Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 23/02/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00853/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3671 del 2025, proposto da
ND AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ferretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Università Vita-Salute San Raffaele, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Lorenzo Gentiloni Silveri, Marco Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA AP, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento, di data e numero sconosciuti, mai comunicato al ricorrente, con il quale viene dichiarato rinunciatario per non aver provveduto all’immatricolazione nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio 2025 e il 21 luglio 2025 nell’ambito della procedura per l'accesso al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026 indetta dall’Università Vita-Salute San Raffaele;
b) dell’elenco conferme interesse pubblicato sul sito web dell’anzidetta Università nell’ambito della procedura per l'accesso al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026;
c) della comunicazione mail del 24 luglio 2025 indirizzata al ricorrente, in cui si conferma la sua esclusione dalla procedura di immatricolazione per non aver provveduto all’immatricolazione online nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 ed il 21 luglio 2025 e l’utilizzo dell’elenco conferme interesse per la procedura di immatricolazione;
d) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente;
nonché per l’accertamento:
del diritto del ricorrente ad essere immatricolato nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026, presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università Vita-Salute San Raffaele;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Sentite sul punto le difese delle parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., che non hanno manifestato osservazioni oppositive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa LV BI e udite le difese, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) Il ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva di ammissione al I° anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. Per detta selezione venivano banditi 750 posti e il ricorrente si è collocato nella graduatoria finale di merito, pubblicata il 02/05/2025, nella posizione n. 910.
Ha appreso di essere stato dichiarato rinunciatario, poiché non ha provveduto all’immatricolazione nel periodo tra il 1° luglio 2025 e il 21 luglio 2025, essendo stato inserito al n. 605, nell’“ Elenco conferme di interesse ”, pubblicato il 27 giugno 2025.
Avverso gli atti in epigrafe ha proposto il presente ricorso, deducendo la violazione del bando, che non prevede il c.d. “Elenco conferme di interesse”, per cui illegittimamente, l’Amministrazione avrebbe ritenuto rinunciatario il ricorrente, che ha seguito le prescrizioni del bando.
Si è costituita in giudizio l’Università Vita-Salute San Raffaele, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituito il Ministero dell'Università e della Ricerca, eccependo il difetto di legittimazione e chiedendo l’estromissione dal giudizio.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
II) Preliminarmente deve essere accolta la richiesta di estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca, in quanto l'Amministrazione statale non ha emanato gli atti della procedura concorsuale, né ha in alcun modo partecipato alla loro adozione, in quanto estranea alla gestione della procedura oggetto di controversia.
Si può prescindere dall’opposizione della difesa dell’Università sull’inammissibilità delle “ Note di passaggio in decisione ” depositate da parte ricorrente in data 16.2.2026, in quanto il ricorso è infondato.
2.1 Il bando per l’ammissione al corso di Laurea in medicina dell’Università intimata, dopo lo svolgimento della prova di accesso, all’art. 6 prevede che: “ Sulla base della graduatoria, si procederà a formare la lista degli ammessi a ciascun corso di laurea tenendo in considerazione la prima preferenza espressa dal candidato in fase di iscrizione a concorso ”.
Quindi, in base all’art. 7, la lista degli ammessi viene pubblicata sul sito internet, con “ valore di comunicazione ufficiale ”; si apre quindi la fase di dichiarazione di volontà di immatricolazione: “ i candidati presenti nelle liste degli ammessi a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico, sono tenuti a manifestare la propria volontà di immatricolazione on line seguendo la procedura che sarà pubblicata nelle pagine del sito [web dell’Ateneo] nel mese di giugno 2025. I candidati che nel periodo previsto, non dichiareranno la volontà di immatricolarsi, saranno dichiarati rinunciatari” (art. 7.1).
Al punto successivo, art. 7.2 viene disciplinata la fase dell’immatricolazione, prevedendo che: “ I candidati posizionati utilmente in graduatoria, dovranno procedere all’immatricolazione nell’apposita pagina del sito [web dell’Ateneo]. Le immatricolazioni saranno aperte dal 01 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del 21 luglio 2025 con procedura online. […] Nel caso in cui il candidato non proceda all’upload dei documenti entro il termine previsto, ovvero non proceda ad effettuare il versamento della prima rata di tasse e contributi nei termini previsti verrà considerato rinunciatario e decadrà dal diritto all’immatricolazione […]”.
L’Università ha seguito puntualmente le disposizioni del bando: in data 2 maggio 2025 è stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo il documento denominato “graduatoria finale”, nel quale sono stati indicati, in ordine di punteggio, tutti i partecipanti alle prove d’ammissione.
Il Sig. AR, inserito nella graduatoria nella posizione n. 910, ha correttamente manifestato la propria volontà di immatricolarsi.
Il 27 giugno 2025, è stato pubblicato sul sito web dell’Ateneo l’avviso di pubblicazione dell’“ Elenco conferme di interesse ”, in cui il ricorrente ricopriva la posizione n. 605. Nell’avviso veniva precisato che “ I candidati dal numero progressivo 1 al numero progressivo 750 dell’Elenco possono procedere con l’immatricolazione online dalle ore 12.00 del 1 luglio 2025 ed entro le ore 12.00 del 21 luglio 2025”.
La tesi di parte ricorrente secondo cui “ l’elenco conferme di interesse ” non sarebbe stato previsto dal bando e si tratterebbe di una fase procedimentale “ aggiunta ”, ultronea e ingiustificata, è infondata alla luce della disciplina sopra riportata, che prevede espressamente, al punto 7.2, dopo la fase della dichiarazione di immatricolazione, la procedura di immatricolazione, per i candidati “ posizionati utilmente in graduatoria ”, cioè l’elenco di coloro che avevano confermato l’interesse, come prescritto al punto 7.1.
In tale chiave ricostruttiva, è indubbio che la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali e il controllo del sito, sono adempimenti a carico dei candidati, che hanno l’onere di verificare, giornalmente, la pubblicazione sul sito internet.
Si aggiunga altresì che il ricorrente ha anche ricevuto in data 18 giugno 2025 una comunicazione con posta elettronica, nella quale si richiamava l’attenzione sulla finestra temporale del 1° luglio 2025 - 21 luglio 2025 concessa a tutti i candidati che fossero risultati in posizione utile per effettuare l’immatricolazione. Il bando infatti all’art. 7, dopo aver precisato che la pubblicazione sul sito internet ha “ valore di comunicazione ufficiale ” prevede la possibilità che le comunicazioni personali, siano inviate dall’ufficio agli indirizzi mail inseriti a sistema durante la registrazione dai candidati, precisando però che dette mail, non sono “ sostitutive agli avvisi pubblici ”, che rimangono l’unico strumento di comunicazione ufficiale.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che " Il meccanismo della conferma dell'interesse all'immatricolazione e la conseguente decadenza dalla graduatoria per il caso di mancata conferma risultano espressamente previsti dal bando [...], cosicché ciascun candidato ha avuto preventiva conoscenza degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze derivanti dall'omissione degli stessi. Detto meccanismo è stato ritenuto dalla giurisprudenza adempimento non sproporzionato, né eccessivamente oneroso, né irragionevole, poiché da un lato esso richiede ai candidati la diligenza ordinaria propria dei soggetti che aspirino all'immatricolazione, dall'altro risponde all'esigenza di una rapida definizione degli aggiornamenti della graduatoria, essendo finalizzato a rendere efficace e rapido lo scorrimento di questa (cfr. C.d.S., Sez. VI, 8 febbraio 2022, n. 881; id., 31 gennaio 2022, n. 648; id., ord. 1° agosto 2018, n. 3672; id., ord. 4 agosto 2017, n. 3307” (cfr. Cons. Stato, VII, sent. n. 3979 del 19 aprile 2023; 1 luglio 2024, n. 5788; TAR Lazio - Roma - Sez. III - 19 aprile 2024 n. 7772; 16 gennaio 2025, n. 713).
Anche nel caso in esame è stato introdotto e seguito un meccanismo funzionale alla gestione della graduatoria in occasione dei successivi scorrimenti e rispondente a ragionevoli e imprescindibili ragioni organizzative, anche nell'interesse dei soggetti inseriti in graduatoria a essere celermente immatricolati e poter utilmente frequentare le lezioni a seguito di eventuali rinunce, a fronte di un onere di controllo minimo, espressamente previsto nel bando.
III) Il ricorso, previa estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca, deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero dell’Università e della Ricerca, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO IE, Presidente
LV BI, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV BI | NO IE |
IL SEGRETARIO