CASS
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2025, n. 6825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6825 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA t-ti kit et L l000d-011- h-eut". r-ou 4Ar36:'e'/ sul ricorso proposto da: e EN NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 6825 Anno 2025 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/02/2025 RITENUTO IN FATI-0 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, su istanza presentata da IS ZO ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere allo stesso la somma di C 125.000,00 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari dal 4.03.2021 al 5.07.2023, nell'ambito di un procedimento in cui gli erano stati contestati i reati di coltivazione produzione cessione trasporto di sostanza stupefacente ed era stato assolto per non aver commesso il fatto con pronuncia definitiva il 13.09.2023 2.Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo denunciando mancanza assoluta di motivazione e travisamento della prova in quanto, da un lato, la Corte di appello, a fol 7, dà atto che l'istante risultava citato in intercettazioni avvenute con i soggetti coinvolti nella illecita coltivazione, dall'altro, che si era proclamato innocente sin dal primo interrogatorio sostenendo di aver svolto solo attività di manutenzione del terreno per 30 anni. Lamenta che il giudice della riparazione ha pretermesso le circostanze oggettivamente sottoposte alla sua attenzione dal Ministero costituitosi e in particolare l'arresto in flagranza per aver coltivato 104 piante di cannabis del peso di 6 kg e 250 gr di marijuana e che era stato condannato nel separato procedimento per l'art. 73 DPR 09/90, reato fine del delitto associativo dal quale è stato assolto. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare ai fini della sussistenza della colpa grave le frequentazioni e il contesto nell'ambito del quale aveva svolto l'attività di coltivazione con comprando i semini per conto dei coindagati affermazione che già di per sé implicava un approfondimento motivazionale che è del tutto mancato. 3.La Procura generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4.La difesa di IS ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti é precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e 2 secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Rispetto alla cautela sofferta, il Giudice della riparazione deve valutare comportamenti che possano essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non risultano esclusi dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760). Con specifico riferimento all'esercizio del diritto al silenzio, si osserva che la Suprema Corte ha precisato che se è vero che l'imputato (o la persona sottoposta ad indagine) ha il diritto al silenzio, alla reticenza ed anche alla menzogna, è tuttavia altrettanto vero che tale comportamento, di per sé certamente legittimo, può, in sede di giudizio riparatorio, sortire conseguenze negative nei riguardi dell'interessato. In tale ambito ricostruttivo, ciò che viene in 3 rilievo non è la scelta difensiva di avvalersi del diritto al silenzio, ma il fatto che l'imputato abbia omesso di fornire spiegazioni e chiarimenti che sarebbero stati idonei ad eliminare il valore indiziante di elementi a suo carico, acquisiti in sede di indagini. Dunque, nella sede riparatoria, rilevano, non il silenzio, la reticenza o la menzogna in quanto tali, ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli;
e un tale comportamento omissivo può valere a far ritenere l'esistenza di una condotta casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7296 del 17/11/2011, dep. 23/02/2012, Rv. 251928). La valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale, è carente nella motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalla condotta posta in essere dal richiedente. La Corte di Appello, nella pars construendella ordinanza impugnata, ha evidenziato attraverso una motivazione illogica e apodittica che non risulta configurabile nel caso di specie alcun profilo di colpa grave nonostante avesse poceo prima affermato che il quadro indiziario risultava fondato da una serie di intercettazioni dalle quali risultavano contatti dello stesso con alcuni dei soggetti direttamente coinvolti dell'attività illecita di coltivazion, ie che il Tribunale della liberta di Palermo aveva confermato il titolo custodiale / pur modificando la qualificazione giuridica dei fatti, e che la tesi difensiva basata sul fatto di aver svolto l'attività di mero manutentore per trenta anni è quella che dopo un lungo iter processuale è risultata maggiormente verosimile in relazione agli elementi probatori in atti, Il giudice di merito ha omesso di apprezzare in modo autonomo e completo, con valutazione ex ante/ tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, e se in particolare la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. SS.UU. sent. del 26 giugno 2002, n. 34599, De Benedictis, Rv. 222263). Infatti gli elementi emersi e non esclusi in sede penale, nell'ambito del procedimento di riparazione devono essere apprezzati ad effetti diversi;
-la sussistenza della colpa grave, quale fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di appello;
-il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Cass., Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv: 219686), tenendo cònto, per quanto rilevi, anche dell'eventuale carattere concorsualé del reato ascritto. 4 Orbene, nell'ordinanza impugnata è mancata qualsiasi valutazione del contenuto dell'ordinanza cautelare, qualsiasi esame di comportamenti sinergicamente rilevanti evidenziati nel ricorso. Si tratta di frasi del tutto assertive e illogiche in quanto svincolate da un itinerario concettuale volto ad esplicitare le ragioni a fondamento di esse ed eventualmente a ricollegarle ad altre circostanze e modalità che hanno qualificato il provvedimento cautelare. E' pertanto ravvisabile nel caso di specie il vizio di mancanza di motivazione riscontrabile non solo quando quest'ultima venga del tutto omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi su cui deve vertere ( Sez. 4 n.17408, del 17.01.2018 ; Sez. 6 n.227151 del 16.06.2011). Tanto più nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra il compendio gravemente indiziario posto a base del titolo cautelare, costituito da elementi dei quali non sia stata riconosciuta la inutilizzabilità assoluta e quello probatorio posto a fondamento del giudicato assolutorio, il giudice della riparazione deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del primo, sempre che il giudice penale non abbia escluso l'esistenza di tali elementi fattuali o abbia dato ad essi - in tutto o in parte - una lettura che ne neutralizzi la valenza in termini di comportamento doloso o gravemente colposo, rilevante ai sensi dell'art. 314 co. 1 ultima parte codice di rito. ( sez. 4, Sentenza n. 41396 del 15/09/2016 Cc. (dep. 03/10/2016) Rv. 268238 - 01) 2.11 provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per il nuovo giudizio cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso 1'11.02.2025
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 6825 Anno 2025 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 11/02/2025 RITENUTO IN FATI-0 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo, su istanza presentata da IS ZO ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., condannava il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere allo stesso la somma di C 125.000,00 a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita agli arresti domiciliari dal 4.03.2021 al 5.07.2023, nell'ambito di un procedimento in cui gli erano stati contestati i reati di coltivazione produzione cessione trasporto di sostanza stupefacente ed era stato assolto per non aver commesso il fatto con pronuncia definitiva il 13.09.2023 2.Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo denunciando mancanza assoluta di motivazione e travisamento della prova in quanto, da un lato, la Corte di appello, a fol 7, dà atto che l'istante risultava citato in intercettazioni avvenute con i soggetti coinvolti nella illecita coltivazione, dall'altro, che si era proclamato innocente sin dal primo interrogatorio sostenendo di aver svolto solo attività di manutenzione del terreno per 30 anni. Lamenta che il giudice della riparazione ha pretermesso le circostanze oggettivamente sottoposte alla sua attenzione dal Ministero costituitosi e in particolare l'arresto in flagranza per aver coltivato 104 piante di cannabis del peso di 6 kg e 250 gr di marijuana e che era stato condannato nel separato procedimento per l'art. 73 DPR 09/90, reato fine del delitto associativo dal quale è stato assolto. Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di valutare ai fini della sussistenza della colpa grave le frequentazioni e il contesto nell'ambito del quale aveva svolto l'attività di coltivazione con comprando i semini per conto dei coindagati affermazione che già di per sé implicava un approfondimento motivazionale che è del tutto mancato. 3.La Procura generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio. 4.La difesa di IS ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1.11 ricorso è fondato. Giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti é precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e 2 secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Rispetto alla cautela sofferta, il Giudice della riparazione deve valutare comportamenti che possano essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non risultano esclusi dal giudice della cognizione. A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell'attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv. 242760). Con specifico riferimento all'esercizio del diritto al silenzio, si osserva che la Suprema Corte ha precisato che se è vero che l'imputato (o la persona sottoposta ad indagine) ha il diritto al silenzio, alla reticenza ed anche alla menzogna, è tuttavia altrettanto vero che tale comportamento, di per sé certamente legittimo, può, in sede di giudizio riparatorio, sortire conseguenze negative nei riguardi dell'interessato. In tale ambito ricostruttivo, ciò che viene in 3 rilievo non è la scelta difensiva di avvalersi del diritto al silenzio, ma il fatto che l'imputato abbia omesso di fornire spiegazioni e chiarimenti che sarebbero stati idonei ad eliminare il valore indiziante di elementi a suo carico, acquisiti in sede di indagini. Dunque, nella sede riparatoria, rilevano, non il silenzio, la reticenza o la menzogna in quanto tali, ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto meno sul piano dell'allegazione di fatti favorevoli;
e un tale comportamento omissivo può valere a far ritenere l'esistenza di una condotta casualmente efficiente nel permanere della misura cautelare (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 7296 del 17/11/2011, dep. 23/02/2012, Rv. 251928). La valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale, è carente nella motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalla condotta posta in essere dal richiedente. La Corte di Appello, nella pars construendella ordinanza impugnata, ha evidenziato attraverso una motivazione illogica e apodittica che non risulta configurabile nel caso di specie alcun profilo di colpa grave nonostante avesse poceo prima affermato che il quadro indiziario risultava fondato da una serie di intercettazioni dalle quali risultavano contatti dello stesso con alcuni dei soggetti direttamente coinvolti dell'attività illecita di coltivazion, ie che il Tribunale della liberta di Palermo aveva confermato il titolo custodiale / pur modificando la qualificazione giuridica dei fatti, e che la tesi difensiva basata sul fatto di aver svolto l'attività di mero manutentore per trenta anni è quella che dopo un lungo iter processuale è risultata maggiormente verosimile in relazione agli elementi probatori in atti, Il giudice di merito ha omesso di apprezzare in modo autonomo e completo, con valutazione ex ante/ tutti gli elementi probatori a sua disposizione con particolare riferimento alla sussistenza di comportamenti, anteriori e successivi alla perdita della libertà personale, connotati da eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, e se in particolare la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell'autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Cass. SS.UU. sent. del 26 giugno 2002, n. 34599, De Benedictis, Rv. 222263). Infatti gli elementi emersi e non esclusi in sede penale, nell'ambito del procedimento di riparazione devono essere apprezzati ad effetti diversi;
-la sussistenza della colpa grave, quale fattore di esclusione del diritto alla riparazione, deve risultare o desumersi dal provvedimento restrittivo della libertà o dagli eventuali provvedimenti successivi di riesame o di appello;
-il giudice, per escludere o ritenere la sussistenza del requisito della diretta efficacia del comportamento gravemente colposo dell'interessato sull'adozione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni che la motivazione dell'ordinanza ha posto a fondamento della misura stessa (Cass., Sez. 4, 7 giugno 2001, Rosini, Rv: 219686), tenendo cònto, per quanto rilevi, anche dell'eventuale carattere concorsualé del reato ascritto. 4 Orbene, nell'ordinanza impugnata è mancata qualsiasi valutazione del contenuto dell'ordinanza cautelare, qualsiasi esame di comportamenti sinergicamente rilevanti evidenziati nel ricorso. Si tratta di frasi del tutto assertive e illogiche in quanto svincolate da un itinerario concettuale volto ad esplicitare le ragioni a fondamento di esse ed eventualmente a ricollegarle ad altre circostanze e modalità che hanno qualificato il provvedimento cautelare. E' pertanto ravvisabile nel caso di specie il vizio di mancanza di motivazione riscontrabile non solo quando quest'ultima venga del tutto omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi su cui deve vertere ( Sez. 4 n.17408, del 17.01.2018 ; Sez. 6 n.227151 del 16.06.2011). Tanto più nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza tra il compendio gravemente indiziario posto a base del titolo cautelare, costituito da elementi dei quali non sia stata riconosciuta la inutilizzabilità assoluta e quello probatorio posto a fondamento del giudicato assolutorio, il giudice della riparazione deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del primo, sempre che il giudice penale non abbia escluso l'esistenza di tali elementi fattuali o abbia dato ad essi - in tutto o in parte - una lettura che ne neutralizzi la valenza in termini di comportamento doloso o gravemente colposo, rilevante ai sensi dell'art. 314 co. 1 ultima parte codice di rito. ( sez. 4, Sentenza n. 41396 del 15/09/2016 Cc. (dep. 03/10/2016) Rv. 268238 - 01) 2.11 provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per il nuovo giudizio cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità. Così deciso 1'11.02.2025