Ordinanza cautelare 3 ottobre 2025
Decreto cautelare 26 novembre 2025
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00664/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00907/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 907 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da LY IA DA, rappresentata e difesa dall’avvocato Gabriele Giglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Zappalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- di NN TU, rappresentata e difesa dall’avvocato NN Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- della deliberazione del Direttore Generale n. 1139 del 16 dicembre 2024, con la quale è stata disposta la copertura di n. 3 posti afferenti al profilo professionale di “ortottista” mediante la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato;
quanto ai primi motivi aggiunti:
- della deliberazione del Direttore Generale n. 950 dell’8 maggio 2025;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 1242 del 19 giugno 2025;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 15 maggio 2025;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 1209 del 14 giugno 2025;
quanto ai secondi motivi aggiunti :
- della deliberazione del Direttore Generale n. 1721 del 19 agosto 2025;
quanto ai terzi motivi aggiunti:
- della deliberazione del Direttore Generale n. 2261 dell’11 novembre 2025.
Visti il ricorso introduttivo, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di NN TU;
Vista la memoria di costituzione in giudizio, con i relativi allegati, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
Vista l’ordinanza cautelare n. 557 del 3 ottobre 2025;
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 672 del 26 novembre 2025;
Visto l’atto di rinuncia alla domanda cautelare depositato in data 17 dicembre 2025;
Visto l’atto di adesione alla predetta rinuncia depositato in data 21 dicembre 2025;
Vista l’ordinanza collegiale n.2976 del 29 dicembre 2025;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna NA;
Uditi, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, per le parti i difensori presenti come da verbale;
FATTO
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con deliberazione n. 2108 del 20 dicembre 2022, ha indetto selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di diverse figure del comparto sanità e, quanto al profilo di ortottista, per n. 2 posti; con deliberazione n. 998 del 26 novembre 2024 ha approvato la graduatoria finale di merito, con nomina dei vincitori collocati al 1° e 2° posto; la ricorrente DA risulta collocata al 5° posto (terza idonea).
Con deliberazione n. 1139 del 16 dicembre 2024, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha dato atto della necessità di coprire ulteriori n. 3 posti di ortottista, ritenuti compatibili con la dotazione organica e con il Piano triennale del fabbisogno, disponendo la proroga sino al 30 giugno 2025 di tre contratti a tempo determinato.
LY IA DA, con ricorso straordinario, notificato via PEC il 15 aprile 2025 e depositato il giorno 21 seguente, ha impugnato la deliberazione n. 1139 del 16 dicembre 2024, conosciuta in data 22 dicembre 2024, chiedendone l’annullamento per asserita violazione della regola di reclutamento a tempo indeterminato e del principio del pubblico concorso attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro flessibili nonostante l’esistenza di una graduatoria concorsuale utile.
Nelle more, con deliberazione n. 950 dell’8 maggio 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha disposto l’assunzione degli idonei collocati al 3° e 4° posto della graduatoria.
A seguito di opposizione proposta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento in data 23 maggio 2025, il giudizio è stato ritualmente trasposto innanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 48, c.p.a., con atto notificato il 4 giugno 2025 e depositato il 5 giugno 2025, con riproposizione delle censure già svolte in sede straordinaria avverso la deliberazione n. 1139/2024.
Con primi motivi aggiunti, notificati il 24 luglio 2025 e depositati il giorno 29 seguente, la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla deliberazione n. 1009 del 15 maggio 2025 (aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno 2025) nella parte in cui si prevede la copertura dell’ultimo posto disponibile di ortottista mediante stabilizzazione, e alla deliberazione n. 1209 del 14 giugno 2025 (approvazione dell’avviso di ricognizione del personale in possesso dei requisiti per l’eventuale stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021) comprendente n. 1 posto di ortottista nonché alla deliberazione n. 1242 del 19 giugno 2025, recante la proroga sino al 31 dicembre 2025 del contratto a tempo determinato con NN TU.
Con i secondi motivi aggiunti, notificati l’11 settembre 2025 e depositati il giorno 21 seguente, è stata altresì impugnata la deliberazione n. 1721 del 19 agosto 2025, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha indetto la procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b), l. 234 del 2021 per n. 1 posto di ortottista, deducendone l’illegittimità derivata e il vizio di “difetto di presupposto” in quanto fondata su rapporti a termine asseritamente nulli.
La ricorrente sostiene che:
– la disponibilità di posti ulteriori rispetto ai due coperti dai vincitori imponeva lo scorrimento della graduatoria sino alla sua posizione, con assunzione a decorrere dal 1° gennaio 2025;
– le deliberazioni di proroga dei rapporti a termine (n. 1139/2024 e n. 1242/2025), gli atti di programmazione e aggiornamento del fabbisogno di personale (n. 1009/2025 e n. 1209/2025) e l’indizione della stabilizzazione (n. 1721/2025) costituirebbero una sequenza elusiva della regola di reclutamento a tempo indeterminato e dell’obbligo di utilizzare graduatorie vigenti, con conseguente nullità dei contratti flessibili prorogati e illegittimità derivata degli atti successivi.
Si è costituita l’ASP di Agrigento, con memoria del 26 giugno 2025, controdeducendo che:
– lo scorrimento della graduatoria non integrerebbe un obbligo giuridico assoluto ma una regola generale derogabile con adeguata motivazione;
– le proroghe dei contratti a termine sarebbero state giustificate da esigenze di continuità assistenziale e garanzia dei LEA;
– la programmazione del fabbisogno (comunque non tempestivamente impugnata) avrebbe previsto la copertura di quattro posti dall’esterno, tutti già attribuiti ai due vincitori e agli idonei collocati al 3° e 4° posto;
– la stabilizzazione costituirebbe misura eccezionale, prevista dalla legge per il contenimento del precariato e dunque legittimamente azionata nel caso di specie.
Si è costituita la controinteressata NN TU, con memoria del 30 giugno 2025, eccependo il difetto di giurisdizione del G.A. sulle pretese di accertamento del diritto all’assunzione e deducendo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso sul presupposto che l’idoneo non vincitore vanti una mera aspettativa e che la scelta dei contratti a termine, così come della stabilizzazione, rientrino nel legittimo esercizio della discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione.
Con memoria del 5 settembre 2025, la controinteressata ha ulteriormente dedotto:
– l’esaurimento dei posti con accesso dall’esterno, onde l’assenza di spazio per ulteriori scorrimenti oltre il 4° classificato;
– la natura interinale delle proroghe, funzionali alla continuità dei servizi nelle more delle stabilizzazioni;
– la sussistenza, in capo alla stessa, dei requisiti per la stabilizzazione (servizio continuativo dal 1° maggio 2022 e istanze del 16 maggio e 5 settembre 2025).
Con memoria del 26 settembre 2025, l’ASP di Agrigento ha ribadito le proprie difese.
Con ordinanza collegiale n. 557 del 3 ottobre 2025, la domanda cautelare è stata accolta limitatamente alla fissazione dell’udienza di merito, in applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore generale n. 2261 dell’11 novembre 2025, con la quale l’ASP di Agrigento ha concluso la procedura di stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234 del 2021, dichiarando vincitrice la controinteressata NN TU per l’unico posto disponibile di ortottista.
Tale atto è stato censurato in quanto ritenuto affetto da illegittimità derivata, quale esito finale di una sequenza procedimentale già gravata con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto che la stabilizzazione si fonderebbe sulla permanenza di un rapporto a tempo determinato asseritamente nullo e che, in assenza dei vizi dedotti, il posto sarebbe stato coperto mediante scorrimento della graduatoria concorsuale.
Con memoria depositata il 26 novembre 2025, la controinteressata ha resistito ai terzi motivi aggiunti eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che la stabilizzazione ex art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234 del 2021 non integri una procedura concorsuale. Ha inoltre eccepito la carenza di interesse della ricorrente, non avendo la stessa partecipato alla procedura di stabilizzazione.
Con decreto presidenziale n. 672 del 26 novembre 2025, è stata respinta l’istanza di tutela cautelare monocratica proposta con i terzi motivi aggiunti.
Con memoria depositata il 17 dicembre 2025, l’ASP di Agrigento ha resistito ai terzi motivi aggiunti proposti avverso la deliberazione n. 2261 del 2025, deducendone l’inammissibilità per mancata impugnazione degli atti programmatori presupposti e ribadendo l’assenza di un obbligo automatico di scorrimento della graduatoria concorsuale; ha richiamato la distinzione tra reclutamento dall’esterno e procedure di stabilizzazione del personale precario, valorizzando la coerenza delle scelte assunzionali con la dotazione organica e con il piano triennale del fabbisogno.
Con istanza depositata il 17 dicembre 2025, la ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare proposta con i terzi motivi aggiunti, rinunciando formalmente alla tutela cautelare.
Con memoria depositata il 17 dicembre 2025, la controinteressata ha insistito nelle difese già svolte, dando atto dell’avvenuta sottoscrizione, in data 28 novembre 2025, del contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con l’ASP di Agrigento, quale esito della procedura di stabilizzazione avviata con deliberazione n. 1721 del 2025; sono stati ribaditi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la carenza di interesse della ricorrente.
Con atto depositato in data 21 dicembre 2025, la controinteressata ha aderito alla rinuncia alla domanda cautelare da parte della ricorrente.
Con ordinanza collegiale n.2976 del 29 dicembre 2025, preso atto della rinuncia e della relativa adesione, è stato dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda cautelare proposta con i terzi motivi aggiunti e confermata la trattazione del ricorso nel merito già fissata per l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata.
Il petitum sostanziale del ricorso, avuto riguardo al contenuto delle censure e alle conclusioni formulate, contiene, da un lato, la domanda di annullamento delle deliberazioni dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento concernenti la gestione del reclutamento del personale (gli atti di programmazione del fabbisogno del personale, lo scorrimento parziale della graduatoria concorsuale, la proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato, l’indizione e la conclusione della procedura di stabilizzazione) e, dall’altro, la domanda di accertamento del diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria.
Le prime investono l’esercizio di poteri autoritativi in materia di organizzazione e reclutamento del personale e rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001; la seconda attiene invece alla pretesa costituzione del rapporto di lavoro e incide su posizioni di diritto soggettivo, devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo l’indirizzo consolidato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Ne consegue la declaratoria di difetto di giurisdizione di questo giudice limitatamente alle domande di accertamento del diritto all’assunzione e di condanna al facere, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali ai fini della translatio iudicii , ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
È invece infondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività della trasposizione dal ricorso straordinario.
Dalla sequenza temporale ricostruita in fatto emerge che il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 48 c.p.a. è stato rispettato, essendo intervenuta la notificazione dell’avviso di costituzione e il deposito dell’atto introduttivo innanzi a questo Tribunale entro il termine di legge decorrente dall’opposizione dell’Amministrazione.
Parimenti non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti di dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno del personale.
Tali atti, per loro natura, svolgono funzione di indirizzo e programmazione e non presentano carattere immediatamente lesivo nei confronti del candidato risultato idoneo, in quanto non determinano in via diretta l’esclusione dalla procedura di reclutamento, né l’impossibilità di utilizzo della graduatoria concorsuale.
La lesione dell’interesse della ricorrente si è concretizzata solo con l’adozione degli atti attuativi successivamente impugnati; ne consegue l’ammissibilità dell’impugnazione degli atti programmatori unitamente a quella degli atti applicativi.
La domanda impugnatoria è infondata nel merito.
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il reclutamento del personale è informato alla regola dell’assunzione a tempo indeterminato mediante procedure selettive, mentre il ricorso a rapporti di lavoro flessibile è ammesso solo per esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
In tale contesto, l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti costituisce modalità ordinaria di copertura dei fabbisogni di personale in coerenza con i principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost..
Nondimeno l’Amministrazione, una volta determinatasi a provvedere alla copertura dei posti vacanti, conserva un’ampia discrezionalità nella scelta delle modalità di reclutamento, non essendo vincolata in modo automatico allo scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti; parallelamente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, lo scorrimento della graduatoria non integra un diritto soggettivo dell’idoneo non vincitore ma si traduce in una aspettativa giuridicamente qualificata, la cui tutela non può però tradursi in una compressione indebita delle scelte organizzative dell’Amministrazione (Cons. St., Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14).
Anche la giurisprudenza del giudice ordinario ha ribadito che lo scorrimento della graduatoria presuppone comunque una nuova determinazione dell’Amministrazione in ordine alla copertura del posto e non può essere configurato come diritto soggettivo dell’idoneo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità organizzativa dell’ente datore di lavoro (Cass., sez. lav., ord. 4 gennaio 2026, n. 217).
In applicazione di tali principi, il sindacato giurisdizionale sulle determinazioni adottate in materia di reclutamento deve arrestarsi alla verifica dell’assenza di vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto, non potendo il giudice imporre all’Amministrazione una determinata opzione organizzativa, né pretendere una comparazione analitica e puntuale tra tutte le soluzioni astrattamente praticabili.
In tale prospettiva, la procedura di stabilizzazione del personale sanitario prevista dall’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234 del 2021 costituisce uno strumento speciale ed eccezionale finalizzato al superamento del precariato e alla continuità dei servizi sanitari, la cui attivazione rientra nelle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, da esercitarsi nel rispetto della programmazione del fabbisogno e delle esigenze funzionali delle strutture sanitarie.
D’altra parte, la presenza di una graduatoria concorsuale vigente non rende, di per sé, illegittimo il ricorso a tale strumento, né impone all’Amministrazione un obbligo inderogabile di integrale utilizzo della graduatoria medesima, trattandosi di istituto che l’ordinamento prevede proprio per consentire la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata dal personale già impiegato nelle strutture del servizio sanitario e per assicurare la stabilità e continuità delle prestazioni assistenziali, fermo restando che la relativa scelta resta sindacabile nei soli limiti della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei presupposti di fatto (TAR Puglia, Lecce, II, 28 giugno 2024, n. 824).
Dall’esame complessivo degli atti richiamati nel corso del procedimento emerge una sequenza amministrativa coerente e progressiva, dalla quale si ricava che le determinazioni adottate dall’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento in ordine all’impiego della graduatoria concorsuale e al ricorso a strumenti alternativi di reclutamento si inseriscono in un quadro programmatorio e organizzativo previamente definito e risultano riconducibili a valutazioni organizzative non connotate, in atti, da profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
In particolare, dopo l’approvazione della graduatoria del concorso per il profilo professionale di ortottista, con nomina dei vincitori collocati al primo e secondo posto (deliberazione n. 998 del 26 novembre 2024) le successive determinazioni si sono innestate su un contesto di programmazione del fabbisogno di personale già delineato attraverso gli atti di pianificazione aziendale e di aggiornamento della dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno del personale (deliberazione n. 72 del 18 gennaio 2022; deliberazione n. 1290 del 10 luglio 2023; deliberazione n. 1009 del 15 maggio 2025, recante aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno per l’anno 2025), nonché sugli indirizzi regionali in materia di reclutamento e di superamento del precariato (nota dell’Assessorato regionale della Salute prot. n. 32419 del 9 luglio 2024; atto di indirizzo dell’Assessorato regionale della Salute prot. n. 56878 del 23 dicembre 2024), che delineano il quadro programmatorio entro cui l’Azienda è chiamata a esercitare le proprie valutazioni organizzative in materia di copertura dei posti disponibili.
Né conduce a diverse conclusioni la citata nota dell’Assessorato regionale della Salute, prot. n. 56878 del 23 dicembre 2024, recante atto di indirizzo in materia di conferimento e proroga di contratti a tempo determinato, laddove – nel raccomandare alle Aziende sanitarie l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti per la copertura dei posti vacanti – non esclude la possibilità di ricorrere, in via temporanea, alla proroga di rapporti di lavoro a termine per assicurare la continuità dell’attività assistenziale e la gestione ordinaria delle strutture nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, come espressamente evidenziato nella medesima nota.
In tale contesto, gli atti di gestione del personale adottati dall’Azienda resistente documentano la necessità di assicurare la continuità dei servizi sanitari e la funzionalità delle strutture assistenziali, anche alla luce di eventi sopravvenuti incidenti sulla dotazione organica, quali il collocamento a riposo di unità di personale (determinazione dirigenziale n. 30 del 7 gennaio 2025, con decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio 2025), nonché delle esigenze organizzative segnalate dalle strutture competenti (nota interna prot. n. 1144 del 3 gennaio 2025).
In questa prospettiva si colloca la scelta di prorogare taluni rapporti di lavoro a tempo determinato, quale misura temporanea funzionale a garantire la continuità assistenziale e la regolare erogazione dei livelli essenziali di assistenza, evitando interruzioni del servizio e dispersione di professionalità già operative in presenza di ulteriori tre posti di ortottista ritenuti compatibili con la dotazione organica e con il Piano triennale del fabbisogno (deliberazione n. 1139 del 16 dicembre 2024), successivamente prorogati sino al 31 dicembre 2025 (deliberazione n. 1242 del 19 giugno 2025), misure che, alla luce degli atti richiamati, risultano giustificate da esigenze organizzative contingenti e non appaiono irragionevoli nel contesto del servizio sanitario (cfr. circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 9 ottobre 2023).
Parallelamente, l’Azienda resistente ha proceduto allo scorrimento della graduatoria concorsuale sino al quarto classificato (deliberazione n. 950 dell’8 maggio 2025), con assunzione degli idonei collocati al terzo e al quarto posto, dando conto del relativo supporto istruttorio e delle richieste provenienti dalle strutture organizzative interessate (note prot. n. 190457 dell’11 dicembre 2024 e prot. n. 55457 del 1° aprile 2025, richiamate nella medesima deliberazione).
Con riferimento alla copertura dell’ulteriore posto, l’Azienda ha successivamente avviato la procedura di stabilizzazione prevista dalla normativa speciale sul superamento del precariato, sulla base di una preventiva ricognizione del personale in possesso dei requisiti (deliberazione n. 1209 del 14 giugno 2025, recante approvazione dell’avviso di ricognizione del personale avente titolo alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234 del 2021), sino alla successiva indizione della procedura medesima (deliberazione n. 1721 del 19 agosto 2025) e alla conclusione della stessa con la dichiarazione della vincitrice per il profilo di ortottista (deliberazione n. 2261 dell’11 novembre 2025).
La scelta di attivare tale procedura speciale, prevista dalla normativa statale per il contenimento del precariato nel settore sanitario, si colloca dunque all’interno del medesimo quadro programmatorio e non appare, in sé, incompatibile con la previa utilizzazione parziale della graduatoria concorsuale.
Letta nel suo complesso, tale sequenza procedimentale evidenzia dunque uno sviluppo logico e progressivo delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, nel quale lo scorrimento della graduatoria, la gestione temporanea del fabbisogno mediante proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato e la successiva attivazione della procedura di stabilizzazione si collocano in momenti distinti e successivi ma inseriti in un medesimo percorso organizzativo e programmatorio.
Ne consegue che la stabilizzazione non può essere interpretata quale strumento immediatamente sostitutivo dello scorrimento della graduatoria, né quale modalità elusiva dell’utilizzo della medesima, ma rappresenta l’esito di valutazioni organizzative e programmatorie che, alla luce degli atti richiamati, non risultano affette da manifesta illogicità o contraddittorietà.
Il punto centrale è che la stabilizzazione non riguarda la stessa platea di aspiranti della graduatoria concorsuale e risponde a una finalità diversa.
La procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234 del 2021, infatti, non costituisce una modalità alternativa di reclutamento dall’esterno comparabile con lo scorrimento di graduatoria concorsuale, ma è un istituto eccezionale riservato al personale già titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato presso il servizio sanitario, finalizzato al superamento del precariato.
Ne consegue che la scelta di attivare tale procedura non si pone in rapporto di necessaria alternatività con l’utilizzo della graduatoria concorsuale vigente, ma risponde a finalità organizzative e normative autonome, sicché non può ritenersi elusiva dello scorrimento della graduatoria medesima.
Giova ribadire che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l’utilizzo della graduatoria concorsuale vigente costituisce modalità ordinaria di copertura dei fabbisogni di personale, ma non integra un vincolo automatico per l’Amministrazione, presupponendo comunque una previa determinazione dell’ente in ordine alla copertura del posto mediante reclutamento dall’esterno. Ne consegue che la mera esistenza di un posto vacante non comporta, di per sé, l’obbligo di scorrimento della graduatoria, potendo l’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità organizzativa e nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale, destinare i posti disponibili anche a differenti modalità di copertura previste dall’ordinamento, quali le procedure di stabilizzazione del personale precario, espressamente contemplate dalla normativa speciale di settore, fermo restando che la valutazione amministrativa resta sindacabile solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o del travisamento dei presupposti di fatto.
In tale prospettiva, la motivazione addotta nei singoli provvedimenti – pur sintetica in taluni passaggi – non appare meramente apparente, risultando ancorata agli atti di programmazione del fabbisogno, agli indirizzi regionali e alle esigenze di continuità assistenziale e di tutela dei livelli essenziali di assistenza, sicché le doglianze della ricorrente finiscono per sollecitare un sindacato sostitutivo sulle scelte organizzative dell’Amministrazione e sulle priorità di reclutamento, che esula dai limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte organizzative dell’amministrazione, il quale deve arrestarsi alla verifica della non manifesta irragionevolezza delle determinazioni assunte, profili che, alla luce dei richiamati atti del procedimento, non risultano configurabili nel caso concreto.
In conclusione, poiché le censure articolate dalla ricorrente non evidenziano vizi macroscopici dell’iter istruttorio o della motivazione, ma tendono piuttosto a prospettare una diversa opzione organizzativa, non sindacabile in sede giurisdizionale in assenza di evidenti profili di irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto, il ricorso va rigettato, restando ferma la declaratoria di difetto di giurisdizione di questo giudice sulle domande di accertamento del diritto all’assunzione e di condanna alla costituzione del rapporto.
Le spese di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda e della complessità delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
– dichiara il difetto di giurisdizione sulle domande di accertamento del diritto all’assunzione e di condanna alla costituzione del rapporto di lavoro, con salvezza degli effetti di cui all’art. 11, c.p.a.;
– per il resto, rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;
– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE BR, Presidente
Anna NA, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna NA | CE BR |
IL SEGRETARIO