Articolo 2 della Legge 1 luglio 1966, n. 515
Articolo 1
Versione
28 luglio 1966
Art. 2.
Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede per lire 2 miliardi mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per lire 1 miliardo mediante riduzione dello stesso capitolo per l'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 luglio 1966