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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1576/2021 in persona del Giudice EX TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_1 C.F._1
c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_2 C.F._2
(c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_3 C.F._3
c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_4 C.F._4
NN (c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_5 C.F._5
(c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_6 C.F._6
IA OM (c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA C.F._7
PARTE ATTRICE
C.F. ), con l'avv. CONTARINO NI CP_1 C.F._8
(C.F. , con l'avv. CONTARINO NI CP_2 C.F._9
MARINN FN (C.F. ), con l'avv. CONTARINO C.F._10
NI
(C.F. , contumace, Controparte_3 C.F._11
(C.F. ), con l'avv. ESPOSITO ANDREA Controparte_4 C.F._12
(C.F. ), con l'avv. DE GIACINTO GIACOMO e CP_5 C.F._13
l'avv. MITOLO PAOLO
BZ MI SR (C.F. ), con l'avv. BACCI ALESSANDRA (rinuncia al P.IVA_1 mandato)
PARTI CONVENUTE
Oggetto: divisione e occupazione senza titolo
Conclusioni
pagina 1 di 15 Parte attrice:
NEL MERITO: A titolo di scioglimento residuo della comunione ereditaria in morte della signora assegnarsi e/o attribuirsi a ciascuno degli attori signori Controparte_6 Pt_1
, , e MA
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_6
IA l'importo di € 26.804,00 a titolo di credito pro quota corrispondente al corrispettivo pro quota dell'immobile venduto e sito in Bolzano, Greis Piazza Mazzini n.12, e
- Assegnarsi ed attribuirsi all'attrice l'importo di € 28.404,00 a titolo di credito Parte_2 pro quota corrispondente al corrispettivo dell'immobile venduto e sito in Bolzano, Greis Piazza
Mazzini n.12;
- Riconoscersi/assegnarsi/attribuirsi alle attrici coeredi – a titolo di restituzione per aver anticipato somme a favore della massa ereditaria - con prelievo dal ricavato ottenuto dalla vendita del cespite ereditario (immobile sito in Bolzano GR Piazza Mazzini n.12) le seguenti somme:
A l'importo di € 7.297,90; Parte_3
Ad l'importo di € 5.696,05; Parte_2
A l'importo di € 94,85; Parte_6
- Darsi atto che il nominato CTU, arch. ha valutato come congruo, a titolo di canone di Per_1 locazione (rectius: indennità di occupazione) per l'unità abitativa ceduta e sita a Bolzano, GR, in Piazza Mazzini n.12 l'importo di € 700,00 e riconoscersi a carico (ovvero a debito) del convenuto signor ed a favore della massa ereditaria - si ritiene – dal Controparte_3 momento della morte (11 gennaio 2019) al momento dell'avvenuto trasferimento dalla proprietà dell'immobile avvenuto con decreto del Tribunale di Bolzano dell'8/7/2025, gli importi secondo il seguente calcolo:
- 2019 € 8.400,00 (detratti 11 giorni pari ad € 257,00) per complessivi € 8.143,00
- 2019 € 8.400,00
- 2020 € 8.400,00
- 2021 € 8.400,00
- 2022 € 8.400,00
- 2023 € 8.400,00
- 2024 € 8.400,00
pagina 2 di 15 - 2025 € 700 x 6 mesi = € 4.200,00 + 186 giorni (8 giorni di luglio 2025) per complessivi €
4.386,00
- Per complessivi € 62.929,00. per l'effetto riconoscersi a tale titolo, anche a compensazione, il debito minimo esistente a carico del signor a favore della massa ereditaria negandosi a favore dello stesso Controparte_3 qualsiasi assegnazione/ripartizione.
Dichiararsi conseguentemente il convenuto signor tenuto a corrispondere a Controparte_3 favore di ciascuno dei 12 condividenti € 5.244,09 – o la maggior-minor somma ritenuta di giustizia - con conseguente azzeramento, anche per compensazione, del di lui credito a titolo di quota ereditaria, come da domande svolte sin dall'inizio del presente procedimento oltre a quanto dal medesimo dovuto a titolo di spese condominiali, pro quota, come quantificate dal
CTU in calce alla relazione peritale.
- Condannarsi in persona del legale rappresentante, a rifondere alle attrici le Controparte_7 spese di lite con liquidazione “secondo tariffe” da effettuarsi a cura di Codesto Tribunale;
- Spese legali e di CTU compensate tra le altre parti.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiama ogni atto e/o documento prodotto.
- Si chiede, occorrendo, riconvocarsi il CTU – o nominarsi nuovo CTU o esperto contabile – al fine di redigere un progetto di rendiconto, alla luce di tutti i documenti dimessi con formazione di corrispondente progetto di assegnazione pro quota;
- Si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate negli atti depositati.
Parte convenuta , OF: CP_1 CP_2
A – Contrariis reiectis, darsi atto che i convenuti IA OF e CP_1 [...]
non si oppongono alle domande degli attori inerenti allo scioglimento e alla divisione CP_2 dei beni caduti in successione in morte della signora e chiedono, a loro Controparte_6 volta, pronunciarsi lo scioglimento della comunione ereditaria fra le parti in causa relativamente ai due conti bancari (n. 48450779 presso e n. 4622247 presso ) e Controparte_8 CP_9
a tutti gli immobili facenti parte dell'asse ereditario de quo, e cioè degli immobili così contraddistinti:
- p.m. 38 della p.ed. 2820 in P.T. 2654/II C.C. GR
- p.m. 88 della p.ed. 4537 in P.T. 5296/II C.C. GR
pagina 3 di 15 - quota di 1/40 della p.m. 1 della p.ed. 2820 in P.T. 2654/II C.C. GR
Per l'effetto – previo accertamento della non comoda divisibilità di tali immobili e in difetto di attribuzione dei beni in proprietà esclusiva ad uno o più dei coeredi, con relativi conguagli nonché, occorrendo, previa declaratoria di inefficacia del “contratto preliminare di vendita immobiliare” di cui sub “C”, infra) – disporsi la vendita all'incanto dei beni stessi, ex art. 720, ultima parte, c.c.
Previo ogni necessario accertamento - fra cui, occorrendo, la resa dei conti -attribuirsi quindi ai coeredi - e pertanto anche ai convenuti IA OF e , pro CP_1 CP_2 quota - sul saldo attivo dei due conti correnti e sul corrispettivo dell'attribuzione in proprietà esclusiva a uno o più coeredi ovvero sul ricavato dalla vendita all'incanto, le rispettive porzioni in denaro, aumentate dei rimborsi a loro dovuti dagli altri coeredi per le spese sostenute in favore della comunione ereditaria e/o di singoli coeredi (giusta le precisazioni di cui in “Comparsa di risposta” e di cui alla “Memoria autorizzata ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.”), nella misura accertanda, previo pagamento dei debiti ereditari a carico delle quote di tutti i coeredi.
In caso invece di attribuzione dei beni immobili in proprietà esclusiva ad uno o più coeredi, disporre i rispettivi conguagli pro quota a favore dei convenuti IA OF CP_1
e , aumentati delle somme a loro credito verso gli altri coeredi per le spese CP_2 sostenute in favore della comunione ereditaria e/o di singoli coeredi (giusta le precisazioni di cui in “Comparsa di risposta” e di cui alla “Memoria autorizzata ex art. 183, comma sesto, n. 1
c.p.c.”), nella misura accertanda, previo pagamento dei debiti ereditari a carico delle quote di tutti i coeredi.
Il tutto, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
B – Contrariis reiectis, previo ogni necessario accertamento, ed accertata l'occupazione esclusiva da parte del convenuto degli immobili siti in Bolzano, C.C. GR, come sopra Parte_8 indicati, dall'apertura della successione de qua sino alla data del determinando rilascio, condannarsi lo stesso a pagare in favore dei convenuti Parte_8 CP_1
IA OF e - ognuno per la quota ereditaria di 1/13 (un tredicesimo) -, a CP_2 titolo di risarcimento danni per occupazione illegittima e comunque per violazione dell'art. 1102
c.c., un importo corrispondente al canone mensile di mercato dei predetti immobili, nella misura pagina 4 di 15 accertanda, per ogni mese a partire dal febbraio 2019 sino al rilascio o alla liberazione forzosa degli immobili, con interessi legali e rivalutazione, ovvero accrescere del pari importo il corrispettivo delle quote degli stessi IA OF e nei loro CP_1 CP_2 reciproci rapporti con il medesimo in sede di determinazione dei conguagli, Parte_8 con condanna di quest'ultimo al pagamento in loro favore, pro quota, dell'eventuale differenza a suo debito.
C – Occorrendo, accertare e dichiarare che il contratto preliminare di compravendita stipulato fra il convenuto coerede e la convenuta BZ IT RL, avente ad oggetto la Parte_8 quota di 1/13 della p.m. 38 della p.ed. 2820 in P.T. 2654/II C.C. GR, della p.m. 88 della p.ed.
4537 in P.T. 5296/II C.C. GR e della quota di 1/40 della p.m. 1 della p.ed. 2820 in P.T. 2654/II
C.C. GR, per autentica del notaio di Merano – Repertorio n. 47787 / Persona_2
Raccolta n. 9281 – registrato a Bolzano il 30 settembre 2020 ed annotato sub GN 7227/20
Ufficio del Libro Fondiario di Bolzano, deve ritenersi nullo e inefficace nei confronti dei convenuti IA OF e (così come degli altri coeredi), per CP_1 CP_2 le ragioni esposte, e che lo stesso vìola comunque il diritto di prelazione dei coeredi / convenuti di cui all'art. 732 c.c., con ogni conseguenza di legge.
Con rifusione del compenso e delle spese processuali, oltre al rimborso à forfait, Cnpa, Iva e successive occorrende in caso di opposizione alle domande qui svolte e, in ogni caso, nei confronti del convenuto e della convenuta BZ IT RL (nel rapporto con Parte_8 quest'ultima, qualora essa si opponga alle domande di cui sub “C”).
Parte convenuta EV:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito
- dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e/o comunque della comproprietà dei compendi immobiliari indicati nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- dividersi tra i coeredi (IG.ri , , Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, MA IA, Parte_4 Parte_7 Parte_6 CP_1
, , OF IA, ) l'attivo ereditario formando Controparte_3 CP_2 CP_5 le porzioni spettanti a ciascuno;
- riconoscere a ciascun coerede i rimborsi che risulteranno provati nel corso del procedimento;
pagina 5 di 15 - accertata l'occupazione da parte del IG. dell'immobile sito in Bolzano alla Controparte_3
P.zza Mazzini 12 sin dall'apertura della successione, condannare il predetto alla corresponsione in favore della comunione ereditaria – comunque della convenuta -, di un importo di Euro 1.000,00- mensili, o altra maggiore somma CP_4 da accertarsi dal Giudice all'esisto dell'istruttoria per le causali di cui in narrativa, per il periodo decorrente dall'apertura della successione e sino al rilascio dell'immobile e disporre la compensazione tra il suddetto e quanto spettante al IG. in sede di ripartizione della CP_3 massa ereditaria.
Parte convenuta CP_5
a) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e/o comunque della comproprietà dei compendi immobiliari indicati nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
b) riconoscere a ciascun coerede i rimborsi che nel corso del procedimento risulteranno provati e dovuti;
c) accertata l'occupazione da parte di dell'immobile sito in Bolzano, Piazza Controparte_3
Mazzini n. 12, sin dall'apertura della successione, condannare il predetto al pagamento in favore della comunione ereditaria di un importo di € 1.000 mensili - o di quell'altra somma maggiore o minore da determinarsi all'esisto di consulenza tecnica - per il periodo decorrente dall'apertura della successione e sino al rilascio dell'immobile e disporre la compensazione tra il suddetto importo e quanto spettante ad esso in sede di ripartizione della massa ereditaria;
CP_3
d) dividere tra i coeredi l'attivo ereditario residuo, formando le porzioni spettanti a ciascuno.
Parte convenuta BZ IT srls: non ha precisato conclusioni (comparsa di risposta: - ritenere indenne la da CP_10 qualsiasi attività riguardante il contratto preliminare di compravendita stipulato con l'erede che spettava a quest'ultimo effettuare per la validità del contratto stesso. CP_3
Con condanna alle spese delle controparti in caso di opposizione.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 6 di 15 1.
Le parti in causa (eccetto BZ IT s.r.l.s.) hanno ereditato dalla signora
[...]
deceduta l'11/01/2019 a Bolzano, rispettivamente la quota di un tredicesimo della CP_6
p.m. 31 (appartamento) p.ed. 2820 in P.T. 2654/II, CC GR e della p.m. 88 (garage) p.ed 4537 in P.T. 5296/II CC GR, nonché quella di 750/39000 della p.m. 1 (appartamento del custode)
p.ed. 2820 in P.T. 2654/II, CC GR.
Gli attori e i convenuti costituiti chiedono lo scioglimento della comunione di questo immobile
(un altro, pure originariamente oggetto di causa, è stato nel frattempo venduto dai coeredi) nonché rimborsi vari e la condanna del coerede contumace, al risarcimento Parte_8 del danno per l'occupazione esclusiva dell'immobile.
La causa è stata proposta in origine anche contro il creditore iscritto parte che è Controparte_9 stata estromessa nel corso del giudizio, nonché
contro
BZ IT s.r.l.s., alla quale il comproprietario aveva promesso la vendita della propria quota di comproprietà con atto CP_3
d.d. 18/09/2020, annotato nel libro fondiario sub G.N. 2227/2020.
In mancanza di domande di assegnazione, l'immobile è stato venduto in corso di causa ai sensi dell'art. 720 c.p.c. (decreto di trasferimento d.d. 08/07/2025) tramite vendita delegata al professionista avv. Mauro Curatolo.
In questa sede si deve procedere quindi alla distribuzione del ricavato e all'accertamento dei rapporti di credito e debito a vario titolo tra le parti.
2.
All'udienza dell'11/12/2025 i coeredi costituiti hanno prestato adesione al progetto di distribuzione, elaborato dal professionista delegato, concordando alcune modifiche. Nelle seguenti tabelle, rielaborate dal Giudice sulla base del predetto progetto, sono esposti gli importi sui quali le parti costituite hanno prestato adesione. Va precisato che gli importi pagati dai coeredi risultano, in ogni caso, anche dai documenti versati nel processo e gli stessi vanno considerati senz'altro provati anche nei confronti del coerede contumace CP_3
A seguito della vendita del bene comune, il valore della quota di un tredicesimo sul ricavato, detratte le spese già sorte e pagate dal conto della massa nonché quelle che sorgeranno fino alla chiusura, ammonta a € 26.809,27.
pagina 7 di 15 Calcolo quota sul ricavato al netto delle spese
365.250,00 Prezzo di aggiudicazione
1.500,00 Fondo spese pagato da in data 28.11.2024 Parte_2
1,82 Interessi creditori accreditati il 31.12.2024
-2 imposta di bollo del 31.12.2024
-469,7 Spese di pubblicità fattura 137/AL del 10.01.2025 pagata il 14.01.2025
-2 Commissioni di bonifico del 14.01.2025
-98,41 Spese cambio serratura - fattura Zenleser 1485 del 31.03.2025 pagata il 09.04.2025
-2 Commissioni di bonifico del 09.04.2025
-2 imposta di bollo del 31.03.2025
-2.074,00 Fattura acconto n. 512/2025 per la liberazione immobile Parte_9
-2 Commissioni di bonifico del 14.01.2025
-2 imposta di bollo del 30.06.2025
-2.074,00 Fattura saldo n. 631/2025 per la liberazione immobile Parte_9
-2 Commissioni di bonifico
-1.000,00 Imposta cancellazione aggravi
-2 imposta di bollo del 30.09.2025
SITUAZIONE AL 04.12.2026 EURO 361.019,71 SUL CONTO
-2 imposta di bollo del 31.12.2025
-2 imposta di bollo del 31.03.2026
-28 commissioni per 14 bonifici (13 parti + custode e delegato alla vendita)
-10.967,19 Custode e professionista delegato alla vendita avv. Mauro Curatolo;
somma 350.020,52 acconto -1.500,00
A-somma 348.520,52 quota 1/13 26.809,27
La coerede ha effettuato il pagamento di debiti ereditari ed ha sostenuto spese per la Pt_3 comunione. Essa ha diritto al rimborso pro quota di tali importi nei confronti degli altri coeredi.
La coerede ha anticipato spese nel presente processo per le quali ha il diritto al Parte_2 rimborso nei confronti degli altri coeredi.
Tenuto conto di questi diritti si calcola il valore della quota del tredicesimo che va attribuito a ciascun erede.
pagina 8 di 15 Calcolo quota al netto delle spese effettuate da singoli coeredi in favore della massa, prima e durante il giudizio
Parte_3
- 2.124,96 estinzione finanziamento Findomestic
- 1.003,84 imposta registro, ipotecarie, catastali, bollo per pubblicazione testamento
- 100,60 copie autentiche pubblicazione testamento
- 3.264,67 spese funebri
- 55,37 cartella 021 del 2020 0006991136
- 390,43 cartella 021 del 2020 0006991035
- 54,36 cartella 021 del 2020 0001120488
- 500,16 Agenzia Entrate
- 15,00 attivazione pratica successione 15.02.2019
- 8,05 disdetta polizza 15.02.2019 CP_8
- 49,56 marca da bollo 12.03.2019
- 41,80 stato di famiglia storico
-7.608,80 Pt_10
Parte_2 Per_
-4.254,72 CTU Arch.
-100 diritti per pubblicazione su PVP
C-somma -4354,72
A-B-C 336.557,00, quota di 1/13: 25.889,00 valore quota
Le quote dei coeredi e vanno aumentate degli importi corrispondenti ai Parte_2 Pt_3 rimborsi loro spettanti e la distribuzione del ricavato avviene quindi come segue:
importi che vanno aggiunti a quello di € 25.889,00 per coeredi anticipatari
1.500,00 fondo spesa + 4354,72 31.743,72 Parte_2
7.608,80 33.497,80 Parte_3
25.889,00 Parte_1
25.889,00 Parte_4
25.889,00 Parte_7
25.889,00 Parte_6
MA IA 25.889,00
25.889,00 CP_1
25.889,00 CP_2
pagina 9 di 15 OF IA 25.889,00
25.889,00 Controparte_4
25.889,00 CP_5
25.889,00 Controparte_3
(a meri fini di controllo del calcolo)
Custode e professionista delegato alla vendita avv. Mauro Curatolo;
quota a carico delle parti
(liquidazione giudiziale 08.07.2025)
10.967,19 imposta di bollo del 31.12.2025 2,00 imposta di bollo del 31.03.2026 2,00 commissioni per 14 bonifici (13 parti + custode e delegato alla vendita) 28,00
Somma sul conto 361.019,71
3.
In base alla documentazione prodotta dalle parti e giusta accordo intervenuto tra le parti costituite all'ultima udienza, sussistono i seguenti diritti al rimborso tra i coeredi:
Spese sostenute da taluni coeredi (creditori indicati in maiuscoletto) per altri coeredi
Parte_3
423,00 quota notaio di Per_3 Parte_6 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_4
305,15 quota di Parte_11
305,15 quota di Parte_12 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_5 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_6 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio Per_3
Parte_4 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_7 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_8 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_9
201,00 residuo quota imposta successione pagata per Parte_3
pagina 10 di 15 201,00 residuo quota imposta successione pagata per MA IA
83,00 quota di pagata al Notaio CP_3 Per_3 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_10
83,00 quota di pagata al Notaio CP_3 Per_3 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
CP_11
83,00 quota di pagata al Notaio CP_3 Per_3 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio Per_3
Si precisa che nella tabella non sono compresi anche eventuali diritti al rimborso per le spese del geom. (per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile ai fini della Pt_11 vendita giudiziale) tra gli attori stessi. In generale, nel dispositivo non si inseriscono rapporti di debito e credito tra parti assistite dal medesimo avvocato in quanto detti rapporti devono intendersi pacifici e non oggetto di contenzioso.
4.
La domanda degli attori e di taluni convenuti nei confronti del coerede il quale ha CP_3 occupato da solo l'immobile comune dal momento del decesso dalla de cuius fino allo sfratto in data 18/03/2025 (v. deposito del custode avv. Curatolo 09/02/2025 doc. 2), va accolta parzialmente nei seguenti termini.
Si ricorda Cass. 30451/2018 secondo cui: In primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo - il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione - ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia all'utile indiretto.
Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato
pagina 11 di 15 secondo sua destinazione - alloggio quale propria dimora - da uno solo dei comproprietari - che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente - sicché in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto.
In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2
n°2423/15 - secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti.
Dunque in presenza di mancata richiesta di co-godimento da parte degli altri communisti,
l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non goduta indebitamente.”
Ancora Cass. 31105/2023: “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.”
Ebbene, nel caso di specie non è stata documentata alcuna richiesta di co-godimento da parte degli altri comunisti fino all'instaurazione del processo. Pertanto, per il periodo antecedente il processo l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte del sig. non dà ai CP_3 comproprietari alcun diritto al risarcimento del danno, in quanto la sua occupazione non poteva considerarsi non iure o contra ius. Solo con la notifica dell'atto di citazione in data 03/05/2021 gli attori - e successivamente gli altri comproprietari con la proposizione delle domande riconvenzionali - hanno espresso il dissenso contro la gratuita occupazione esclusiva da parte del sig. facendo valere il loro diritto pro quota (in termini monetari). Le dimensioni CP_3 dell'appartamento e del garage non consentono, di fatto, un utilizzo congiunto da parte dei comproprietari e la condotta assenteista (v. notifiche non ricevute presso l'abitazione) e non collaborativa del sig. il quale non ha liberato l'immobile nemmeno dopo l'invito del CP_3
pagina 12 di 15 custode ma solo a seguito di ordine giudiziale, comprova che sussisteva “una sottrazione o un impedimento assoluto all'esercizio del diritto dominicale” in danno agli altri comproprietari.
Dal momento della proposizione delle domande contro il sig. la sua occupazione CP_3 esclusiva si è quindi posta in contrasto con il diritto dei comproprietari, i quali hanno, pertanto, il diritto al risarcimento del danno che viene liquidato in via equitativa in base al valore locativo dell'immobile, stimato dalla ctu arch. in € 700,00 mensili. Per_1
Agli attori spettano rispettivamente 2.557,69 € (complessivi € 17.903,85) così calcolati: periodo da maggio 2021 (notifica atto di citazione) a metà aprile 2025 = 47,5 mesi *700= 33250,00/13.
I convenuti , e OF hanno notificato la propria domanda al sig. a CP_2 CP_1 CP_3 metà ottobre 2021 e quindi a loro spetta rispettivamente 2.315,38 € = 42 mesi *700 = 30.100/13
(complessivi 6.949,14).
I convenuti e non hanno provato di aver notificato la loro domanda al convenuto CP_5 CP_4 contumace come disposto nell'ordinanza d.d. 23/09/2021. Pertanto, la loro domanda è CP_3 inammissibile, non essendosi instaurato il contraddittorio.
Infine, va rilevato che la domanda attorea relativa alle spese condominiali è inammissibile in quanto non proposta entro i termini ex art. 183 co. 1 c.p.c..
4.
In ordine alla domanda dei coeredi e OF, volta alla dichiarazione di CP_1 CP_2 nullità del preliminare stipulato da con BZ IT srls, è venuto meno l'interesse alla CP_3 pronuncia, essendo il preliminare divenuto inefficace per decorso del triennio ex art. 2645bis co.
3 c.p.c.. Per tale motivo va anche disposta la cancellazione della relativa annotazione tavolare.
Va altresì ordinata la cancellazione dell'annotazione della domanda di divisione contenuta nella comparsa di risposta da taluni coeredi, come da dispositivo.
5.
Per quanto riguarda le spese di lite si osserva che in ordine alla domanda di divisione non vi è rapporto di soccombenza.
In ordine a quella di risarcimento da occupazione illegittima dell'immobile da parte del sig.
quest'ultimo è soccombente. CP_3
pagina 13 di 15 Pertanto, tenuto conto dei valori spettanti a tal titolo, il sig. va condannato a rifondere CP_3 agli attori e ai convenuti rispettivamente l'importo complessivo di € Controparte_12
3.000,00 per compenso di avvocato, considerato che l'attività difensiva svolta al riguardo era contenuta e solo parzialmente fondata.
In considerazione della compensazione giudiziale, il sig. non ha diritto a partecipare in CP_3 concreto alla distribuzione del ricavato. Infatti, il suo credito verso la massa di € 25.889,00 viene compensato nella misura di € 25.403,97 in ragione del suo debito verso i coeredi per effetto di rimborsi e risarcimento da occupazione (capo 2 dispositivo) e nella misura di € 485,03 in ragione del suo debito per spese processuali (capo 7).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. a scioglimento della comunione sugli immobili in CC GR e tenuto conto dei rimborsi spettanti, dispone la distribuzione del ricavato come segue:
31.743,72 Parte_2
Reiterer 33.497,80 Pt_3
25.889,00 Parte_1
25.889,00 Parte_4
25.889,00 Parte_7
25.889,00 Parte_6
MA IA 25.889,00
25.889,00 CP_1
25.889,00 CP_2
OF IA 25.889,00
25.889,00 Controparte_4
25.889,00 CP_5
(25.889,00) Controparte_3
2. accerta che è debitore dei seguenti importi: Parte_8
a. € 83,00 rispettivamente verso , a OF IA;
CP_1 CP_2
b. € 305,00 verso Parte_2
c. € 2.315,38 € rispettivamente verso , a OF IA;
CP_1 CP_2
d. 2557,69 € rispettivamente versi i sette attori;
pagina 14 di 15 (per un totale di € 25.403,97)
3. operata, nel rapporto tra gli attori ed i convenuti e OF da un lato e CP_1 CP_2 dall'altro, la compensazione dei crediti e debiti di cui ai capi 1, 2 e 7, accerta che il CP_3 credito di di cui al capo 1 è estinto per compensazione e che la sua quota Parte_8 spetta ai creditori per gli importi indicati;
4. condanna ai seguenti pagamenti: CP_5
a. € 305,00 ad Parte_2
b. € 83,00 rispettivamente ai sette attori;
c. € 83,00 rispettivamente a , a OF IA;
CP_1 CP_2
5. condanna e MA IA a pagare a rispettivamente Parte_3 CP_1
l'importo di € 201,00;
6. dispone, al passaggio in giudicato, la cancellazione delle seguenti annotazioni nel libro fondiario in PT 5296/II CC GR e PT 2654/II CC GR: GN 7227 del 02/10/2020 (contratto preliminare), GN 12539 del 19/12/2021 (comparsa di risposta), GN 12540 del 29/12/2021
(comparsa di risposta), GN 12541 del 29/12/2021 (comparsa di risposta);
7. previa liquidazione dell'importo di € 3.000,00 per compenso di avvocato agli attori e dello stesso importo in favore dei convenuti, tenuto conto della compensazione per l'importo di €
485,03 (metà in favore degli attori, metà in favore di , condanna Controparte_12
a rimborsare agli attori complessivamente l'importo residuo di € 2.757,49 Parte_8 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e lo stesso importo, oltre accessori, ai convenuti Controparte_12 dichiarando compensate le spese di lite tra le parti per il resto.
11/12/2025
Il Giudice
EX TA
(firma digitale)
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
Prima Sezione Civile
N.R.G. 1576/2021 in persona del Giudice EX TA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
(c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_1 C.F._1
c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_2 C.F._2
(c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_3 C.F._3
c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_4 C.F._4
NN (c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_5 C.F._5
(c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA Parte_6 C.F._6
IA OM (c.f. ), con l'avv. TURRIN LUCA C.F._7
PARTE ATTRICE
C.F. ), con l'avv. CONTARINO NI CP_1 C.F._8
(C.F. , con l'avv. CONTARINO NI CP_2 C.F._9
MARINN FN (C.F. ), con l'avv. CONTARINO C.F._10
NI
(C.F. , contumace, Controparte_3 C.F._11
(C.F. ), con l'avv. ESPOSITO ANDREA Controparte_4 C.F._12
(C.F. ), con l'avv. DE GIACINTO GIACOMO e CP_5 C.F._13
l'avv. MITOLO PAOLO
BZ MI SR (C.F. ), con l'avv. BACCI ALESSANDRA (rinuncia al P.IVA_1 mandato)
PARTI CONVENUTE
Oggetto: divisione e occupazione senza titolo
Conclusioni
pagina 1 di 15 Parte attrice:
NEL MERITO: A titolo di scioglimento residuo della comunione ereditaria in morte della signora assegnarsi e/o attribuirsi a ciascuno degli attori signori Controparte_6 Pt_1
, , e MA
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7 Parte_6
IA l'importo di € 26.804,00 a titolo di credito pro quota corrispondente al corrispettivo pro quota dell'immobile venduto e sito in Bolzano, Greis Piazza Mazzini n.12, e
- Assegnarsi ed attribuirsi all'attrice l'importo di € 28.404,00 a titolo di credito Parte_2 pro quota corrispondente al corrispettivo dell'immobile venduto e sito in Bolzano, Greis Piazza
Mazzini n.12;
- Riconoscersi/assegnarsi/attribuirsi alle attrici coeredi – a titolo di restituzione per aver anticipato somme a favore della massa ereditaria - con prelievo dal ricavato ottenuto dalla vendita del cespite ereditario (immobile sito in Bolzano GR Piazza Mazzini n.12) le seguenti somme:
A l'importo di € 7.297,90; Parte_3
Ad l'importo di € 5.696,05; Parte_2
A l'importo di € 94,85; Parte_6
- Darsi atto che il nominato CTU, arch. ha valutato come congruo, a titolo di canone di Per_1 locazione (rectius: indennità di occupazione) per l'unità abitativa ceduta e sita a Bolzano, GR, in Piazza Mazzini n.12 l'importo di € 700,00 e riconoscersi a carico (ovvero a debito) del convenuto signor ed a favore della massa ereditaria - si ritiene – dal Controparte_3 momento della morte (11 gennaio 2019) al momento dell'avvenuto trasferimento dalla proprietà dell'immobile avvenuto con decreto del Tribunale di Bolzano dell'8/7/2025, gli importi secondo il seguente calcolo:
- 2019 € 8.400,00 (detratti 11 giorni pari ad € 257,00) per complessivi € 8.143,00
- 2019 € 8.400,00
- 2020 € 8.400,00
- 2021 € 8.400,00
- 2022 € 8.400,00
- 2023 € 8.400,00
- 2024 € 8.400,00
pagina 2 di 15 - 2025 € 700 x 6 mesi = € 4.200,00 + 186 giorni (8 giorni di luglio 2025) per complessivi €
4.386,00
- Per complessivi € 62.929,00. per l'effetto riconoscersi a tale titolo, anche a compensazione, il debito minimo esistente a carico del signor a favore della massa ereditaria negandosi a favore dello stesso Controparte_3 qualsiasi assegnazione/ripartizione.
Dichiararsi conseguentemente il convenuto signor tenuto a corrispondere a Controparte_3 favore di ciascuno dei 12 condividenti € 5.244,09 – o la maggior-minor somma ritenuta di giustizia - con conseguente azzeramento, anche per compensazione, del di lui credito a titolo di quota ereditaria, come da domande svolte sin dall'inizio del presente procedimento oltre a quanto dal medesimo dovuto a titolo di spese condominiali, pro quota, come quantificate dal
CTU in calce alla relazione peritale.
- Condannarsi in persona del legale rappresentante, a rifondere alle attrici le Controparte_7 spese di lite con liquidazione “secondo tariffe” da effettuarsi a cura di Codesto Tribunale;
- Spese legali e di CTU compensate tra le altre parti.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiama ogni atto e/o documento prodotto.
- Si chiede, occorrendo, riconvocarsi il CTU – o nominarsi nuovo CTU o esperto contabile – al fine di redigere un progetto di rendiconto, alla luce di tutti i documenti dimessi con formazione di corrispondente progetto di assegnazione pro quota;
- Si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate negli atti depositati.
Parte convenuta , OF: CP_1 CP_2
A – Contrariis reiectis, darsi atto che i convenuti IA OF e CP_1 [...]
non si oppongono alle domande degli attori inerenti allo scioglimento e alla divisione CP_2 dei beni caduti in successione in morte della signora e chiedono, a loro Controparte_6 volta, pronunciarsi lo scioglimento della comunione ereditaria fra le parti in causa relativamente ai due conti bancari (n. 48450779 presso e n. 4622247 presso ) e Controparte_8 CP_9
a tutti gli immobili facenti parte dell'asse ereditario de quo, e cioè degli immobili così contraddistinti:
- p.m. 38 della p.ed. 2820 in P.T. 2654/II C.C. GR
- p.m. 88 della p.ed. 4537 in P.T. 5296/II C.C. GR
pagina 3 di 15 - quota di 1/40 della p.m. 1 della p.ed. 2820 in P.T. 2654/II C.C. GR
Per l'effetto – previo accertamento della non comoda divisibilità di tali immobili e in difetto di attribuzione dei beni in proprietà esclusiva ad uno o più dei coeredi, con relativi conguagli nonché, occorrendo, previa declaratoria di inefficacia del “contratto preliminare di vendita immobiliare” di cui sub “C”, infra) – disporsi la vendita all'incanto dei beni stessi, ex art. 720, ultima parte, c.c.
Previo ogni necessario accertamento - fra cui, occorrendo, la resa dei conti -attribuirsi quindi ai coeredi - e pertanto anche ai convenuti IA OF e , pro CP_1 CP_2 quota - sul saldo attivo dei due conti correnti e sul corrispettivo dell'attribuzione in proprietà esclusiva a uno o più coeredi ovvero sul ricavato dalla vendita all'incanto, le rispettive porzioni in denaro, aumentate dei rimborsi a loro dovuti dagli altri coeredi per le spese sostenute in favore della comunione ereditaria e/o di singoli coeredi (giusta le precisazioni di cui in “Comparsa di risposta” e di cui alla “Memoria autorizzata ex art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c.”), nella misura accertanda, previo pagamento dei debiti ereditari a carico delle quote di tutti i coeredi.
In caso invece di attribuzione dei beni immobili in proprietà esclusiva ad uno o più coeredi, disporre i rispettivi conguagli pro quota a favore dei convenuti IA OF CP_1
e , aumentati delle somme a loro credito verso gli altri coeredi per le spese CP_2 sostenute in favore della comunione ereditaria e/o di singoli coeredi (giusta le precisazioni di cui in “Comparsa di risposta” e di cui alla “Memoria autorizzata ex art. 183, comma sesto, n. 1
c.p.c.”), nella misura accertanda, previo pagamento dei debiti ereditari a carico delle quote di tutti i coeredi.
Il tutto, con gli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
B – Contrariis reiectis, previo ogni necessario accertamento, ed accertata l'occupazione esclusiva da parte del convenuto degli immobili siti in Bolzano, C.C. GR, come sopra Parte_8 indicati, dall'apertura della successione de qua sino alla data del determinando rilascio, condannarsi lo stesso a pagare in favore dei convenuti Parte_8 CP_1
IA OF e - ognuno per la quota ereditaria di 1/13 (un tredicesimo) -, a CP_2 titolo di risarcimento danni per occupazione illegittima e comunque per violazione dell'art. 1102
c.c., un importo corrispondente al canone mensile di mercato dei predetti immobili, nella misura pagina 4 di 15 accertanda, per ogni mese a partire dal febbraio 2019 sino al rilascio o alla liberazione forzosa degli immobili, con interessi legali e rivalutazione, ovvero accrescere del pari importo il corrispettivo delle quote degli stessi IA OF e nei loro CP_1 CP_2 reciproci rapporti con il medesimo in sede di determinazione dei conguagli, Parte_8 con condanna di quest'ultimo al pagamento in loro favore, pro quota, dell'eventuale differenza a suo debito.
C – Occorrendo, accertare e dichiarare che il contratto preliminare di compravendita stipulato fra il convenuto coerede e la convenuta BZ IT RL, avente ad oggetto la Parte_8 quota di 1/13 della p.m. 38 della p.ed. 2820 in P.T. 2654/II C.C. GR, della p.m. 88 della p.ed.
4537 in P.T. 5296/II C.C. GR e della quota di 1/40 della p.m. 1 della p.ed. 2820 in P.T. 2654/II
C.C. GR, per autentica del notaio di Merano – Repertorio n. 47787 / Persona_2
Raccolta n. 9281 – registrato a Bolzano il 30 settembre 2020 ed annotato sub GN 7227/20
Ufficio del Libro Fondiario di Bolzano, deve ritenersi nullo e inefficace nei confronti dei convenuti IA OF e (così come degli altri coeredi), per CP_1 CP_2 le ragioni esposte, e che lo stesso vìola comunque il diritto di prelazione dei coeredi / convenuti di cui all'art. 732 c.c., con ogni conseguenza di legge.
Con rifusione del compenso e delle spese processuali, oltre al rimborso à forfait, Cnpa, Iva e successive occorrende in caso di opposizione alle domande qui svolte e, in ogni caso, nei confronti del convenuto e della convenuta BZ IT RL (nel rapporto con Parte_8 quest'ultima, qualora essa si opponga alle domande di cui sub “C”).
Parte convenuta EV:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito
- dichiararsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e/o comunque della comproprietà dei compendi immobiliari indicati nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
- dividersi tra i coeredi (IG.ri , , Controparte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, MA IA, Parte_4 Parte_7 Parte_6 CP_1
, , OF IA, ) l'attivo ereditario formando Controparte_3 CP_2 CP_5 le porzioni spettanti a ciascuno;
- riconoscere a ciascun coerede i rimborsi che risulteranno provati nel corso del procedimento;
pagina 5 di 15 - accertata l'occupazione da parte del IG. dell'immobile sito in Bolzano alla Controparte_3
P.zza Mazzini 12 sin dall'apertura della successione, condannare il predetto alla corresponsione in favore della comunione ereditaria – comunque della convenuta -, di un importo di Euro 1.000,00- mensili, o altra maggiore somma CP_4 da accertarsi dal Giudice all'esisto dell'istruttoria per le causali di cui in narrativa, per il periodo decorrente dall'apertura della successione e sino al rilascio dell'immobile e disporre la compensazione tra il suddetto e quanto spettante al IG. in sede di ripartizione della CP_3 massa ereditaria.
Parte convenuta CP_5
a) dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti e/o comunque della comproprietà dei compendi immobiliari indicati nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
b) riconoscere a ciascun coerede i rimborsi che nel corso del procedimento risulteranno provati e dovuti;
c) accertata l'occupazione da parte di dell'immobile sito in Bolzano, Piazza Controparte_3
Mazzini n. 12, sin dall'apertura della successione, condannare il predetto al pagamento in favore della comunione ereditaria di un importo di € 1.000 mensili - o di quell'altra somma maggiore o minore da determinarsi all'esisto di consulenza tecnica - per il periodo decorrente dall'apertura della successione e sino al rilascio dell'immobile e disporre la compensazione tra il suddetto importo e quanto spettante ad esso in sede di ripartizione della massa ereditaria;
CP_3
d) dividere tra i coeredi l'attivo ereditario residuo, formando le porzioni spettanti a ciascuno.
Parte convenuta BZ IT srls: non ha precisato conclusioni (comparsa di risposta: - ritenere indenne la da CP_10 qualsiasi attività riguardante il contratto preliminare di compravendita stipulato con l'erede che spettava a quest'ultimo effettuare per la validità del contratto stesso. CP_3
Con condanna alle spese delle controparti in caso di opposizione.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 6 di 15 1.
Le parti in causa (eccetto BZ IT s.r.l.s.) hanno ereditato dalla signora
[...]
deceduta l'11/01/2019 a Bolzano, rispettivamente la quota di un tredicesimo della CP_6
p.m. 31 (appartamento) p.ed. 2820 in P.T. 2654/II, CC GR e della p.m. 88 (garage) p.ed 4537 in P.T. 5296/II CC GR, nonché quella di 750/39000 della p.m. 1 (appartamento del custode)
p.ed. 2820 in P.T. 2654/II, CC GR.
Gli attori e i convenuti costituiti chiedono lo scioglimento della comunione di questo immobile
(un altro, pure originariamente oggetto di causa, è stato nel frattempo venduto dai coeredi) nonché rimborsi vari e la condanna del coerede contumace, al risarcimento Parte_8 del danno per l'occupazione esclusiva dell'immobile.
La causa è stata proposta in origine anche contro il creditore iscritto parte che è Controparte_9 stata estromessa nel corso del giudizio, nonché
contro
BZ IT s.r.l.s., alla quale il comproprietario aveva promesso la vendita della propria quota di comproprietà con atto CP_3
d.d. 18/09/2020, annotato nel libro fondiario sub G.N. 2227/2020.
In mancanza di domande di assegnazione, l'immobile è stato venduto in corso di causa ai sensi dell'art. 720 c.p.c. (decreto di trasferimento d.d. 08/07/2025) tramite vendita delegata al professionista avv. Mauro Curatolo.
In questa sede si deve procedere quindi alla distribuzione del ricavato e all'accertamento dei rapporti di credito e debito a vario titolo tra le parti.
2.
All'udienza dell'11/12/2025 i coeredi costituiti hanno prestato adesione al progetto di distribuzione, elaborato dal professionista delegato, concordando alcune modifiche. Nelle seguenti tabelle, rielaborate dal Giudice sulla base del predetto progetto, sono esposti gli importi sui quali le parti costituite hanno prestato adesione. Va precisato che gli importi pagati dai coeredi risultano, in ogni caso, anche dai documenti versati nel processo e gli stessi vanno considerati senz'altro provati anche nei confronti del coerede contumace CP_3
A seguito della vendita del bene comune, il valore della quota di un tredicesimo sul ricavato, detratte le spese già sorte e pagate dal conto della massa nonché quelle che sorgeranno fino alla chiusura, ammonta a € 26.809,27.
pagina 7 di 15 Calcolo quota sul ricavato al netto delle spese
365.250,00 Prezzo di aggiudicazione
1.500,00 Fondo spese pagato da in data 28.11.2024 Parte_2
1,82 Interessi creditori accreditati il 31.12.2024
-2 imposta di bollo del 31.12.2024
-469,7 Spese di pubblicità fattura 137/AL del 10.01.2025 pagata il 14.01.2025
-2 Commissioni di bonifico del 14.01.2025
-98,41 Spese cambio serratura - fattura Zenleser 1485 del 31.03.2025 pagata il 09.04.2025
-2 Commissioni di bonifico del 09.04.2025
-2 imposta di bollo del 31.03.2025
-2.074,00 Fattura acconto n. 512/2025 per la liberazione immobile Parte_9
-2 Commissioni di bonifico del 14.01.2025
-2 imposta di bollo del 30.06.2025
-2.074,00 Fattura saldo n. 631/2025 per la liberazione immobile Parte_9
-2 Commissioni di bonifico
-1.000,00 Imposta cancellazione aggravi
-2 imposta di bollo del 30.09.2025
SITUAZIONE AL 04.12.2026 EURO 361.019,71 SUL CONTO
-2 imposta di bollo del 31.12.2025
-2 imposta di bollo del 31.03.2026
-28 commissioni per 14 bonifici (13 parti + custode e delegato alla vendita)
-10.967,19 Custode e professionista delegato alla vendita avv. Mauro Curatolo;
somma 350.020,52 acconto -1.500,00
A-somma 348.520,52 quota 1/13 26.809,27
La coerede ha effettuato il pagamento di debiti ereditari ed ha sostenuto spese per la Pt_3 comunione. Essa ha diritto al rimborso pro quota di tali importi nei confronti degli altri coeredi.
La coerede ha anticipato spese nel presente processo per le quali ha il diritto al Parte_2 rimborso nei confronti degli altri coeredi.
Tenuto conto di questi diritti si calcola il valore della quota del tredicesimo che va attribuito a ciascun erede.
pagina 8 di 15 Calcolo quota al netto delle spese effettuate da singoli coeredi in favore della massa, prima e durante il giudizio
Parte_3
- 2.124,96 estinzione finanziamento Findomestic
- 1.003,84 imposta registro, ipotecarie, catastali, bollo per pubblicazione testamento
- 100,60 copie autentiche pubblicazione testamento
- 3.264,67 spese funebri
- 55,37 cartella 021 del 2020 0006991136
- 390,43 cartella 021 del 2020 0006991035
- 54,36 cartella 021 del 2020 0001120488
- 500,16 Agenzia Entrate
- 15,00 attivazione pratica successione 15.02.2019
- 8,05 disdetta polizza 15.02.2019 CP_8
- 49,56 marca da bollo 12.03.2019
- 41,80 stato di famiglia storico
-7.608,80 Pt_10
Parte_2 Per_
-4.254,72 CTU Arch.
-100 diritti per pubblicazione su PVP
C-somma -4354,72
A-B-C 336.557,00, quota di 1/13: 25.889,00 valore quota
Le quote dei coeredi e vanno aumentate degli importi corrispondenti ai Parte_2 Pt_3 rimborsi loro spettanti e la distribuzione del ricavato avviene quindi come segue:
importi che vanno aggiunti a quello di € 25.889,00 per coeredi anticipatari
1.500,00 fondo spesa + 4354,72 31.743,72 Parte_2
7.608,80 33.497,80 Parte_3
25.889,00 Parte_1
25.889,00 Parte_4
25.889,00 Parte_7
25.889,00 Parte_6
MA IA 25.889,00
25.889,00 CP_1
25.889,00 CP_2
pagina 9 di 15 OF IA 25.889,00
25.889,00 Controparte_4
25.889,00 CP_5
25.889,00 Controparte_3
(a meri fini di controllo del calcolo)
Custode e professionista delegato alla vendita avv. Mauro Curatolo;
quota a carico delle parti
(liquidazione giudiziale 08.07.2025)
10.967,19 imposta di bollo del 31.12.2025 2,00 imposta di bollo del 31.03.2026 2,00 commissioni per 14 bonifici (13 parti + custode e delegato alla vendita) 28,00
Somma sul conto 361.019,71
3.
In base alla documentazione prodotta dalle parti e giusta accordo intervenuto tra le parti costituite all'ultima udienza, sussistono i seguenti diritti al rimborso tra i coeredi:
Spese sostenute da taluni coeredi (creditori indicati in maiuscoletto) per altri coeredi
Parte_3
423,00 quota notaio di Per_3 Parte_6 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_4
305,15 quota di Parte_11
305,15 quota di Parte_12 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_5 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_6 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio Per_3
Parte_4 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_7 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_8 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_9
201,00 residuo quota imposta successione pagata per Parte_3
pagina 10 di 15 201,00 residuo quota imposta successione pagata per MA IA
83,00 quota di pagata al Notaio CP_3 Per_3 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
Persona_10
83,00 quota di pagata al Notaio CP_3 Per_3 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio
[...]
CP_11
83,00 quota di pagata al Notaio CP_3 Per_3 CP_
83,00 quota di pagata al Notaio Per_3
Si precisa che nella tabella non sono compresi anche eventuali diritti al rimborso per le spese del geom. (per la regolarizzazione urbanistica e catastale dell'immobile ai fini della Pt_11 vendita giudiziale) tra gli attori stessi. In generale, nel dispositivo non si inseriscono rapporti di debito e credito tra parti assistite dal medesimo avvocato in quanto detti rapporti devono intendersi pacifici e non oggetto di contenzioso.
4.
La domanda degli attori e di taluni convenuti nei confronti del coerede il quale ha CP_3 occupato da solo l'immobile comune dal momento del decesso dalla de cuius fino allo sfratto in data 18/03/2025 (v. deposito del custode avv. Curatolo 09/02/2025 doc. 2), va accolta parzialmente nei seguenti termini.
Si ricorda Cass. 30451/2018 secondo cui: In primo luogo deve essere distinto, nell'ambito del complessivo concetto di frutti civili ciò che in effetti ha reso l'immobile comune mediante il suo utilizzo siccome bene economicamente produttivo - il corrispettivo per la sua locazione o comunque cessione in godimento a soggetti estranei alla comunione - ossia utile diretto, da quanto figurativamente ritenuto siccome utile tratto per il godimento in esclusiva, secondo sua destinazione, da parte di uno dei comunisti del bene comune, ossia all'utile indiretto.
Nel primo caso esistono materialmente i frutti rappresentati dalla somma di denaro incassata dal terzo conduttore dell'immobile comune ed indubbiamente dal sorgere della comunione incidentale automaticamente il comunista ha diritto a percepire la sua quota della somma incassata.
Nel secondo caso il bene comune in effetti nulla ha prodotto, semplicemente è stato usato
pagina 11 di 15 secondo sua destinazione - alloggio quale propria dimora - da uno solo dei comproprietari - che dunque in astratto ha risparmiato il costo della locazione di un alloggio equivalente - sicché in natura non esiste alcuna somma di denaro percetta, di cui rendere il conto.
In tal ipotesi non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Suprema Corte - Cass. sez. 2
n°2423/15 - secondo il quale il mero godimento del bene comune in via esclusiva da parte di uno degli aventi diritto non genera in capo agli altri comunisti alcun pregiudizio se non nell'ipotesi che questi abbiano chiesto di parimenti godere del bene e ne siano stati impediti.
Dunque in presenza di mancata richiesta di co-godimento da parte degli altri communisti,
l'utilizzo secondo sua destinazione del bene comune da parte di uno solo dei comproprietari rappresenta mero esercizio del proprio diritto dominicale e non può generare frutti indiretti in capo agli altri titolari inerti poiché la loro quota non goduta indebitamente.”
Ancora Cass. 31105/2023: “In tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo.”
Ebbene, nel caso di specie non è stata documentata alcuna richiesta di co-godimento da parte degli altri comunisti fino all'instaurazione del processo. Pertanto, per il periodo antecedente il processo l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte del sig. non dà ai CP_3 comproprietari alcun diritto al risarcimento del danno, in quanto la sua occupazione non poteva considerarsi non iure o contra ius. Solo con la notifica dell'atto di citazione in data 03/05/2021 gli attori - e successivamente gli altri comproprietari con la proposizione delle domande riconvenzionali - hanno espresso il dissenso contro la gratuita occupazione esclusiva da parte del sig. facendo valere il loro diritto pro quota (in termini monetari). Le dimensioni CP_3 dell'appartamento e del garage non consentono, di fatto, un utilizzo congiunto da parte dei comproprietari e la condotta assenteista (v. notifiche non ricevute presso l'abitazione) e non collaborativa del sig. il quale non ha liberato l'immobile nemmeno dopo l'invito del CP_3
pagina 12 di 15 custode ma solo a seguito di ordine giudiziale, comprova che sussisteva “una sottrazione o un impedimento assoluto all'esercizio del diritto dominicale” in danno agli altri comproprietari.
Dal momento della proposizione delle domande contro il sig. la sua occupazione CP_3 esclusiva si è quindi posta in contrasto con il diritto dei comproprietari, i quali hanno, pertanto, il diritto al risarcimento del danno che viene liquidato in via equitativa in base al valore locativo dell'immobile, stimato dalla ctu arch. in € 700,00 mensili. Per_1
Agli attori spettano rispettivamente 2.557,69 € (complessivi € 17.903,85) così calcolati: periodo da maggio 2021 (notifica atto di citazione) a metà aprile 2025 = 47,5 mesi *700= 33250,00/13.
I convenuti , e OF hanno notificato la propria domanda al sig. a CP_2 CP_1 CP_3 metà ottobre 2021 e quindi a loro spetta rispettivamente 2.315,38 € = 42 mesi *700 = 30.100/13
(complessivi 6.949,14).
I convenuti e non hanno provato di aver notificato la loro domanda al convenuto CP_5 CP_4 contumace come disposto nell'ordinanza d.d. 23/09/2021. Pertanto, la loro domanda è CP_3 inammissibile, non essendosi instaurato il contraddittorio.
Infine, va rilevato che la domanda attorea relativa alle spese condominiali è inammissibile in quanto non proposta entro i termini ex art. 183 co. 1 c.p.c..
4.
In ordine alla domanda dei coeredi e OF, volta alla dichiarazione di CP_1 CP_2 nullità del preliminare stipulato da con BZ IT srls, è venuto meno l'interesse alla CP_3 pronuncia, essendo il preliminare divenuto inefficace per decorso del triennio ex art. 2645bis co.
3 c.p.c.. Per tale motivo va anche disposta la cancellazione della relativa annotazione tavolare.
Va altresì ordinata la cancellazione dell'annotazione della domanda di divisione contenuta nella comparsa di risposta da taluni coeredi, come da dispositivo.
5.
Per quanto riguarda le spese di lite si osserva che in ordine alla domanda di divisione non vi è rapporto di soccombenza.
In ordine a quella di risarcimento da occupazione illegittima dell'immobile da parte del sig.
quest'ultimo è soccombente. CP_3
pagina 13 di 15 Pertanto, tenuto conto dei valori spettanti a tal titolo, il sig. va condannato a rifondere CP_3 agli attori e ai convenuti rispettivamente l'importo complessivo di € Controparte_12
3.000,00 per compenso di avvocato, considerato che l'attività difensiva svolta al riguardo era contenuta e solo parzialmente fondata.
In considerazione della compensazione giudiziale, il sig. non ha diritto a partecipare in CP_3 concreto alla distribuzione del ricavato. Infatti, il suo credito verso la massa di € 25.889,00 viene compensato nella misura di € 25.403,97 in ragione del suo debito verso i coeredi per effetto di rimborsi e risarcimento da occupazione (capo 2 dispositivo) e nella misura di € 485,03 in ragione del suo debito per spese processuali (capo 7).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. a scioglimento della comunione sugli immobili in CC GR e tenuto conto dei rimborsi spettanti, dispone la distribuzione del ricavato come segue:
31.743,72 Parte_2
Reiterer 33.497,80 Pt_3
25.889,00 Parte_1
25.889,00 Parte_4
25.889,00 Parte_7
25.889,00 Parte_6
MA IA 25.889,00
25.889,00 CP_1
25.889,00 CP_2
OF IA 25.889,00
25.889,00 Controparte_4
25.889,00 CP_5
(25.889,00) Controparte_3
2. accerta che è debitore dei seguenti importi: Parte_8
a. € 83,00 rispettivamente verso , a OF IA;
CP_1 CP_2
b. € 305,00 verso Parte_2
c. € 2.315,38 € rispettivamente verso , a OF IA;
CP_1 CP_2
d. 2557,69 € rispettivamente versi i sette attori;
pagina 14 di 15 (per un totale di € 25.403,97)
3. operata, nel rapporto tra gli attori ed i convenuti e OF da un lato e CP_1 CP_2 dall'altro, la compensazione dei crediti e debiti di cui ai capi 1, 2 e 7, accerta che il CP_3 credito di di cui al capo 1 è estinto per compensazione e che la sua quota Parte_8 spetta ai creditori per gli importi indicati;
4. condanna ai seguenti pagamenti: CP_5
a. € 305,00 ad Parte_2
b. € 83,00 rispettivamente ai sette attori;
c. € 83,00 rispettivamente a , a OF IA;
CP_1 CP_2
5. condanna e MA IA a pagare a rispettivamente Parte_3 CP_1
l'importo di € 201,00;
6. dispone, al passaggio in giudicato, la cancellazione delle seguenti annotazioni nel libro fondiario in PT 5296/II CC GR e PT 2654/II CC GR: GN 7227 del 02/10/2020 (contratto preliminare), GN 12539 del 19/12/2021 (comparsa di risposta), GN 12540 del 29/12/2021
(comparsa di risposta), GN 12541 del 29/12/2021 (comparsa di risposta);
7. previa liquidazione dell'importo di € 3.000,00 per compenso di avvocato agli attori e dello stesso importo in favore dei convenuti, tenuto conto della compensazione per l'importo di €
485,03 (metà in favore degli attori, metà in favore di , condanna Controparte_12
a rimborsare agli attori complessivamente l'importo residuo di € 2.757,49 Parte_8 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e lo stesso importo, oltre accessori, ai convenuti Controparte_12 dichiarando compensate le spese di lite tra le parti per il resto.
11/12/2025
Il Giudice
EX TA
(firma digitale)
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