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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1434/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1434/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vibo Parte_1 C.F._1
EN (VV) Viale Kennedy 2/D, presso lo studio dell'Avv. Domenico Spasari che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ) elettivamente C.F._3 Controparte_3 C.F._4 domiciliati in Tropea (VV) Via Libertà n.101, presso lo studio degli Avv.ti Vera Carone e Massimo
Carone, che li rappresentano e difendendono, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 15/07/2025, tenuta nelle forme di cui all'art 127 ter., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20/10/2021 alla Sig.ra ed in data 26 Parte_2 ottobre 2021 ai Sigg. e il Sig. li conveniva Controparte_1 Parte_3 Parte_1 in giudizio dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Vibo EN, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “..Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione: Ordinare, ai sensi dell'art. 1111 c.c., lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, tenuto conto della consolidata situazione possessoria da ciascuno mantenuta fino al luglio 2021; Porre le spese
a carico dei condividenti stessi e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio. In via istruttoria si produce la documentazione indicata in premessa;
con espressa riserva di altro produrre e chiedere, nonché di emendare la domanda...”
L'attore, a sostegno della domanda, esponeva:
-di essere comproprietario, per successione ereditaria del sig. fu Parte_3 Per_1 di un piccolo appezzamento di terreno, riportato nel N.C.T. del Comune di Nicotera al foglio nr. 6, particella n. 613.
- che su tale immobile vantava un pari diritto , da poco deceduto, a cui sono Persona_2 subentrati gli eredi legittimi vale a dire la moglie e i figli e Controparte_1 Parte_3
; Parte_2
- di avere sempre esercitato il pieno possesso della propria quota ideale del piccolo terreno de quo così come accertato e dichiarato con sentenza numero 2057/2018 dalla Corte di appello di
Catanzaro;
- che negli ultimi mesi, il figlio di , ha installato delle opere con le quali ha Persona_2 illegittimamente occupato l'intera superficie del terreno in questione, asportando arbitrariamente i beni mobili che ivi l'attore custodiva;
In data 22/1/2022 si costituivano in giudizio i Sigg. e Controparte_1 Parte_3
i quali contestavano ed impugnavano la domanda avanzata da parte attrice, Parte_2 eccependone l'infondatezza, l'illegittimità e la temerarietà.
In particolare, eccepivano preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento di valida procedura di mediazione obbligatoria, e nel merito il difetto di legittimazione attiva di controparte, per mancanza dei presupposti dell'azione di cui all'art.1111 c.c.
Istruita la causa documentalmente, a seguito di rigetto della richiesta di CTU formulata da parte attrice, all'udienza del 5/7/2022, il giudice precedente titolare ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, l'odierno procedimento in data 24/1/2024 veniva assegnato alla sottoscritta, che all'udienza di giorno 15/7/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, e sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., lette le note conclusive depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova dei relativi presupposti.
Infatti, alla luce delle allegazioni e degli elementi di prova assunti, la domanda di parte attrice deve essere respinta per l'assorbente motivo della mancata prova della sussistenza dei presupposti di legge per addivenire allo scioglimento della comunione dedotta, non avendo l'attore fornito valida prova della propria titolarità del terreno in questione.
Sul punto, deve osservarsi che colui che agisce in giudizio per la tutela di un diritto ha l'onere di allegare e di provare i fatti costitutivi del diritto affermato (art. 2697 c.c.). Dunque, il comproprietario che agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione ha l'onere di allegare e di provare i fatti costitutivi del diritto suddetto, ossia la propria qualità di comproprietario e l'esistenza e il contenuto della comunione, ossia i beni facenti parte della stessa e il valore degli stessi,
l'individuazione delle quote di spettanza, nonché la sussistenza di ogni altra condizione di legge per procedere alla divisione.
Su quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che lo scioglimento della comunione dà luogo a una vicenda traslativa (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25021/2019) sicché, nei casi di trasferimento di diritti immobiliari, occorre che la parte attrice alleghi e dimostri la sussistenza di tutte le condizioni di legge per il verificarsi dell'effetto traslativo, anche a tutela dei diritti dei terzi che possono essere coinvolti dalla vicenda traslativa.
Al riguardo, deve osservarsi che, in caso di scioglimento di comunione inerente a fabbricati, una delle condizioni essenziali per addivenire alla divisione è che gli stessi siano stati costruiti in ragione di apposito titolo edilizio che li legittimi sul piano urbanistico, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che le parti che richiedono la divisione del compendio immobiliare hanno l'onere di allegare e di provare il titolo edilizio che legittimi lo stesso, dovendosi altrimenti rigettare la domanda di divisione (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
25021/2019). Analogamente, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati”.
Dunque, è onere di colui che chiede lo scioglimento di comunioni su terreni allegare e provare il certificato di destinazione urbanistica aggiornata ovvero la sussistenza di situazioni che escludano un tale onere.
Ed ancora, ne discende che onere di chi agisca sia sempre quello di dar prova della qualità di comproprietario dei beni immobili oggetto della comunione tramite la produzione di un atto inter vivos avente efficacia traslativa (compravendita, permuta, etc.) della situazione soggettiva in questione in capo a sé (o in capo al de cuius o ad un dante causa del de cuius in caso di comunione ereditaria) o tramite la rappresentazione di un possesso utile ad usucapire.
Sul punto, va rilevato come l'attore ha avanzato domanda di scioglimento della comunione di un appezzamento di terreno partendo dal presupposto di essere comproprietario, per successione ereditaria del sig. . Tuttavia, non è stato allegato alcun documento che Persona_3 provasse la qualità di erede, né relativo ai titoli di provenienza che ne comprovino la riferibilità al de cuius e quindi anche per quanto poi asseritamente acquisito per successione ereditaria.
Parte attrice non ha prodotto, infatti, alcun documento in merito, neanche la certificazione catastale dell'immobile o la dichiarazione di successione. Invero, non assume valore probatorio la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro con cui è stata rigettata la domanda di usucapione dell'intera particella n. 613 avanzata dai convenuti e, contestualmente, accertato che sulla stessa il sercitava il legittimo compossesso pro-indiviso. Pt_1
Al contempo non vi è allegazione, ancor prima che prova o richiesta di prova, né in merito alla compiuta usucapione né in merito alla sussistenza di altre ipotesi idonee ad attenuare l'onere della prova (quali ad esempio avrebbe potuto essere la mancata contestazione di parte convenuta).
Né, tantomeno, la richiesta di CTU poteva ritenersi sufficiente a tal fine e ciò in quanto l'attività peritale non è idonea a sopperire alle lacune probatorie in cui è incorsa la parte o ad alleggerirne l'onere probatorio.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il difetto di allegazione è sufficiente per fondare il rigetto della domanda, potendo il Giudice valutare detta questione in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida, senza entrare nel merito della controversia (cfr. Cass. Civ. n. 17214/2016).
Tale carenza documentale non è stata inoltre sanata nel corso del giudizio.
Quanto considerato rende insufficiente la mera produzione di documenti ad opera dell'attore, in assenza di specifiche allegazioni sui titoli fondanti la comunione dedotta.
In definitiva, parte attrice non ha fornito alcuna allegazione, ancor prima della prova, relativamente al titolo (diritto di proprietà) che lo avrebbe legittimato ad avanzare la richiesta di divisione ai sensi dell'art.1111 C.C.
Per tali ragioni la domanda di scioglimento della comunione va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo EN, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1434/2021:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna alla refusione delle spese di lite, in favore dei convenuti, Parte_1 che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vibo EN, il 15 dicembre 2025.
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 1434/2021 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vibo Parte_1 C.F._1
EN (VV) Viale Kennedy 2/D, presso lo studio dell'Avv. Domenico Spasari che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ) elettivamente C.F._3 Controparte_3 C.F._4 domiciliati in Tropea (VV) Via Libertà n.101, presso lo studio degli Avv.ti Vera Carone e Massimo
Carone, che li rappresentano e difendendono, giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 15/07/2025, tenuta nelle forme di cui all'art 127 ter., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20/10/2021 alla Sig.ra ed in data 26 Parte_2 ottobre 2021 ai Sigg. e il Sig. li conveniva Controparte_1 Parte_3 Parte_1 in giudizio dinanzi all'Ill.mo Tribunale di Vibo EN, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “..Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione: Ordinare, ai sensi dell'art. 1111 c.c., lo scioglimento della comunione dell'immobile sopra descritto con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante, tenuto conto della consolidata situazione possessoria da ciascuno mantenuta fino al luglio 2021; Porre le spese
a carico dei condividenti stessi e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio. In via istruttoria si produce la documentazione indicata in premessa;
con espressa riserva di altro produrre e chiedere, nonché di emendare la domanda...”
L'attore, a sostegno della domanda, esponeva:
-di essere comproprietario, per successione ereditaria del sig. fu Parte_3 Per_1 di un piccolo appezzamento di terreno, riportato nel N.C.T. del Comune di Nicotera al foglio nr. 6, particella n. 613.
- che su tale immobile vantava un pari diritto , da poco deceduto, a cui sono Persona_2 subentrati gli eredi legittimi vale a dire la moglie e i figli e Controparte_1 Parte_3
; Parte_2
- di avere sempre esercitato il pieno possesso della propria quota ideale del piccolo terreno de quo così come accertato e dichiarato con sentenza numero 2057/2018 dalla Corte di appello di
Catanzaro;
- che negli ultimi mesi, il figlio di , ha installato delle opere con le quali ha Persona_2 illegittimamente occupato l'intera superficie del terreno in questione, asportando arbitrariamente i beni mobili che ivi l'attore custodiva;
In data 22/1/2022 si costituivano in giudizio i Sigg. e Controparte_1 Parte_3
i quali contestavano ed impugnavano la domanda avanzata da parte attrice, Parte_2 eccependone l'infondatezza, l'illegittimità e la temerarietà.
In particolare, eccepivano preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento di valida procedura di mediazione obbligatoria, e nel merito il difetto di legittimazione attiva di controparte, per mancanza dei presupposti dell'azione di cui all'art.1111 c.c.
Istruita la causa documentalmente, a seguito di rigetto della richiesta di CTU formulata da parte attrice, all'udienza del 5/7/2022, il giudice precedente titolare ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii d'ufficio, sempre per la precisazione delle conclusioni, l'odierno procedimento in data 24/1/2024 veniva assegnato alla sottoscritta, che all'udienza di giorno 15/7/2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, e sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., lette le note conclusive depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In applicazione del principio della ragione più liquida, il quale, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n.
29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda deve essere rigettata per difetto di allegazione e prova dei relativi presupposti.
Infatti, alla luce delle allegazioni e degli elementi di prova assunti, la domanda di parte attrice deve essere respinta per l'assorbente motivo della mancata prova della sussistenza dei presupposti di legge per addivenire allo scioglimento della comunione dedotta, non avendo l'attore fornito valida prova della propria titolarità del terreno in questione.
Sul punto, deve osservarsi che colui che agisce in giudizio per la tutela di un diritto ha l'onere di allegare e di provare i fatti costitutivi del diritto affermato (art. 2697 c.c.). Dunque, il comproprietario che agisce in giudizio per lo scioglimento della comunione ha l'onere di allegare e di provare i fatti costitutivi del diritto suddetto, ossia la propria qualità di comproprietario e l'esistenza e il contenuto della comunione, ossia i beni facenti parte della stessa e il valore degli stessi,
l'individuazione delle quote di spettanza, nonché la sussistenza di ogni altra condizione di legge per procedere alla divisione.
Su quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che lo scioglimento della comunione dà luogo a una vicenda traslativa (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 25021/2019) sicché, nei casi di trasferimento di diritti immobiliari, occorre che la parte attrice alleghi e dimostri la sussistenza di tutte le condizioni di legge per il verificarsi dell'effetto traslativo, anche a tutela dei diritti dei terzi che possono essere coinvolti dalla vicenda traslativa.
Al riguardo, deve osservarsi che, in caso di scioglimento di comunione inerente a fabbricati, una delle condizioni essenziali per addivenire alla divisione è che gli stessi siano stati costruiti in ragione di apposito titolo edilizio che li legittimi sul piano urbanistico, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, con la conseguenza che le parti che richiedono la divisione del compendio immobiliare hanno l'onere di allegare e di provare il titolo edilizio che legittimi lo stesso, dovendosi altrimenti rigettare la domanda di divisione (cfr. Cass. Civ. S.U. n.
25021/2019). Analogamente, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 380/2001 “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati”.
Dunque, è onere di colui che chiede lo scioglimento di comunioni su terreni allegare e provare il certificato di destinazione urbanistica aggiornata ovvero la sussistenza di situazioni che escludano un tale onere.
Ed ancora, ne discende che onere di chi agisca sia sempre quello di dar prova della qualità di comproprietario dei beni immobili oggetto della comunione tramite la produzione di un atto inter vivos avente efficacia traslativa (compravendita, permuta, etc.) della situazione soggettiva in questione in capo a sé (o in capo al de cuius o ad un dante causa del de cuius in caso di comunione ereditaria) o tramite la rappresentazione di un possesso utile ad usucapire.
Sul punto, va rilevato come l'attore ha avanzato domanda di scioglimento della comunione di un appezzamento di terreno partendo dal presupposto di essere comproprietario, per successione ereditaria del sig. . Tuttavia, non è stato allegato alcun documento che Persona_3 provasse la qualità di erede, né relativo ai titoli di provenienza che ne comprovino la riferibilità al de cuius e quindi anche per quanto poi asseritamente acquisito per successione ereditaria.
Parte attrice non ha prodotto, infatti, alcun documento in merito, neanche la certificazione catastale dell'immobile o la dichiarazione di successione. Invero, non assume valore probatorio la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro con cui è stata rigettata la domanda di usucapione dell'intera particella n. 613 avanzata dai convenuti e, contestualmente, accertato che sulla stessa il sercitava il legittimo compossesso pro-indiviso. Pt_1
Al contempo non vi è allegazione, ancor prima che prova o richiesta di prova, né in merito alla compiuta usucapione né in merito alla sussistenza di altre ipotesi idonee ad attenuare l'onere della prova (quali ad esempio avrebbe potuto essere la mancata contestazione di parte convenuta).
Né, tantomeno, la richiesta di CTU poteva ritenersi sufficiente a tal fine e ciò in quanto l'attività peritale non è idonea a sopperire alle lacune probatorie in cui è incorsa la parte o ad alleggerirne l'onere probatorio.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il difetto di allegazione è sufficiente per fondare il rigetto della domanda, potendo il Giudice valutare detta questione in via preliminare, sulla scorta del principio della ragione più liquida, senza entrare nel merito della controversia (cfr. Cass. Civ. n. 17214/2016).
Tale carenza documentale non è stata inoltre sanata nel corso del giudizio.
Quanto considerato rende insufficiente la mera produzione di documenti ad opera dell'attore, in assenza di specifiche allegazioni sui titoli fondanti la comunione dedotta.
In definitiva, parte attrice non ha fornito alcuna allegazione, ancor prima della prova, relativamente al titolo (diritto di proprietà) che lo avrebbe legittimato ad avanzare la richiesta di divisione ai sensi dell'art.1111 C.C.
Per tali ragioni la domanda di scioglimento della comunione va, dunque, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore e della natura della causa, del carattere documentale del procedimento e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Vibo EN, dott.ssa Eugenia Di Bella, in funzione di Giudice unico, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1434/2021:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna alla refusione delle spese di lite, in favore dei convenuti, Parte_1 che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vibo EN, il 15 dicembre 2025.
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella