Articolo 15 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 14Articolo 16
Versione
12 marzo 1963
Art. 15.
Il primo comma dell'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'interno determina, di regola annualmente, le aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli e dei capitani che devono frequentare i corsi di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo".
Entrata in vigore il 12 marzo 1963