Art. 86. Costituzione delle associazioni come parte civile 1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 41, le associazioni dei consumatori, le regioni e gli enti locali possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni delle disposizioni della presente legge.
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Articolo 86 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238
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1 marzo 2017
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