Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/03/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4003/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Giovanni Maddaleni Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4003/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in PIAZZA Parte_1 C.F._1
PICCAPIETRA 83 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
VIALE SAULI, 5/22 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. (C.F. Parte_3
), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
-pronunciare lo scioglimento della comunione della casa coniugale sita in Via Giovanni Gaggero 23/12, Genova, registrato al catasto fabbricati: “Codice G1AAS, cat. U, Sez. BOR, folgio 70, particella 243, sub.13, nat A/3”;
-equa suddivisione del mobilio e gli arredi contenuti nell'appartamento adibito a casa coniugale;
-l'auto Fiat Panda tg. FM737FL resterà a tutti gli effetti nella piena proprietà e nella disponibilità della sig.ra Pt_1
-accertare e dichiarare la sperequazione delle rispettive retribuzioni dei coniugi, condannando il sig. a corrispondere un assegno mensile di euro 200,00 o in subordine di euro 150,00 per il CP_1 mantenimento del coniuge economicamente più debole. L'importo, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 di ogni mese.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Pronunciare la separazione personale delle parti ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova di provvedere alle prescritte annotazioni.
Dichiarare le parti economicamente autosufficienti e nulla quindi disporre a titolo di reciproco concorso al mantenimento.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.04.2024 la signora allegava che in data 04.07.1992 Parte_1 aveva contratto matrimonio, con rito concordatario, in Genova, con il signor CP_1
; che dall'unione, in data 15.02.1999 , era nato il figlio collocato
[...] Persona_1 quale dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è da tempo venuta meno;
che la casa familiare sita in Via Giovanni Gaggero 23/12, Genova è stata a suo tempo acquistata in regime di comunione dei beni;
che la provvista sul c/c cointestato conto n. 47080313 già 000002353180 è già CP_2 CP_3 stata suddivisa in parti uguali;
che la ricorrente è proprietaria ed intestataria esclusiva di un'autovettura Fiat Panda;
che la signora lavora presso e percepisce una Pt_1 CP_4 retribuzione mensile di circa € 1.350,00 mentre il convenuto lavora presso e Controparte_5 percepisce una retribuzione mensile di circa €. 2.200,00; che fin dall'inizio del matrimonio la signora ha sempre contribuito alle necessità economiche della famiglia, sia su richiesta Pt_1 del marito, occupandosi della crescita del figlio e delle incombenze della casa, sia svolgendo svariati lavori in forma non regolarizzata come collaboratrice domestica;
che attualmente la medesima lavora alle dipendenze di un'impresa che offre servizi di pulizia ad uffici e condomini;
che il matrimonio si è protratto per ben trentadue anni, di talché sussistono le condizioni per un assegno in proprio favore di euro 200,00 mensili. Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, la signora ha Pt_1 chiesto emettersi sentenza di separazione dal marito alle condizioni indicate in calce all'atto.
Si è costituito il signor con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
30.07.2024 eccependo anzitutto l'incompetenza di questo TO in relazione alla domanda di scioglimento della comunione della casa già familiare;
che, ad ogni buon conto, tale immobile è stato acquistato in regime di comunione dei beni e dunque da ritenersi in comproprietà fra le parti in ragione del 50% ciascuno;
che tuttavia per il relativo acquisto sono stati utilizzati unicamente i proventi del convenuto, non avendo parte attrice mai svolto una stabile attività lavorativa;
che tuttavia il convenuto è disponibile a vendere l'immobile ed a suddividerne il ricavato in parti uguali;
che il convenuto percepisce uno stipendio di circa euro 2.200,00 mensili quale dipendente della somma alla quale va aggiunto un premio di produzione di circa 160,00 Euro al CP_5 mese ovviamente fruibile in caso di raggiungimento di certi target;
che i coniugi sono cointestatari di un conto corrente aperto preso l'Istituto bancario sul quale fluisce lo stipendio del marito e CP_2 che ad ottobre 2024 aveva un attivo di circa 7.000,00 Euro già suddiviso fra i coniugi, nonché è intestatario di un conto corrente successivamente aperto presso lo stesso istituto con il quale CP_2 egli ha altresì contratto due polizze vita, una aperta nel 2020 del valore di circa 49.000,00 Euro ed una aperta nel 2022 del valore di circa 10.000,00 Euro;
che egli è proprietario al 50% della ex casa familiare;
che la ricorrente percepisce un reddito di circa euro 1.462,00 mensili;
che la medesima sarebbe intestataria di un C/C a lei solo intestato sempre presso lo stesso istituto;
che oltre al 50% della ex casa coniugale la ricorrente sarebbe proprietaria pro quota, unitamente alla madre e al fratello, di un immobile sito in Genova, Via Sant'Elia nella quale si è trasferita a vivere.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in comparsa, il signor CP_1 si associava alla domanda di separazione, ma si opponeva a tutte le ulteriori domande.
All'udienza del 09.09.2024 presenti le parti personalmente, le medesime dichiarano anzitutto di essere d'accordo per mettere in vendita la ex casa familiare con suddivisione al 50% del ricavato e con disponibilità del convenuto ad accollarsi interamente le spese anche se di competenza comune;
la ricorrente dichiarava di essersi trasferita nell'appartamento della madre e di non avere oneri alloggiativi;
di lavorare in una impresa di pulizie da circa un anno e mezzo, con regolare contratto a tempo indeterminato a 38 ore settimanali con stipendio mensile di euro 1.400,00, oltre tredicesima mensilità; il convenuto dal canto proprio dichiarava di essere rimasto a vivere nella ex casa familiare, di non avere altre proprietà immobiliari, di lavorare come impiegato presso CP_5
dal 1985 con regolare contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile di euro 2.200,00,
[...] oltre tredicesima e quattordicesima mensilità.
Emessa l'Ordinanza ex art. 473-bis.22. c.p.c. il procedimento veniva rinviato all'udienza del 19.12.2024 onde le parti, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sulla pronuncia di separazione personale
Entrambe le parti concordano affinchè venga pronunciata la loro separazione personale: i fatti e le circostanze addotte dalle medesime nei rispettivi atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale tra di essi fosse cessata ben prima rispetto al deposito del ricorso e come la prosecuzione della convivenza fosse divenuta intollerabile.
La relativa domanda va dunque accolta e va dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
Sulla domanda di assegno in favore della moglie
Per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto la corresponsione di un assegno in favore della moglie, va preliminarmente osservato che l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro - ove tra i due si accerti una disparità economica - un assegno di mantenimento, in particolare qualora il richiedente non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione (v. tra le altre, Cass. civ. sez. I 14.12.2006 n.26835; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6712 del 30/03/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013; Sez. 1, Sentenza n. 605 del 12/01/2017; Sez. 1, Ordinanza n. 975 del 20/01/2021). Si vedano altresì le seguenti pronunce che il Collegio condivide: “La separazione personale dei coniugi presuppone la permanenza del vincolo coniugale;
pertanto, i “redditi adeguati” cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. “(cfr .Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17545). “Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Ciò posto, nel caso di specie, la censura coglie nel segno laddove denuncia che la Corte territoriale ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo, a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile.” (cfr .Cassazione civile, sez. I, 20/06/2023, n. 17544). “In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della Determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo, in questa prospettiva, anche i redditi occultati al fisco.” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 05/04/2023, n. 9335). “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i «redditi adeguati » cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (nella specie, la decisione di merito è stata cassata per non aver considerato, ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento, l'elevato tenore di vita garantito dal marito anche dopo la fine della convivenza) (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22/03/2023, n. 8254).
Per quanto riguarda il caso di specie dalla documentazione prodotta dalle parti, si evince quanto segue.
Situazione economico reddituale della ricorrente quale emerge dalle buste paga prodotte:
- marzo 2023: euro 1.379,00;
- novembre 2023: euro 1.479,00; - gennaio 2024: euro 1467,00;
- febbraio 2024: euro 1.366,00.
Per quanto riguarda l'aspetto abitativo, la signora si è trasferita a vivere nella casa di Pt_1 proprietà della madre ed è priva di oneri alloggiativi.
Situazione economico reddituale del convenuto:
- CU 2022: reddito da lavoro dipendente: euro 40.444.58 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili, calcolate su dodici mensilità, pari a circa euro 2.450,00;
- CU 2023: reddito da lavoro dipendente: euro 40.750.86 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili, calcolate su dodici mensilità, pari a circa euro 2.450,00;
- CU 2024: reddito da lavoro dipendente: euro 41.602.50 da cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili, calcolate su dodici mensilità, pari a circa euro 2.500,00.
Il signor era inizialmente rimasto a vivere nella ex casa familiare in comproprietà CP_1 con la moglie, ma che è stata venduta nel corso del presente procedimento al prezzo di euro 115.000,00 suddiviso al 50% tra i coniugi per un importo di euro 57.500,00 ciascuno. In conseguenza di ciò il convenuto ha lasciato l'immobile per trasferirsi in un altro, condotto in locazione con canone (non documentato, ma comunque verosimile non essendo il signor proprietario di altri immobili) di euro 680,00 mensili. CP_1
Giusto tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, si ritiene che sussistano le condizioni per il riconoscimento di un assegno in favore della moglie nella misura di euro 200,00 mensili, in quanto i redditi della stessa risultano insufficienti a farle mantenere il precedente tenore di vita e così perequando i redditi delle parti.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di nato a [...] il [...] Controparte_1
e di nata a [...] il [...] coniugi per matrimonio contratto in Parte_1
GENOVA il 04.07.1992;
b) dichiara tenuto il signor al versamento, in favore della signora Controparte_1
entro il giorno dieci di ogni mese della somma di euro 200,00 a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge;
c) Condanna il signor al pagamento, in favore della signora Controparte_1 [...]
, delle spese di lite nella misura di euro 2.905,00 oltre 15% per spese generali, oltre Pt_1
IVA e CPA e comunque oltre accessori come di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Controparte_6 Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 07.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni