Art. 15. (Disposizioni abrogative). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2 , 3 , 29 , 34 , 40 , 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni;
b) gli articoli 15 , 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e successive modificazioni;
c) l' articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171 , e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202 , e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
f) l' articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498 , e successive modificazioni;
g) gli articoli 11 , 12 , 13 , 14 , 18, comma 2 , e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all' articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non e' piu' dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
a) gli articoli 2 , 3 , 29 , 34 , 40 , 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni;
b) gli articoli 15 , 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , e successive modificazioni;
c) l' articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171 , e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202 , e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ;
f) l' articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498 , e successive modificazioni;
g) gli articoli 11 , 12 , 13 , 14 , 18, comma 2 , e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all' articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non e' piu' dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.