolo di progettista preliminare. La Società è una figura coinvolta nell'esecuzione dell'opera e non un soggetto che ha quale fine tipico quello di svolgere attività di General Contractor. Altrimenti sarebbe stato tenuto alla specificazione dell'attività da esso svolta e alla quantificazione della stessa, oltre che a stilare un contratto giuridico differente;
b) “L'eventuale corrispettivo erogato al general contractor per l'attività di "mero" coordinamento svolta non
è pertanto detraibile trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento agevolato.”
Anche qui l'Ufficio ribadisce la propria assunzione derivante non da motivi di diritto o di fatto ma da pura presunzione. L'Ufficio non sta dimostrando in alcun modo la qualifica che sta attribuendo alla OC. Sta ribadendo più volte tali assunzioni come se fossero un assioma;
c) “Ora, se la detrazione per spese di ristrutturazione spetta in linea teorica anche nell'ipotesi in cui il general contractor - mandatario - di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base di un mandato in forza del quale i fornitori e i professionisti effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti del general contractor…”. Anche i tempi verbali utilizzati e le frasi ipotetiche dimostrano le presunzioni dell'Ufficio;
a) “I Giudici di primo grado errano, in primo luogo, nell'identificare il prezzo di Euro 71.500,00, concordato per l'appalto, con il costo dell'opera di ristrutturazione perché, se così fosse, significherebbe - inverosimilmente - che la OC non ha percepito alcun compenso per la propria attività di general contractor…”.
Qui vi è una doppia presunzione, una riferita alla solita presa di posizione, non giustificata, che attribuisce la qualifica di General Contractor alla OC, l'altra che sarebbe “inverosimile” che la OC non abbia percepito alcun compenso per tale attività.
2. INCOERENZA. L'Ufficio risulta incoerente già dalla fase della mediazione. A seguito di ricorso, reclamo mediazione l'Ufficio riconosceva sul totale delle spese sostenute (euro 85.820) l'importo di 14.320 euro. I motivi della riconoscenza vengono riportati a pag. 4 e pag. 9 dell'appello in oggetto:
“Veniva espletato procedimento di mediazione con il quale l'Ufficio riconosceva, ai fini della detrazione in questione, l'importo di 14.320 euro documentato dalla fattura n. 1819/2018 emessa dalla OC, pagato con bonifico disposto in data 21.12.2018, in quanto corredata dalla descrizione delle opere eseguite e con il relativo costo.”
Come mai per i restanti 71.500 euro (di spesa), documentati e citati sin dal principio nel contratto di appalto,
l'Ufficio ha deciso di disconoscere l'intera detrazione? L'Ufficio si contraddice. I motivi di riconoscenza della spesa di 14.320 sono da replicare, a questo punto, anche sui 71.500 euro visto che anche questi ultimi risultano dettagliatamente giustificati nelle prestazioni rese e negli importi di costo relativi.
Vi è un computo metrico che giustifica la spesa sostenuta dal Sig. Resistente_1. Tutta la spesa è riferita, come si evince dal dettaglio che viene allegato alla presente, alla ristrutturazione.
Sempre in tale paragrafo viene, inoltre, ricordato, come citato anche nelle memorie integrative presentate nel ricorso in I grado (rialleghiamo la relativa documentazione), che l'Ufficio in un caso similare a quello del
Sig. Resistente_1 (similare nel dettaglio, ove la società fatturante era la OC) ha riconosciuto interamente la spesa come detraibile ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR.
Non si può pensare che per la medesima materia del contendere in un caso l'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate di Torino dia esito positivo, riconoscendo la spesa, e in un caso si accanisca proseguendo il processo tributario in II grado, soprattutto in considerazione che è l'Agenzia Entrate di Torino che si è
occupata delle due questioni e considerando che il controllo formale verteva sulle medesime spese per interventi fatturati dalla OC.
3. ACCANIMENTO. L'Ufficio continua a sostenere che il contribuente, Sig. Resistente_1, non ha giustificato a dovere le opere di ristrutturazione. Nello specifico avrebbe dovuto richiedere alla OC il dettaglio dei costi che la società ha sostenuto per i subappaltatori in modo che per differenza l'Ufficio avrebbe potuto calcolare, sulla base delle molteplici presunzioni avanzate, il corrispettivo per l'attività di General Contractor. Chiaramente non è compito del contribuente richiedere i dettagli analitici dei costi sostenuti dalla società al fine di analizzare il ricarico delle prestazioni.
Anche perché si tratterebbe di documentazione in possesso esclusivo della OC e riservata alla stessa. Il contribuente non ha sicuramente potere ispettivo. L'Ufficio, a nostro avviso, sta, dunque, agendo in eccesso di potere.
L'Ufficio fa rimando all'art. 2697 del Codice Civile (onere della prova), sostenendo che: “…spetta al
Contribuente che voglia fruire della detrazione dimostrare quale parte del compenso complessivamente concordato per l'appalto sia effettivamente attinente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita…”. Tale dimostrazione è, invece, a differenza di quanto riportato dall'Ufficio, avvenuta correttamente con la presentazione del computo metrico.
Al contribuente spetta dimostrare la sussistenza delle spese e la natura delle stesse, cosa che è avvenuta ampiamente e senza alcun sotterfugio. Le opere sono state realmente realizzate, le stesse risultano essere state fatturate e successivamente pagate dal contribuente, ci sono i giustificativi di dettaglio richiesti, sin dal principio, dall'Ufficio, vi è un computo metrico che va a dettagliare i costi delle varie opere eseguite.
L'onere della prova, gravata sul contribuente, è stato assolto. Il contribuente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per poter portare in detrazione la spesa di 71.500 euro oltre ai 14.320 già riconosciuti.
È evidente l'accanimento messo in atto dall'Ufficio, senza che ne sia compreso il motivo.
Si rende noto all'Onorevole Corte che risulta in essere anche il processo tributario sulla medesima materia del contendere anche per l'anno fiscale 2019. Questo per evidenziare l'accanimento dell'Ufficio che ha provveduto ad instaurare i controlli anche per le annualità successive senza prima attendere l'esito del processo in primo grado relativamente all'annualità 2018. Questo ha chiaramente aggravato la situazione finanziaria del Sig. Resistente_1, il quale ha dovuto sostenere ulteriori spese legali per poter difendersi nuovamente, sulla medesima materia ma per altra annualità, nonostante il processo in I grado (sul 2018) fosse in pendenza di giudizio. Giudizio che, tra l'altro, ha confermato le ragioni del Sig. Resistente_1.
In conclusione, ricordiamo che la ratio della norma, insita nell'art. 16-bis del TUIR, prevede l'incentivo fiscale per il risanamento edilizio delle unità residenziali presenti sul territorio dello Stato.
Il Sig. Resistente_1 ha sostenuto 85.820 euro per le opere di ristrutturazione, le stesse oltre ad essere state realmente realizzate (al fine di riqualificare l'unità residenziale di proprietà) sono anche giustificate formalmente dalla presenza di un titolo abilitativo, dalle fatture che fanno riferimento ad un contratto di appalto sottoscritto, dal contratto di appalto, dal computo metrico (a giustifica dei costi sostenuti per ogni
SAL eseguito) così come richiesto e delineato anche dai chiarimenti presentati dall'Agenzia Entrate.
Conseguentemente il Sig. Resistente_1 non può vedersi disconosciuta una spesa detraibile per delle presunzioni semplici poste dall'Ufficio sulla natura dell'impresa OC, senza alcuna giustificazione di fondo.
Con memoria illustrativa Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino, precisa quanto segue.
1. In relazione alla PRESUNZIONE.
Si premette che nel contratto sottoscritto tra le parti, veniva espressamente pattuito che: “OC, il PROGETTISTA e l'IMPRESA fattureranno al PROPONENTE, ognuno per quanto di sua competenza e convenuto, il prezzo complessivo...”. In contrasto con le pattuizioni sottoscritte, la OC fatturava, in modo onnicomprensivo, le prestazioni rese sulla base del contratto stipulato, pur avvalendosi di profe/ ssionisti ed artigiani, incaricati in nome e per conto del sig. Resistente_1, nella esecuzione delle opere di progettazione ed esecuzione dei lavori.
La prestazione generale fatturata dalla OC era inquadrabile in quella del contratto di mandato con rappresentanza, che per legge si presume oneroso (art. 1709 c.c.).
Del resto, a pag. 2 della proposta di accordo (allegato in atti), viene espressamente evidenziata la tipologia del contratto: IL PROPONENTE incarica irrevocabilmente OC, con pieni poteri di rappresentanza, di assegnare, non in proprio ma in nome e per conto dello stesso PROPONENTE, l'appalto dell'immobile … a PROGETTISTI Nominativo_1…”.
E' evidente quindi che si trattava di accordo per la conclusione di un contratto di mandato con rappresentanza
(art. 1704 c.c.): la presunzione di onerosità discende dalla legge (pertanto l'Ufficio non doveva dimostrare alcunché).
Dunque è corretto che la OC avrebbe dovuto specificare l'attività svolta, distinguendo le prestazioni che rientravano nella detrazione da quelle che, invece, erano escluse.
2. INCOERENZA
L'Ufficio si è speso moltissimo per cercare di ricostruire, pur in mancanza della prova offerta da parte avversa,
i costi effettivamente riferibili alla ristrutturazione dell'immobile (e quindi detraibili).Più volte sono state richieste le fatture di spesa dei professionisti incaricati dell'esecuzione dei lavori, di cui è stata depositata in giudizio unicamente un'autocertificazione (peraltro non accompagnata da allegazione di un documento d'identità del sottoscrittore) con cui si dichiarava che la prestazione era stata fatturata direttamente alla OC, ma senza indicazione degli importi fatturati, né del numero di fattura di riferimento.
Ora, se è vero che il processo tributario si fonda su documenti fiscali che devono essere idonei a provare i costi effettivamente sostenuti, soprattutto in tema di agevolazioni fiscali, non si comprende come i giudici di primo grado abbiano potuto ricostruire i costi di ristrutturazione effettivamente rimasti a carico del contribuente, come richiesto dall'art. 16bis TUIR, con delle fatture generiche, costi forfettari e autodichiarazioni certificative senza quantificazione dei costi e delle prestazioni professionali rese dai professionisti incaricati.
Si deve peraltro osservare, che il riconoscimento dell'Ufficio di alcuni costi relativi agli interventi effettuati, depurati dei compensi di intermediazione già evidentemente compresi nel prezzo pattuito di 71.500,00 euro, di cui al contratto originario, sia poi stato disfunzionalmente utilizzato per giustificare la legittimità di detrazione di spese che, obiettivamente, erano invece riferibili ad una serie di prestazioni forfetarie e globali in cui le spese effettivamente riconducibili ai costi di ristrutturazione non erano quantificate né quantificabili.
La giurisprudenza di legittimità ha in modo uniforme riconosciuto la legittimità del recupero di costi documentati con fatture contenenti una descrizione generica (quali quelle oggetto di controversia), senza indicazioni in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione (Cass. sent.
n. 12081/2024).
Nel caso all'esame, le fatture fanno riferimento al contratto stipulato da OC;
ma tale contratto, non consente di quantificare le spese detraibili, in quanto in esso sono previsti una serie di servizi, attività di intermediazione immobiliare, raccolta esigenze e requisiti abitativi del committente, proposte soluzioni abitative, sessioni di confronto per la progettazione preliminare etc., che nulla hanno a che vedere con le spese di ristrutturazione dell'immobile detraibili ai sensi di legge.
Per quanto riguarda le ulteriori voci, si tratta di costi forfettari, riconducibili ad un prezzo determinato “a corpo”
e non a “misura (come indicato a pag. 2 della proposta di accordo), di guisa che, ai fini delle detrazioni di legge, rimane onere della parte scomputare e documentare i costi effettivamente riconducibili agli interventi di ristrutturazione. Ove, infatti, sia pattuito un prezzo “a corpo” e non “a misura”, il computo metrico (cioè quello depositato dal contribuente e finalizzato al saldo per avanzamento lavori) diviene meramente esemplificativo ed indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo finale, senza una precisa correlazione con il costo effettivamente sostenuto per la ristrutturazione edilizia (cfr. sent. TAR
Catania n. 2364 del 21.07.2025).
Costi che, nel caso di specie, si ripete, non è stato possibile ricostruire con esattezza.
L'Ufficio non ha, in effetti, rinvenuto fatture elettroniche emesse dai professionisti ed artigiani che hanno rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: la signora Nominativo_2, risulta aver chiuso la partita Iva addirittura nel 2003, mentre il sig. Nominativo_3, risulta non aver emesso alcuna fattura elettronica nel 2018. Non si comprende per quale motivo la professionista e l'artigiano abbiano rilasciato una dichiarazione sostitutiva di notorietà, senza indicare l'importo fatturato e senza allegare le fatture emesse.
La totale assenza di chiari dettagli, di trasparente imputazione dei corrispettivi inclusi nel OC e dei criteri di fatturazione seguiti dalla OC, hanno reso materialmente impossibile capire quale fosse concretamente la natura delle prestazioni rese da quest'ultima, distinguendole degli importi fatturati dai prestatori d'opera che hanno materialmente e direttamente svolto l'intervento di ristrutturazione edilizia.
Il ruolo di OC si fondava su una atipica commistione di negozi di tipo privatistico, che la legavano sia al cliente finale quanto ai prestatori d'opera incaricati: il tutto, senza che emergesse in modo chiaro quali prestazioni fossero riconducibili alla ristrutturazione edilizia e quali no.
In tale prospettiva, va ribadito come la fruizione di deduzioni, detrazioni ed in linea generale di agevolazioni fiscali comporti il conseguente assolvimento all'onere della prova in capo al soggetto che ne beneficia: è il
Contribuente che porta in diminuzione dal reddito imponibile un determinato componente a dover dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per godere del conseguente risparmio d'imposta, mentre non spetta all'Ufficio “interpretare” su basi frammentarie il contenuto del piano OC.
Poiché non è stato possibile, sia in base alla documentazione prodotta in giudizio che attraverso l'istruttoria interna dell'Ufficio, la ricostruzione degli esatti costi specifici certamente riferibili ad interventi di ristrutturazione agevolabili, si appalesa legittimo il recupero, da parte dell'Ufficio, delle somme complessivamente fatturate dalla OC.
3. sul presunto ACCANIMENTO
E' evidente, in ultimo, che non vi è stato alcun accanimento, anzi vi è stata una grande apertura ed un notevole sforzo interpretativo da parte dell'Ufficio finalizzato a riconoscere almeno una parte dei costi sostenuti dal contribuente, riconducibili ad una documentazione, quella della fattura 1819/2018 di importo euro 14.320,00 che, presumibilmente, poteva ricondursi unicamente a spese di ristrutturazione, non essendo collegata al computo “a corpo” indicato nel contratto ma costituendo una specifica e dettagliata esposizione dei costi sostenuti in relazione all'intervento edile aggiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio merita accoglimento, l'esame di quanto in atti consente di affermare che si tratta di un contratto in cui la GO ha agito con rappresentanza del committente, come risulta dal contratto medesimo. La normativa applicabile è quella del mandato con rappresentanza (art. 1704 cod.civ.) che si presume oneroso (art. 1709 cod civ.), è una presunzione legale che determina l'inversione dell'onere della prova, anche sulla misura del compenso (stabilita dalle parti, determinata in base a tariffe professionali o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice).
L'attività prestata non risulta direttamente retribuita in via contrattuale. Le fatture dei vari fornitori di servizi (da cui ricavare per sottrazione il compenso del mandatario) non sono state rese disponibili e anzi dall'attività istruttoria dell'Ufficio tesa verificare le dichiarazioni scritte esibite dal contribuente è risultata l'assenza di fatture elettroniche emesse dai professionisti ed artigiani che hanno rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: la signora Nominativo_2, risulta aver chiuso la partita Iva addirittura nel 2003, mentre il sig. Nominativo_3, risulta non aver emesso alcuna fattura elettronica nel 2018.
L'onere della prova incombe sul contribuente che chiede l'agevolazione e non risulta essere stata fornita perlomeno circa la specificazione dei costi ai fini della detraibilità.
Le dichiarazioni/autocertificazioni dei vari fornitori e subappaltatori, pur confermando i rapporti lavorativi intercorsi tra gli stessi e la OC OC, non fanno alcun riferimento agli importi fatturati in relazione alle prestazioni rese nei lavori di ristrutturazione dell'immobile per cui è causa e così anche il computo metrico prodotto può dare conto delle voci di costo, ma ove sia pattuito un prezzo “a corpo” e non “a misura”, manca la precisa correlazione con il costo effettivamente sostenuto per la ristrutturazione edilizia.
La sentenza deve pertanto essere riformata, con condanna di parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata,accoglie l'appello e condanna la parte al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1500,00 per ciascun grado di giudizio.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 471/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - C.so Bolzano, 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 330/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 05/03/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2024 00316315 92 000 IRPEF-ALIQUOTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 829/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti: Conclusioni parte appellante
1. In via principale
- dichiarare la cessata materia del contendere quanto all'importo di € 1.017,19, di cui alla cartella di pagamento n. 110 2024 00316315 92;
- riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.
Conclusioni parte appellata rigettare l'appello dell'Ufficio con la conferma integrale della sentenza appellata.
Si chiede esplicitamente, visto l'accoglimento integrale del ricorso in I grado e visto l'accanimento dell'Appellante, la vittoria e la refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, considerando gli ulteriori motivi sopra esposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per l'anno di imposta 2019, l'UT di Torino 3 dell'AE - DP I Torino, a seguito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter DPR 600/73, comunicazione n. T1930036195626, notificata il 20/10/2023, disconosceva l'intera spesa indicata dal sig. Resistente_1 nel Modello 730/2020 al rigo E41 Mod. 2, pari ad Euro 85.820,00, per le medesime motivazioni poste a base della comunicazione di irregolarità n. T1830158855718 notificata all'esito del controllo ex 36-ter eseguito sull'anno di imposta 2018, oggetto del giudizio RGA
844/2024 CGT II grado del Piemonte, sez. 1.
Seguiva, per l'anno di imposta 2019, la notifica delle cartelle di pagamento n. 110 2024 00316315 92, dell'importo di Euro 5.182,28, e n. 110 2024 00316315 92, dell'importo di Euro 1.017,19, avverso le quali il contribuente proponeva ricorso, che è stato accolto dalla CGT I grado di Torino con sent. 330/02/2025, depositata il 5.3.2025.
In fatto, in data 9/3/2018, con l'accettazione da parte della OC della proposta contrattuale del 2 marzo 2018 formulata dal sig. Resistente_1 si concludevano contestualmente:
1. un contratto di impegno all'acquisto, da parte del proponente Resistente_1, di un immobile da ristrutturare e del servizio di progettazione preliminare fornito da OC;
2. un accordo per il conferimento di appalto per la ristrutturazione dell'immobile da acquistare, con cui il proponente incaricava la OC di assegnare, in nome e per conto dello stesso proponente, l'appalto per la progettazione definitiva e l'esecuzione delle opere inerenti all'immobile a progettisti e imprese da definirsi, aderenti alla metodologia PLAN BUY® .
Le parti concordavano che il prezzo complessivo per i beni e servizi descritti nel suddetto oggetto, determinato a corpo e non a misura, è pari a € 179.000,00 (cfr. pag. 1 di 6, paragrafo “2. PREZZO COMPLESSIVO”, punto 2.1) comprensivo di:
2.2.1. Prezzo di acquisto dell'immobile (…)
2.1.2. Provvigione da riconoscere e pagare all'agenzia che detiene l'incarico di vendita dell'IMMOBILE (…)
2.1.3. Prezzo della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, della direzione lavori (qualora prevista dalla legge) e delle opere di ristrutturazione così come definite nella PROPOSTA DI APPALTO DI
RISTRUTTURAZIONE.
Dalla PROPOSTA DI APPALTO DI RISTRUTTURAZIONE emerge che il contribuente (qualificato come
“PROPONENTE”) ha incaricato la OC, “con pieni poteri di rappresentanza, di assegnare, non in proprio, ma in nome e per conto dello stesso PROPONENTE, l'appalto dell'immobile … a PROGETTISTI
e IMPRESE da definirsi” e che “il prezzo complessivo per i beni e servizi descritti nell'OGGETTO DEL
CONTRATTO” …, determinato complessivamente a corpo e non a misura, è pari a € 71.500,00” (cfr. pag.
2 di 6, paragrafo “5. PREZZO COMPLESSIVO
DELL'APPALTO”, punto 5.1.).
In forza di tale accordo, dunque, la OC si è obbligata a prestare al signor Resistente_1 una sorta di assistenza globale nel trovare, comprare e ristrutturare casa, a fronte del corrispettivo di Euro 179.000,00 complessivi, di cui Euro 71.500,00 per l'appalto di ristrutturazione e i restanti Euro 107.500,00 per l'acquisto dell'immobile (suddivisi in Euro 105.000,00 per il prezzo di acquisto ed Euro 2.500,00, Iva esclusa, per la mediazione immobiliare – cfr. atto di vendita allegato).
In data 29/05/2018 veniva stipulato l'atto di vendita dell'immobile, sul quale venivano effettuati interventi di recupero edilizio.
Le spese di ristrutturazione sostenute dal sig. Resistente_1 , pari ad Euro 85.820,00 (Euro 71.500,00 più un'integrazione di Euro 14.320,00 successivamente concordata) venivano da quest'ultimo indicate nel
Modello 730/2019 anno 2018 e detratte dall'imposta, per la quota di competenza dell'anno, ella misura del
50%, ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR.
In sede di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter DPR 600/73, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Torino 3, acquisita dal contribuente la documentazione comprovante il sostenimento delle spese di ristrutturazione, comunicava la non spettanza della detrazione, in quanto le spese indicate nel Mod.
730/2019 non erano riconducibili ad interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nella fattispecie de quo, la OC aveva fatturato l'intero corrispettivo per la ristrutturazione dell'immobile (euro 85.820,00) direttamente al sig. Resistente_1 (cfr. fatture nn. 1806, 1810, 1812, 1816, 1818 e 1819 del 2018), diversamente da quanto pattuito nel contratto sottoscritto tra le parti, che – coerentemente con il mandato con rappresentanza conferito alla OC per l'assegnazione dell'appalto della progettazione definitiva e delle opere di ristrutturazione a professionisti Nominativo_1 da definirsi – prevedevano invece la fatturazione diretta al proponente (sig. Resistente_1) da parte dei professionisti e delle imprese.
Dal contenuto del contratto emerge che il corrispettivo pattuito di Euro 71.500,00 (cfr. fatture nn. 1806, 1810,
1812, 1816 e 1818 del 2018) si riferisce ai beni e servizi descritti nell'oggetto e dunque comprende, oltre alle spese di ristrutturazione immobiliare (detraibili), anche il compenso per le prestazioni rese dalla OC
in forza del mandato con rappresentanza ad essa conferito (non detraibili).
L'Ufficio ha in più occasioni richiesto al Contribuente di esibire un dettaglio delle prestazioni eseguite dalla società OC con il costo unitario ed analitico di ciascun servizio erogato e con relativa documentazione probatoria (es. le fatture emesse dai professionisti incaricati dalla OC), al fine di verificare le spese sostenute dal contribuente direttamente riferibili agli interventi di ristrutturazione dell'immobile, con esclusione di tutti quei compensi dovuti alla società OC per l'attività di intermediazione immobiliare o di generale assistenza (servizi assimilabili a quelli del general contractor).
Veniva espletato procedimento di mediazione con il quale l'Ufficio riconosceva, ai fini della detrazione in questione, l'importo di Euro 14.320,00 documentato dalla fattura n. 1819/2018 emessa dalla OC, pagato con bonifico disposto in data 21/12/2018, in quanto corredata dalla descrizione delle opere eseguite con il relativo costo.
Il Contribuente non aderiva alla proposta di mediazione e si costituiva in giudizio.
Il Contribuente eccepiva che: “Nelle disposizioni del TUIR non vengono in alcun modo enunciati i soggetti che possono/devono eseguire le opere, così come non vengono citate le fattispecie contrattuali che vanno messe in atto per permettere al committente di godere dell'agevolazione fiscale”. E che: “Alla luce degli aspetti normativi risulta pertanto illegittimo il recupero integrale delle somme sostenute dal Sig. Resistente_1, nonostante il Suo tentativo di chiarimento ed approfondimento con l'Ufficio e visto il contratto stipulato”.
Il contribuente riteneva illegittimo il recupero complessivo delle spese sostenute di euro 85.820,00 da parte dell'Ufficio in quanto “il contratto va a delineare in modo analitico le varie operazioni e i vari rapporti contrattuali. La società OC, infatti, ha evidenziato in modo separato quello che riguarda il prezzo complessivo derivante dal contratto con il prezzo specifico previsto per l'appalto diretto in merito alle opere edilizi e alle rispettive prestazioni tecniche”.
L'Ufficio, in giudizio, in coerenza con la proposta formulata nell'ambito del procedimento di mediazione, con provvedimento di autotutela parziale, riconosceva al sig. Resistente_1 le detrazioni per le spese correlate al prospetto dei lavori consegnato all'Ufficio (all. n. 3) relativo alla fattura n. 1819/2018 dell'importo di euro
14.320,00, emessa dalla OC e correlata al bonifico disposto in data 21/12/2018, rideterminando dunque la pretesa azionata.
Con sentenza n n°330/2025, depositata il 5.3.2025, anno accertato 2019, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Torino ha accolto il ricorso del contribuente sulla base dei seguenti motivi:
Lo stesso oggetto del presente ricorso (IRPEF), ma per l'annualità del 2018, è stato deciso dalla Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con Sentenza n. 837/2024, depositata il 22/7/2024. È accaduto in fatto che il sig. Resistente_1 ebbe a dare, nel 2018, un incarico alla OC
di cercare, acquistare e ristrutturare, per suo conto, una abitazione.
La OC – scrive il ricorrente – ha ottemperato all'incarico ed il prezzo sostenuto, pari ad € 85.820,00= è stato dallo stesso indicato nel Modello 730 con la detrazione del 50%, ai sensi dell'art. 16 bis del TUIR.
Il problema è nato dalla individuazione esatta delle spese. Non è dato sapere, cioè, quanto è stato pagato per l'effettiva ristrutturazione dell'immobile, e quanto per l'attività di intermediazione immobiliare, o generale assistenza al reperimento ed all'acquisto.
L'Agenzia, pertanto, notificava l'esito del controllo formale ex art. 36 ter del DPR 600/73.
L'unica somma riconosciuta dall'Ufficio quale effettiva spesa di ristrutturazione è pari ad € 14.320,00=, donde la fattura n. 1819/2018.
Dall'analisi del contratto si deduce che il proponente ha incaricato la società OC di subappaltare le opere edili ed ogni altra prestazione lavorativa necessaria a soggetti da lei stessa selezionati. Il costo della ristrutturazione è indicato in € 71.500,00=.
Dal momento che il pagamento viene condizionato al SAL (Stato Avanzamento Lavori), è evidente che il costo di volta in volta in esso indicato non può essere artato (né l'Ufficio dimostra alcunché).
Si aggiunga inoltre che i vari subappaltatori hanno rilasciato al ricorrente le autocertificazioni necessarie per legge e che, in aggiunta ed oltre a quanto inizialmente previsto, sono stati aggiunti altri lavori che hanno – ovviamente – maggiorato il costo. La complessità della materia (vedi disposizioni TUIR) giustifica la compensazione delle spese”.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino, propone appello per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 16-BIS DPR 917/86. OMESSA/CARENTE/ERRONEA
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA
Preliminarmente si rileva l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione alle detrazioni riconosciute spettanti in giudizio da parte dell'Ufficio, nell'esercizio del potere di autotutela parziale, con conseguente sgravio della pretesa portata dalla cartella impugnata in misura pari a € 823,03.
Con riferimento alla ulteriore parte della pretesa portata dalla cartella impugnata, la sentenza risulta preliminarmente in contrasto con l'art. 16-bis del TUIR, il quale dispone che “dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi (…) b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loropertinenze”.
Il controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973 è diretto alla verifica della correttezza degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione, attraverso un riscontro documentale finalizzato a comprovare la spettanza degli elementi che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta.
L'Ufficio, in relazione al controllo formale relativo all'anno di imposta 2018 (primo anno in cui le detrazioni di cui trattasi sono state esposte in dichiarazione), ha azzerato l'importo di € 85.820,00 inserito nel modello
730/2019 al rigo E41 MOD. 2 per spese di ristrutturazione edilizia, in quanto non ritenute agevolabili ai sensi di legge.
Come precedentemente evidenziato, dal contenuto del contratto concluso con la OC emerge che il corrispettivo pattuito di € 71.500,00 (cfr. fatture nn.1806, 1810, 1812, 1816 e 1818 del 2018) si riferisce ai beni e servizi descritti nell'oggetto e dunque comprende, oltre alle spese di ristrutturazione immobiliare (detraibili), anche il compenso per le prestazioni rese dalla OC in forza del mandato con rappresentanza ad essa conferito (costi non detraibili).
Nel caso di specie, infatti, la società OC (società estera di diritto statunitense) aveva agito con modalità analoghe a quelle del general contractor ("contraente generale").
Le motivazioni della rettifica risiedevano nel fatto che la genericità delle fatture emesse dalla OC e collegate al contratto concluso tra le parti (OC e sig. Resistente_1) in data 02/03/2018 non consentiva di individuare in concreto l'importo delle spese direttamente connesse all'intervento edilizio. Nell'ambito delle ristrutturazioni edilizie private non vi è una disciplina normativa specifica e quindi l'attività del "contraente generale" ed i rapporti che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti sono ordinariamente disciplinati nell'ambito dell'autonomia contrattuale privata;
pertanto la legittimità e tipologia dei contratti che regolano i rapporti tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni e il general contractor medesimo restano escluse dalle valutazioni dell'Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali, pur non rilevando gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e c.d. “general contractor”, è però necessario che le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell'agevolazione, oltre ad essere debitamente documentate, siano anche direttamente connesse con gli interventi di ristrutturazione eseguiti, con onere probatorio in merito gravante sul contribuente.
L'eventuale corrispettivo erogato al general contractor per l'attività di "mero" coordinamento svolta non è pertanto detraibile trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento agevolato.
Nel caso di specie, nel contratto sottoscritto tra le parti (OC e sig. Resistente_1) veniva previsto che:
“OC, il PROGETTISTA e l'IMPRESA fattureranno al PROPONENTE, ognuno per quanto di sua competenza e convenuto, il prezzo complessivo…”.
In realtà la OC (in contrasto con le pattuizioni sottoscritte tra le parti) ha fatturato tutte le spese contrattualmente convenute (€ 71.500,00 più l'integrazione di € 14.320,00), direttamente al sig. Resistente_1.
Ora, se la detrazione per spese di ristrutturazione spetta in linea teorica anche nell'ipotesi in cui il general contractor - mandatario - di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base di un mandato in forza del quale i fornitori e i professionisti effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti del general contractor che, a sua volta, riaddebita i costi al committente/beneficiario della detrazione, resta fermo che nella fattura emessa dal general contractor - mandatario - con cui vengono riaddebitati i costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra idonea documentazione, devono essere descritti in maniera puntuale i servizi o la prestazioni svolte con il relativo prezzo ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.
La ripresa dell'Ufficio deriva quindi legittimamente dalla omessa esibizione di una documentazione analitica che possa evidenziare in maniera puntuale il servizio erogato dalla società OC, le prestazioni rese dai professionisti e le opere realizzate dall'impresa esecutrice dei lavori, con la quantificazione nel dettaglio dei costi di diretta attinenza alle opere di ristrutturazione realizzate ed in compensi del mandatario (general contractor).
In buona sostanza ciò che il contribuente ha l'onere di documentare per essere ammesso alle detrazioni previste dalla legge sono le spese effettivamente correlate con gli interventi di ristrutturazione realizzati.
L'Amministrazione finanziaria, dunque, ha legittimamente disconosciuto le detrazioni fiscali invocate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2018, per non avere fornito la documentazione idonea a giustificarle, e ciò in esecuzione di una delle funzioni proprie e tipiche dell'accertamento di cui al DPR n.
600/73, articolo 36- ter, comma 2, che può essere utilizzato dall'Ente impositore per "b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti...".
La Corte di prime cure afferma che “Dal contratto prodotto il prezzo complessivo pattuito risulta di 179.000 euro contro il prezzo specifico di 71.500 relativo proprio all'appalto per la ristrutturazione. Lo si evince chiaramente a pagina 2 di 6 del contratto, nell'”oggetto del contratto”.
In tale sezione si esplicita la volontà del proponente di incaricare la società OC (la quale ha svolto le prestazioni di progettazione preliminare) a subappaltare le opere edili e le ulteriori prestazioni tecniche a soggetti da essa selezionati (modalità avallata dalla risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello prodotta in atti). Il valore di tale attività (e non è un valore provigionale – per l'attività di subappaltatore - ma è il costo per l'opera di ristrutturazione) ammonta ad euro 71.500.”
I Giudici di primo grado errano, in primo luogo, nell'identificare il prezzo di Euro 71.500,00, concordato per l'appalto, con il costo dell'opera di ristrutturazione perché, se così fosse, significherebbe - inverosimilmente
- che la OC non ha percepito alcun compenso per la propria attività di general contractor;
né può ritenersi che tale compenso sia compreso nel restante corrispettivo di € 107.500 (€ 179.000 meno
€ 71.500), che rappresenta invece il prezzo di acquisto dell'immobile (€ 105.000,00) e dell'attività di intermediazione immobiliare svolta dalla società “Società_2 Società_2.” (€ 2.500 al netto dell'IVA) - cfr. atto di vendita allegato.
D'altra parte il fatto che il corrispettivo di € 71.500,00 comprenda anche il compenso per il mandato conferito alla OC emerge dal contratto stesso, laddove si legge che tale importo rappresenta “il prezzo complessivo per i beni e servizi descritti nell'OGGETTO DEL CONTRATTO” (cfr. pag. 1 di 6 del contratto, paragrafo “5.PREZZO COMPLESSIVO DELL'APPALTO”, punto 5.1), il quale oggetto comprende l'incarico
(necessariamente retribuito), conferito alla OC, di assegnare l'appalto a progettisti Nominativo_1 .
Dunque il prezzo di € 71.500,00 non corrisponde alle spese effettivamente sostenute per gli interventi di ristrutturazione, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, in quanto comprensivo anche della remunerazione per l'attività prestata dalla OC, come individuata nell'oggetto del contratto.
Ne consegue che la sentenza è errata nell'individuare - nel contratto sottoscritto tra le parti - il documento dimostrativo dei costi sostenuti per la ristrutturazione, con conseguente completa erroneità della pronuncia.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2697 C.C.
Sotto ulteriore profilo, la pronuncia appare censurabile anche in applicazione della regola generale in materia ripartizione dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c.
: spetta al Contribuente che voglia fruire della detrazione dimostrare quale parte del compenso complessivamente concordato per l'appalto sia effettivamente attinente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita.
L'Ufficio, in giudizio, ha riconosciuto al sig. Resistente_1 le detrazioni per le spese extra (oltre quelle contrattualmente previste), documentate dalla fattura n. 1819/2018, dell'importo di € 14.320,00, emessa dalla OC e pagata con il bonifico disposto in data 21/12/2018, in quanto corredata da un prospetto con la specifica degli ulteriori lavori eseguiti con i relativi costi (all. in atti): tale prospetto poteva presumibilmente quantificare il costo sostenuto esclusivamente per i lavori di ristrutturazione aggiuntivi posto che i compensi per l'incarico di mediazione alla OC erano da ritenersi già corrisposti nel complessivo importo di € 71500 pattuito contrattualmente.
La successiva ulteriore documentazione esibita da controparte (la “PIANIFICAZIONE COMPUTATA
AVANZAMENTO LAVORI CAPITOLATO PREMIUM”) non può invece valere al riconoscimento degli importi esposti a titolo di detrazione nella dichiarazione dei redditi, in mancanza della prova effettiva dei costi sostenuti per la ristrutturazione:
in particolare i compensi spettanti alla OC in qualità di mandante ed intermediario, nel caso di specie, devono considerarsi inclusi, fino a prova contraria, nel dettaglio delle prestazioni depositato in giudizio, tant'è che il costo delle opere indicato al fondo di tale prospetto (€ 71.500,00) coincide esattamente con il corrispettivo concordato tra le parti nel contratto.
Il documento successivamente depositato in giudizio (“PIANIFICAZIONE COMPUTATA AVANZAMENTO LAVORI CAPITOLATO PREMIUM”) rappresenta dunque un prospetto dei costi di esecuzione delle opere in essa descritte che si presume (ex lege) comprensivo del compenso del “general contractor”.
In mancanza della documentazione che dimostri quali siano stati gli effettivi costi delle ristrutturazioni eseguite sull'immobile acquistato dal sig. Resistente_1 (es. fatture emesse alla OC da società e professionisti che si sono direttamente occupati delle opere di ristrutturazione), non può essere riconosciuta in detrazione la somma complessiva (pro quota detraibile) di € 71.500,00 fatturata globalmente dalla società OC al sig. Resistente_1.
Le dichiarazioni/autocertificazioni dei vari fornitori e subappaltatori, pur confermando i rapporti lavorativi intercorsi tra gli stessi e la OC OC, non fanno alcun riferimento agli importi fatturati in relazione alle prestazioni rese nei lavori di ristrutturazione dell'immobile per cui è causa.
Per quanto rappresentato e considerato che l'Ufficio ha già riconosciuto il diritto alla detrazione per spese di ristrutturazione dell'importo di € 14.320,00 di cui alla fattura n. 1819/2018, si insta per la riforma della sentenza gravata.
Controdeduce parte appellata
Le controdeduzioni vengono riportare basandosi su tre principi che vanno ad individuare, identificare e qualificare l'operato e la rettifica messa in atto dall'Ufficio:
1. PRESUNZIONE. L'Ufficio basa i motivi di impugnazione su continue presunzioni in alcun modo dimostrate.
Di seguito ne vengono riportate alcune:
a) “…dal contenuto del contratto concluso con la OC emerge che il corrispettivo pattuito di
€ 71.500,00 (cfr. fatture nn. 1806, 1810, 1812, 1816 e 1818 del 2018) si riferisce ai beni e servizi descritti nell'oggetto e dunque comprende, oltre alle spese di ristrutturazione immobiliare (detraibili), anche il compenso per le prestazioni rese dalla OC in forza del mandato con rappresentanza ad essa conferito (costi non detraibili).”
L'Ufficio da dove ha estrapolato tale assunzione? Nel contratto non viene evidenziato in alcun modo che OC svolge il servizio di General Contractor.
Nel contratto di appalto (e non di mandato con rappresentanza – come enunciato dall'Ufficio) OC riveste il ruolo di progettista preliminare. La Società è una figura coinvolta nell'esecuzione dell'opera e non un soggetto che ha quale fine tipico quello di svolgere attività di General Contractor. Altrimenti sarebbe stato tenuto alla specificazione dell'attività da esso svolta e alla quantificazione della stessa, oltre che a stilare un contratto giuridico differente;
b) “L'eventuale corrispettivo erogato al general contractor per l'attività di "mero" coordinamento svolta non
è pertanto detraibile trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento agevolato.”
Anche qui l'Ufficio ribadisce la propria assunzione derivante non da motivi di diritto o di fatto ma da pura presunzione. L'Ufficio non sta dimostrando in alcun modo la qualifica che sta attribuendo alla OC. Sta ribadendo più volte tali assunzioni come se fossero un assioma;
c) “Ora, se la detrazione per spese di ristrutturazione spetta in linea teorica anche nell'ipotesi in cui il general contractor - mandatario - di cui si avvale il committente/beneficiario della detrazione agisca sulla base di un mandato in forza del quale i fornitori e i professionisti effettuano la propria prestazione ed emettono la relativa fattura nei confronti del general contractor…”. Anche i tempi verbali utilizzati e le frasi ipotetiche dimostrano le presunzioni dell'Ufficio;
a) “I Giudici di primo grado errano, in primo luogo, nell'identificare il prezzo di Euro 71.500,00, concordato per l'appalto, con il costo dell'opera di ristrutturazione perché, se così fosse, significherebbe - inverosimilmente - che la OC non ha percepito alcun compenso per la propria attività di general contractor…”.
Qui vi è una doppia presunzione, una riferita alla solita presa di posizione, non giustificata, che attribuisce la qualifica di General Contractor alla OC, l'altra che sarebbe “inverosimile” che la OC non abbia percepito alcun compenso per tale attività.
2. INCOERENZA. L'Ufficio risulta incoerente già dalla fase della mediazione. A seguito di ricorso, reclamo mediazione l'Ufficio riconosceva sul totale delle spese sostenute (euro 85.820) l'importo di 14.320 euro. I motivi della riconoscenza vengono riportati a pag. 4 e pag. 9 dell'appello in oggetto:
“Veniva espletato procedimento di mediazione con il quale l'Ufficio riconosceva, ai fini della detrazione in questione, l'importo di 14.320 euro documentato dalla fattura n. 1819/2018 emessa dalla OC, pagato con bonifico disposto in data 21.12.2018, in quanto corredata dalla descrizione delle opere eseguite e con il relativo costo.”
Come mai per i restanti 71.500 euro (di spesa), documentati e citati sin dal principio nel contratto di appalto,
l'Ufficio ha deciso di disconoscere l'intera detrazione? L'Ufficio si contraddice. I motivi di riconoscenza della spesa di 14.320 sono da replicare, a questo punto, anche sui 71.500 euro visto che anche questi ultimi risultano dettagliatamente giustificati nelle prestazioni rese e negli importi di costo relativi.
Vi è un computo metrico che giustifica la spesa sostenuta dal Sig. Resistente_1. Tutta la spesa è riferita, come si evince dal dettaglio che viene allegato alla presente, alla ristrutturazione.
Sempre in tale paragrafo viene, inoltre, ricordato, come citato anche nelle memorie integrative presentate nel ricorso in I grado (rialleghiamo la relativa documentazione), che l'Ufficio in un caso similare a quello del
Sig. Resistente_1 (similare nel dettaglio, ove la società fatturante era la OC) ha riconosciuto interamente la spesa come detraibile ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR.
Non si può pensare che per la medesima materia del contendere in un caso l'Ufficio dell'Agenzia delle
Entrate di Torino dia esito positivo, riconoscendo la spesa, e in un caso si accanisca proseguendo il processo tributario in II grado, soprattutto in considerazione che è l'Agenzia Entrate di Torino che si è
occupata delle due questioni e considerando che il controllo formale verteva sulle medesime spese per interventi fatturati dalla OC.
3. ACCANIMENTO. L'Ufficio continua a sostenere che il contribuente, Sig. Resistente_1, non ha giustificato a dovere le opere di ristrutturazione. Nello specifico avrebbe dovuto richiedere alla OC il dettaglio dei costi che la società ha sostenuto per i subappaltatori in modo che per differenza l'Ufficio avrebbe potuto calcolare, sulla base delle molteplici presunzioni avanzate, il corrispettivo per l'attività di General Contractor. Chiaramente non è compito del contribuente richiedere i dettagli analitici dei costi sostenuti dalla società al fine di analizzare il ricarico delle prestazioni.
Anche perché si tratterebbe di documentazione in possesso esclusivo della OC e riservata alla stessa. Il contribuente non ha sicuramente potere ispettivo. L'Ufficio, a nostro avviso, sta, dunque, agendo in eccesso di potere.
L'Ufficio fa rimando all'art. 2697 del Codice Civile (onere della prova), sostenendo che: “…spetta al
Contribuente che voglia fruire della detrazione dimostrare quale parte del compenso complessivamente concordato per l'appalto sia effettivamente attinente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita…”. Tale dimostrazione è, invece, a differenza di quanto riportato dall'Ufficio, avvenuta correttamente con la presentazione del computo metrico.
Al contribuente spetta dimostrare la sussistenza delle spese e la natura delle stesse, cosa che è avvenuta ampiamente e senza alcun sotterfugio. Le opere sono state realmente realizzate, le stesse risultano essere state fatturate e successivamente pagate dal contribuente, ci sono i giustificativi di dettaglio richiesti, sin dal principio, dall'Ufficio, vi è un computo metrico che va a dettagliare i costi delle varie opere eseguite.
L'onere della prova, gravata sul contribuente, è stato assolto. Il contribuente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per poter portare in detrazione la spesa di 71.500 euro oltre ai 14.320 già riconosciuti.
È evidente l'accanimento messo in atto dall'Ufficio, senza che ne sia compreso il motivo.
Si rende noto all'Onorevole Corte che risulta in essere anche il processo tributario sulla medesima materia del contendere anche per l'anno fiscale 2019. Questo per evidenziare l'accanimento dell'Ufficio che ha provveduto ad instaurare i controlli anche per le annualità successive senza prima attendere l'esito del processo in primo grado relativamente all'annualità 2018. Questo ha chiaramente aggravato la situazione finanziaria del Sig. Resistente_1, il quale ha dovuto sostenere ulteriori spese legali per poter difendersi nuovamente, sulla medesima materia ma per altra annualità, nonostante il processo in I grado (sul 2018) fosse in pendenza di giudizio. Giudizio che, tra l'altro, ha confermato le ragioni del Sig. Resistente_1.
In conclusione, ricordiamo che la ratio della norma, insita nell'art. 16-bis del TUIR, prevede l'incentivo fiscale per il risanamento edilizio delle unità residenziali presenti sul territorio dello Stato.
Il Sig. Resistente_1 ha sostenuto 85.820 euro per le opere di ristrutturazione, le stesse oltre ad essere state realmente realizzate (al fine di riqualificare l'unità residenziale di proprietà) sono anche giustificate formalmente dalla presenza di un titolo abilitativo, dalle fatture che fanno riferimento ad un contratto di appalto sottoscritto, dal contratto di appalto, dal computo metrico (a giustifica dei costi sostenuti per ogni
SAL eseguito) così come richiesto e delineato anche dai chiarimenti presentati dall'Agenzia Entrate.
Conseguentemente il Sig. Resistente_1 non può vedersi disconosciuta una spesa detraibile per delle presunzioni semplici poste dall'Ufficio sulla natura dell'impresa OC, senza alcuna giustificazione di fondo.
Con memoria illustrativa Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino, precisa quanto segue.
1. In relazione alla PRESUNZIONE.
Si premette che nel contratto sottoscritto tra le parti, veniva espressamente pattuito che: “OC, il PROGETTISTA e l'IMPRESA fattureranno al PROPONENTE, ognuno per quanto di sua competenza e convenuto, il prezzo complessivo...”. In contrasto con le pattuizioni sottoscritte, la OC fatturava, in modo onnicomprensivo, le prestazioni rese sulla base del contratto stipulato, pur avvalendosi di profe/ ssionisti ed artigiani, incaricati in nome e per conto del sig. Resistente_1, nella esecuzione delle opere di progettazione ed esecuzione dei lavori.
La prestazione generale fatturata dalla OC era inquadrabile in quella del contratto di mandato con rappresentanza, che per legge si presume oneroso (art. 1709 c.c.).
Del resto, a pag. 2 della proposta di accordo (allegato in atti), viene espressamente evidenziata la tipologia del contratto: IL PROPONENTE incarica irrevocabilmente OC, con pieni poteri di rappresentanza, di assegnare, non in proprio ma in nome e per conto dello stesso PROPONENTE, l'appalto dell'immobile … a PROGETTISTI Nominativo_1…”.
E' evidente quindi che si trattava di accordo per la conclusione di un contratto di mandato con rappresentanza
(art. 1704 c.c.): la presunzione di onerosità discende dalla legge (pertanto l'Ufficio non doveva dimostrare alcunché).
Dunque è corretto che la OC avrebbe dovuto specificare l'attività svolta, distinguendo le prestazioni che rientravano nella detrazione da quelle che, invece, erano escluse.
2. INCOERENZA
L'Ufficio si è speso moltissimo per cercare di ricostruire, pur in mancanza della prova offerta da parte avversa,
i costi effettivamente riferibili alla ristrutturazione dell'immobile (e quindi detraibili).Più volte sono state richieste le fatture di spesa dei professionisti incaricati dell'esecuzione dei lavori, di cui è stata depositata in giudizio unicamente un'autocertificazione (peraltro non accompagnata da allegazione di un documento d'identità del sottoscrittore) con cui si dichiarava che la prestazione era stata fatturata direttamente alla OC, ma senza indicazione degli importi fatturati, né del numero di fattura di riferimento.
Ora, se è vero che il processo tributario si fonda su documenti fiscali che devono essere idonei a provare i costi effettivamente sostenuti, soprattutto in tema di agevolazioni fiscali, non si comprende come i giudici di primo grado abbiano potuto ricostruire i costi di ristrutturazione effettivamente rimasti a carico del contribuente, come richiesto dall'art. 16bis TUIR, con delle fatture generiche, costi forfettari e autodichiarazioni certificative senza quantificazione dei costi e delle prestazioni professionali rese dai professionisti incaricati.
Si deve peraltro osservare, che il riconoscimento dell'Ufficio di alcuni costi relativi agli interventi effettuati, depurati dei compensi di intermediazione già evidentemente compresi nel prezzo pattuito di 71.500,00 euro, di cui al contratto originario, sia poi stato disfunzionalmente utilizzato per giustificare la legittimità di detrazione di spese che, obiettivamente, erano invece riferibili ad una serie di prestazioni forfetarie e globali in cui le spese effettivamente riconducibili ai costi di ristrutturazione non erano quantificate né quantificabili.
La giurisprudenza di legittimità ha in modo uniforme riconosciuto la legittimità del recupero di costi documentati con fatture contenenti una descrizione generica (quali quelle oggetto di controversia), senza indicazioni in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione (Cass. sent.
n. 12081/2024).
Nel caso all'esame, le fatture fanno riferimento al contratto stipulato da OC;
ma tale contratto, non consente di quantificare le spese detraibili, in quanto in esso sono previsti una serie di servizi, attività di intermediazione immobiliare, raccolta esigenze e requisiti abitativi del committente, proposte soluzioni abitative, sessioni di confronto per la progettazione preliminare etc., che nulla hanno a che vedere con le spese di ristrutturazione dell'immobile detraibili ai sensi di legge.
Per quanto riguarda le ulteriori voci, si tratta di costi forfettari, riconducibili ad un prezzo determinato “a corpo”
e non a “misura (come indicato a pag. 2 della proposta di accordo), di guisa che, ai fini delle detrazioni di legge, rimane onere della parte scomputare e documentare i costi effettivamente riconducibili agli interventi di ristrutturazione. Ove, infatti, sia pattuito un prezzo “a corpo” e non “a misura”, il computo metrico (cioè quello depositato dal contribuente e finalizzato al saldo per avanzamento lavori) diviene meramente esemplificativo ed indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo finale, senza una precisa correlazione con il costo effettivamente sostenuto per la ristrutturazione edilizia (cfr. sent. TAR
Catania n. 2364 del 21.07.2025).
Costi che, nel caso di specie, si ripete, non è stato possibile ricostruire con esattezza.
L'Ufficio non ha, in effetti, rinvenuto fatture elettroniche emesse dai professionisti ed artigiani che hanno rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: la signora Nominativo_2, risulta aver chiuso la partita Iva addirittura nel 2003, mentre il sig. Nominativo_3, risulta non aver emesso alcuna fattura elettronica nel 2018. Non si comprende per quale motivo la professionista e l'artigiano abbiano rilasciato una dichiarazione sostitutiva di notorietà, senza indicare l'importo fatturato e senza allegare le fatture emesse.
La totale assenza di chiari dettagli, di trasparente imputazione dei corrispettivi inclusi nel OC e dei criteri di fatturazione seguiti dalla OC, hanno reso materialmente impossibile capire quale fosse concretamente la natura delle prestazioni rese da quest'ultima, distinguendole degli importi fatturati dai prestatori d'opera che hanno materialmente e direttamente svolto l'intervento di ristrutturazione edilizia.
Il ruolo di OC si fondava su una atipica commistione di negozi di tipo privatistico, che la legavano sia al cliente finale quanto ai prestatori d'opera incaricati: il tutto, senza che emergesse in modo chiaro quali prestazioni fossero riconducibili alla ristrutturazione edilizia e quali no.
In tale prospettiva, va ribadito come la fruizione di deduzioni, detrazioni ed in linea generale di agevolazioni fiscali comporti il conseguente assolvimento all'onere della prova in capo al soggetto che ne beneficia: è il
Contribuente che porta in diminuzione dal reddito imponibile un determinato componente a dover dimostrare la ricorrenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per godere del conseguente risparmio d'imposta, mentre non spetta all'Ufficio “interpretare” su basi frammentarie il contenuto del piano OC.
Poiché non è stato possibile, sia in base alla documentazione prodotta in giudizio che attraverso l'istruttoria interna dell'Ufficio, la ricostruzione degli esatti costi specifici certamente riferibili ad interventi di ristrutturazione agevolabili, si appalesa legittimo il recupero, da parte dell'Ufficio, delle somme complessivamente fatturate dalla OC.
3. sul presunto ACCANIMENTO
E' evidente, in ultimo, che non vi è stato alcun accanimento, anzi vi è stata una grande apertura ed un notevole sforzo interpretativo da parte dell'Ufficio finalizzato a riconoscere almeno una parte dei costi sostenuti dal contribuente, riconducibili ad una documentazione, quella della fattura 1819/2018 di importo euro 14.320,00 che, presumibilmente, poteva ricondursi unicamente a spese di ristrutturazione, non essendo collegata al computo “a corpo” indicato nel contratto ma costituendo una specifica e dettagliata esposizione dei costi sostenuti in relazione all'intervento edile aggiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio merita accoglimento, l'esame di quanto in atti consente di affermare che si tratta di un contratto in cui la GO ha agito con rappresentanza del committente, come risulta dal contratto medesimo. La normativa applicabile è quella del mandato con rappresentanza (art. 1704 cod.civ.) che si presume oneroso (art. 1709 cod civ.), è una presunzione legale che determina l'inversione dell'onere della prova, anche sulla misura del compenso (stabilita dalle parti, determinata in base a tariffe professionali o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice).
L'attività prestata non risulta direttamente retribuita in via contrattuale. Le fatture dei vari fornitori di servizi (da cui ricavare per sottrazione il compenso del mandatario) non sono state rese disponibili e anzi dall'attività istruttoria dell'Ufficio tesa verificare le dichiarazioni scritte esibite dal contribuente è risultata l'assenza di fatture elettroniche emesse dai professionisti ed artigiani che hanno rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: la signora Nominativo_2, risulta aver chiuso la partita Iva addirittura nel 2003, mentre il sig. Nominativo_3, risulta non aver emesso alcuna fattura elettronica nel 2018.
L'onere della prova incombe sul contribuente che chiede l'agevolazione e non risulta essere stata fornita perlomeno circa la specificazione dei costi ai fini della detraibilità.
Le dichiarazioni/autocertificazioni dei vari fornitori e subappaltatori, pur confermando i rapporti lavorativi intercorsi tra gli stessi e la OC OC, non fanno alcun riferimento agli importi fatturati in relazione alle prestazioni rese nei lavori di ristrutturazione dell'immobile per cui è causa e così anche il computo metrico prodotto può dare conto delle voci di costo, ma ove sia pattuito un prezzo “a corpo” e non “a misura”, manca la precisa correlazione con il costo effettivamente sostenuto per la ristrutturazione edilizia.
La sentenza deve pertanto essere riformata, con condanna di parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata,accoglie l'appello e condanna la parte al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1500,00 per ciascun grado di giudizio.