TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 07/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 23-1/2024 p.u.
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 23-1/2024
PROMOSSO DA
INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L., c.f. 02068800156, p.i. 00729430967, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bellusco (MB), Via Ornago n. 55, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
SIRIO 2000 SOCIETÀ CONSORTILE AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, c.f. 04410140877, con sede in Palagonia (CT), via Palermo n. 206, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Malaponte, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Sirio
2000 Società consortile agricola in liquidazione, con sede in Palagonia, via Palermo n. 206, c.f.
04410140877, proposto dalla International Paper Italia S.r.l.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
la ricorrente, fermo l'accertamento incidentale sulla qualità di creditore proprio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha provato la propria legittimazione ad agire, mediante la produzione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza il 26.06.2024; rilevato, peraltro, che la società debitrice costituendosi non ha contestato la qualità di creditore dell'istante che, al contrario, risulta corroborata dall'essere stata la International Paper destinataria della proposta di accordo di ristrutturazione avanzata dalla resistente, come da e-mail da quest'ultima allegata;
rilevato che la parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo un termine al fine di depositare un piano di ristrutturazione del debito ai sensi e nei termini di cui all'art. 57 CCII, rappresentando di trovarsi “in una situazione di crisi aziendale caratterizzata da un forte squilibrio economico e finanziario causata da una forte crisi di settore e soprattutto per un volume di affare che, apparentemente, avrebbe dovuto dare significativi margini di utile. Da una più attenta analisi dei costi e dei ricavi, ivi compresi le significative ricadute degli interessi bancari, ha evidenziato una situazione di notevole crisi finanziaria, tanto che, pur non essendo incorsa in alcun protesto di titoli, da tempo non è in grado di pagare i debiti pregressi e scaduti. Tale asfissia finanziaria non consente più neanche di rientrare con l'esposizione debitoria con le banche che tempo per tempo hanno concesso linee di credito. In sede di approvazione del bilancio, avvenuta in data 25 settembre 2024, ciò che era una ipotesi è diventata una tesi. Da qui la necessità di mettere senza indugio la Società in stato di liquidazione con la nomina del Sig. AN US LO (già amministratore unico) nella funzione di liquidatore. In sostanza, la Società, avendo escluso la possibilità di ricorrere al finanziamento dei soci, né, sussistendo le condizioni per la continuità aziendale, ha deciso di sospendere l'attività imprenditoriale con la citata messa in liquidazione. È in animo dell'Impresa debitrice di tornare in bonis una volta che avrà superato la predetta crisi finanziaria, nel presupposto indefettibile che i creditori accettino una falcidia significativa dei loro crediti, mentre si intenderebbe pagare per intero l'Erario per tutti i tributi e tasse maturate alla data odierna”; rilevato che, con decreto del 22-27.11.2024, è stato assegnato all'istante il termine cinquanta giorni per il deposito della proposta con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, la documentazione di cui all'art. 39, commi I e II, CCII e quella indicata all'art. 120 bis CCII; dato atto che, con decreto emesso contestualmente alla presente sentenza, questo Collegio ha dichiarato inammissibile l'accordo di ristrutturazione proposto, non avendo l'istante depositato una proposta compiuta, il piano e la documentazione necessaria nel termine assegnato, con la conseguenza che la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione risultava priva degli elementi minimi indispensabili atti a consentire un giudizio di fattibilità e di idoneità ai sensi dell'art. 7, comma II,
CCII;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché l'oggetto sociale indicato nella visura camerale è individuato nell'attività di “commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli raccolta agrumi”; rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che risultano acquisiti mediante le produzioni delle parti i bilanci relativi agli anni 2021, 2022
e 2023, dall'esame dei quali emerge il superamento delle soglie di “fallibilità”; rilevato, al riguardo, che: a) per l'esercizio 2021 l'attivo patrimoniale risulta essere di euro 5.382.128,
i ricavi sono indicati in euro 8.907.225, mentre i debiti in euro 4.651.613; b) per l'esercizio 2022 i valori di attivo patrimoniale, ricavi e debiti sono rispettivamente di euro 6.292.519, euro 7.910.694 ed euro 5.469.226; c) infine, per l'esercizio 2023, i dati ricavabili dal bilancio sono di euro 3.252.024 per l'attivo patrimoniale, euro 6.430.407 per i ricavi ed euro 5.201.648 per i debiti;
ritenuto, dunque, che dall'esame dei bilanci emerge ampiamente il superamento delle soglie dimensionali e che la complessiva situazione debitoria consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che
, nelle società in liquidazione, la valutazione dell'insolvenza “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (di recente Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660); ritenuto, in proposito, che la società debitrice versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare – sulla base dell'esame del bilancio 2023, non avendo la stessa prodotto una situazione economico patrimoniale aggiornata – dalla circostanza che l'attivo patrimoniale (costituito in gran parte da crediti verso clienti, dei quali bisognerebbe appurare la solvibilità, e da immobilizzazioni, con ogni valutazione in ordine alla difficoltà di liquidazione) è inferiore all'ammontare dei debiti per circa due milioni di euro;
mentre i ricavi non sono sufficienti a coprire i costi della produzione, pari ad euro
8.992.714; ritenuto, ancora, che la medesima parte resistente ha ammesso l'esistenza di uno squilibrio finanziario, come sopra evidenziato, che l'avrebbe condotta alla messa in liquidazione della società e alla proposizione di un accordo di ristrutturazione del debito ai creditori che però non si è concretizzato;
rilevato, in conclusione, che dalle superiori circostanze può evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte, in quanto gli elementi attivi del patrimonio sociale risultano inidonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori sociali;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
ritenuto, al riguardo, che appare opportuno nominare il Commissario giudiziale nominato con decreto del 22-27.11.2024, in quanto ha già a conoscenza della situazione della debitrice, avendo potuto interloquire con la stessa ed esaminarne la documentazione contabile trasmessa nella fase prenotativa;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti de Sirio 2000 Società consortile agricola in liquidazione, con sede in Palagonia, via Palermo n. 206, c.f. 04410140877, numero REA
CT – 293632, in persona del legale rappresentante AN US LO;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore la dott.ssa Tiziana Malandrino con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 03.06.2025 alle ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice relatore
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 23-1/2024
PROMOSSO DA
INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L., c.f. 02068800156, p.i. 00729430967, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bellusco (MB), Via Ornago n. 55, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
SIRIO 2000 SOCIETÀ CONSORTILE AGRICOLA IN LIQUIDAZIONE, c.f. 04410140877, con sede in Palagonia (CT), via Palermo n. 206, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nino Malaponte, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Sirio
2000 Società consortile agricola in liquidazione, con sede in Palagonia, via Palermo n. 206, c.f.
04410140877, proposto dalla International Paper Italia S.r.l.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuto che
la ricorrente, fermo l'accertamento incidentale sulla qualità di creditore proprio del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, ha provato la propria legittimazione ad agire, mediante la produzione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Monza il 26.06.2024; rilevato, peraltro, che la società debitrice costituendosi non ha contestato la qualità di creditore dell'istante che, al contrario, risulta corroborata dall'essere stata la International Paper destinataria della proposta di accordo di ristrutturazione avanzata dalla resistente, come da e-mail da quest'ultima allegata;
rilevato che la parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo un termine al fine di depositare un piano di ristrutturazione del debito ai sensi e nei termini di cui all'art. 57 CCII, rappresentando di trovarsi “in una situazione di crisi aziendale caratterizzata da un forte squilibrio economico e finanziario causata da una forte crisi di settore e soprattutto per un volume di affare che, apparentemente, avrebbe dovuto dare significativi margini di utile. Da una più attenta analisi dei costi e dei ricavi, ivi compresi le significative ricadute degli interessi bancari, ha evidenziato una situazione di notevole crisi finanziaria, tanto che, pur non essendo incorsa in alcun protesto di titoli, da tempo non è in grado di pagare i debiti pregressi e scaduti. Tale asfissia finanziaria non consente più neanche di rientrare con l'esposizione debitoria con le banche che tempo per tempo hanno concesso linee di credito. In sede di approvazione del bilancio, avvenuta in data 25 settembre 2024, ciò che era una ipotesi è diventata una tesi. Da qui la necessità di mettere senza indugio la Società in stato di liquidazione con la nomina del Sig. AN US LO (già amministratore unico) nella funzione di liquidatore. In sostanza, la Società, avendo escluso la possibilità di ricorrere al finanziamento dei soci, né, sussistendo le condizioni per la continuità aziendale, ha deciso di sospendere l'attività imprenditoriale con la citata messa in liquidazione. È in animo dell'Impresa debitrice di tornare in bonis una volta che avrà superato la predetta crisi finanziaria, nel presupposto indefettibile che i creditori accettino una falcidia significativa dei loro crediti, mentre si intenderebbe pagare per intero l'Erario per tutti i tributi e tasse maturate alla data odierna”; rilevato che, con decreto del 22-27.11.2024, è stato assegnato all'istante il termine cinquanta giorni per il deposito della proposta con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, la documentazione di cui all'art. 39, commi I e II, CCII e quella indicata all'art. 120 bis CCII; dato atto che, con decreto emesso contestualmente alla presente sentenza, questo Collegio ha dichiarato inammissibile l'accordo di ristrutturazione proposto, non avendo l'istante depositato una proposta compiuta, il piano e la documentazione necessaria nel termine assegnato, con la conseguenza che la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione risultava priva degli elementi minimi indispensabili atti a consentire un giudizio di fattibilità e di idoneità ai sensi dell'art. 7, comma II,
CCII;
ritenuto che
la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché l'oggetto sociale indicato nella visura camerale è individuato nell'attività di “commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli raccolta agrumi”; rilevato che, a norma della disposizione da ultimo citata, è onere del resistente fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII e, quindi, della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;
rilevato che risultano acquisiti mediante le produzioni delle parti i bilanci relativi agli anni 2021, 2022
e 2023, dall'esame dei quali emerge il superamento delle soglie di “fallibilità”; rilevato, al riguardo, che: a) per l'esercizio 2021 l'attivo patrimoniale risulta essere di euro 5.382.128,
i ricavi sono indicati in euro 8.907.225, mentre i debiti in euro 4.651.613; b) per l'esercizio 2022 i valori di attivo patrimoniale, ricavi e debiti sono rispettivamente di euro 6.292.519, euro 7.910.694 ed euro 5.469.226; c) infine, per l'esercizio 2023, i dati ricavabili dal bilancio sono di euro 3.252.024 per l'attivo patrimoniale, euro 6.430.407 per i ricavi ed euro 5.201.648 per i debiti;
ritenuto, dunque, che dall'esame dei bilanci emerge ampiamente il superamento delle soglie dimensionali e che la complessiva situazione debitoria consente di reputare integrato il presupposto di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto che
, nelle società in liquidazione, la valutazione dell'insolvenza “deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi
l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (di recente Cassazione civile, sez. VI, 5 novembre 2020, n. 24660); ritenuto, in proposito, che la società debitrice versi in stato di insolvenza, come è dato ricavare – sulla base dell'esame del bilancio 2023, non avendo la stessa prodotto una situazione economico patrimoniale aggiornata – dalla circostanza che l'attivo patrimoniale (costituito in gran parte da crediti verso clienti, dei quali bisognerebbe appurare la solvibilità, e da immobilizzazioni, con ogni valutazione in ordine alla difficoltà di liquidazione) è inferiore all'ammontare dei debiti per circa due milioni di euro;
mentre i ricavi non sono sufficienti a coprire i costi della produzione, pari ad euro
8.992.714; ritenuto, ancora, che la medesima parte resistente ha ammesso l'esistenza di uno squilibrio finanziario, come sopra evidenziato, che l'avrebbe condotta alla messa in liquidazione della società e alla proposizione di un accordo di ristrutturazione del debito ai creditori che però non si è concretizzato;
rilevato, in conclusione, che dalle superiori circostanze può evincersi la strutturale incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte, in quanto gli elementi attivi del patrimonio sociale risultano inidonei ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori sociali;
ritenuto, in conclusione, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
ritenuto, al riguardo, che appare opportuno nominare il Commissario giudiziale nominato con decreto del 22-27.11.2024, in quanto ha già a conoscenza della situazione della debitrice, avendo potuto interloquire con la stessa ed esaminarne la documentazione contabile trasmessa nella fase prenotativa;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti de Sirio 2000 Società consortile agricola in liquidazione, con sede in Palagonia, via Palermo n. 206, c.f. 04410140877, numero REA
CT – 293632, in persona del legale rappresentante AN US LO;
NOMINA, quale Giudice delegato per la procedura, la dott.ssa Oriana Calvo.
NOMINA Curatore la dott.ssa Tiziana Malandrino con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al curatore di procedere immediatamente ex art. 193 CCI alla ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
INVITA il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art. 198 co. 2 CCI;
INVITA il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art. 130 co.2 CCI;
STABILISCE il giorno 03.06.2025 alle ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, cui è riservato di valutare se ricorrano i presupposti per procedere in via telematica ai sensi dell'art. 203, comma 3, CCI;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30/05/2002 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI. Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Oriana Calvo dott.ssa Concetta Grillo