Art. 3. ((Fino al 31 dicembre 1978)) le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano altresi' alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nonche' alla disciolta Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali.
((In deroga al divieto di cui al precedente articolo, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' autorizzare, di volta in volta, determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse in ordine ai quali si siano pronunciati favorevolmente i consigli dei comuni interessati.
Il divieto di cui al precedente articolo non si applica agli atti gia' deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.))
((In deroga al divieto di cui al precedente articolo, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, puo' autorizzare, di volta in volta, determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di pubblico interesse in ordine ai quali si siano pronunciati favorevolmente i consigli dei comuni interessati.
Il divieto di cui al precedente articolo non si applica agli atti gia' deliberati e pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.))