Articolo 10 della Legge 27 giugno 1961, n. 543
Articolo 9Articolo 11
Versione
27 luglio 1961
Art. 10.
Per l'esercizio finanziario 1961-62 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 , e' autorizzato in lire 3.404.738.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni: di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035 , per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150 mila, previste dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697 , per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.
Entrata in vigore il 27 luglio 1961