CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4760/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti - Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006718739000 INVIM 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO SQ ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259006718739000, notificata in data 05.08.2025 e la sottesa cartella n. 02820170019577557000, eccependo la nullità della notifica di quest'ultima, relativa ad INVIM anno 1998 per euro 2.887,00 oltre sanzioni, deducendo che, a seguito di avviso di accertamento INVIM inerente l'anno di imposta 1998, la ricorrente proponeva ricorso tributario definito con sentenza della commissione tributaria regionale di Napoli n. 5/08/2005 depositata il
19/01/2005, in seguito alla quale non riceveva alcuna comunicazione e/o notifica se non in data
05/08/2025, contestando i presupposti della notifica per irreperibilità assoluta della cartella ed eccependo, dunque, la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, deducendo che i motivi di ricorso sono ascrivibili eventualmente all'operato dell'agente della riscossione, per cui ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D.Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo, deducendo che l'intimazione di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica della cartella n.
02820170019577557000 effettuata, in particolare, non essendo stata rinvenuta l'abitazione del destinatario dell'atto (ovvero risultando lo stesso trasferito in luogo sconosciuto), dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore con il c.d. rito “degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante: a) deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
b) affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, in materia di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo dell' art. 140 cod. proc. civ., deve svolgere ricerche dirette a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero, che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, quindi, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche dirette a verificare l'esistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due opzioni, al fine di accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Il tipo di ricerche a tal fine affidato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure nelle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, basta solamente che dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo espletamento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 07/07/2022, n.21522).
Dalla relata di notifica della cartella posta a fondamento dell'atto qui impugnato, non si ricavano le ricerche effettuate dall'ufficiale notificante per accertare la c.d. irreperibilità assoluta, non essendo allegato – a detta relata – neanche un certificato di residenza.
Del resto dal certificato di residenza prodotto da parte ricorrente risulta l'erroneità dell'indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica rispetto a quello risultante dai registri anagrafici.
Pertanto, attesa la nullità della notifica della cartella prodromica, il ricorso va accolto. Considerato il motivo della decisione, che comunque non si basa sull'avvenuto pagamento della pretesa accertata in precedente giudizio, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese.
Caserta, 23.2.2026 Il giudice dr. RI MA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRIMALDI ILARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4760/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti - Fabbricato A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259006718739000 INVIM 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO SQ ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 02820259006718739000, notificata in data 05.08.2025 e la sottesa cartella n. 02820170019577557000, eccependo la nullità della notifica di quest'ultima, relativa ad INVIM anno 1998 per euro 2.887,00 oltre sanzioni, deducendo che, a seguito di avviso di accertamento INVIM inerente l'anno di imposta 1998, la ricorrente proponeva ricorso tributario definito con sentenza della commissione tributaria regionale di Napoli n. 5/08/2005 depositata il
19/01/2005, in seguito alla quale non riceveva alcuna comunicazione e/o notifica se non in data
05/08/2025, contestando i presupposti della notifica per irreperibilità assoluta della cartella ed eccependo, dunque, la prescrizione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, deducendo che i motivi di ricorso sono ascrivibili eventualmente all'operato dell'agente della riscossione, per cui ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D.Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo, deducendo che l'intimazione di pagamento impugnata è stata preceduta dalla notifica della cartella n.
02820170019577557000 effettuata, in particolare, non essendo stata rinvenuta l'abitazione del destinatario dell'atto (ovvero risultando lo stesso trasferito in luogo sconosciuto), dall'ufficiale della riscossione/messo notificatore con il c.d. rito “degli irreperibili” di cui all'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante: a) deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
b) affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, in materia di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo dell' art. 140 cod. proc. civ., deve svolgere ricerche dirette a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ovvero, che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale. L'ufficiale giudiziario o il messo notificatore, quindi, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche dirette a verificare l'esistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due opzioni, al fine di accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. Il tipo di ricerche a tal fine affidato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure nelle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, basta solamente che dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo espletamento (cfr. Cass. civ., sez. VI, 07/07/2022, n.21522).
Dalla relata di notifica della cartella posta a fondamento dell'atto qui impugnato, non si ricavano le ricerche effettuate dall'ufficiale notificante per accertare la c.d. irreperibilità assoluta, non essendo allegato – a detta relata – neanche un certificato di residenza.
Del resto dal certificato di residenza prodotto da parte ricorrente risulta l'erroneità dell'indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica rispetto a quello risultante dai registri anagrafici.
Pertanto, attesa la nullità della notifica della cartella prodromica, il ricorso va accolto. Considerato il motivo della decisione, che comunque non si basa sull'avvenuto pagamento della pretesa accertata in precedente giudizio, le spese vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa integralmente le spese.
Caserta, 23.2.2026 Il giudice dr. RI MA